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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/11/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
LE AN in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2241 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI, riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Moio - -, C.F._2
ATTORE
E
- -, CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelina Telesca – -, C.F._4
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale la ex moglie Parte_1 CP_1
e ne ha chiesto la condanna al pagamento in suo favore di euro 42.600 quale
[...] indennità di occupazione della quota ideale pari al 50% della proprietà dell'immobile in comproprietà di cui egli era titolare. si è opposta. CP_1
È Documentalmente provato e sostanzialmente divenuto pacifico tra le parti quanto segue.
Le parti, sposate dal lontano 1970, con quattro figli, furono autorizzate a vivere separati nel 1997.
Con sentenza del 26 11 2003 venne pronunziava la separazione con addebito al marito.
La casa coniugale, acquistata in costanza di comunione legale, veniva assegnata alla moglie che ci viveva con i figli.
Con sentenza del 16 7 2015 veniva pronunciato il divorzio e revocata l'assegnazione della casa coniugale a cagione del fatto che i figli in parte erano divenuti indipendenti economicamente e in parte avevano comunque perso il diritto al mantenimento.
Nel relativo giudizio il padre aveva altresì espressamente domandato la divisione di tale casa;
domanda che il giudice della famiglia aveva giudicato inammissibile.
Revocata l'assegnazione, il nell'ottobre 2015 chiedeva alla moglie «il Pt_1 pagamento di un canone di locazione mensile relativo alla propria quota di comproprietà, e dunque della somma di euro 600,00 mensili a titolo del 50% del canone di locazione medio». E la avvertiva nei termini che seguono: «In subordine, nel caso non intendiate aderire alla proposta di locazione, il signor si vedrà Parte_2 costretto ad agire per la divisione giudiziale dell'immobile con conseguente vendita all'asta dello stesso».
Missive di eguale tenore il inviava all'ex moglie nel 2017 e nel 2022. Pt_1
Nel 2017 il chiedeva la divisione giudiziale dell'immobile che, ritenuto non Pt_1 comodamente divisibile, veniva venduto all'asta e in data 19 3 2023 trasferito all'aggiudicatario.
La domanda è infondata e da rigettare.
È insegnamento della Suprema Corte (1738/22, 2423/15 e 24647/10) che «se la
2 natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altri uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale».
Nel caso di specie il non ha mai chiesto alla ex moglie un uso turnario Pt_1 dell'ex casa coniugale, solo si è limitato a prospettarle l'esercizio del diritto di chiedere la divisione ovvero a richiederle un indennizzo parametrato sul valore locativo dell'immobile, quasi a proporre alla ex moglie di prendere in locazione la sua quota;
proposta che l'ex moglie era certamente libera di lasciare senza risposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore a pagare alla convenuta le spese del giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Avellino, lì 29/11/2025.
IL GIUDICE
LE AN
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