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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5508/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017261552000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 13.6.2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00172615 52 000, notificatagli in data 17/04/2024 e relativa ad un controllo automatizzato per l'anno di imposta 2020, per un totale di euro 8.701,84 al netto di provvedimento di sgravio del 09/05/2024 ottenuto nella fase amministrativa. Premetteva il ricorrente di aver presentato - in opposizione alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis DPR 633/72 e, quindi, prima dell'emissione della cartella di pagamento oggi impugnata, un'istanza, protocollata in data 10/11/2023 al n. 0214015, con cui chiedeva il riconoscimento del credito depositando tutta la documentazione che l'ufficio aveva richiesto attraverso il canale CIVIS;
e che gli uffici finanziari, non dando seguito, nei termini previsti, alla predetta istanza, avevano emesso il ruolo cui conseguiva la cartella oggi impugnata, con aggravio delle maggiori sanzioni.
Successivamente, l'Ufficio aveva riconosciuto il credito Iva richiesto relativamente all'anno precedente e aveva sgravato parzialmente le somme dovute comunicando in data 09/05/2024 il provvedimento di sgravio parziale della cartella di pagamento n. 03420240017161552000, senza però sgravare le maggiori sanzioni calcolate nella cartella di pagamento sul credito maturato ed utilizzato derivante dalla dichiarazione omessa.
Tanto premesso, deduceva la illegittimità dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi in quanto, se l'ufficio avesse provveduto a dare seguito alla sua istanza nei termini previsti, le sanzioni e gli interessi in capo allo stesso contribuente sarebbero stati quelli previsti dall'avviso di irregolarità ai sensi dell'art. 36 bis, ossia del 10%, mentre gli interessi sarebbero stati calcolati a novembre del 2023, laddove, invece, l'ufficio aveva istruito l'istanza solo a maggio del 2024, dopo che allo stesso era stata notificata cartella di pagamento con addebito di interessi maggiori e di sanzioni intere del 30%. Concludeva pertanto per l'annullamento della cartella previa sosensione della sua esecutorietà.
Nessuno si costituiva l'Agenzia delle Entrate e per ADER.
Con ordinanza del 20.9.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato rinviando per il merito a nuovo ruolo e compensando interamente le spese di quella fase del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato e, per quella parte, va accolto.
La cartella impugnata si riferisce ad un controllo automatizzato ex art. 54-bis dpr 633/72 del modello IVA anno 2020, dichiarazione modello IVA/2021. Detto controllo veniva preceduto da una comunicazione di irregolarità n. 0107955921401 notificata il 19.10.2023.
A questa comunicazione faceva riscontro un'istanza del ricorrente, protocollata in data 10/11/2023 al n.
0214015, con cui chiedeva il riconoscimento del credito a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione, avvenuta effettivamente in ritardo, emergendo lo stesso dalle liquidazioni periodiche e dai modelli F24. Il contribuente richiamava sia la Giurisprudenza formatasi in proposito sia la prassi amministrativa degli Uffici finanziari, che la risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate n. 74/E del
17.4.2007.
Il ruolo veniva formato e reso esecutivo nel febbraio del 2024 e la cartella notificata il 17.4.2024.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 9.5.2024, riconosceva il credito Iva, sgravandone il relativo importo, ma lasciava inalterate le somme ingiunte a titolo di sanzioni ed interessi.
Orbene, è principio consolidato che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale non fa venir meno il diritto al rimborso o all'utilizzo del credito IVA. La giurisprudenza (cit. Cassazione n. 37146/2021) ha stabilito che il diritto al credito sorge in base ai principi sostanziali dell'imposta (effettuazione di acquisti soggetti a
IVA e inerenti all'attività) e non può essere cancellato da una violazione formale. Il contribuente ha quindi sempre il diritto di dimostrare, tramite la propria contabilità e la documentazione di supporto, l'effettiva esistenza del credito.
Questo è il motivo per cui l'Agenzia ha concesso lo sgravio dell'imposta.
Venendo invece all'aspetto che rileva in questa sede, vale a dire la legittimità o meno della sanzione per la
Violazione Formale dell'Obbligo Dichiarativo, la stessa Corte ha stabilito che, sebbene il diritto al credito sia salvo, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA costituisce una violazione autonoma e grave. Secondo
i Giudici di legittimità, la dichiarazione annuale non è una mera formalità, ma uno strumento essenziale e strumentale per l'attività di controllo sostanziale da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
La sua omissione impedisce o ritarda la capacità di verifica dell'Erario e, per questo, viene sanzionata in modo specifico. La norma applicabile, secondo la Cassazione è proprio l'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
471/1997 che punisce l'omesso o ritardato versamento, ma la sua applicazione è estesa anche ai casi in cui dalla dichiarazione omessa sarebbe emerso un credito. In questa situazione, la sanzione non punisce un mancato pagamento (che non c'è stato), ma la violazione dell'obbligo dichiarativo in sè, e la base di calcolo diventa il credito stesso.
In sintesi, i giudici hanno affermato che la sanzione, per quanto possa apparire“eccessiva”in assenza di un debito, è legittima perchè punisce la condotta omissiva del contribuente, che ha privato l'Amministrazione di uno strumento di controllo fondamentale.
Da qui il rigetto del ricorso per questa parte.
Il ricorso va invece accolto quanto alla voce interessi seguendo questi la sorte del tributo principale.
Nel momento in cui l'Agenzia ha riconosciuto che il credito di imposta era legittimo, alcuna somma a titolo di interessi moratori sulla somma ritenuta non dovuta può essere dovuta.
Le spese possono essere interamente compensate anche perché alcuna richesta specifica risulta essere stata fatta in sede di proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'ìeffetto annulla la cartella impugnata limitatamente alla parte del totale, al netto dello sgravio, imputabile alle voci relative agli interessi,
b) rigetta il ricorso con riferimento alla parte dell'importo richiesto titolo di sanzioni;
c) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5508/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017261552000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 13.6.2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00172615 52 000, notificatagli in data 17/04/2024 e relativa ad un controllo automatizzato per l'anno di imposta 2020, per un totale di euro 8.701,84 al netto di provvedimento di sgravio del 09/05/2024 ottenuto nella fase amministrativa. Premetteva il ricorrente di aver presentato - in opposizione alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis DPR 633/72 e, quindi, prima dell'emissione della cartella di pagamento oggi impugnata, un'istanza, protocollata in data 10/11/2023 al n. 0214015, con cui chiedeva il riconoscimento del credito depositando tutta la documentazione che l'ufficio aveva richiesto attraverso il canale CIVIS;
e che gli uffici finanziari, non dando seguito, nei termini previsti, alla predetta istanza, avevano emesso il ruolo cui conseguiva la cartella oggi impugnata, con aggravio delle maggiori sanzioni.
Successivamente, l'Ufficio aveva riconosciuto il credito Iva richiesto relativamente all'anno precedente e aveva sgravato parzialmente le somme dovute comunicando in data 09/05/2024 il provvedimento di sgravio parziale della cartella di pagamento n. 03420240017161552000, senza però sgravare le maggiori sanzioni calcolate nella cartella di pagamento sul credito maturato ed utilizzato derivante dalla dichiarazione omessa.
Tanto premesso, deduceva la illegittimità dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi in quanto, se l'ufficio avesse provveduto a dare seguito alla sua istanza nei termini previsti, le sanzioni e gli interessi in capo allo stesso contribuente sarebbero stati quelli previsti dall'avviso di irregolarità ai sensi dell'art. 36 bis, ossia del 10%, mentre gli interessi sarebbero stati calcolati a novembre del 2023, laddove, invece, l'ufficio aveva istruito l'istanza solo a maggio del 2024, dopo che allo stesso era stata notificata cartella di pagamento con addebito di interessi maggiori e di sanzioni intere del 30%. Concludeva pertanto per l'annullamento della cartella previa sosensione della sua esecutorietà.
Nessuno si costituiva l'Agenzia delle Entrate e per ADER.
Con ordinanza del 20.9.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato rinviando per il merito a nuovo ruolo e compensando interamente le spese di quella fase del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato e, per quella parte, va accolto.
La cartella impugnata si riferisce ad un controllo automatizzato ex art. 54-bis dpr 633/72 del modello IVA anno 2020, dichiarazione modello IVA/2021. Detto controllo veniva preceduto da una comunicazione di irregolarità n. 0107955921401 notificata il 19.10.2023.
A questa comunicazione faceva riscontro un'istanza del ricorrente, protocollata in data 10/11/2023 al n.
0214015, con cui chiedeva il riconoscimento del credito a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione, avvenuta effettivamente in ritardo, emergendo lo stesso dalle liquidazioni periodiche e dai modelli F24. Il contribuente richiamava sia la Giurisprudenza formatasi in proposito sia la prassi amministrativa degli Uffici finanziari, che la risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate n. 74/E del
17.4.2007.
Il ruolo veniva formato e reso esecutivo nel febbraio del 2024 e la cartella notificata il 17.4.2024.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 9.5.2024, riconosceva il credito Iva, sgravandone il relativo importo, ma lasciava inalterate le somme ingiunte a titolo di sanzioni ed interessi.
Orbene, è principio consolidato che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale non fa venir meno il diritto al rimborso o all'utilizzo del credito IVA. La giurisprudenza (cit. Cassazione n. 37146/2021) ha stabilito che il diritto al credito sorge in base ai principi sostanziali dell'imposta (effettuazione di acquisti soggetti a
IVA e inerenti all'attività) e non può essere cancellato da una violazione formale. Il contribuente ha quindi sempre il diritto di dimostrare, tramite la propria contabilità e la documentazione di supporto, l'effettiva esistenza del credito.
Questo è il motivo per cui l'Agenzia ha concesso lo sgravio dell'imposta.
Venendo invece all'aspetto che rileva in questa sede, vale a dire la legittimità o meno della sanzione per la
Violazione Formale dell'Obbligo Dichiarativo, la stessa Corte ha stabilito che, sebbene il diritto al credito sia salvo, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA costituisce una violazione autonoma e grave. Secondo
i Giudici di legittimità, la dichiarazione annuale non è una mera formalità, ma uno strumento essenziale e strumentale per l'attività di controllo sostanziale da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
La sua omissione impedisce o ritarda la capacità di verifica dell'Erario e, per questo, viene sanzionata in modo specifico. La norma applicabile, secondo la Cassazione è proprio l'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
471/1997 che punisce l'omesso o ritardato versamento, ma la sua applicazione è estesa anche ai casi in cui dalla dichiarazione omessa sarebbe emerso un credito. In questa situazione, la sanzione non punisce un mancato pagamento (che non c'è stato), ma la violazione dell'obbligo dichiarativo in sè, e la base di calcolo diventa il credito stesso.
In sintesi, i giudici hanno affermato che la sanzione, per quanto possa apparire“eccessiva”in assenza di un debito, è legittima perchè punisce la condotta omissiva del contribuente, che ha privato l'Amministrazione di uno strumento di controllo fondamentale.
Da qui il rigetto del ricorso per questa parte.
Il ricorso va invece accolto quanto alla voce interessi seguendo questi la sorte del tributo principale.
Nel momento in cui l'Agenzia ha riconosciuto che il credito di imposta era legittimo, alcuna somma a titolo di interessi moratori sulla somma ritenuta non dovuta può essere dovuta.
Le spese possono essere interamente compensate anche perché alcuna richesta specifica risulta essere stata fatta in sede di proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'ìeffetto annulla la cartella impugnata limitatamente alla parte del totale, al netto dello sgravio, imputabile alle voci relative agli interessi,
b) rigetta il ricorso con riferimento alla parte dell'importo richiesto titolo di sanzioni;
c) compensa interamente le spese di lite tra le parti.