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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
TROVATO GIOACCHINO, Presidente e Relatore
BRAGONI DANIELE, Giudice
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 422/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250014095925000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: rinuncia al ricorso
Resistente: rigettarsi l'istanza di sospensiva ed il ricorso Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, proponendo anche richiesta di sospensiva.
Si costituiva l'AdE di Pisa, resistendo al ricorso ed alla sospensiva.
Nelle more, il ricorrente rinunciava al ricorso.
Tanto premesso, non rimane che prendere atto della rinuncia al ricorso, e pronunciare l'estinzione del giudizio.
Quanto al regolamento delle spese, non vi è luogo a provvedere, essendosi l'Agenzia costituita dopo la rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
TROVATO GIOACCHINO, Presidente e Relatore
BRAGONI DANIELE, Giudice
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 422/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250014095925000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: rinuncia al ricorso
Resistente: rigettarsi l'istanza di sospensiva ed il ricorso Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, proponendo anche richiesta di sospensiva.
Si costituiva l'AdE di Pisa, resistendo al ricorso ed alla sospensiva.
Nelle more, il ricorrente rinunciava al ricorso.
Tanto premesso, non rimane che prendere atto della rinuncia al ricorso, e pronunciare l'estinzione del giudizio.
Quanto al regolamento delle spese, non vi è luogo a provvedere, essendosi l'Agenzia costituita dopo la rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.