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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da:
, nato a [...]-sur-Saon (NCa) il 19 settembre 1952 e Parte_1
residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Bologna, Viale XII
Giugno n.7 presso e nello studio dell'avv. Luciana Petrella che lo difende e rappresenta
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
Bologna, via Santo Stefano n. 80, c.f. , cittadina tedesca, rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Barbara Ruggini del Foro di Ravenna
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 06/02/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al rel ati vo verbal e, l a caus a era rimessa im medi at a m ent e al C oll egi o per l a decisi one.
La dom anda di emi ssione di sentenza non defi nitiva, com e articol ata, è fondat a, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modi fiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di scioglimento del mat rimonio propost a ex adverso sono, in definit iva, si curi indici dell 'impossi bilit à di ricostit uzione di quella comuni one m at erial e e spi ritual e t ra i coniugi sull a quale il mat rimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege dell a pronunci a solo sullo stat o, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al propri o in conseguenz a del m atri monio.
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civil e del C om une ove il m at rimoni o fu contratt o, per le pr evist e annot azioni e le ulteri ori incom benze di cui al D.P.R . 396/2000.
La causa deve pros eguire per tutte l e al tre questioni controverse, che costi tui ranno oggetto dell a pronunci a definiti va.
La regolazi one dell e spese è ri messa all a sent enz a definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivam ent e pronunciando,
1) pronunci a lo sciogl i ment o del m at rimoni o cel ebrato a Pari gi il 11/04/2007 tra i coniugi (nato in [...] il [...] ) e Parte_1
( nat a i n GER MANIA il 24/ 06/1972 ) tras critto Controparte_1
nel regi stro degli atti di m at rimonio di P ari gi , NC a;
2) dichiara che l a mogl ie perde il cognome del m ari to che aveva aggi unto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3) ordi na al C ancelli ere di t rasmettere copia aut enti ca dell a present e sent enz a pagina 2 di 3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) spese al definiti vo.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consi glio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 12.2.2025__.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da:
, nato a [...]-sur-Saon (NCa) il 19 settembre 1952 e Parte_1
residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Bologna, Viale XII
Giugno n.7 presso e nello studio dell'avv. Luciana Petrella che lo difende e rappresenta
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
Bologna, via Santo Stefano n. 80, c.f. , cittadina tedesca, rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Barbara Ruggini del Foro di Ravenna
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 06/02/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al rel ati vo verbal e, l a caus a era rimessa im medi at a m ent e al C oll egi o per l a decisi one.
La dom anda di emi ssione di sentenza non defi nitiva, com e articol ata, è fondat a, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modi fiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di scioglimento del mat rimonio propost a ex adverso sono, in definit iva, si curi indici dell 'impossi bilit à di ricostit uzione di quella comuni one m at erial e e spi ritual e t ra i coniugi sull a quale il mat rimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege dell a pronunci a solo sullo stat o, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al propri o in conseguenz a del m atri monio.
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civil e del C om une ove il m at rimoni o fu contratt o, per le pr evist e annot azioni e le ulteri ori incom benze di cui al D.P.R . 396/2000.
La causa deve pros eguire per tutte l e al tre questioni controverse, che costi tui ranno oggetto dell a pronunci a definiti va.
La regolazi one dell e spese è ri messa all a sent enz a definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivam ent e pronunciando,
1) pronunci a lo sciogl i ment o del m at rimoni o cel ebrato a Pari gi il 11/04/2007 tra i coniugi (nato in [...] il [...] ) e Parte_1
( nat a i n GER MANIA il 24/ 06/1972 ) tras critto Controparte_1
nel regi stro degli atti di m at rimonio di P ari gi , NC a;
2) dichiara che l a mogl ie perde il cognome del m ari to che aveva aggi unto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3) ordi na al C ancelli ere di t rasmettere copia aut enti ca dell a present e sent enz a pagina 2 di 3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) spese al definiti vo.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consi glio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 12.2.2025__.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3