Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 17
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Rinuncia al ricorso

    Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. Nelle more, il ricorrente rinunciava al ricorso. Tanto premesso, non rimane che prendere atto della rinuncia al ricorso, e pronunciare l'estinzione del giudizio.

  • Accolto
    Rinuncia al ricorso

    La rinuncia al ricorso principale comporta l'improcedibilità della richiesta di sospensiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa
    Numero : 17
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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