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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2025, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 5.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14831 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Matteo Carnimeo;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 3.12.2024 premetteva: di aver Parte_1 promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984; che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Dunque, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti delle prestazioni richieste.
Ricostituitosi il contraddittorio, il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il c.t.u. della presente fase processuale, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha appurato che il ricorrente è affetto da “Spondilartrosi con multiple discopatie cervico lombari in operato di decompressione e stabilizzazione lombare. Artrosi acromio claveare bilaterale (+ a dx). Gonartrosi bilaterale.
Diabete Mellito complicato da Retinopatia Diabetica in discontinuo compenso”.
Il dott. ha, pertanto, ravvisato una permanente riduzione a meno di Per_1 un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali dell'odierno istante, in considerazione dell'ulteriore “aggravarsi della patologie osteoarticolari e … del Diabete Mellito con la comparsa di una Retinopatia diabetica”, con decorrenza dal settembre 2024.
In effetti, il sig. è operaio in azienda Metalmeccanica e tale Parte_1 attività lavorativa è certamente influenzata dalle patologie menzionate in precedenza.
In sede di indagine peritale, peraltro, si è tenuto conto dell'età (53 anni), delle qualificazioni acquisite dall'assicurato e del suo grado di
Pag. 2 di 3 scolarizzazione, sicchè le attività confacenti alle attitudini del ricorrente sono state giustamente ricercate fra quelle manuali con impegno psicofisico elevato.
Alla stregua delle conclusioni peritali che vanno accettate in pieno, il ricorso va pertanto accolto.
Tenuto conto della decorrenza fissata, sia le spese della presente fase processuale, sia quelle della fase di accertamento tecnico preventivo devono essere integralmente compensate.
A quest'ultimo proposito, giova rimarcare come, ai sensi degli artt. 91 e 92
c.p.c., anche per il caso di decorrenza successiva alla fase amministrativa, valgono i consueti poteri giudiziali di regolazione delle spese di lite e ciò riguarda sia la prima fase del giudizio, sia la fase comunemente definita “di merito” (Cass. civ., Sez. VI - Lav., 20/3/2019, n. 7889).
I compensi del perito nominato nel presente giudizio sono, invece, posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 14831 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro Parte_1
l' , in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , sin dal Parte_1 settembre 2024, ha capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo;
2) compensa integralmente le spese processuali;
3) pone a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1 liquidate come da separato decreto.
Bari, 5.12.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 5.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14831 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Matteo Carnimeo;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 3.12.2024 premetteva: di aver Parte_1 promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984; che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Dunque, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti delle prestazioni richieste.
Ricostituitosi il contraddittorio, il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il c.t.u. della presente fase processuale, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha appurato che il ricorrente è affetto da “Spondilartrosi con multiple discopatie cervico lombari in operato di decompressione e stabilizzazione lombare. Artrosi acromio claveare bilaterale (+ a dx). Gonartrosi bilaterale.
Diabete Mellito complicato da Retinopatia Diabetica in discontinuo compenso”.
Il dott. ha, pertanto, ravvisato una permanente riduzione a meno di Per_1 un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali dell'odierno istante, in considerazione dell'ulteriore “aggravarsi della patologie osteoarticolari e … del Diabete Mellito con la comparsa di una Retinopatia diabetica”, con decorrenza dal settembre 2024.
In effetti, il sig. è operaio in azienda Metalmeccanica e tale Parte_1 attività lavorativa è certamente influenzata dalle patologie menzionate in precedenza.
In sede di indagine peritale, peraltro, si è tenuto conto dell'età (53 anni), delle qualificazioni acquisite dall'assicurato e del suo grado di
Pag. 2 di 3 scolarizzazione, sicchè le attività confacenti alle attitudini del ricorrente sono state giustamente ricercate fra quelle manuali con impegno psicofisico elevato.
Alla stregua delle conclusioni peritali che vanno accettate in pieno, il ricorso va pertanto accolto.
Tenuto conto della decorrenza fissata, sia le spese della presente fase processuale, sia quelle della fase di accertamento tecnico preventivo devono essere integralmente compensate.
A quest'ultimo proposito, giova rimarcare come, ai sensi degli artt. 91 e 92
c.p.c., anche per il caso di decorrenza successiva alla fase amministrativa, valgono i consueti poteri giudiziali di regolazione delle spese di lite e ciò riguarda sia la prima fase del giudizio, sia la fase comunemente definita “di merito” (Cass. civ., Sez. VI - Lav., 20/3/2019, n. 7889).
I compensi del perito nominato nel presente giudizio sono, invece, posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 14831 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro Parte_1
l' , in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , sin dal Parte_1 settembre 2024, ha capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo;
2) compensa integralmente le spese processuali;
3) pone a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1 liquidate come da separato decreto.
Bari, 5.12.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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