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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/11/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
p.u. 109-1/ /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Luca Venditto - Presidente dott.ssa Tiziana Tinessa - Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paolini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letta la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6013/2025 con la quale è stato accolto il reclamo proposto ex art. 50 CCII da;
Parte_1 rilevato che nella predetta sentenza la Corte di Appello di Roma dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di , rimettendo gli atti al Tribunale di Parte_1 Latina per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII;
considerato che
occorra, quindi, dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Roma;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1 ;
[...]
NOMINA giudice delegato alla procedura la dott.ssa Tiziana Tinessa;
NOMINA liquidatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore il termine perentorio di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le domande di ammissione al passivo, di restituzione o di rivendicazione, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10, comma 3;
ORDINA la trascrizione del presente provvedimento sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
ORDINA la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento;
DISPONE che il Liquidatore
- provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore e alla pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche l' indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità di liquidazione, che depositerà nel fascicolo telematico;
- entro 45 giorni dal termine indicato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CC;
- entro il 30/06 e il 30/12 di ogni anno, provveda al deposito di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto conto della procedura, nel quale indicherà se a) il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice delegato, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di 3 anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale completa il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- una volta terminata l'attività di liquidazione, provveda a presentare il conto della sua gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 CCI;
- una volta terminato il riparto tra i creditori, provveda a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCI.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Liquidatore nominato.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 31/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Tiziana Tinessa) (dott. Luca Venditto)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Luca Venditto - Presidente dott.ssa Tiziana Tinessa - Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paolini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letta la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6013/2025 con la quale è stato accolto il reclamo proposto ex art. 50 CCII da;
Parte_1 rilevato che nella predetta sentenza la Corte di Appello di Roma dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di , rimettendo gli atti al Tribunale di Parte_1 Latina per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII;
considerato che
occorra, quindi, dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Roma;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1 ;
[...]
NOMINA giudice delegato alla procedura la dott.ssa Tiziana Tinessa;
NOMINA liquidatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore il termine perentorio di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le domande di ammissione al passivo, di restituzione o di rivendicazione, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10, comma 3;
ORDINA la trascrizione del presente provvedimento sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
ORDINA la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento;
DISPONE che il Liquidatore
- provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore e alla pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche l' indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità di liquidazione, che depositerà nel fascicolo telematico;
- entro 45 giorni dal termine indicato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CC;
- entro il 30/06 e il 30/12 di ogni anno, provveda al deposito di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto conto della procedura, nel quale indicherà se a) il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice delegato, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di 3 anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale completa il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- una volta terminata l'attività di liquidazione, provveda a presentare il conto della sua gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 CCI;
- una volta terminato il riparto tra i creditori, provveda a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCI.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Liquidatore nominato.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 31/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Tiziana Tinessa) (dott. Luca Venditto)