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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2081 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cocco Parte_1 elett.te dom.to presso il suo studio in Frosinone in via Isonzo n. 19
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Ciuffarella, e con lei CP_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Delle Medaglie D'Oro n. 48, presso lo studio dell'Avv. Giulio Mastroianni, giusta delega in calce alla memoria di costituzione in appello
Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 147 del 7/2/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, dipendente del CP_1 Parte_1 Parte_1 dal 01.06.1985 con rapporto di lavoro a tempo pieno, inizialmente inquadrata nella 3^ qualifica funzionale con mansioni di operatore e, successivamente, nella 4^ qualifica funzionale con mansioni di applicato esecutivo messo di categoria B, posizione economica B5 del CCNL Enti locali con profilo professionale di “addetto servizi di supporto”, proponeva ricorso al Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro ex art. 414 c.p.c., per ottenere il riconoscimento economico delle mansioni superiori riconducibili alla posizione economica C1 del CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali;
e per la condanna del al pagamento in suo favore Parte_1 della somma complessiva di euro 15.509,70 oltre interessi e spese di lite. Assumeva di essere stata delegata dal Sindaco allo svolgimento di particolari incarichi, e di avere svolto mansioni proprie della categoria C del CCNL, superiore a quella di formale inquadramento. Si costituiva il attuale appellante, avversando la domanda Parte_1 rilevando, invece, che la aveva svolto mansioni riconducibili al formale CP_1 inquadramento attribuitole, prettamente esecutive e di supporto, ripetitive, connotate da un basso/discreto livello di complessità; e con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi amministrativi, non implicanti la risoluzione di problemi di particolare complessità, né concretanti l'esercizio di funzioni di concetto. All'esito dell'istruttoria anche mediante escussione testimoniale il Giudice ha così statuito: “accerta l'espletamento di mansioni inquadrate nella 3 categoria C del CCNL Enti Locali da parte di per il periodo dal 1.6.2015 al CP_1 30.6.2020, e per l'effetto condanna il a corrisponderle le Parte_1 differenze economiche sulla retribuzione maturate in relazione alle mansioni indicate, quantificate nella misura di euro 12.726,95 oltre interessi come per legge;
condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi euro 2.695,00 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge”. Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone Parte_1 la riforma con rigetto dell'avversa domanda. Si è costituita resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1 All'udienza odierna, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo. Secondo l'appellante i primo giudice sarebbe incorso nella “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.” , avendo ritenuto fondata la domanda, sul presupposto che “la documentazione prodotta e la prova orale espletata, hanno confermato che la nel periodo indicato, ha espletato le CP_1 mansioni descritte in ricorso con le modalità ivi indicate”. Invece “le mansioni disimpegnate dalla ricorrente rientrano in quelle relative al proprio inquadramento….non è stata raggiunta la prova dell'avvenuto espletamento di mansioni superiori….né…in via subordinata,….detta…. attività abbia l'indispensabile profilo della prevalenza” La ha sostenuto ed il primo giudice lo ha confermato di aver svolto funzioni CP_1 delegate dal Sindaco, quelle di Ufficiale di Stato civile e di Ufficiale Anagrafe. Quello che contesta l'appellante non sono le mansioni in se come dedotte ma “che le stesse possano integrare una fattispecie inquadrabile nell'espletamento di mansioni superiori, considerato che <<..le funzioni espletate per delega del Sindaco, non danno diritto al riconoscimento delle differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori, come sancito da costante giurisprudenza… le mansioni di ufficiale di stato civile non sono rilevanti ai fini dell'inquadramento dei dipendenti comunali, dato che lo svolgimento di tali funzioni non conferisce una vera qualifica d'impiego, essendo esercitate in forza di delega fiduciaria, sempre revocabile, del sindaco;
pertanto, deve essere esclusa in radice la possibilità di configurare, nell'esercizio di esse, lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore”…. D'altro canto, come rilevabile sempre dalla documentazione allegata da controparte sub 4-5-7-8-9-10-11-16-21-22-27-28, dette funzioni sono state attribuite anche ad altra lavoratrice di categoria B, la sig.ra Persona_1 e…come si evince dalla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente, e come anche dichiarato dai testi, e specificamente dal teste Testimone_1 all'udienza del 23/03/2022, dette attività venivano espletate dalla sig.ra CP_1 congiuntamente alla sig.ra . Il nella sua qualità di Persona_1 Tes_1 Responsabile del Servizio Amministrativo del Pt_1 Controparte_2
[da cui ndr.] emerge la natura sporadica, saltuaria ed occasionale, sia in termini di impegno temporale che qualitativo, delle funzioni espletate, mai connotate da quella particolare autonomia esecutiva prevista dalla categoria C del CCNL. Nè dal complesso delle dichiarazioni testimoniali, si evince o emerge lo svolgimento delle mansioni di cui alla categoria C1, contraddistinte per declaratoria contrattuale dalla particolare autonomia esecutiva delle stesse>>. Quindi trattandosi di delega fiduciaria, si era in presenza di un incarico non definitivo e non esclusivo, peraltro svolto anche da altra dipendente appunto la che, si osserva ha proposto analogo ricorso con i medesimi effetti oggi Per_1 contestati e oggetto di gravame deciso con la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2839/2024 pubbl. il 10/09/2024 che ha respinto identico e sovrapponibile appello presentato proprio per censurare l'accoglimento della domanda della
, collega e addetta alle medesime mansioni dell'attuale parte appellata. Per_1 Ancora si lamenta che tali mansioni non risultassero o prevalenti, considerando che il Comune era di piccole dimensioni;
che i testi escussi avevano potuto riferire relativamente ad un periodo di tempo ben più limitato;
che, comunque, le mansioni effettivamente espletate erano prettamente esecutive, di natura ripetitiva e connotate da un modesto livello di complessità. Questa Corte non ragioni per discostarsi da quanto ritenuto in analoga fattispecie avente ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori e condanna alle relative differenze retributive resa nei confronti del Comune oggi appellante in relazione all'identica situazione sostanziale dedotta dalla collega dell'attuale appellata ( ). CP_1 Persona_1 Si richiama in questa sede ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza già citata della Corte d'Appello di Roma n. 2839/2024 pubbl. il 10/09/2024 dove si legge: assunti si rivelano nel complesso infondati. In punto di diritto, costituisce ius receptum che il procedimento logico-giuridico diretto alla corretta determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v., ex multis, Cass., sez. lav., 22/11/2019, n. 30580; Cass., sez. lav., 28/4/2015, n. 8589; Cass., sez. lav., 27/7/2010, n. 20272; Cass., sez. lav., 30/10/2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 20/2/2004, n. 3446). Si è, altresì, chiarito che, specie a fronte della contestazione da parte del datore - come nel caso di specie - occorre che il lavoratore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostri, per un verso, che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” di tali mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, dovendosi attribuire valore decisivo alle mansioni c.d. caratterizzanti, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purchè non sporadiche o occasionali (v., di recente, Cass., sez. lav., 8/2/2021, n. 2969; cui adde Cass., sez. lav., 18/3/2011, n. 6303; Cass., sez. lav., 22/12/2009, n. 26978; Cass., sez. lav., 21/5/2003, n. 8025), e, per altro verso, che l'assegnazione sia stata piena, ossia nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate, poi, le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (v. Cass., sez. lav., 10/7/2009, n. 16200; Cass., sez. lav., 14/8/2001, n. 11125). In quest'ordine di concetti, si aderisce al convincimento del primo giudice, ad avviso del quale, dalle risultanze processuali, segnatamente orali
- v., soprattutto, le dichiarazioni dei testi , e Testimone_2 Testimone_3
, che hanno coperto tutto il periodo di causa (non smentite dalla Testimone_4 deposizione resa da , confermando, altresì, la maggior parte dei Testimone_1 documenti allegati al ricorso introduttivo - si desume la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del superiore inquadramento in relazione alle mansioni così come descritte nello stesso ricorso e provate in giudizio. In punto di fatto, è emerso che la nel periodo giugno 2014-giugno 2020, presso i servizi demografici Per_1 di assegnazione del Comune (Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva), si è occupata delle seguenti attività: 1) ricezione di atti dello stato civile provenienti da cittadini, Enti e Autorità consolari, con conseguente iscrizione nei relativi registri;
2) rilascio dei permessi di seppellimento, di autorizzazione al trasporto delle salme in altro Comune e alla cremazione delle salme, con affidamento e dispersione delle ceneri;
3) gestione delle pratiche anagrafiche di iscrizione, cancellazione, cambio di abitazione, di cittadini U.E., extracomunitari e cittadini italiani residenti all'estero; 4) istruttoria e redazione dei verbali di iscrizione, cancellazione e variazione delle liste elettorali;
5) gestione delle statistiche demografiche, con conseguente accesso ai vari siti tramite credenziali personali;
6) rilascio delle certificazioni anagrafiche, di stato civile, elettorali, leva, correnti e storiche;
7) rilascio delle carte d'identità, comprese le carte elettroniche;
8) autenticazione di firme e copie di atti e documenti;
9) gestione del sistema informatizzato dei servizi demografici. Orbene, si osserva che rientrano nella categoria B di cui all'allegato A del CCNL 31/3/1999 Regioni ed Autonomie Locali - di appartenenza della Feudo
- i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: “Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”. Tra i profili della suddetta categoria, viene indicato quello del “lavoratore che, nel campo amministrativo, provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza … collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”. Di contro, nella declaratoria della categoria C dello stesso allegato - rivendicata dalla - si stabilisce che: Per_1
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Approfondite conoscenze mono-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. Tra i profili professionali di quest'ultima categoria, vengono poi richiamati quello del
“lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza”, e del “lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati”, nonché le seguenti figure professionali:
“esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”. In quest'ottica, correttamente il primo giudice ha ritenuto che lo svolgimento, da parte della anche dell'attività di istruzione delle pratiche anagrafiche e di Per_1 emissione del provvedimento finale integrasse lo svolgimento di mansioni riconducibili alla richiamata categoria C. Invero, tale attività richiedeva, in capo all'odierna appellata, il possesso di “approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento”, aveva un
“contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi”, e si concretizzava in una mansione di “media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili”, così come recita, appunto, la declaratoria della categoria C sopra citata. La delineata attività imponeva alla quella peculiare “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e Per_1 contabile”, con la conseguente cura della “raccolta, elaborazione e analisi dei dati”, “nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo”, così come previsto dall'esemplificazione dei profili professionali della categoria C riferita al superiore inquadramento di “istruttore amministrativo”. A ciò si aggiunga che, dall'istruttoria espletata, è emerso lo svolgimento in piena autonomia, da parte della delle richiamate superiori mansioni di istruzione delle pratiche Per_1 anagrafiche e di emissione del provvedimento finale, in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo e temporale, rispetto alle altre mansioni svolte dalla stessa lavoratrice, di addetta all'autenticazione delle sottoscrizioni e delle copie di atti, e al rilascio di carte di identità e di certificati di nascita, esistenza in vita e cittadinanza (queste ultime mansioni riconducibili ai profili della categoria B di cui al summenzionato allegato A). In replica agli specifici rilievi contenuti nel presente appello, si evidenzia, innanzitutto, che l'accoglimento della domanda spiegata dalla lavoratrice non era fondata sulla delega di funzioni di ufficiale di stato civile e di anagrafe, bensì sull'effettivo svolgimento, da parte dell'appellata, delle mansioni di istruttore amministrativo, ascrivibili alla categoria C del CCNL Comparto. Inoltre, è necessario distinguere tra le funzioni che sono esercitate dal Sindaco, salvo che il medesimo provveda a delegarle in favore del Segretario comunale o di altro impiegato, e tutte le altre attività necessarie al funzionamento della struttura amministrativa preposta all'erogazione dei fondamentali servizi dell'Ente locale. D'altronde, le risultanze processuali raccolte nel giudizio di primo grado hanno confermato la consistenza e la prevalenza delle attività svolte dalla a prescindere dalla delega di funzioni attribuita in suo favore per evidenti Per_1 ragioni di praticità e coerenza, non avendo il una dotazione organica di Pt_1 fatto adeguata all'erogazione dei servizi inderogabili di propria competenza. Nello specifico - lo si ripete - è emerso che la sin dal 2005, ha sempre svolto, in Per_1 perfetta autonomia, prevalenti mansioni comportanti la responsabilità dei principali procedimenti amministrativi relativi ai servizi di assegnazione (Ufficio Anagrafe, Stato Elettorale, Leva); oltre all'esercizio delle funzioni delegate dal Sindaco, la lavoratrice è stata adibita a mansioni di istruzione delle pratiche relative al settore di assegnazione, con emissione dei provvedimenti finali, tanto da ricevere espressi incarichi di responsabilità procedimentale in ordine alla
“iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari”, al
“sostegno economico in favore degli utenti del servizio di trasporto pubblico urbano” ed alla “gestione rilevamento informatizzato delle presenze in servizio del personale dipendente ed erogazione buoni pasto e gestione rilevamento cartaceo della presenza in servizio dei lavoratori utilizzati in progetti di pubblica utilità”. Peraltro, le relative determinazioni del Responsabile Area Amministrativa - depositate in atti - davano conto che l'esercizio delle predette funzioni “comporta gli adempimenti della istruttoria e di ogni altro adempimento, con inclusione del provvedimento finale”, con particolare riferimento ad una serie di attività specificatamente individuate nelle medesime determinazioni. Ampiamente smentita dalle testimonianze acquisite in primo grado è, infine, l'affermazione del Pt_1 circa la presunta “sporadicità” delle attività da svolgere nel settore anagrafico e di stato civile in un Comune di circa 2.500 abitanti, come risulta smentito dai documenti prodotti che la si sia limitata a svolgere “attività di tipo Per_1 operativo/esecutivo e, comunque, routinarie e ripetitive”. Con il terzo motivo, il appellante si duole perché, dall'importo riconosciuto alla lavoratrice, il Pt_1 Tribunale non aveva scomputato le somme percepite a titolo di “indennità di specifiche responsabilità” ex art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL Enti Locali dell'1/4/1999 (avendo, invece, il primo giudice scomputato le somme relative ai giorni in cui la stessa non aveva prestato attività lavorativa per ferie o malattia). Tale doglianza non merita condivisione. Come giustamente sottolineato dal primo giudice, le discipline contrattuali relative, da un lato, al conferimento delle mansioni superiori e, dall'altro, al riconoscimento della suddetta indennità sono del tutto diverse e non è in alcun modo prevista la loro reciproca fungibilità e sostituibilità. Invero, la disciplina del conferimento delle mansioni superiori è contenuta nel richiamato art. 8 del CCNL del 14/9/2000 e nell'art. 52 del d.lgs. n.165/2001, norme che individuano le ipotesi legittimanti il conferimento al lavoratore di mansioni superiori;
tra queste, vi è anche quella della vacanza del posto di organico (art. 8, comma 2, lett. a, dello stesso CCNL); l'assegnazione deve, poi, avere carattere temporaneo;
e il trattamento economico spettante al lavoratore nel caso di conferimento di mansioni superiori ugualmente è espressamente e specificamente fissato dalla disciplina negoziale. In particolare, l'art. 8 del CCNL del 2000 dispone che il trattamento economico spettante in questi casi è pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo restando la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Di contro, l'indennità de qua è un compenso accessorio volto a remunerare solo l'assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte del dipendente: l'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1/4/1999, come integrato dall'art. 36, comma 1, del CCNL del 22/1/2004 e dall'art. 7 del CCNL del 9/5/2006, demanda alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun Ente la definizione dei criteri per l'individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l'erogazione dell'indennità e per la quantificazione dell'ammontare della stessa entro il limite massimo stabilito dal CCNL. Peraltro, l'indennità de qua può essere corrisposta al personale delle categorie B, C e D, ma non può essere erogata al personale della categoria D, quando lo stesso sia già incaricato della titolarità di posizioni organizzative. Quindi, pur considerando l'ampiezza della previsione contrattuale, il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto indiscriminatamente a tutti i lavoratori appartenenti ad una certa categoria o profilo professionale, né può essere legata al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'àmbito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti, l'indennità deve essere attribuita a chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità; deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi contenuti significativi e qualificanti, idonei a giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, l'erogazione dell'indennità. Sulla base di tale ricostruzione dei due istituti, risulta evidente, dunque, l'impossibilità di utilizzare l'indennità per specifiche responsabilità per
“compensare”, in via alternativa alla specifica disciplina dell'art. 8 del CCNL del 14/9/2000, e al di fuori dei limiti temporali e con un diverso trattamento economico, l'eventuale svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente (v., altresì, in tal senso, la risposta dell' ad uno specifico quesito). Il quarto e il quinto CP_3 motivo di appello, alla luce di quanto sopra delineato, perdono di rilevanza decisoria, atteso che, in forza del principio della soccombenza, bene aveva fatto il primo giudice, rispettivamente, a condannare il al pagamento delle spese Pt_1 di lite ed a porre a carico di quest'ultimo le spese di CTU. >>. Per quanto ritenuto l'appello va respinto. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo,. Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
- come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna il alla refusione delle Parte_1 spese del grado in favore della controparte, che si liquidano in € 3.960,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
si dà atto che sussistono per la parte appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 26.6.2025 Il Presidente est. Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2081 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cocco Parte_1 elett.te dom.to presso il suo studio in Frosinone in via Isonzo n. 19
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Ciuffarella, e con lei CP_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Delle Medaglie D'Oro n. 48, presso lo studio dell'Avv. Giulio Mastroianni, giusta delega in calce alla memoria di costituzione in appello
Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 147 del 7/2/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, dipendente del CP_1 Parte_1 Parte_1 dal 01.06.1985 con rapporto di lavoro a tempo pieno, inizialmente inquadrata nella 3^ qualifica funzionale con mansioni di operatore e, successivamente, nella 4^ qualifica funzionale con mansioni di applicato esecutivo messo di categoria B, posizione economica B5 del CCNL Enti locali con profilo professionale di “addetto servizi di supporto”, proponeva ricorso al Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro ex art. 414 c.p.c., per ottenere il riconoscimento economico delle mansioni superiori riconducibili alla posizione economica C1 del CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali;
e per la condanna del al pagamento in suo favore Parte_1 della somma complessiva di euro 15.509,70 oltre interessi e spese di lite. Assumeva di essere stata delegata dal Sindaco allo svolgimento di particolari incarichi, e di avere svolto mansioni proprie della categoria C del CCNL, superiore a quella di formale inquadramento. Si costituiva il attuale appellante, avversando la domanda Parte_1 rilevando, invece, che la aveva svolto mansioni riconducibili al formale CP_1 inquadramento attribuitole, prettamente esecutive e di supporto, ripetitive, connotate da un basso/discreto livello di complessità; e con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi amministrativi, non implicanti la risoluzione di problemi di particolare complessità, né concretanti l'esercizio di funzioni di concetto. All'esito dell'istruttoria anche mediante escussione testimoniale il Giudice ha così statuito: “accerta l'espletamento di mansioni inquadrate nella 3 categoria C del CCNL Enti Locali da parte di per il periodo dal 1.6.2015 al CP_1 30.6.2020, e per l'effetto condanna il a corrisponderle le Parte_1 differenze economiche sulla retribuzione maturate in relazione alle mansioni indicate, quantificate nella misura di euro 12.726,95 oltre interessi come per legge;
condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi euro 2.695,00 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge”. Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone Parte_1 la riforma con rigetto dell'avversa domanda. Si è costituita resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1 All'udienza odierna, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo. Secondo l'appellante i primo giudice sarebbe incorso nella “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.” , avendo ritenuto fondata la domanda, sul presupposto che “la documentazione prodotta e la prova orale espletata, hanno confermato che la nel periodo indicato, ha espletato le CP_1 mansioni descritte in ricorso con le modalità ivi indicate”. Invece “le mansioni disimpegnate dalla ricorrente rientrano in quelle relative al proprio inquadramento….non è stata raggiunta la prova dell'avvenuto espletamento di mansioni superiori….né…in via subordinata,….detta…. attività abbia l'indispensabile profilo della prevalenza” La ha sostenuto ed il primo giudice lo ha confermato di aver svolto funzioni CP_1 delegate dal Sindaco, quelle di Ufficiale di Stato civile e di Ufficiale Anagrafe. Quello che contesta l'appellante non sono le mansioni in se come dedotte ma “che le stesse possano integrare una fattispecie inquadrabile nell'espletamento di mansioni superiori, considerato che <<..le funzioni espletate per delega del Sindaco, non danno diritto al riconoscimento delle differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori, come sancito da costante giurisprudenza… le mansioni di ufficiale di stato civile non sono rilevanti ai fini dell'inquadramento dei dipendenti comunali, dato che lo svolgimento di tali funzioni non conferisce una vera qualifica d'impiego, essendo esercitate in forza di delega fiduciaria, sempre revocabile, del sindaco;
pertanto, deve essere esclusa in radice la possibilità di configurare, nell'esercizio di esse, lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore”…. D'altro canto, come rilevabile sempre dalla documentazione allegata da controparte sub 4-5-7-8-9-10-11-16-21-22-27-28, dette funzioni sono state attribuite anche ad altra lavoratrice di categoria B, la sig.ra Persona_1 e…come si evince dalla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente, e come anche dichiarato dai testi, e specificamente dal teste Testimone_1 all'udienza del 23/03/2022, dette attività venivano espletate dalla sig.ra CP_1 congiuntamente alla sig.ra . Il nella sua qualità di Persona_1 Tes_1 Responsabile del Servizio Amministrativo del Pt_1 Controparte_2
[da cui ndr.] emerge la natura sporadica, saltuaria ed occasionale, sia in termini di impegno temporale che qualitativo, delle funzioni espletate, mai connotate da quella particolare autonomia esecutiva prevista dalla categoria C del CCNL. Nè dal complesso delle dichiarazioni testimoniali, si evince o emerge lo svolgimento delle mansioni di cui alla categoria C1, contraddistinte per declaratoria contrattuale dalla particolare autonomia esecutiva delle stesse>>. Quindi trattandosi di delega fiduciaria, si era in presenza di un incarico non definitivo e non esclusivo, peraltro svolto anche da altra dipendente appunto la che, si osserva ha proposto analogo ricorso con i medesimi effetti oggi Per_1 contestati e oggetto di gravame deciso con la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2839/2024 pubbl. il 10/09/2024 che ha respinto identico e sovrapponibile appello presentato proprio per censurare l'accoglimento della domanda della
, collega e addetta alle medesime mansioni dell'attuale parte appellata. Per_1 Ancora si lamenta che tali mansioni non risultassero o prevalenti, considerando che il Comune era di piccole dimensioni;
che i testi escussi avevano potuto riferire relativamente ad un periodo di tempo ben più limitato;
che, comunque, le mansioni effettivamente espletate erano prettamente esecutive, di natura ripetitiva e connotate da un modesto livello di complessità. Questa Corte non ragioni per discostarsi da quanto ritenuto in analoga fattispecie avente ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori e condanna alle relative differenze retributive resa nei confronti del Comune oggi appellante in relazione all'identica situazione sostanziale dedotta dalla collega dell'attuale appellata ( ). CP_1 Persona_1 Si richiama in questa sede ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza già citata della Corte d'Appello di Roma n. 2839/2024 pubbl. il 10/09/2024 dove si legge: assunti si rivelano nel complesso infondati. In punto di diritto, costituisce ius receptum che il procedimento logico-giuridico diretto alla corretta determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v., ex multis, Cass., sez. lav., 22/11/2019, n. 30580; Cass., sez. lav., 28/4/2015, n. 8589; Cass., sez. lav., 27/7/2010, n. 20272; Cass., sez. lav., 30/10/2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 20/2/2004, n. 3446). Si è, altresì, chiarito che, specie a fronte della contestazione da parte del datore - come nel caso di specie - occorre che il lavoratore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostri, per un verso, che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” di tali mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, dovendosi attribuire valore decisivo alle mansioni c.d. caratterizzanti, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purchè non sporadiche o occasionali (v., di recente, Cass., sez. lav., 8/2/2021, n. 2969; cui adde Cass., sez. lav., 18/3/2011, n. 6303; Cass., sez. lav., 22/12/2009, n. 26978; Cass., sez. lav., 21/5/2003, n. 8025), e, per altro verso, che l'assegnazione sia stata piena, ossia nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate, poi, le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (v. Cass., sez. lav., 10/7/2009, n. 16200; Cass., sez. lav., 14/8/2001, n. 11125). In quest'ordine di concetti, si aderisce al convincimento del primo giudice, ad avviso del quale, dalle risultanze processuali, segnatamente orali
- v., soprattutto, le dichiarazioni dei testi , e Testimone_2 Testimone_3
, che hanno coperto tutto il periodo di causa (non smentite dalla Testimone_4 deposizione resa da , confermando, altresì, la maggior parte dei Testimone_1 documenti allegati al ricorso introduttivo - si desume la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del superiore inquadramento in relazione alle mansioni così come descritte nello stesso ricorso e provate in giudizio. In punto di fatto, è emerso che la nel periodo giugno 2014-giugno 2020, presso i servizi demografici Per_1 di assegnazione del Comune (Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva), si è occupata delle seguenti attività: 1) ricezione di atti dello stato civile provenienti da cittadini, Enti e Autorità consolari, con conseguente iscrizione nei relativi registri;
2) rilascio dei permessi di seppellimento, di autorizzazione al trasporto delle salme in altro Comune e alla cremazione delle salme, con affidamento e dispersione delle ceneri;
3) gestione delle pratiche anagrafiche di iscrizione, cancellazione, cambio di abitazione, di cittadini U.E., extracomunitari e cittadini italiani residenti all'estero; 4) istruttoria e redazione dei verbali di iscrizione, cancellazione e variazione delle liste elettorali;
5) gestione delle statistiche demografiche, con conseguente accesso ai vari siti tramite credenziali personali;
6) rilascio delle certificazioni anagrafiche, di stato civile, elettorali, leva, correnti e storiche;
7) rilascio delle carte d'identità, comprese le carte elettroniche;
8) autenticazione di firme e copie di atti e documenti;
9) gestione del sistema informatizzato dei servizi demografici. Orbene, si osserva che rientrano nella categoria B di cui all'allegato A del CCNL 31/3/1999 Regioni ed Autonomie Locali - di appartenenza della Feudo
- i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: “Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”. Tra i profili della suddetta categoria, viene indicato quello del “lavoratore che, nel campo amministrativo, provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza … collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”. Di contro, nella declaratoria della categoria C dello stesso allegato - rivendicata dalla - si stabilisce che: Per_1
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Approfondite conoscenze mono-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. Tra i profili professionali di quest'ultima categoria, vengono poi richiamati quello del
“lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza”, e del “lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati”, nonché le seguenti figure professionali:
“esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”. In quest'ottica, correttamente il primo giudice ha ritenuto che lo svolgimento, da parte della anche dell'attività di istruzione delle pratiche anagrafiche e di Per_1 emissione del provvedimento finale integrasse lo svolgimento di mansioni riconducibili alla richiamata categoria C. Invero, tale attività richiedeva, in capo all'odierna appellata, il possesso di “approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento”, aveva un
“contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi”, e si concretizzava in una mansione di “media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili”, così come recita, appunto, la declaratoria della categoria C sopra citata. La delineata attività imponeva alla quella peculiare “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e Per_1 contabile”, con la conseguente cura della “raccolta, elaborazione e analisi dei dati”, “nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo”, così come previsto dall'esemplificazione dei profili professionali della categoria C riferita al superiore inquadramento di “istruttore amministrativo”. A ciò si aggiunga che, dall'istruttoria espletata, è emerso lo svolgimento in piena autonomia, da parte della delle richiamate superiori mansioni di istruzione delle pratiche Per_1 anagrafiche e di emissione del provvedimento finale, in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo e temporale, rispetto alle altre mansioni svolte dalla stessa lavoratrice, di addetta all'autenticazione delle sottoscrizioni e delle copie di atti, e al rilascio di carte di identità e di certificati di nascita, esistenza in vita e cittadinanza (queste ultime mansioni riconducibili ai profili della categoria B di cui al summenzionato allegato A). In replica agli specifici rilievi contenuti nel presente appello, si evidenzia, innanzitutto, che l'accoglimento della domanda spiegata dalla lavoratrice non era fondata sulla delega di funzioni di ufficiale di stato civile e di anagrafe, bensì sull'effettivo svolgimento, da parte dell'appellata, delle mansioni di istruttore amministrativo, ascrivibili alla categoria C del CCNL Comparto. Inoltre, è necessario distinguere tra le funzioni che sono esercitate dal Sindaco, salvo che il medesimo provveda a delegarle in favore del Segretario comunale o di altro impiegato, e tutte le altre attività necessarie al funzionamento della struttura amministrativa preposta all'erogazione dei fondamentali servizi dell'Ente locale. D'altronde, le risultanze processuali raccolte nel giudizio di primo grado hanno confermato la consistenza e la prevalenza delle attività svolte dalla a prescindere dalla delega di funzioni attribuita in suo favore per evidenti Per_1 ragioni di praticità e coerenza, non avendo il una dotazione organica di Pt_1 fatto adeguata all'erogazione dei servizi inderogabili di propria competenza. Nello specifico - lo si ripete - è emerso che la sin dal 2005, ha sempre svolto, in Per_1 perfetta autonomia, prevalenti mansioni comportanti la responsabilità dei principali procedimenti amministrativi relativi ai servizi di assegnazione (Ufficio Anagrafe, Stato Elettorale, Leva); oltre all'esercizio delle funzioni delegate dal Sindaco, la lavoratrice è stata adibita a mansioni di istruzione delle pratiche relative al settore di assegnazione, con emissione dei provvedimenti finali, tanto da ricevere espressi incarichi di responsabilità procedimentale in ordine alla
“iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari”, al
“sostegno economico in favore degli utenti del servizio di trasporto pubblico urbano” ed alla “gestione rilevamento informatizzato delle presenze in servizio del personale dipendente ed erogazione buoni pasto e gestione rilevamento cartaceo della presenza in servizio dei lavoratori utilizzati in progetti di pubblica utilità”. Peraltro, le relative determinazioni del Responsabile Area Amministrativa - depositate in atti - davano conto che l'esercizio delle predette funzioni “comporta gli adempimenti della istruttoria e di ogni altro adempimento, con inclusione del provvedimento finale”, con particolare riferimento ad una serie di attività specificatamente individuate nelle medesime determinazioni. Ampiamente smentita dalle testimonianze acquisite in primo grado è, infine, l'affermazione del Pt_1 circa la presunta “sporadicità” delle attività da svolgere nel settore anagrafico e di stato civile in un Comune di circa 2.500 abitanti, come risulta smentito dai documenti prodotti che la si sia limitata a svolgere “attività di tipo Per_1 operativo/esecutivo e, comunque, routinarie e ripetitive”. Con il terzo motivo, il appellante si duole perché, dall'importo riconosciuto alla lavoratrice, il Pt_1 Tribunale non aveva scomputato le somme percepite a titolo di “indennità di specifiche responsabilità” ex art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL Enti Locali dell'1/4/1999 (avendo, invece, il primo giudice scomputato le somme relative ai giorni in cui la stessa non aveva prestato attività lavorativa per ferie o malattia). Tale doglianza non merita condivisione. Come giustamente sottolineato dal primo giudice, le discipline contrattuali relative, da un lato, al conferimento delle mansioni superiori e, dall'altro, al riconoscimento della suddetta indennità sono del tutto diverse e non è in alcun modo prevista la loro reciproca fungibilità e sostituibilità. Invero, la disciplina del conferimento delle mansioni superiori è contenuta nel richiamato art. 8 del CCNL del 14/9/2000 e nell'art. 52 del d.lgs. n.165/2001, norme che individuano le ipotesi legittimanti il conferimento al lavoratore di mansioni superiori;
tra queste, vi è anche quella della vacanza del posto di organico (art. 8, comma 2, lett. a, dello stesso CCNL); l'assegnazione deve, poi, avere carattere temporaneo;
e il trattamento economico spettante al lavoratore nel caso di conferimento di mansioni superiori ugualmente è espressamente e specificamente fissato dalla disciplina negoziale. In particolare, l'art. 8 del CCNL del 2000 dispone che il trattamento economico spettante in questi casi è pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo restando la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Di contro, l'indennità de qua è un compenso accessorio volto a remunerare solo l'assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte del dipendente: l'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1/4/1999, come integrato dall'art. 36, comma 1, del CCNL del 22/1/2004 e dall'art. 7 del CCNL del 9/5/2006, demanda alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun Ente la definizione dei criteri per l'individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l'erogazione dell'indennità e per la quantificazione dell'ammontare della stessa entro il limite massimo stabilito dal CCNL. Peraltro, l'indennità de qua può essere corrisposta al personale delle categorie B, C e D, ma non può essere erogata al personale della categoria D, quando lo stesso sia già incaricato della titolarità di posizioni organizzative. Quindi, pur considerando l'ampiezza della previsione contrattuale, il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto indiscriminatamente a tutti i lavoratori appartenenti ad una certa categoria o profilo professionale, né può essere legata al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'àmbito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti, l'indennità deve essere attribuita a chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità; deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi contenuti significativi e qualificanti, idonei a giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, l'erogazione dell'indennità. Sulla base di tale ricostruzione dei due istituti, risulta evidente, dunque, l'impossibilità di utilizzare l'indennità per specifiche responsabilità per
“compensare”, in via alternativa alla specifica disciplina dell'art. 8 del CCNL del 14/9/2000, e al di fuori dei limiti temporali e con un diverso trattamento economico, l'eventuale svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente (v., altresì, in tal senso, la risposta dell' ad uno specifico quesito). Il quarto e il quinto CP_3 motivo di appello, alla luce di quanto sopra delineato, perdono di rilevanza decisoria, atteso che, in forza del principio della soccombenza, bene aveva fatto il primo giudice, rispettivamente, a condannare il al pagamento delle spese Pt_1 di lite ed a porre a carico di quest'ultimo le spese di CTU. >>. Per quanto ritenuto l'appello va respinto. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo,. Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
- come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna il alla refusione delle Parte_1 spese del grado in favore della controparte, che si liquidano in € 3.960,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
si dà atto che sussistono per la parte appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 26.6.2025 Il Presidente est. Dott. Guido Rosa