Sentenza 22 maggio 2025
Ordinanza collegiale 4 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Rimessa alla CGUE l’applicabilità del codice contratti pubblici agli affidamenti dei servizi legaliAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 22/05/2025, n. 9860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9860 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 09860/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2024, proposto da Unione nazionale avvocati amministrativisti (U.n.a.a.), in persona del legale rappresentante p. t., e Orazio Abbamonte, rappresentati e difesi dagli avvocati Orazio Abbamonte, Fiorenzo Bertuzzi, Stefano Bigolaro e Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Autorità nazionale anticorruzione – A.n.a.c., in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliata;
per l'annullamento
in parte qua, della delibera n. 584 del 19.12.2023 del Consiglio A.n.a.c., depositata presso la Segreteria del Consiglio il 28.12.2023, avente ad oggetto “ Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ”; degli atti ad essa collegati per presupposizione o consequenzialità, ivi compresa - per quanto occorrer possa - la delibera A.n.a.c. n. 585/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.n.a.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti alcuni difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - L’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti, a suo tempo, impugnava innanzi a questo T.a.r. le Linee-guida n. 12/2018 di A.n.a.c., aventi a oggetto “ Affidamento dei servizi legali ”, e con successivi motivi aggiunti impugnava, altresì, il comunicato presidenziale A.n.a.c. del 2019 su CIG e obblighi contributivi (ricorso n.r.g. 14919/2018), asserendo la non riconducibilità degli incarichi legali alla normativa dei contratti pubblici. Detto ricorso è stato qui definito, con sentenza di improcedibilità (n. 11794 dell’11.06.2024), a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 31.03.2023).
Sennonché, con la delibera n. 584/2023, A.n.a.c. ritorna sul tema, con l’intento di esercitare, avuto riguardo ai contratti c.d. “esclusi”, le funzioni di vigilanza di cui all’art. 222 d.lgs. n. 36/2023, nonché di disporre, a tale titolo, l’assoggettamento agli obblighi di contribuzione e acquisizione del CIG, anche per i “ servizi legali esclusi dall’applicazione del Codice ”.
La ricorrente Unione insorge, con il ricorso notificato il 29.01.2024 e depositato il 01.02.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell'art. 222 del decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005; eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, incongruità manifesta, sviamento; 2) violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023; violazione della Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014; eccesso di potere per incongruità manifesta; 3) violazione di legge; violazione e falsa applicazione della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; violazione degli artt. 24, 113, 97 e 98 della Costituzione; ulteriori indici di sviamento e illogicità manifesta.
Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce l’Autorità intimata, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’infondatezza del gravame. Ne chiede la reiezione.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è ammissibile ma infondato.
III – La ricorrente Unione nazionale degli avvocati amministrativisti è espressione associativa, a livello nazionale, degli avvocati che esercitano attività professionale, nel settore del diritto amministrativo. Essa è associazione specialistica maggiormente rappresentativa del settore, riconosciuta come tale dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012.
Ne consegue la legittimazione attiva della ricorrente Unione, quale entità esponenziale di tutela di interessi collettivi di categoria, sussistendo i tre presupposti richiesti all’uopo dalla giurisprudenza: 1) la questione dibattuta attiene in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6050); 2) la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolve in una lesione diretta degli interessi generali attinenti allo scopo istituzionale dell’associazione, non degli interessi particolari dei singoli associati; 3) l’interesse tutelato è comune a tutti gli associati (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2015 e n. 6/2020).
Di qui l’ammissibilità del gravame, sotto il profilo della legittimazione attiva.
IV - La posizione dell'Unione e del suo Presidente, quale ricorrente anche in proprio, è nel senso di affermare che il conferimento da parte della pubblica Amministrazione di un incarico professionale a un avvocato, per i suoi caratteri intrinseci, non rientri nel campo degli appalti pubblici, in conformità a una posizione giurisprudenziale espressa, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 2730 del 2012.
Anche se gli obblighi imposti con il provvedimento impugnato in questa sede paiono, a tutta prima, non destinati a gravare direttamente sugli avvocati, bensì sulle Amministrazioni pubbliche, ritengono i ricorrenti che l'imposizione degli stessi renda la procedura di affidamento degli incarichi legali molto più onerosa e complessa; soprattutto, ritengono che tale aggravamento procedurale ingeneri nelle Amministrazioni pubbliche, negli operatori e in tutti i soggetti chiamati a dare attuazione alla disciplina, l’assimilazione e, comunque, il convincimento dell’assoggettamento degli incarichi legali alla normativa appaltistica, producendo intralci e impedimenti all’esercizio della funzione dell’avvocatura del libero foro, nonché pregiudizio alla tutela dei connessi valori costituzionali.
Sotto tale profilo, si può ritenere – condividendo le argomentazioni dei ricorrenti – che sussista un interesse diretto, attuale e concreto all’annullamento degli atti impugnati.
Pertanto, il ricorso è ammissibile anche sotto il profilo dell’interesse a ricorrere.
V – Nondimeno, i motivi del ricorso sono da ritenersi infondati.
VI - Il tema della riconducibilità degli incarichi legali alla normativa dei contratti pubblici ha generato e genera incertezze in capo alle Amministrazioni pubbliche, quando devono acquisire quelle prestazioni professionali; è un tema già affrontato, in giurisprudenza, alla stregua dei previgenti Codici dei contratti pubblici del 2006 e del 2016.
L’impostazione a suo tempo accolta (cfr.: Cons. Stato n. 2730/2012) imporrebbe di distinguere fra l’attribuzione di singoli incarichi legali - che costituiscono prestazioni d’opera intellettuale, caratterizzate dalla natura fiduciaria del rapporto - e l’attribuzione di incarichi più strutturati e di natura continuativa nel tempo, riconducibili al novero dei contratti pubblici di servizi.
Vero è che l’incarico professionale a un avvocato del libero foro rientra tra i contratti d’opera intellettuale, disciplinati dall’art. 2222 codice civile, contratti – a dire dei ricorrenti - del tutto estranei al Codice dei contratti pubblici, quindi sottratti al potere di vigilanza dell’Autorità.
Sennonché, il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede in materia di servizi legali una disciplina i cui contenuti non risultano del tutto coincidenti con quelli previsti dal d.lgs. n. 50/2016, cioè dal previgente Codice.
Di recente, il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 2776 del 02.04.2025, ha fornito un’ampia e articolata ricostruzione del nuovo quadro normativo.
Qualora una pubblica Amministrazione necessiti di consulenza, servizio o patrocinio legale, può valersi alternativamente di tre possibili soluzioni a seconda della natura delle prestazioni richieste: a) può ricorrere all’assunzione di un lavoratore subordinato tramite un concorso pubblico; b) può affidare un incarico esterno tramite contratto d’opera intellettuale, che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 ss. codice civile); c) può procedere all’aggiudicazione di un appalto di servizi che presuppone che l’appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari, con gestione a proprio rischio (art. 1655 codice civile), il che avviene tramite una procedura di gara e scelta del contraente, mediante le regole del Codice dei contratti pubblici.
Le forme di conferimento previste vedono, da sempre, contrapposte due esigenze: da una parte, la necessità di privilegiare il risparmio di spesa in osservanza dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, dall’altra, l’esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario, tenendo conto della complessità della causa e della dovuta esperienza richiesta.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il singolo incarico di patrocinio, conferito a un legale, nel momento stesso in cui sorge il bisogno di difesa giudiziale dell’Ente pubblico, è riconducibile al contratto d’opera intellettuale; il suo inquadramento sistematico lo colloca nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo ma resta escluso dall’ambito delle collaborazioni autonome, pur essendo queste prestazioni d’opera intellettuale.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’incarico non si esaurisse nel patrocinio legale, ma avesse a oggetto un servizio più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, sarebbe senz’altro configurabile l’appalto di servizi.
La giurisprudenza amministrativa – previa distinzione, in sede qualificatoria, tra incarico professionale di consulenza, studio e ricerca legale e incarico di patrocinio legale – esclude la necessità di ricorrere a una specifica procedura di gara per il conferimento di un singolo incarico di patrocinio legale, in relazione a uno specifico procedimento giudiziario.
In definitiva, le norme in tema di appalti di servizi vengono in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiantesi a mera prestazione di lavoro autonomo in un servizio (nella fattispecie, legale), da adeguare alle utilità indicate dall’Ente pubblico, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato.
Il confine fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto è individuabile, sul duplice piano civilistico e pubblicistico, in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo.
L’appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell’autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest’ultimo in ordine al profilo organizzatorio.
Il previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) prevedeva per i servizi legali regimi differenziati, assoggettando solo una parte di essi alla generale applicazione delle disposizioni codicistiche, benché in forma semplificata in relazione alle soglie e alla pubblicità delle procedure selettive.
In particolare, l’art. 17 (recante “ Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi ”), nell’unificare sotto la nozione di appalti gli affidamenti dei servizi legali, indicava come esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva delle disposizioni codicistiche, i servizi legali concernenti la “ rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ” (comma 1, lett. d, n. 1) in un procedimento giudiziario, nonché la “ consulenza legale fornita in preparazione ” del medesimo procedimento oppure in ragione dell’esistenza di “ un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento ” (comma 1, lett. d, n. 2).
Gli “ altri servizi legali ” riferibili alle prestazioni di un avvocato e non connessi al contenzioso sono oggi inclusi nell’allegato IX del nuovo Codice che prevede l’affidamento con l’applicazione integrale delle norme pubblicistiche, eccezion fatta per una semplificazione relativa alla fase di pubblicità preventiva.
L’art. 56 del d.lgs. n. 36/2023 annovera i servizi legali tra i “ contratti esclusi ”, ovvero sottratti agli obblighi di evidenza pubblica (cioè all’affidamento mediante gara).
Secondo la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 2776/2025, l’esclusione riguarda l’applicazione degli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l’individuazione del soggetto che deve contrarre con la P.A.), ma non elide la natura pubblica del contratto che deve essere concluso con un dato professionista.
L’esclusione riguarda, dunque, la “ procedura di evidenza pubblica ” ma non la “ natura pubblica ” del contratto stipulato. Ciò in quanto non si deve confondere la tipologia e la natura dei contratti con la procedura di scelta del contraente. In altre parole, quale che sia la procedura adottata per l’individuazione del contraente (evidenza pubblica o affidamento diretto), il contratto successivamente stipulato va, comunque, considerato alla stregua di un appalto pubblico.
Più precisamente il servizio legale è un appalto pubblico di servizi, che sia considerato alla stregua di prestazione d’opera professionale in quanto meramente occasionale ( locatio operis ), o che lo si qualifichi come appalto di servizi, in quanto diretto a disciplinare una serie continuativa di incarichi di patrocinio legale, in forma complessa e organizzata ( locatio operarum ).
Anche l’affidamento di tali servizi legali comporta, dunque, la stipula di un contratto di appalto pubblico sia che si tratti di prestazione d’opera professionale per incarichi periodici e saltuari, sia che si tratti di appalto di servizi in senso stretto, per incarichi continuativi e organizzati.
Nel primo caso ( incarico saltuario ed occasionale ) per la scelta del relativo contraente privato la P.A. non è tenuta, sul piano procedimentale, al rispetto delle regole di evidenza pubblica ma soltanto a osservare alcuni principi in tema di accesso al mercato (art. 3 Codice d.lgs. n. 36/2023).
Nel secondo caso ( servizi legali continuativi svolti in forma organizzata ), occorre seguire le procedure competitive a carattere semplificato o alleggerito, di cui all’art. 127 del Codice.
L’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che i contratti esclusi, qualora garantiscano un ritorno economico, siano affidati, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso Codice.
L’art. 3 citato contempla il principio dell’accesso al mercato secondo cui: “ Le stazioni appaltanti… favoriscono… l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità ”.
Alla luce di tale inquadramento normativo, il Consiglio di Stato ritiene che per i servizi legali (quelli non forniti in forma organizzata, per i quali si applicano le procedure semplificate o alleggerite di cui all’art. 127), l’Amministrazione appaltante non è tenuta allo svolgimento di alcuna gara in senso stretto, ai sensi del Codice, ma risulta, comunque, chiamata a osservare procedure che, in qualche misura, consentano all’Amministrazione di scegliere il relativo contraente (ossia il professionista), nel rispetto di taluni specifici principi, tra cui quelli di imparzialità, pubblicità e concorrenza.
Di qui discendono talune regole quali, a titolo esemplificativo, l’obbligo: a) di adottare interpelli affinché i singoli interessati possano manifestare la propria disponibilità; b) di istituire elenchi da cui attingere i professionisti più idonei; c) di effettuare – ove possibile – una certa rotazione degli incarichi.
Anche per l’affidamento di detti servizi legali sussiste, dunque, l’esigenza che, nel rispetto di taluni principi fondamentali (art. 3 d.lgs. n. 36/2023, richiamato sul punto dall’art. 13, comma 5, e indirettamente dall’art. 56), debba vigilare l’Autorità indipendente di settore (cioè l’A.n.a.c.) che dovrà verificare, caso per caso, che non vi siano abusi o eccessi nel meccanismo procedimentale dell’affidamento diretto.
Una simile impostazione è stata integralmente sposata dall’art. 222, comma 3, stesso Codice, a norma del quale “ l’ANAC… vigila sui contratti pubblici… nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice ”.
Ai fini della sottoposizione alla vigilanza A.n.a.c. – precisa sempre la sentenza del Consiglio di Stato n. 2776/2025 – non rileva il fatto che tali servizi legali possano formare oggetto di affidamento diretto sulla base della fiduciarietà dell’incarico, risultando dirimente, in proposito, la circostanza che i relativi contratti siano, comunque, qualificati alla stregua di appalti pubblici, benché esclusi da procedure di evidenza pubblica, quanto alla scelta del contraente.
Pertanto, anche se annoverato tra i “contratti esclusi”, l’affidamento dei servizi legali è sottoposto alla vigilanza A.n.a.c. e, come tale, è soggetto al versamento del contributo A.n.a.c., alla comunicazione del CIG, ed alle altre comunicazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
VII – I motivi di ricorso, pertanto, non sono suscettibili di favorevole scrutinio.
VII.1 – Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che il nuovo quadro normativo relativo agli affidamenti di servizi legali non consentirebbe gli aggravi procedimentali imposti dall’A.n.a.c. alle Amministrazioni che conferiscono incarichi legali.
La censura non merita accoglimento. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, come ben evidenziato nella gravata delibera A.n.a.c. n. 585/2023, la disciplina degli affidamenti di servizi legali nei settori ordinari delineata nel nuovo Codice è sostanzialmente riproduttiva della disciplina previgente, con qualche variante.
A conferma di ciò, si rappresenta che l’art. 56 d.lgs. 36/2023 disciplina i “contratti esclusi” dall‘applicazione delle regole di evidenza pubblica del Codice, a cui (per espressa previsione dell‘art. 13, comma 5, del medesimo Codice) si applicano tuttavia i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sostanzialmente coincidenti con quelli riportati all'articolo 4 del vecchio Codice (d.lgs. n. 50/2016).
Dall’art. 127 d.lgs. n. 36/2023 sono, invece, disciplinati gli affidamenti di cui all’allegato XIV della Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014, a cui si applicano le disposizioni del Codice e le previsioni particolari ivi individuate, coincidenti con le previsioni dell'articolo 140 del previgente Codice dei contratti pubblici.
Ciò posto, appare erronea l'argomentazione che tenta di interpretare il comma 5 dell'art. 13 come riferito ai soli contratti esclusi, a titolo gratuito, che offrano opportunità di guadagno economico. La ricostruzione proposta si rivela incongrua, perché comporterebbe l'applicazione di un regime più stringente per i contratti esclusi a titolo gratuito (assoggettati ai principi generali del Codice) rispetto a quelli a titolo oneroso, ai quali detti principi non si applicherebbero. È evidente che le esigenze che quei principi sono volti a tutelare rivestono una maggiore rilevanza nei contratti a titolo oneroso, piuttosto che in quelli a titolo gratuito.
Invero, la previsione in esame è volta a chiarire che i contratti a titolo gratuito che attribuiscono un vantaggio economico sono assimilati ai contratti a titolo oneroso, quanto all’esigenza di assicurare il libero accesso al mercato e, quindi, l'applicazione delle disposizioni volte a garantire la libera concorrenza, la non discriminazione e la trasparenza.
Ad ogni modo, i “servizi esclusi” sono comunque assoggettati alle disposizioni in materia di tracciabilità, come ben chiarito nella determina A.n.a.c. n. 4/2011, aggiornata con la citata delibera n. 585/2023. Ciò in quanto l'art. 3 della legge n. 136/2010 assoggetta alla relativa disciplina “ tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici ” e, pertanto, quel che rileva, ai fini della tracciabilità, è l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, indipendentemente dalla natura dell’affidamento e dalla disciplina ad esso applicabile.
L'adempimento delle disposizioni in materia di tracciabilità è effettuato, per espressa previsione della citata legge n. 136/2010, mediante acquisizione del CIG, da indicare negli strumenti di pagamento. Detta acquisizione, con l'evoluzione dei sistemi informativi dell’Autorità conseguente all'avvio della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, può avvenire esclusivamente con le nuove modalità indicate dalla stessa A.n.a.c. nei propri atti di regolazione. Quindi, anche nell’ipotesi in cui si ritenessero inapplicabili a detti contratti i principi generali del Codice, gli stessi sarebbero tenuti ad acquisire il CIG, per assolvere agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con le modalità stabilite dall’Autorità.
Inoltre, l'art. 23 d.lgs. n. 36/2023 ha rimesso all’Autorità la gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), attraverso cui è garantito l'assolvimento, da parte delle Stazioni appaltanti e degli Enti concedenti, degli obblighi in materia di pubblicità e di trasparenza. L’art. 28, comma 3, del Codice prevede, infatti, che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale (BDNCP), la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale, ciò senza distinguere tra contratti assoggettati al Codice e contratti esclusi.
Va evidenziato, ulteriormente, che il principio di trasparenza è espressamente menzionato nell’art. 3 d.lgs. n. 36/2023 tra i principi applicabili ai contratti esclusi dall’applicazione del Codice.
Pertanto, risulta di tutta evidenza che gli obblighi di comunicazione imposti in relazione all’affidamento dei contratti esclusi si rivelano imprescindibili, in quanto finalizzati all’attuazione di disposizioni di legge inderogabili.
La previsione degli obblighi di comunicazione si rende necessaria, al fine di consentire all’Autorità l’esercizio dell’attività di vigilanza che si esplica, appunto, anche con riferimento alle fattispecie escluse dall’applicazione del Codice, per espressa previsione dell'art. 222, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 36/2023.
L'assolvimento, da parte dell’Autorità, delle numerose funzioni ad essa attribuite con riferimento ai contratti esclusi dall’applicazione del Codice (tracciabilità, trasparenza, vigilanza) giustifica poi l'assoggettamento all'obbligo contributivo che non è un obbligo fiscale, bensì il corrispettivo della prestazione.
Infatti, l’art. 1, comma 67, legge n. 266/2005 prevede espressamente che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (AVCP, oggi A.n.a.c.), a cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza.
L'art. 222, comma 12, d.lgs. n. 36/2023 conferma espressamente la vigenza del richiamato art. 1, comma 67, legge n. 266/2005.
Inconferenti sono, quindi, le argomentazioni dei ricorrenti, fondate sull’esclusione di tali affidamenti dall'ambito di applicazione del nuovo Codice. La circostanza, infatti, non può essere invocata per eludere l'applicazione delle indicazioni adottate dall’A.n.a.c., al fine di consentire l'acquisizione di dati e informazioni relative agli affidamenti per l’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza e tracciabilità.
VII.2 – Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’asserita violazione da parte dell’Autorità della normativa nazionale e sovranazionale (oltre che del divieto di gold plating ), normativa che va intesa nel senso di escludere l’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, con riferimento agli incarichi legali.
Anche tale censura è priva di fondatezza. Posto quanto già argomentato con riguardo al primo motivo di gravame, nella premessa dell’impugnata delibera n. 584/2023, l’A.n.a.c. ha richiamato tutte le disposizioni normative che giustificano l'adozione dell'atto, attribuendo aa essa il potere di intervenire in materia. Si tratta, in particolare, delle disposizioni sulla digitalizzazione contenute nella parte II del nuovo Codice dei contratti pubblici, nonchè delle previsioni che individuano la disciplina dei c.d. “contratti esclusi”.
Quanto, poi, all’asserita violazione del divieto di gold plating , si evidenzia che, proprio al fine di agevolare gli adempimenti riferiti ai “contratti esclusi”, l’Autorità ha previsto modalità semplificate di acquisizione del CIG e di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti.
Invero, nella delibera n. 582/2023, con cui A.n.a.c. ha fornito indicazioni operative per il passaggio dai vecchi ai nuovi sistemi informativi, è previsto che, per le fattispecie di cui alla delibera n. 214/2023 (ora disciplinate dalla delibera n. 584/2023, oggetto di gravame), ivi compresi i servizi legali “esclusi”, l’acquisizione del CIG avviene mediante utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) gestita dall’Autorità.
Per tali tipologie contrattuali, è stata prevista una modalità semplificata di acquisizione del CIG, che non comporta maggiori appesantimenti burocratici rispetto al passato. Anzi, detta modalità rappresenta il livello minimo di accesso all’ecosistema digitale dei contratti pubblici, utilizzato anche per i contratti estranei all’applicazione del Codice (come le convenzioni con organizzazioni di volontariato) e per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro.
Le modalità adottate appaiono, quindi, pienamente rispettose della specialità degli affidamenti e proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.
VII.3 – Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano che l'A.n.a.c. non avrebbe considerato, in alcun modo, la specialità dell’ordinamento forense, ritenendo che il provvedimento impugnato incida sull'esercizio dell'attività amministrativa e sui presidi di imparzialità e buon andamento, laddove introduce aggravi burocratici.
In primo luogo, va osservato che la specialità dell'ordinamento forense non giustifica la sottrazione dello stesso ai principi generali di trasparenza e di efficienza dell'azione amministrativa, né alle esigenze di monitoraggio e tracciabilità della spesa pubblica, finalizzate a scongiurare i rischi di corruzione e d’infiltrazione criminale.
Si rileva, altresì, che i principi che si pretendono violati dall’impugnato provvedimento A.n.a.c. sono proprio quelli che lo stesso si prefigge di tutelare, assicurando, in relazione ad affidamenti realizzati con spendita di denaro pubblico, l'imparzialità e il buon andamento dell‘Amministrazione.
Deve inoltre rilevarsi che il nuovo Codice dei contratti pubblici, assoggettando i “contratti esclusi” ai principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, ha operato, a monte, un equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, ritenendo giustificato il sacrificio imposto, in considerazione della natura pubblica dell'interesse perseguito.
Tanto è considerata fondamentale e rilevante l'acquisizione di informazioni per finalità di trasparenza, vigilanza e monitoraggio della spesa pubblica che il Codice attribuisce all’A.n.a.c. uno specifico potere sanzionatorio da esercitare nei confronti di chi ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero fornisca informazioni non veritiere (art. 222, comma 9, d.lgs. n. 36/2023). Inoltre, specifiche sanzioni sono previste nella parte II del Codice per l'inadempimento degli obblighi di digitalizzazione.
In relazioni ai presunti appesantimenti burocratici introdotti dal provvedimento impugnato, va dunque evidenziata l’opportuna semplificazione prevista dall’Autorità, dal che consegue l’infondatezza della terza censura.
VIII - A ulteriore conferma della correttezza dell’operato dell’Autorità e delle argomentazioni di cui sopra, si osserva che il Consiglio di Stato, con la citata recentissima sentenza n. 2776 del 02.04.2025 (di conferma della sentenza di questo T.a.r. Lazio Roma n. 9492/2024), ha rigettato il ricorso intentato dal Consiglio nazionale forense, proprio avverso la delibera A.n.a.c. n. 584/2023 – ossia, la stessa delibera impugnata in questa sede – ricorso con cui si deducevano censure analoghe a quelle degli odierni ricorrenti.
IX – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Stante la parziale novità delle questioni esaminate, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO