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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26 MARZO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2405/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
promossa da
del sig. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv. D'APRILE CARMELA e avv. GIOVANNI
GENTILE;
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. COLETTA ELEONORA
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.03.2021 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di erede legittima del sig. , deceduto in data 07.03.2015, ha chiesto al Parte_2
Giudice del Lavoro di Taranto di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia contratta dal de cuius, ossia carcinoma polmonare e, per l'effetto, dichiarare il diritto del de cuius, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85, co. 1 del DPR 1124/65, nonché dell'assegno funerario una tantum previsto dal co. 3 del medesimo articolo
85, con condanna alla corresponsione delle relative somme maturate e maturande, oltre interessi.
Esponeva che il de cuius era deceduto per effetto della malattia denunciata, ossia carcinoma polmonare, contratta a causa della continua esposizione a sostante nocive, quali gas propano e amianto, durante l'attività lavorativa svolta, dal 1974 al 2007, in qualità di tecnico di centrale con mansioni di manutentore giuntista nelle centrali telefoniche provvedendo alla “saldatura dei cavi con colatura di piombo, restando esposto ai fumi di gas propano, provvedendo a coibentare i cavi telefonici con teli di amianto avente funzione isolante che, sfaldandosi, producevano la dispersione di particelle nocive”.
Si costituiva l , il quale contestava i fatti riportati, evidenziando l'assenza di CP_1
nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, contestando la domanda in quanto infondata e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Il consulente tecnico ha affermato che:
I. il de cuius – che era affetto da “neoplasia polmonare in diffusione metastica”
– risulta aver lavorato presso Telecom Italia, già SIP , in qualità di tecnico di centrale , dal 1974 al 2004 , epoca della collocazione a riposo;
II. il de cuius era stato fumatore di almeno 20 sigarette al dì, sin dall'età giovanile, quando l'apparato è in formazione, per 25 anni;
III. tra la fine dell'attività lavorativa e la diagnosi di neoplasia polmonare erano trascorsi circa 10 anni e quanto accaduto nei 10 anni successivi al pensionamento non è dato sapere (ci si riferisce a voluttuarie possibili altre esposizioni o eventi patologici che possano aver interferito con la patologia di cui trattiamo);
IV. nella documentazione presente in atti non vi è certificazione di avvenuta esposizione all'amianto;
V. In riferimento alle mansioni specifiche del de cuius, non vi sono prove testimoniali probanti, né viene quantificata/certificata in qualche modo l'esposizione.
VI. È impossibile dunque parlare di diagnosi di malattia asbesto correlata ed è impossibile affermare che è rispettato il criterio quali-quantitativo sul nesso di causalità. Si fa notare che se pur l'amianto può essere correlato con il ca polmonare, il fumo di sigaretta da solo, considerando la suscettibilità genetica e senza nessun effetto attribuibile all'amianto, può avere provocato la neoplasia come causa sufficiente, efficiente e determinante, e moltissimi autori in letteratura associano il fumo di sigaretta con l'insorgenza di adenocarcinoma.
VII. Pertanto, in virtù di quanto appena riportato, non vi è sufficiente probabilità che il danno all'integrità psicofisica del de cuius sia da esposizione lavorativa.
Esiste la mera possibilità che l'attività lavorativa del ricorrente abbia causato la neoplasia polmonare. Ed alla medesima conclusione perveniva anche a seguito delle osservazioni critiche formulate da parte ricorrente, rimarcando ulteriormente che: “Nelle controdeduzioni di parte ricorrente vi è una ampia e dotta disamina delle patologie neoplastiche che correlano con l'esposizione professionale all'asbesto. In nessun modo viene negato il ruolo che l'asbesto potrebbe avere nella patogenesi neoplastica in generale. Ciò che viene evidenziato nella relazione di CTU è la mancanza di una certificazione di avvenuta esposizione all'amianto; l'assenza di prove testimoniali che provino tale esposizione;
l'assenza di lesioni polmonari asbesto correlate ( vedi placche pleuriche
, ispessimenti pleurici , atelectasie rotonde)”.
Dunque, l'attività lavorativa del ricorrente viene confermata come una possibile concausa della patologia in oggetto, poiché trattasi di malattia che il CTU ha valutato come posta in associazione causale solo con le condizioni patologiche individuali del soggetto.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire integralmente a tali conclusioni.
Le stesse, invero, formulate a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, sono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27
LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO
2009 N° 10222).
Invero nel caso di specie, non risulta dimostrato che la patologia che determinò il decesso fosse eziologicamente ricollegabile alle mansioni lavorative, dunque non è configurabile un nesso causale diretto e incontrovertibile tra l'attività lavorativa del de cuius e la patologia denunciata, in termini di elevata probabilità o ragionevole certezza.
Non appaiono sussistere evidenze sufficienti a dimostrare con adeguata attendibilità la genesi lavorativa della patologia, alla luce delle circostanze di fatto evidenziate dal ctu, corroborate , peraltro, dall'esito della prova testimoniale e dalla documentazione in atti che nulla hanno apportato in senso contrario.
Non sussistono, quindi, elementi per un riconoscimento di nesso causale e/o di un nesso concausale, tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, neppure seguendo il criterio del “più probabile che non”.
Orbene, non essendo possibile affermare che la patologia accertata sia stata cagionata con certezza o elevata probabilità da cause lavorative e, quindi, non essendo stata provata l'origine professionale della patologia medesima, non può che concludersi per il rigetto nel merito della domanda attorea.
***
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422
e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra , così provvede: Parte_1
- Rigetta il ricorso
- dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite. - pone a carico dell le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 14 aprile 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
26 MARZO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2405/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
promossa da
del sig. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv. D'APRILE CARMELA e avv. GIOVANNI
GENTILE;
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. COLETTA ELEONORA
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.03.2021 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di erede legittima del sig. , deceduto in data 07.03.2015, ha chiesto al Parte_2
Giudice del Lavoro di Taranto di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia contratta dal de cuius, ossia carcinoma polmonare e, per l'effetto, dichiarare il diritto del de cuius, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85, co. 1 del DPR 1124/65, nonché dell'assegno funerario una tantum previsto dal co. 3 del medesimo articolo
85, con condanna alla corresponsione delle relative somme maturate e maturande, oltre interessi.
Esponeva che il de cuius era deceduto per effetto della malattia denunciata, ossia carcinoma polmonare, contratta a causa della continua esposizione a sostante nocive, quali gas propano e amianto, durante l'attività lavorativa svolta, dal 1974 al 2007, in qualità di tecnico di centrale con mansioni di manutentore giuntista nelle centrali telefoniche provvedendo alla “saldatura dei cavi con colatura di piombo, restando esposto ai fumi di gas propano, provvedendo a coibentare i cavi telefonici con teli di amianto avente funzione isolante che, sfaldandosi, producevano la dispersione di particelle nocive”.
Si costituiva l , il quale contestava i fatti riportati, evidenziando l'assenza di CP_1
nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, contestando la domanda in quanto infondata e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Il consulente tecnico ha affermato che:
I. il de cuius – che era affetto da “neoplasia polmonare in diffusione metastica”
– risulta aver lavorato presso Telecom Italia, già SIP , in qualità di tecnico di centrale , dal 1974 al 2004 , epoca della collocazione a riposo;
II. il de cuius era stato fumatore di almeno 20 sigarette al dì, sin dall'età giovanile, quando l'apparato è in formazione, per 25 anni;
III. tra la fine dell'attività lavorativa e la diagnosi di neoplasia polmonare erano trascorsi circa 10 anni e quanto accaduto nei 10 anni successivi al pensionamento non è dato sapere (ci si riferisce a voluttuarie possibili altre esposizioni o eventi patologici che possano aver interferito con la patologia di cui trattiamo);
IV. nella documentazione presente in atti non vi è certificazione di avvenuta esposizione all'amianto;
V. In riferimento alle mansioni specifiche del de cuius, non vi sono prove testimoniali probanti, né viene quantificata/certificata in qualche modo l'esposizione.
VI. È impossibile dunque parlare di diagnosi di malattia asbesto correlata ed è impossibile affermare che è rispettato il criterio quali-quantitativo sul nesso di causalità. Si fa notare che se pur l'amianto può essere correlato con il ca polmonare, il fumo di sigaretta da solo, considerando la suscettibilità genetica e senza nessun effetto attribuibile all'amianto, può avere provocato la neoplasia come causa sufficiente, efficiente e determinante, e moltissimi autori in letteratura associano il fumo di sigaretta con l'insorgenza di adenocarcinoma.
VII. Pertanto, in virtù di quanto appena riportato, non vi è sufficiente probabilità che il danno all'integrità psicofisica del de cuius sia da esposizione lavorativa.
Esiste la mera possibilità che l'attività lavorativa del ricorrente abbia causato la neoplasia polmonare. Ed alla medesima conclusione perveniva anche a seguito delle osservazioni critiche formulate da parte ricorrente, rimarcando ulteriormente che: “Nelle controdeduzioni di parte ricorrente vi è una ampia e dotta disamina delle patologie neoplastiche che correlano con l'esposizione professionale all'asbesto. In nessun modo viene negato il ruolo che l'asbesto potrebbe avere nella patogenesi neoplastica in generale. Ciò che viene evidenziato nella relazione di CTU è la mancanza di una certificazione di avvenuta esposizione all'amianto; l'assenza di prove testimoniali che provino tale esposizione;
l'assenza di lesioni polmonari asbesto correlate ( vedi placche pleuriche
, ispessimenti pleurici , atelectasie rotonde)”.
Dunque, l'attività lavorativa del ricorrente viene confermata come una possibile concausa della patologia in oggetto, poiché trattasi di malattia che il CTU ha valutato come posta in associazione causale solo con le condizioni patologiche individuali del soggetto.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire integralmente a tali conclusioni.
Le stesse, invero, formulate a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, sono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27
LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO
2009 N° 10222).
Invero nel caso di specie, non risulta dimostrato che la patologia che determinò il decesso fosse eziologicamente ricollegabile alle mansioni lavorative, dunque non è configurabile un nesso causale diretto e incontrovertibile tra l'attività lavorativa del de cuius e la patologia denunciata, in termini di elevata probabilità o ragionevole certezza.
Non appaiono sussistere evidenze sufficienti a dimostrare con adeguata attendibilità la genesi lavorativa della patologia, alla luce delle circostanze di fatto evidenziate dal ctu, corroborate , peraltro, dall'esito della prova testimoniale e dalla documentazione in atti che nulla hanno apportato in senso contrario.
Non sussistono, quindi, elementi per un riconoscimento di nesso causale e/o di un nesso concausale, tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, neppure seguendo il criterio del “più probabile che non”.
Orbene, non essendo possibile affermare che la patologia accertata sia stata cagionata con certezza o elevata probabilità da cause lavorative e, quindi, non essendo stata provata l'origine professionale della patologia medesima, non può che concludersi per il rigetto nel merito della domanda attorea.
***
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422
e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra , così provvede: Parte_1
- Rigetta il ricorso
- dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite. - pone a carico dell le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 14 aprile 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)