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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13549/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13549/2022
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per opponente l'avv. Di Giorgi Salvatore;
per opposta l'avv. Angelone in sostituzione dell'avv. Calogero Amato;
entrambi i procuratori discutono oralmente la causa riportandosi ai rispetti atti difensivi e note conclusive depositati nei quali insistono e chiedono che la causa venga decisa;
IL GIUDICE si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Dott. Giuseppina Notonica
IL GIUDICE definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore
15:30, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA
nel procedimento civile N. 13549 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
(P.I.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Partinico, SS. 113 km. 319, elett.te domiciliata in Alcamo al c/so Gen. Medici, n. 10, presso lo studio dell' avv. Salvatore Di Giorgi (cod. fisc.
– PEC – fax 0924 CodiceFiscale_1 Email_1
514251) che la rappresenta e difende giusta procura stesa in calce all'atto di opposizione OPPONENTE
Contro
, in persona del suo omonimo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede in Borgetto (PA) – S.S. 186 Km. 25,5 (c.f.: , C.F._2 elettivamente domiciliata in Partinico - Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 36, presso lo studio dell'Avv. Calogero Amato (c.f.: ) che la rappresenta e difende per C.F._3 mandato in calce al ricorso per decreto di ingiunzione OPPOSTO
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo Nr 3336/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 03.08.2022;
- CONDANNA parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1700,00 oltre IVA, CPA e il 15% del compenso a titolo di spese forfettarie.
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo , la IT , in persona del suo Controparte_1 omonimo titolare, premettendo di essere creditore della società Parte_1
della somma di euro di €. 5.507,40 a titolo di saldo per la fornitura di beni mobili, nella specie
“porte e finestre”, in forza delle emesse Fatture n. 1/80 del 20.05.2021 di €. 1.061,40, n. 1/98 del 25.06.2021 di €. 585,60 e n. 1/176 del 24.09.2021 di €. 4.000,00, - chiedeva ed otteneva dal
Tribunale di Palermo in data 03.08.2022 il decreto ingiuntivo n. 3336/2022 con il quale ingiungeva alla predetta società il pagamento della somma di euro Parte_1
5.507,45 oltre interessi e spese del monitorio.
Avverso il predetto provvedimento, con atto di citazione, proponeva opposizione la società
la quale contestava il credito assumendo di nulla dovere atteso che Parte_1
lo stesso si fondava su documenti di provenienza unilaterale, nella specie fatture commerciali e come tali non potevano assurgere a prova del credito. Chiedeva , quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la IT , la quale Controparte_1
contestava i motivi della proposta opposizione ritenendoli infondati, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa con la sola produzione documentale , in assenza di ulteriore attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisone.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allogatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. pagina 3 di 6 Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione resa all'opponente, nella specie fornitura merce come dettagliatamente elencata nelle fatture allegate, la quale da parte sua , parte opponente, pur dando atto che le parti “ hanno intrattenuto diversi rapporti commerciali”, ha - da un lato - allegato l' inesistenza della pretesa creditoria e , dall'altro, che le fatture azionate non potevano fornire prova del credito.
Orbene l'effettuazione della prestazione dedotta nel ricorso monitorio non è stata oggetto di specifica contestazione nella sua ontologica esistenza (cfr. Cass. 10031/04; Cass. 6936/04;
Cass. 18399/09).
Invero, richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio (ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di risoluzione o di risarcimento dei danni per inadempimento in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) - il creditore
è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l' adempimento , ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - dall'avvenuto adempimento.
Nella specie l'opposto ha prodotto oltre alle fatture emesse , anche i relativi DDT debitamente firmati dal destinatario, in relazione ai quali parte opponente non ha neppure operato alcun disconoscimento (cfr all. 6 Copia di n. 4 Documenti di trasporto del 20.05.2021, del 03.06.2021, del 25.06.2021 e del 23.09.2021; produzione opposta); nr 4 bonifici bancari eseguiti dalla IT opponente quli acconti per le fatture azionate ( cfr all.4 produzione opposta) .
pagina 4 di 6 Va, altresì, evidenziato che in sede di costituzione parte opposta ha pure prodotto in atti il
“Registro Giornale” ( cfr all.5 produzione opposta) nel quale risultano annotate le fatture azionate.
Valga, pertanto, richiamare sia il capoverso dell'art. 116 c.p.c. sia l'art. 2710 c.c. e il principio espresso dalla Suprema Corte in forza del quale le scritture contabili regolarmente tenute possono costituire prova dei rapporti commerciali tra imprenditori ( Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005 ) .
Per contro, parte opponente che era stata onerata ex art. 210 cpc all' esibizione in giudizio delle “Scritture contabili” (Libro Giornale e/o ) relative all'anno 2021, non ha Per_1 ottemperato al predetto ordine.
Non sono stati esibiti, gli estratti delle scritture contabili in cui sarebbero dovute risultare le annotazioni delle fatture azionate e tale inosservanza, in mancanza di giustificazione dell'omessa esibizione, in giudizio, della documentazione richiesta con la deduzione di circostanze impeditive alla produzione vale a fondare il giudizio di esistenza dei crediti di cui alle predette fatture unitamente alla mancata dimostrazione del pagamento delle stesse dato che parte opponente, sul punto, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ovvero del pagamento eseguito.
Nel caso di specie il rapporto commerciale si è svolto tra due imprese e non solo l'opponente aveva l'onere di prendere precisa posizione in merito alla pretesa della opponente non essendo certamente sufficiente limitarsi a contestare il valore probatorio delle fatture prodotte e poste a base del decreto ingiuntivo concesso ma, soprattutto, e a parte il valore probatorio tra imprese di tale documentazione, le fatture descrittive del materiale venduto e prodotte in atti risultavano poi suffragate, come detto, anche da DDT, documentazione come detto mai contestata da parte opponente.
Alla luce delle riferite risultanze istruttorie, risulta, dunque, provata l'esistenza del credito ingiunto vantato dalla società opposta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente per la soccombenza.
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 04 giugno 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13549/2022
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per opponente l'avv. Di Giorgi Salvatore;
per opposta l'avv. Angelone in sostituzione dell'avv. Calogero Amato;
entrambi i procuratori discutono oralmente la causa riportandosi ai rispetti atti difensivi e note conclusive depositati nei quali insistono e chiedono che la causa venga decisa;
IL GIUDICE si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Dott. Giuseppina Notonica
IL GIUDICE definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore
15:30, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA
nel procedimento civile N. 13549 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
(P.I.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Partinico, SS. 113 km. 319, elett.te domiciliata in Alcamo al c/so Gen. Medici, n. 10, presso lo studio dell' avv. Salvatore Di Giorgi (cod. fisc.
– PEC – fax 0924 CodiceFiscale_1 Email_1
514251) che la rappresenta e difende giusta procura stesa in calce all'atto di opposizione OPPONENTE
Contro
, in persona del suo omonimo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede in Borgetto (PA) – S.S. 186 Km. 25,5 (c.f.: , C.F._2 elettivamente domiciliata in Partinico - Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 36, presso lo studio dell'Avv. Calogero Amato (c.f.: ) che la rappresenta e difende per C.F._3 mandato in calce al ricorso per decreto di ingiunzione OPPOSTO
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo Nr 3336/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 03.08.2022;
- CONDANNA parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1700,00 oltre IVA, CPA e il 15% del compenso a titolo di spese forfettarie.
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo , la IT , in persona del suo Controparte_1 omonimo titolare, premettendo di essere creditore della società Parte_1
della somma di euro di €. 5.507,40 a titolo di saldo per la fornitura di beni mobili, nella specie
“porte e finestre”, in forza delle emesse Fatture n. 1/80 del 20.05.2021 di €. 1.061,40, n. 1/98 del 25.06.2021 di €. 585,60 e n. 1/176 del 24.09.2021 di €. 4.000,00, - chiedeva ed otteneva dal
Tribunale di Palermo in data 03.08.2022 il decreto ingiuntivo n. 3336/2022 con il quale ingiungeva alla predetta società il pagamento della somma di euro Parte_1
5.507,45 oltre interessi e spese del monitorio.
Avverso il predetto provvedimento, con atto di citazione, proponeva opposizione la società
la quale contestava il credito assumendo di nulla dovere atteso che Parte_1
lo stesso si fondava su documenti di provenienza unilaterale, nella specie fatture commerciali e come tali non potevano assurgere a prova del credito. Chiedeva , quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la IT , la quale Controparte_1
contestava i motivi della proposta opposizione ritenendoli infondati, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa con la sola produzione documentale , in assenza di ulteriore attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisone.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allogatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. pagina 3 di 6 Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione resa all'opponente, nella specie fornitura merce come dettagliatamente elencata nelle fatture allegate, la quale da parte sua , parte opponente, pur dando atto che le parti “ hanno intrattenuto diversi rapporti commerciali”, ha - da un lato - allegato l' inesistenza della pretesa creditoria e , dall'altro, che le fatture azionate non potevano fornire prova del credito.
Orbene l'effettuazione della prestazione dedotta nel ricorso monitorio non è stata oggetto di specifica contestazione nella sua ontologica esistenza (cfr. Cass. 10031/04; Cass. 6936/04;
Cass. 18399/09).
Invero, richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio (ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di risoluzione o di risarcimento dei danni per inadempimento in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) - il creditore
è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l' adempimento , ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - dall'avvenuto adempimento.
Nella specie l'opposto ha prodotto oltre alle fatture emesse , anche i relativi DDT debitamente firmati dal destinatario, in relazione ai quali parte opponente non ha neppure operato alcun disconoscimento (cfr all. 6 Copia di n. 4 Documenti di trasporto del 20.05.2021, del 03.06.2021, del 25.06.2021 e del 23.09.2021; produzione opposta); nr 4 bonifici bancari eseguiti dalla IT opponente quli acconti per le fatture azionate ( cfr all.4 produzione opposta) .
pagina 4 di 6 Va, altresì, evidenziato che in sede di costituzione parte opposta ha pure prodotto in atti il
“Registro Giornale” ( cfr all.5 produzione opposta) nel quale risultano annotate le fatture azionate.
Valga, pertanto, richiamare sia il capoverso dell'art. 116 c.p.c. sia l'art. 2710 c.c. e il principio espresso dalla Suprema Corte in forza del quale le scritture contabili regolarmente tenute possono costituire prova dei rapporti commerciali tra imprenditori ( Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005 ) .
Per contro, parte opponente che era stata onerata ex art. 210 cpc all' esibizione in giudizio delle “Scritture contabili” (Libro Giornale e/o ) relative all'anno 2021, non ha Per_1 ottemperato al predetto ordine.
Non sono stati esibiti, gli estratti delle scritture contabili in cui sarebbero dovute risultare le annotazioni delle fatture azionate e tale inosservanza, in mancanza di giustificazione dell'omessa esibizione, in giudizio, della documentazione richiesta con la deduzione di circostanze impeditive alla produzione vale a fondare il giudizio di esistenza dei crediti di cui alle predette fatture unitamente alla mancata dimostrazione del pagamento delle stesse dato che parte opponente, sul punto, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ovvero del pagamento eseguito.
Nel caso di specie il rapporto commerciale si è svolto tra due imprese e non solo l'opponente aveva l'onere di prendere precisa posizione in merito alla pretesa della opponente non essendo certamente sufficiente limitarsi a contestare il valore probatorio delle fatture prodotte e poste a base del decreto ingiuntivo concesso ma, soprattutto, e a parte il valore probatorio tra imprese di tale documentazione, le fatture descrittive del materiale venduto e prodotte in atti risultavano poi suffragate, come detto, anche da DDT, documentazione come detto mai contestata da parte opponente.
Alla luce delle riferite risultanze istruttorie, risulta, dunque, provata l'esistenza del credito ingiunto vantato dalla società opposta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente per la soccombenza.
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 04 giugno 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice dott. Giuseppina Notonica
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