Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti del procedimento;
esaminati gli atti del giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 4714.2024 R.G. in data 31.07.24, proposto nei confronti dell'CP_1 da rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Scarpato e Parte 1
Raffaella Cavallaro, volto ad accertare l'esistenza del requisito sanitario, per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento a seguito di sospensione;
rilevato che nel corso del giudizio il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato il riconoscimento della prestazione richiesta in sede amministrativa;
considerato che
l'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa del requisito sanitario oggetto del presente ATPO rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito;
considerato altresì che la prestazione era sospesa per assenza a visita di revisione, successivamente giustificata dalla istante e pertanto, ricostituita a partire dalla rata di Persona 1 con liquidazione degli arretrati a far data da agosto 2024, come provato dalla documentazione in atti ( Copia lettera sospensione prestazione CP_1 del 12.05.2023; copia pec richiesta nuova visita di revisione del 10.01.2024; copia
- -
riscontro pec CP_1 con richiesta di giustifica assenza del 10.01.2024; - Copia PEC invio certificato medico del 04.05.2023 di giustifica assenza alla visita del 11.05.2023 del 15.01.2024; Riscontro pec CP_1 del 15.01.2024; comunicazioni CP_1 di liquidazione della prestazione). ritenuto pertanto che in ragione della peculiarità della vicenda e del motivo della sospensione appare opportuno compensare le spese in misura della metà, spese che per la restante parte in applicazione del principio della soccombenza virtuale sono poste a carico dell' CP_1 e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l'CP_1 a pagare a parte ricorrente le spese di giudizio in misura della metà che liquida in complessivi € 300,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione, compensando la restante metà. Si comunichi
Torre Annunziata, lì 08.04.2024
Il Giudice
Dr. Rosa Molè