TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 790/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott.
Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 790/2024 promossa con ricorso ex art. 281-decies e seguenti c.p.c. depositato telematicamente in data
05.02.2024, avente per oggetto “Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.”
da a socio unico (C.F.: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, qui rappresentata da C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Milano, Bastoni di Porta Nuova n. 19, in persona della procuratrice Dott.ssa Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Valter Gentili del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Bergamo, via
Sant'Antonino n. 20
ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3
rappresentante amministratore unico pro- tempore SI.ra , con Parte_2
sede in SA (BG), Via Vittorio Veneto n. 6 – 24067 SA (Bg)
Pagina 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Bertuletti del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bergamo, Via San
Lazzaro n. 76.
(C.F. ), nato ad [...] CP_4 C.F._1
Rocco il 03.11.1946, residente a [...], Via Paoli
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa Parte_1 ogni gli accertamenti e declaratorie del caso, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria o incidentale
NEL MERITO in via principale -Declaratoria di inefficacia ex art 2901 cod. civ: Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, ancorché incidentalmente, se necessario, accertata l'invalidità degli atti per simulazione assoluta, revocare e dichiarare inefficace ed inopponibile ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di il sotto riportato atto di vendita: atto Parte_1 numero 43830 di repertorio e numero 30158 di raccolta in data 23.10.23 con il ministero del Notaio di Capriolo (atto Registrato a Brescia il 30 ottobre 2023 N. 50833 Per_1 serie 1T Euro 2.350,00 1 Trascritto a BERGAMO il 30 ottobre 2023 N. 59710 R. Gen. N.
40919 R. Part.) il ha venduto alla società neocostituita (il 14.9.2023) " CP_4 [...]
interamente partecipata e rappresentata dalla figlia il diritto di CP_3 Parte_2 piena proprietà sull'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di
SA (BG), via Roma, 68, costituita da appartamento monolocale con servizi e terrazza al piano primo;
distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune - a seguito della denuncia di variazione n. 2622.1/2006 registrata a Brescia il 30 ottobre 2023 N. 50833 serie 1T Trascritto a Bergamo il 30 ottobre 2023 N. 59710 R. Gen. N. 40919 R. Part.
l' di Bergamo in data 6 febbraio 2006 a n. BG0026029 in catasto Parte_3 configurato al foglio 5, Sezione urbana SA, mappale: 386, sub. 722, via Roma, n. 68, piano
1, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 55, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 100,71. Cfr doc. 6 prodotto in via subordinata o alternativa, declaratoria di simulazione assoluta dell'atto ex artt. 1414 e 1416 II comma cod. civ.: dichiarare la simulazione assoluta dell'atto indicato nella domanda principale, con declaratoria di inefficacia dello stesso o in subordine di nullità. in ogni caso
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto impugnato od il compimento di ogni altra formalità di trascrizione.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. in via istruttoria Riservata ogni altra produzione, deduzione e richiesta istruttoria nei termini di legge…”.
Parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, CP_3 premessa ogni e piu opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato
Pagina 2 ogni altro diritto e miglior pronuncia, respingere le domande tutte formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e/o per ogni altra ragione di legge, in ogni caso perche non provate.
Con vittoria di spese di lite come per legge, quindi anche maggiorate nella percentuale del
30% ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014 Si chiede l'ammissione della prova per testi, sulle circostanze di seguito capitolare (da ntendersi precedute dalla locuzione “vero che” ed emendate da eventuali sfumature valutative): a) l'immobile oggetto di controversia è ammobiliato (es.: di tavoli, sedie, scrivanie, archivi, condizionatori) e dotato di strumenti tecnologici (p.c., stampanti, scanners, fotocopiatrici, centralino telefonico, citofono); b) l'immobile oggetto di controversia è occupato quotidianamente dalle ore 9:00 c.ca alle ore 17:00 c.ca da lunedì a venerdì di ogni settimana, da persone, compresa la SI.ra
[...]
, che ivi svolgono attività lavorativa, di gestione di ordini e/o fatture, analisi di Parte_2 campioni di merce, di incontri con altre persone, clienti e fornitori;
c) presso l'immobile oggetto di controversia si rinvengono i loghi, riportati sui campioni di merce e/o materiale di consumo e/o gagget (es: blocchi per appunti, penne e/o matite, fermacarte) della CP_3
d) a far data dal 2003, il rapporto personale tra la SI.ra ed il padre SI. Parte_2
per dissapori e dissidi nati in ragione delle vicissitudini economiche di Controparte_4 quest'ultimo, si è deteriorato al punto che figlia e padre si vedono solamente in occasione delle feste comandate;
e) nel 2013 il SI. ha poi comunque chiesto un prestito in denaro alla figlia CP_4
e al genero, marito della predetta;
f) il prestito di denaro di cui alla lett. e) è stato poi effettivamente erogato dalla SI.ra Pt_2
e dal marito in più soluzioni, con denaro contante e/o con bonifici bancari, per diverse decine di migliaia di euro;
g) il SI. ha promesso più volte a voce, nelle rare occasioni di incontro con CP_4 la figlia ed il genero, nel corso degli anni successivi alla ricezione del denaro di cui alle lett precedenti, di restituirlo;
h) nel 2023 la SI. ra , che necessitava di una sede societaria per la sua Parte_2 nuova attività imprenditoriale, ha chiesto al padre di vendergli l'immobile di Via Roma 68 a SA;
i) il danaro prestato a suo tempo al SI. è stato dallo stesso restituito, in CP_4 misura parziale, dopo la compravendita di cui alla lett. precedente.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato telematicamente in data
05.02.2024, rappresentata da ha Parte_1 Controparte_1
convenuto in giudizio il sig. e la società CP_4 CP_3
affinché venisse dichiarato inefficace nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto atto di vendita n. 43830 Rep. e n. 30158 Racc. stipulato in data 23.10.2023 con rogito del Notaio di Capriolo tra Per_1 [...]
e con il quale il primo ha venduto alla seconda la CP_4 CP_3
Pagina 3 piena proprietà dell'immobile sito in Comune di SA (BG), via Roma, 68, costituito da appartamento monolocale con servizi e terrazza al piano primo. distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, Sezione urbana SA, mappale: 386, sub. 722, via Roma, n. 68, piano 1, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 55, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 100,71. In subordine, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto medesimo. si è costituita nel presente giudizio con comparsa di CP_3
costituzione e di risposta depositata in data 04.10.2024, chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse domande.
Il sig. non si è invece costituito nel presente giudizio, CP_4
rimanendo contumace.
All'udienza di prima comparizione del 28.05.2024, parte attrice ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con concessione dei termini ex art. 281- duodecies c.p.c. per il deposito di memorie, dando atto che nessuna istanza istruttoria è stata formulata nell'avversa comparsa. La convenuta CP_3
ha formulato offerta transattiva, pari al valore di vendita dell'immobile
[...]
come indicato nell'atto notarile, offrendosi di depositare nei termini indicati dal Giudice l'assegno circolare dell'importo ivi indicato. In subordine, ha chiesto disporsi la conversione del rito e, in ulteriore subordine, la concessione dei termini ai sensi del 4° comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato di non Parte_1
accettare l'offerta per essere l'importo indicato assolutamente inadeguato al reale valore del bene, riservandosi di depositare nei termini assegnati perizia di parte.
Con ordinanza emessa in data 12.09.2024 a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, “ritenuto che la causa non richieda un'istruzione complessa, dovendosi al più valutare la congruità dell'offerta banco iudicis formulata dalla convenuta, e che pertanto non sussistano i presupposti per la
Pagina 4 conversione del rito” ha concesso alle parti i richiesti termini per il deposito di memorie ex art. 281-duodecies c.p.c.
Nel termine assegnato le parti hanno depositato le rispettive memorie.
Alla successiva udienza del 22.10.2024, parte attrice, ritenuta la causa documentale e le prove istruttorie irrilevanti, ha chiesto di discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mentre parte convenuta ha insistito per l'ammissione delle prove dedotte in atti, associandosi in subordine all'istanza di discussione orale.
Il Giudice, con ordinanza emessa in data 30.01.2025 a scioglimento della riserva assunta in udienza, ritenute le prove orali dedotte da parte convenuta irrilevanti ai fini della decisione e rilevato che le parti avevano entrambe richiesto procedersi a discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ha rigettato le prove orali formulate da parte convenuta e ha fissato per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza del 06.05.2025.
All'udienza così fissata le parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri atti e insistendo nelle conclusioni in essi rassegnate. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza entro i 30 giorni successivi ai sensi dell'art. 281-sexies 3° c. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio giunge a decisione sulla domanda principale svolta dall'attrice qui rappresentata da ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 2901 c.c. di declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita n. 43830 Rep. e n. 30158 Racc. stipulato in data
23.10.2023 con rogito del Notaio di Capriolo tra e Per_1 CP_4
con il quale il primo ha venduto alla seconda la piena CP_3
proprietà dell'immobile sito in Comune di SA (BG), via Roma, 68, costituito da appartamento monolocale con servizi e terrazza al piano primo.
Pagina 5 distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, Sezione urbana SA, mappale: 386, sub. 722, via Roma, n. 68, piano 1, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 55, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 100,71 (nonché sulla domanda subordinata di accertamento della simulazione assoluta).
L'art. 2901 c.c. disciplina analiticamente le ipotesi di esercizio dell'azione revocatoria, prevedendo la facoltà per il creditore (pur se titolare di un credito soggetto a condizione o a termine) di ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione patrimoniale “con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni” purché provi che il debitore era a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava al creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che vi fosse anche da parte del debitore una dolosa preordinazione al mancato soddisfacimento del credito nascente) e che anche il terzo beneficiario dell'atto di disposizione conoscesse il pregiudizio arrecato al creditore (o fosse compartecipe della dolosa preordinazione nelle ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito).
Nel caso di specie, non è in dubbio l'esistenza di un credito in capo a
[...]
consacrato nel decreto ingiuntivo n. 166/23 emesso dal Tribunale Parte_1
di Bergamo in data 17.04.2023 (doc. 3 dell'attrice),.
Sotto tale profilo deve premettersi che, come risulta dallo stesso tenore letterale dell'art. 2901 c.c. (che riconosce l'ammissibilità dell'azione “anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”) e come è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria non è indispensabile in capo al creditore l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente che lo stesso vanti ragioni di credito sufficientemente solide, benché non ancora giudizialmente accertate.
L'art. 2901 c.c. accoglie infatti una nozione molto ampia di credito, comprensiva anche delle mere aspettative di diritto, a monte persino del credito litigioso, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza,
Pagina 6 liquidità ed esigibilità. Tale concezione, d'altronde, è perfettamente in linea con la funzione tipica dell'azione revocatoria, che non ha intenti restauratori tendendo unicamente a reintegrare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali (si vedano in tal senso
Cass. n. 12047/2021; Cass. n. 13275/2020; Cass. n. 3981/2003; Cass. n.
14166/2001; Cass. n. 12672/2001; Cass. n. 12144/1999).
Ne consegue che l'esistenza del decreto ingiuntivo sopra indicato costituisce circostanza di per sé sufficiente a certificare la sussistenza del credito medesimo in capo a parte attrice.
Altrettanto certa è l'esistenza dell'atto di disposizione patrimoniale del debitore consistito nell'atto stipulato in data 23.10.2023 con CP_4
il quale il medesimo ha ceduto alla società (partecipata CP_3
interamente da sua figlia) il compendio immobiliare sito in sito in Comune di
SA (BG), via Roma, 68, costituito da appartamento monolocale con servizi e terrazza al piano primo. distinto al Catasto Fabbricati del predetto
Comune al foglio 5, Sezione urbana SA, mappale: 386, sub. 722, via Roma, n.
68, piano 1, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 55, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 100,71.
La ragione di credito è pertanto anteriore all'atto di disposizione patrimoniale, essendo il titolo azionato dalla creditrice (il decreto ingiuntivo n. 166/23) stato emesso sei mesi prima dell'atto dispositivo sopra descritto (in data
17.04.2023), con le conseguenze che ne derivano in termini di oggetto dell'onere della prova in capo all'attrice, su cui si tornerà nel prosieguo.
Nemmeno può dubitarsi che l'atto di disposizione patrimoniale in esame abbia arrecato pregiudizio alle ragioni della creditrice, così integrando l'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
In relazione all'eventus damni la giurisprudenza ha più volte affermato il principio per cui non occorre che l'atto dispositivo comporti la
Pagina 7 compromissione totale della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo che lo stesso renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, concretizzandosi non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio con la dismissione del bene), ma anche solo in una modificazione qualitativa di esso (conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile), idonea a determina il pericolo di danno costituito dalla complicazione dell'attività necessaria al recupero del credito, fino all'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (si veda Cass. n. 19207/18; Cass. 32835/21).
Nel caso di specie, il debitore si è spogliato con l'atto Parte_4
contestato del proprio patrimonio immobiliare e non ha dedotto di avere altri beni sufficientemente capienti a garantire le avverse ragioni creditorie.
Nel caso in esame deve pertanto ritenersi provato il requisito dell'eventus damni dato che l'atto dispositivo impugnato ha certamente comportato una variazione negativa sia in termini qualitativi che quantitativi del patrimonio della debitrice, avendo il conferimento determinato l'impossibilità di una esecuzione relativamente agli immobili alienati, diminuendo sic et simpliciter la garanzia patrimoniale generica della debitrice.
Peraltro, risulta dagli atti che il prezzo pattuito per la compravendita (euro
25.000,00) era significativamente inferiore al valore effettivo del bene
(stimato dal perito dello stesso sig. i data 17.12.2020 in euro Per_2
30.500,00, doc. 11 dell'attrice, e dal perito di , in data CP_1
30.05.2024, addirittura in euro 62.000,00): il predetto rilievo conferma in modo inequivocabile il depauperamento della garanzia patrimoniale da parte del debitore disponente, oltre a costituire elemento significativo di valutazione in relazione all'elemento soggettivo esistente in capo ai contraenti.
Le rilevate circostanze consentono altresì di ritenere giustificato il diniego di accettazione dell'offerta transattiva presentata banco iudicis da CP_3
da parte del difensore dell'attrice: l'importo offerto, infatti, è pari al prezzo
Pagina 8 dichiarato di vendita dell'immobile ma non al suo valore effettivo come pare evidente dall'esame delle risultanze documentali.
Per quanto concerne, infine, il requisito della scientia damni, trattandosi nel caso di specie di atto dispositivo (datato 23.10.2023) posto in essere successivamente all'insorgenza delle ragioni creditorie (sorte, come già evidenziato, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 166/23, in data
17.04.2023), è sufficiente la mera consapevolezza, sia nel debitore che nel terzo acquirente, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore la cui prova può essere fornita anche con presunzioni, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (si veda
Cass. n. 13343/2015). Non è richiesto, quindi, il dolo di lesione ma la semplice consapevolezza della lesione medesima. Tale consapevolezza deve avere ad oggetto la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore ai danni dei creditori, in presenza di una ragione di credito, per quanto generica e meramente potenziale.
Essa era certamente sussistente in capo al debitore conferente
[...]
attinto pochi mesi prima da provvedimento monitorio: si badi che CP_4
l'atto dispositivo è stato posto in essere solo pochi giorni prima che il decreto ingiuntivo stesso venisse munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il debitore era, peraltro, perfettamente a conoscenza di operare la cessione ad un prezzo sensibilmente ribassato rispetto al valore di mercato, avendo commissionato lui stesso una perizia (prodotta come doc. 11 dall'attrice) nel
2020 che attribuiva all'immobile un valore di 30.500,00 euro, con un incremento del 20%.
Sul punto le allegazioni difensive del terzo acquirente che ha CP_3 CP_3
da un lato prospettato un presunto deficit cognitivo del sig. che lo CP_4
avrebbe indotto a stipulare l'atto senza la consapevolezza di ledere il proprio creditore, dall'altro una svalutazione dell'immobile conseguente alla
Pagina 9 sopravvenuta epidemia di COVID 19 appaiono del tutto apodittiche e prive di riscontri probatori effettivi.
Non è dubitabile pertanto la consapevolezza della lesione dei diritti di
[...]
in capo al sig. al momento della stipulazione Parte_1 CP_4
dell'atto dispositivo.
Tale consapevolezza, con riguardo alla terza beneficiaria è CP_3
invece indubbiamente desumibile da un lato in via presuntiva, attesi gli stretti rapporti di natura familiare esistenti tra le parti dell'atto: il sig.
[...]
è infatti il padre della sig. socia unica ed CP_4 Parte_2
amministratrice della società e ciò induce fondatamente a CP_3
ritenere che la stessa fosse a conoscenza del contenzioso in essere tra il padre e l'odierna attrice.
Sotto tale profilo, le deduzioni contrarie svolte dalla convenuta CP_3
non appaiono tali da superare la presunzione: i capitoli di prova formulati appaiono infatti avere carattere per lo più valutativo e vertono su circostanza che in ogni caso non sarebbero sufficienti a prospettare uno scenario diverso.
Del resto, il prezzo praticato per la compravendita dell'immobile (euro
25.000,00), come detto di gran lunga inferiore sia alla stima che dell'immobile aveva fatto il perito nominato nel 2020 dallo stesso sig. CP_4
sia a quella del perito nominato dalla Banca odierna attrice (doc. 11 e 12 allegati al ricorso introduttivo) inducono a ritenere che sia stato riservato dal sig. alla società della figlia un prezzo di indubbio favore che mal si CP_4
concilia con l'esistenza dei rapporti tesi e di sostanziale rottura tra gli stessi, come dedotti dalla convenuta.
Anche le tempistiche dell'operazione (con la costituzione della società acquirente solo un mese prima del compimento dell'atto) CP_3
appaiono indicative di una volontà comune alle parti di sottrazione del bene all'aggressione dei creditori.
Risultando sussistere tutti i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
Pagina 10 l'azione revocatoria deve pertanto essere accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo in esame nei confronti di
Parte_1
L'accoglimento della domanda principale esonera questo Giudice dal valutare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di accertamento della simulazione assoluta, svolta dall'attrice solo in via alternativa e subordinata.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. c.c. da qui Parte_1
rappresentata da nei confronti di e Controparte_1 CP_4
di ogni altra domanda ed eccezione respinta: CP_3
1. dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
qui rappresentata da dell'atto di vendita n. Controparte_5
43830 Rep. e n. 30158 Racc. stipulato in data 23.10.2023 con rogito del Notaio di Capriolo tra e Per_1 CP_4 CP_3
con il quale il primo ha venduto alla seconda la piena proprietà dell'immobile sito in Comune di SA (BG), via Roma, 68, costituito da appartamento monolocale con servizi e terrazza al piano primo. distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, Sezione urbana SA, mappale: 386, sub. 722, via Roma, n. 68, piano 1, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 55, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 100,71;
2. condanna a rifondere a qui CP_3 Parte_1
rappresentata da le spese di lite, che si Controparte_5
liquidano nella misura di complessivi euro 10.210,00 di cui euro
Pagina 11 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed euro 5.210,00 per la fase istruttoria, oltre il 15 % per spese generali,
IVA ed accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, in data 05.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Luca Fuzio
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott.
Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 790/2024 promossa con ricorso ex art. 281-decies e seguenti c.p.c. depositato telematicamente in data
05.02.2024, avente per oggetto “Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.”
da a socio unico (C.F.: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, qui rappresentata da C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Milano, Bastoni di Porta Nuova n. 19, in persona della procuratrice Dott.ssa Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Valter Gentili del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Bergamo, via
Sant'Antonino n. 20
ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3
rappresentante amministratore unico pro- tempore SI.ra , con Parte_2
sede in SA (BG), Via Vittorio Veneto n. 6 – 24067 SA (Bg)
Pagina 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Bertuletti del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bergamo, Via San
Lazzaro n. 76.
(C.F. ), nato ad [...] CP_4 C.F._1
Rocco il 03.11.1946, residente a [...], Via Paoli
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa Parte_1 ogni gli accertamenti e declaratorie del caso, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria o incidentale
NEL MERITO in via principale -Declaratoria di inefficacia ex art 2901 cod. civ: Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, ancorché incidentalmente, se necessario, accertata l'invalidità degli atti per simulazione assoluta, revocare e dichiarare inefficace ed inopponibile ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di il sotto riportato atto di vendita: atto Parte_1 numero 43830 di repertorio e numero 30158 di raccolta in data 23.10.23 con il ministero del Notaio di Capriolo (atto Registrato a Brescia il 30 ottobre 2023 N. 50833 Per_1 serie 1T Euro 2.350,00 1 Trascritto a BERGAMO il 30 ottobre 2023 N. 59710 R. Gen. N.
40919 R. Part.) il ha venduto alla società neocostituita (il 14.9.2023) " CP_4 [...]
interamente partecipata e rappresentata dalla figlia il diritto di CP_3 Parte_2 piena proprietà sull'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di
SA (BG), via Roma, 68, costituita da appartamento monolocale con servizi e terrazza al piano primo;
distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune - a seguito della denuncia di variazione n. 2622.1/2006 registrata a Brescia il 30 ottobre 2023 N. 50833 serie 1T Trascritto a Bergamo il 30 ottobre 2023 N. 59710 R. Gen. N. 40919 R. Part.
l' di Bergamo in data 6 febbraio 2006 a n. BG0026029 in catasto Parte_3 configurato al foglio 5, Sezione urbana SA, mappale: 386, sub. 722, via Roma, n. 68, piano
1, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 55, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 100,71. Cfr doc. 6 prodotto in via subordinata o alternativa, declaratoria di simulazione assoluta dell'atto ex artt. 1414 e 1416 II comma cod. civ.: dichiarare la simulazione assoluta dell'atto indicato nella domanda principale, con declaratoria di inefficacia dello stesso o in subordine di nullità. in ogni caso
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto impugnato od il compimento di ogni altra formalità di trascrizione.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. in via istruttoria Riservata ogni altra produzione, deduzione e richiesta istruttoria nei termini di legge…”.
Parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, CP_3 premessa ogni e piu opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato
Pagina 2 ogni altro diritto e miglior pronuncia, respingere le domande tutte formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e/o per ogni altra ragione di legge, in ogni caso perche non provate.
Con vittoria di spese di lite come per legge, quindi anche maggiorate nella percentuale del
30% ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014 Si chiede l'ammissione della prova per testi, sulle circostanze di seguito capitolare (da ntendersi precedute dalla locuzione “vero che” ed emendate da eventuali sfumature valutative): a) l'immobile oggetto di controversia è ammobiliato (es.: di tavoli, sedie, scrivanie, archivi, condizionatori) e dotato di strumenti tecnologici (p.c., stampanti, scanners, fotocopiatrici, centralino telefonico, citofono); b) l'immobile oggetto di controversia è occupato quotidianamente dalle ore 9:00 c.ca alle ore 17:00 c.ca da lunedì a venerdì di ogni settimana, da persone, compresa la SI.ra
[...]
, che ivi svolgono attività lavorativa, di gestione di ordini e/o fatture, analisi di Parte_2 campioni di merce, di incontri con altre persone, clienti e fornitori;
c) presso l'immobile oggetto di controversia si rinvengono i loghi, riportati sui campioni di merce e/o materiale di consumo e/o gagget (es: blocchi per appunti, penne e/o matite, fermacarte) della CP_3
d) a far data dal 2003, il rapporto personale tra la SI.ra ed il padre SI. Parte_2
per dissapori e dissidi nati in ragione delle vicissitudini economiche di Controparte_4 quest'ultimo, si è deteriorato al punto che figlia e padre si vedono solamente in occasione delle feste comandate;
e) nel 2013 il SI. ha poi comunque chiesto un prestito in denaro alla figlia CP_4
e al genero, marito della predetta;
f) il prestito di denaro di cui alla lett. e) è stato poi effettivamente erogato dalla SI.ra Pt_2
e dal marito in più soluzioni, con denaro contante e/o con bonifici bancari, per diverse decine di migliaia di euro;
g) il SI. ha promesso più volte a voce, nelle rare occasioni di incontro con CP_4 la figlia ed il genero, nel corso degli anni successivi alla ricezione del denaro di cui alle lett precedenti, di restituirlo;
h) nel 2023 la SI. ra , che necessitava di una sede societaria per la sua Parte_2 nuova attività imprenditoriale, ha chiesto al padre di vendergli l'immobile di Via Roma 68 a SA;
i) il danaro prestato a suo tempo al SI. è stato dallo stesso restituito, in CP_4 misura parziale, dopo la compravendita di cui alla lett. precedente.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato telematicamente in data
05.02.2024, rappresentata da ha Parte_1 Controparte_1
convenuto in giudizio il sig. e la società CP_4 CP_3
affinché venisse dichiarato inefficace nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto atto di vendita n. 43830 Rep. e n. 30158 Racc. stipulato in data 23.10.2023 con rogito del Notaio di Capriolo tra Per_1 [...]
e con il quale il primo ha venduto alla seconda la CP_4 CP_3
Pagina 3 piena proprietà dell'immobile sito in Comune di SA (BG), via Roma, 68, costituito da appartamento monolocale con servizi e terrazza al piano primo. distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, Sezione urbana SA, mappale: 386, sub. 722, via Roma, n. 68, piano 1, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 55, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 100,71. In subordine, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto medesimo. si è costituita nel presente giudizio con comparsa di CP_3
costituzione e di risposta depositata in data 04.10.2024, chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse domande.
Il sig. non si è invece costituito nel presente giudizio, CP_4
rimanendo contumace.
All'udienza di prima comparizione del 28.05.2024, parte attrice ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con concessione dei termini ex art. 281- duodecies c.p.c. per il deposito di memorie, dando atto che nessuna istanza istruttoria è stata formulata nell'avversa comparsa. La convenuta CP_3
ha formulato offerta transattiva, pari al valore di vendita dell'immobile
[...]
come indicato nell'atto notarile, offrendosi di depositare nei termini indicati dal Giudice l'assegno circolare dell'importo ivi indicato. In subordine, ha chiesto disporsi la conversione del rito e, in ulteriore subordine, la concessione dei termini ai sensi del 4° comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato di non Parte_1
accettare l'offerta per essere l'importo indicato assolutamente inadeguato al reale valore del bene, riservandosi di depositare nei termini assegnati perizia di parte.
Con ordinanza emessa in data 12.09.2024 a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, “ritenuto che la causa non richieda un'istruzione complessa, dovendosi al più valutare la congruità dell'offerta banco iudicis formulata dalla convenuta, e che pertanto non sussistano i presupposti per la
Pagina 4 conversione del rito” ha concesso alle parti i richiesti termini per il deposito di memorie ex art. 281-duodecies c.p.c.
Nel termine assegnato le parti hanno depositato le rispettive memorie.
Alla successiva udienza del 22.10.2024, parte attrice, ritenuta la causa documentale e le prove istruttorie irrilevanti, ha chiesto di discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mentre parte convenuta ha insistito per l'ammissione delle prove dedotte in atti, associandosi in subordine all'istanza di discussione orale.
Il Giudice, con ordinanza emessa in data 30.01.2025 a scioglimento della riserva assunta in udienza, ritenute le prove orali dedotte da parte convenuta irrilevanti ai fini della decisione e rilevato che le parti avevano entrambe richiesto procedersi a discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ha rigettato le prove orali formulate da parte convenuta e ha fissato per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza del 06.05.2025.
All'udienza così fissata le parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri atti e insistendo nelle conclusioni in essi rassegnate. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza entro i 30 giorni successivi ai sensi dell'art. 281-sexies 3° c. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio giunge a decisione sulla domanda principale svolta dall'attrice qui rappresentata da ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 2901 c.c. di declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita n. 43830 Rep. e n. 30158 Racc. stipulato in data
23.10.2023 con rogito del Notaio di Capriolo tra e Per_1 CP_4
con il quale il primo ha venduto alla seconda la piena CP_3
proprietà dell'immobile sito in Comune di SA (BG), via Roma, 68, costituito da appartamento monolocale con servizi e terrazza al piano primo.
Pagina 5 distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, Sezione urbana SA, mappale: 386, sub. 722, via Roma, n. 68, piano 1, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 55, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 100,71 (nonché sulla domanda subordinata di accertamento della simulazione assoluta).
L'art. 2901 c.c. disciplina analiticamente le ipotesi di esercizio dell'azione revocatoria, prevedendo la facoltà per il creditore (pur se titolare di un credito soggetto a condizione o a termine) di ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione patrimoniale “con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni” purché provi che il debitore era a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava al creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che vi fosse anche da parte del debitore una dolosa preordinazione al mancato soddisfacimento del credito nascente) e che anche il terzo beneficiario dell'atto di disposizione conoscesse il pregiudizio arrecato al creditore (o fosse compartecipe della dolosa preordinazione nelle ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito).
Nel caso di specie, non è in dubbio l'esistenza di un credito in capo a
[...]
consacrato nel decreto ingiuntivo n. 166/23 emesso dal Tribunale Parte_1
di Bergamo in data 17.04.2023 (doc. 3 dell'attrice),.
Sotto tale profilo deve premettersi che, come risulta dallo stesso tenore letterale dell'art. 2901 c.c. (che riconosce l'ammissibilità dell'azione “anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”) e come è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria non è indispensabile in capo al creditore l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente che lo stesso vanti ragioni di credito sufficientemente solide, benché non ancora giudizialmente accertate.
L'art. 2901 c.c. accoglie infatti una nozione molto ampia di credito, comprensiva anche delle mere aspettative di diritto, a monte persino del credito litigioso, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza,
Pagina 6 liquidità ed esigibilità. Tale concezione, d'altronde, è perfettamente in linea con la funzione tipica dell'azione revocatoria, che non ha intenti restauratori tendendo unicamente a reintegrare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali (si vedano in tal senso
Cass. n. 12047/2021; Cass. n. 13275/2020; Cass. n. 3981/2003; Cass. n.
14166/2001; Cass. n. 12672/2001; Cass. n. 12144/1999).
Ne consegue che l'esistenza del decreto ingiuntivo sopra indicato costituisce circostanza di per sé sufficiente a certificare la sussistenza del credito medesimo in capo a parte attrice.
Altrettanto certa è l'esistenza dell'atto di disposizione patrimoniale del debitore consistito nell'atto stipulato in data 23.10.2023 con CP_4
il quale il medesimo ha ceduto alla società (partecipata CP_3
interamente da sua figlia) il compendio immobiliare sito in sito in Comune di
SA (BG), via Roma, 68, costituito da appartamento monolocale con servizi e terrazza al piano primo. distinto al Catasto Fabbricati del predetto
Comune al foglio 5, Sezione urbana SA, mappale: 386, sub. 722, via Roma, n.
68, piano 1, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 55, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 100,71.
La ragione di credito è pertanto anteriore all'atto di disposizione patrimoniale, essendo il titolo azionato dalla creditrice (il decreto ingiuntivo n. 166/23) stato emesso sei mesi prima dell'atto dispositivo sopra descritto (in data
17.04.2023), con le conseguenze che ne derivano in termini di oggetto dell'onere della prova in capo all'attrice, su cui si tornerà nel prosieguo.
Nemmeno può dubitarsi che l'atto di disposizione patrimoniale in esame abbia arrecato pregiudizio alle ragioni della creditrice, così integrando l'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
In relazione all'eventus damni la giurisprudenza ha più volte affermato il principio per cui non occorre che l'atto dispositivo comporti la
Pagina 7 compromissione totale della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo che lo stesso renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, concretizzandosi non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio con la dismissione del bene), ma anche solo in una modificazione qualitativa di esso (conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile), idonea a determina il pericolo di danno costituito dalla complicazione dell'attività necessaria al recupero del credito, fino all'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (si veda Cass. n. 19207/18; Cass. 32835/21).
Nel caso di specie, il debitore si è spogliato con l'atto Parte_4
contestato del proprio patrimonio immobiliare e non ha dedotto di avere altri beni sufficientemente capienti a garantire le avverse ragioni creditorie.
Nel caso in esame deve pertanto ritenersi provato il requisito dell'eventus damni dato che l'atto dispositivo impugnato ha certamente comportato una variazione negativa sia in termini qualitativi che quantitativi del patrimonio della debitrice, avendo il conferimento determinato l'impossibilità di una esecuzione relativamente agli immobili alienati, diminuendo sic et simpliciter la garanzia patrimoniale generica della debitrice.
Peraltro, risulta dagli atti che il prezzo pattuito per la compravendita (euro
25.000,00) era significativamente inferiore al valore effettivo del bene
(stimato dal perito dello stesso sig. i data 17.12.2020 in euro Per_2
30.500,00, doc. 11 dell'attrice, e dal perito di , in data CP_1
30.05.2024, addirittura in euro 62.000,00): il predetto rilievo conferma in modo inequivocabile il depauperamento della garanzia patrimoniale da parte del debitore disponente, oltre a costituire elemento significativo di valutazione in relazione all'elemento soggettivo esistente in capo ai contraenti.
Le rilevate circostanze consentono altresì di ritenere giustificato il diniego di accettazione dell'offerta transattiva presentata banco iudicis da CP_3
da parte del difensore dell'attrice: l'importo offerto, infatti, è pari al prezzo
Pagina 8 dichiarato di vendita dell'immobile ma non al suo valore effettivo come pare evidente dall'esame delle risultanze documentali.
Per quanto concerne, infine, il requisito della scientia damni, trattandosi nel caso di specie di atto dispositivo (datato 23.10.2023) posto in essere successivamente all'insorgenza delle ragioni creditorie (sorte, come già evidenziato, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 166/23, in data
17.04.2023), è sufficiente la mera consapevolezza, sia nel debitore che nel terzo acquirente, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore la cui prova può essere fornita anche con presunzioni, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (si veda
Cass. n. 13343/2015). Non è richiesto, quindi, il dolo di lesione ma la semplice consapevolezza della lesione medesima. Tale consapevolezza deve avere ad oggetto la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore ai danni dei creditori, in presenza di una ragione di credito, per quanto generica e meramente potenziale.
Essa era certamente sussistente in capo al debitore conferente
[...]
attinto pochi mesi prima da provvedimento monitorio: si badi che CP_4
l'atto dispositivo è stato posto in essere solo pochi giorni prima che il decreto ingiuntivo stesso venisse munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il debitore era, peraltro, perfettamente a conoscenza di operare la cessione ad un prezzo sensibilmente ribassato rispetto al valore di mercato, avendo commissionato lui stesso una perizia (prodotta come doc. 11 dall'attrice) nel
2020 che attribuiva all'immobile un valore di 30.500,00 euro, con un incremento del 20%.
Sul punto le allegazioni difensive del terzo acquirente che ha CP_3 CP_3
da un lato prospettato un presunto deficit cognitivo del sig. che lo CP_4
avrebbe indotto a stipulare l'atto senza la consapevolezza di ledere il proprio creditore, dall'altro una svalutazione dell'immobile conseguente alla
Pagina 9 sopravvenuta epidemia di COVID 19 appaiono del tutto apodittiche e prive di riscontri probatori effettivi.
Non è dubitabile pertanto la consapevolezza della lesione dei diritti di
[...]
in capo al sig. al momento della stipulazione Parte_1 CP_4
dell'atto dispositivo.
Tale consapevolezza, con riguardo alla terza beneficiaria è CP_3
invece indubbiamente desumibile da un lato in via presuntiva, attesi gli stretti rapporti di natura familiare esistenti tra le parti dell'atto: il sig.
[...]
è infatti il padre della sig. socia unica ed CP_4 Parte_2
amministratrice della società e ciò induce fondatamente a CP_3
ritenere che la stessa fosse a conoscenza del contenzioso in essere tra il padre e l'odierna attrice.
Sotto tale profilo, le deduzioni contrarie svolte dalla convenuta CP_3
non appaiono tali da superare la presunzione: i capitoli di prova formulati appaiono infatti avere carattere per lo più valutativo e vertono su circostanza che in ogni caso non sarebbero sufficienti a prospettare uno scenario diverso.
Del resto, il prezzo praticato per la compravendita dell'immobile (euro
25.000,00), come detto di gran lunga inferiore sia alla stima che dell'immobile aveva fatto il perito nominato nel 2020 dallo stesso sig. CP_4
sia a quella del perito nominato dalla Banca odierna attrice (doc. 11 e 12 allegati al ricorso introduttivo) inducono a ritenere che sia stato riservato dal sig. alla società della figlia un prezzo di indubbio favore che mal si CP_4
concilia con l'esistenza dei rapporti tesi e di sostanziale rottura tra gli stessi, come dedotti dalla convenuta.
Anche le tempistiche dell'operazione (con la costituzione della società acquirente solo un mese prima del compimento dell'atto) CP_3
appaiono indicative di una volontà comune alle parti di sottrazione del bene all'aggressione dei creditori.
Risultando sussistere tutti i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
Pagina 10 l'azione revocatoria deve pertanto essere accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo in esame nei confronti di
Parte_1
L'accoglimento della domanda principale esonera questo Giudice dal valutare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di accertamento della simulazione assoluta, svolta dall'attrice solo in via alternativa e subordinata.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. c.c. da qui Parte_1
rappresentata da nei confronti di e Controparte_1 CP_4
di ogni altra domanda ed eccezione respinta: CP_3
1. dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
qui rappresentata da dell'atto di vendita n. Controparte_5
43830 Rep. e n. 30158 Racc. stipulato in data 23.10.2023 con rogito del Notaio di Capriolo tra e Per_1 CP_4 CP_3
con il quale il primo ha venduto alla seconda la piena proprietà dell'immobile sito in Comune di SA (BG), via Roma, 68, costituito da appartamento monolocale con servizi e terrazza al piano primo. distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, Sezione urbana SA, mappale: 386, sub. 722, via Roma, n. 68, piano 1, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 55, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, rendita euro 100,71;
2. condanna a rifondere a qui CP_3 Parte_1
rappresentata da le spese di lite, che si Controparte_5
liquidano nella misura di complessivi euro 10.210,00 di cui euro
Pagina 11 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed euro 5.210,00 per la fase istruttoria, oltre il 15 % per spese generali,
IVA ed accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, in data 05.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Luca Fuzio
Pagina 12