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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 731/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EL IA LL, Presidente
GE TE, TO
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5758/2021 depositato il 04/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 700/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 19/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01N301673 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'Agenzia si riporta e insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Messina, l'appellante Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento N° TYX01N301673/2019, relativo alla imposta IRPEF anno 2016, basato sulla presunzione di distribuzione dividendi ai soci di società di capitale a ristretta compagine sociale, per maggiore utile accertato alla società Società_1 SR . Con l'atto impugnato, l'appellante deduceva in prime cure i seguenti motivi: 1) il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
2) la violazione dell'art. 38 DPR 600/73; 3) la violazione dell'art. 12 L. 212/2000; 4) la violazione del divieto di doppia presunzione;
5) il difetto di prova contraria;
6) il difetto di contraddittorio.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate di Messina con apposite controdeduzioni, contestando gli addebiti mossi dal ricorrente;
La C.T.P. di Messina con la sentenza specificata in epigrafe, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Averso detta sentenza di primo grado, proponeva appello il signor Ricorrente_1, deducendo l'infondatezza della sentenza appellata, reiterando i motivi proposti in prime cure. In particolare censurava:
a) il difetto di sottoscrizione dell'atto di accertamento;
b) il difetto di motivazione dell'atto di accertamento;
c) Illegittimità della presunzione di utili distribuiti, in quanto basa sul recupero di perdite pregresse della
Società_1 srl;
d) Insisteva sul difetto di giustificazione della prova addotta dal contribuente;
sulla violazione dell'art. 7
Legge 212/2000, e del contraddittorio endoprocedimentale;
sul divieto di doppia imposizione;
chiedeva la riforma della condanna alle spese.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate di Messina ritenendo infondati i motivi d'appello proposti dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che, per quanto riguarda la pretesa carenza di potere del delegato alla firma ai sensi dell'art. 42 DPR /600/73, risulta per tabulas che l'avviso di accertamento impugnato è stato firmato dal funzionario delegato dall'ufficio controlli, per delega del Direttore Provinciale dott. Nominativo_1 , Funzionario terza Area F5, che è pienamente legittimato alla sottoscrizione dell'atto. Il sottoscrittore, pertanto, risulta essere stato delegato dal dottor Nominativo_1, direttore 'ad interim' della Direzione Provinciale di Messina, come da provvedimento depositato dall'Ufficio in primo grado. Al riguardo si osserva che, la sentenza N° 37/2015 della Corte Costituzionale e successive sentenza della Corte di Cassazione, hanno evidenziato che ai fini della validità degli atti sottoscritti da personale incaricato di funzioni dirigenziali, non rileva la circostanza che la persona fisica che abbia sottoscritto l'atto o che abbia delegato altri alla relativa firma sia o meno dirigente, ma soltanto la riferibilità dello stesso all'Ufficio, organo titolare del potere nel cui esercizio stato, l'atto è stato adottato. Risulta, quindi, insussistente ogni violazione di legge e soprattutto la violazione dell'articolo 7 comma 1) dello Statuto del contribuente richiamato dal contribuente. (cifr:
Cassazione 200095/2025).-
Invero, l'avviso di accertamento impugnato si fonda sul principio di distribuzione degli utili extracontabili nella società di capitali a ristretta base sociale, per cui il lamentato difetto di motivazione dell'avviso di accertamento è infondato, stante che l'atto è congruamente motivato essendo il socio della società di capitali a ristretta base societaria destinatario di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione in suo favore di utili non dichiarati dalla società. Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che il presunto maggior reddito accertato alla società,- derivante dal disconoscimento di sopravvenienze passive per stralcio di crediti inesigibili in difetto dei requisiti di cui all'art. 101 comma 1 ) TUIR in complessivi euro 243.008,00, - non fosse stato oggetto di occultamento di utili distribuiti ai soci;
ma che si trattasse, invece, di perdite su crediti effettive che avevano appesantito il conto economico della società causando perdite di esercizio, dimostrando così l'inesistenza di presunti utili distribuiti ai soci. Per tale ragione, non è sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale della società si sia concluso con perdite contabili, e che dette perdite non essendo state conseguite, abbiano determinato un maggior reddito alla società.
Nella fattispecie, l'accertamento operato dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società a ristretta base sociale ai fini Ires, Irap, e quello conseguenziale operato nei confronti del socio, ai fini Irpef, costituiscono due atti distinti e separati pur essendo legati da vincolo di pregiudizialità. Ciò comporta che per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione di presunti utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati dalla società di capitale avente ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio contesti il difetto di prova di distribuzioni dividendi sulla base del disconoscimento di perdite conseguite nei confronti della società, ma è necessario che contesti lo stesso effettivo disconoscimento di perdite conseguite da parte della società.
E ciò, in base alla autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio ed il rapporto di pregiudizialità esistente tra l'accertamento messo nei confronti della società rispetto a quello del socio.
Tenuto conto che l'accertamento di maggior reddito nei confronti della società può derivare non soltanto da ricavi non contabilizzati e da costi disconosciuti, bensì può derivare anche da perdite conseguite ritenute fittizie dall'Amministrazione finanziaria. L'appellante in questo giudizio non ha avuto contezza di contestare l'illegittimità dell'accertamento nei confronti della società relativamente alle perdite conseguite, ne' tantomeno provato che il recupero delle perdite conseguite dalla società, contestate dall'Amministrazione finanziaria, riguardassero perdite di esercizio non realizzate, e quindi effettivamente sopportate dalla società; ma si è limitato a contestare vizi propri dell'atto di accertamento emesso nei confronti del socio, vizi non sufficienti a vincere la presunzione di conseguimento da parte della società di utili extracontabili derivanti dall'asserito recupero di perdite di esercizio.
La censura in merito alla nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione del divieto di doppia presunzione non può essere accolta, in quanto nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, e non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Ne consegue che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria, prova che qui non è stata data per i motivi sopra esposti. Tale presunzione semplice è fondata sul disposto di cui all'art. 39 comma 1 lettera d), che induce l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
In base al principio della soccombenza, si liquidano per il presente procedimento d'appello spese processuali in euro 3.900, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina;
l'importo liquidato tiene conto dell'abbattimento del 20%.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 16^, rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza appellata. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.900,00.
Così deciso a Messina l'8 ottobre 2025
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro GE. Dott.ssa Maria Gabriella EL
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EL IA LL, Presidente
GE TE, TO
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5758/2021 depositato il 04/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 700/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 19/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01N301673 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'Agenzia si riporta e insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Messina, l'appellante Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento N° TYX01N301673/2019, relativo alla imposta IRPEF anno 2016, basato sulla presunzione di distribuzione dividendi ai soci di società di capitale a ristretta compagine sociale, per maggiore utile accertato alla società Società_1 SR . Con l'atto impugnato, l'appellante deduceva in prime cure i seguenti motivi: 1) il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
2) la violazione dell'art. 38 DPR 600/73; 3) la violazione dell'art. 12 L. 212/2000; 4) la violazione del divieto di doppia presunzione;
5) il difetto di prova contraria;
6) il difetto di contraddittorio.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate di Messina con apposite controdeduzioni, contestando gli addebiti mossi dal ricorrente;
La C.T.P. di Messina con la sentenza specificata in epigrafe, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Averso detta sentenza di primo grado, proponeva appello il signor Ricorrente_1, deducendo l'infondatezza della sentenza appellata, reiterando i motivi proposti in prime cure. In particolare censurava:
a) il difetto di sottoscrizione dell'atto di accertamento;
b) il difetto di motivazione dell'atto di accertamento;
c) Illegittimità della presunzione di utili distribuiti, in quanto basa sul recupero di perdite pregresse della
Società_1 srl;
d) Insisteva sul difetto di giustificazione della prova addotta dal contribuente;
sulla violazione dell'art. 7
Legge 212/2000, e del contraddittorio endoprocedimentale;
sul divieto di doppia imposizione;
chiedeva la riforma della condanna alle spese.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate di Messina ritenendo infondati i motivi d'appello proposti dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che, per quanto riguarda la pretesa carenza di potere del delegato alla firma ai sensi dell'art. 42 DPR /600/73, risulta per tabulas che l'avviso di accertamento impugnato è stato firmato dal funzionario delegato dall'ufficio controlli, per delega del Direttore Provinciale dott. Nominativo_1 , Funzionario terza Area F5, che è pienamente legittimato alla sottoscrizione dell'atto. Il sottoscrittore, pertanto, risulta essere stato delegato dal dottor Nominativo_1, direttore 'ad interim' della Direzione Provinciale di Messina, come da provvedimento depositato dall'Ufficio in primo grado. Al riguardo si osserva che, la sentenza N° 37/2015 della Corte Costituzionale e successive sentenza della Corte di Cassazione, hanno evidenziato che ai fini della validità degli atti sottoscritti da personale incaricato di funzioni dirigenziali, non rileva la circostanza che la persona fisica che abbia sottoscritto l'atto o che abbia delegato altri alla relativa firma sia o meno dirigente, ma soltanto la riferibilità dello stesso all'Ufficio, organo titolare del potere nel cui esercizio stato, l'atto è stato adottato. Risulta, quindi, insussistente ogni violazione di legge e soprattutto la violazione dell'articolo 7 comma 1) dello Statuto del contribuente richiamato dal contribuente. (cifr:
Cassazione 200095/2025).-
Invero, l'avviso di accertamento impugnato si fonda sul principio di distribuzione degli utili extracontabili nella società di capitali a ristretta base sociale, per cui il lamentato difetto di motivazione dell'avviso di accertamento è infondato, stante che l'atto è congruamente motivato essendo il socio della società di capitali a ristretta base societaria destinatario di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione in suo favore di utili non dichiarati dalla società. Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che il presunto maggior reddito accertato alla società,- derivante dal disconoscimento di sopravvenienze passive per stralcio di crediti inesigibili in difetto dei requisiti di cui all'art. 101 comma 1 ) TUIR in complessivi euro 243.008,00, - non fosse stato oggetto di occultamento di utili distribuiti ai soci;
ma che si trattasse, invece, di perdite su crediti effettive che avevano appesantito il conto economico della società causando perdite di esercizio, dimostrando così l'inesistenza di presunti utili distribuiti ai soci. Per tale ragione, non è sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale della società si sia concluso con perdite contabili, e che dette perdite non essendo state conseguite, abbiano determinato un maggior reddito alla società.
Nella fattispecie, l'accertamento operato dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società a ristretta base sociale ai fini Ires, Irap, e quello conseguenziale operato nei confronti del socio, ai fini Irpef, costituiscono due atti distinti e separati pur essendo legati da vincolo di pregiudizialità. Ciò comporta che per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione di presunti utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati dalla società di capitale avente ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio contesti il difetto di prova di distribuzioni dividendi sulla base del disconoscimento di perdite conseguite nei confronti della società, ma è necessario che contesti lo stesso effettivo disconoscimento di perdite conseguite da parte della società.
E ciò, in base alla autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio ed il rapporto di pregiudizialità esistente tra l'accertamento messo nei confronti della società rispetto a quello del socio.
Tenuto conto che l'accertamento di maggior reddito nei confronti della società può derivare non soltanto da ricavi non contabilizzati e da costi disconosciuti, bensì può derivare anche da perdite conseguite ritenute fittizie dall'Amministrazione finanziaria. L'appellante in questo giudizio non ha avuto contezza di contestare l'illegittimità dell'accertamento nei confronti della società relativamente alle perdite conseguite, ne' tantomeno provato che il recupero delle perdite conseguite dalla società, contestate dall'Amministrazione finanziaria, riguardassero perdite di esercizio non realizzate, e quindi effettivamente sopportate dalla società; ma si è limitato a contestare vizi propri dell'atto di accertamento emesso nei confronti del socio, vizi non sufficienti a vincere la presunzione di conseguimento da parte della società di utili extracontabili derivanti dall'asserito recupero di perdite di esercizio.
La censura in merito alla nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione del divieto di doppia presunzione non può essere accolta, in quanto nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, e non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Ne consegue che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria, prova che qui non è stata data per i motivi sopra esposti. Tale presunzione semplice è fondata sul disposto di cui all'art. 39 comma 1 lettera d), che induce l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
In base al principio della soccombenza, si liquidano per il presente procedimento d'appello spese processuali in euro 3.900, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina;
l'importo liquidato tiene conto dell'abbattimento del 20%.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 16^, rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza appellata. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.900,00.
Così deciso a Messina l'8 ottobre 2025
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro GE. Dott.ssa Maria Gabriella EL