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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2025
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
A scioglimento della riserva assunta in data 31.03.2025 ha emesso la seguente
ORDINANZA
Esaminata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 373 c.p.c. da
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Alessandra Fottichia e dall'avv. Paolo Manzoni volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1645 pubblicata da questa Corte d'Appello in data 19.11.2024, nelle more della decisione del ricorso per Cassazione proposto dalla avverso tale pronuncia;
Parte_1 letta la comparsa con cui si è costituita
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Sandro Giustozzi,
Pagina 1 chiedendo il rigetto di tale istanza o quantomeno la conferma dell'esecutività della sentenza limitatamente alla somma pari ad euro 360.000,00; rilevato che: ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado non si può tener conto della fondatezza o meno del ricorso, essendo la valutazione giudiziale limitata al solo riscontro del danno grave ed irreparabile conseguenza dell'esecuzione, come emerge dall'univoco tenore letterale dell'art. 373 c.p.c. e dalla circostanza che la Corte d'Appello – a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. – non ha alcun potere decisorio in ordine all'interposta impugnazione;
la ricorrenza del danno grave ed irreparabile va verificata all'esito di una valutazione che deve riguardare – sotto il profilo soggettivo – la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata e – sotto il profilo oggettivo – la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata;
ritenuto che
tali presupposti possano essere ravvisati nel caso di specie, tenuto conto che il credito riconosciuto nella sentenza oggetto di ricorso ha già trovato parziale soddisfazione ad opera di taluni debitori solidali, mentre l'esecuzione avviata per l'intero importo indicato in sentenza potrebbe determinare ai danni della effetti non integralmente reversibili nell'ipotesi di Parte_1 eventuale accoglimento del ricorso, tenuto conto delle risorse di cui concretamente dispone la società resistente;
Pagina 2
P.Q.M.
ACCOGLIE l'istanza e per l'effetto
SOSPENDE l'esecutività della sentenza n. 1645 pubblicata da questa Corte d'Appello in data 19.11.2024 sino al deposito della decisione sul ricorso proposto avverso tale pronuncia.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Federico
Pagina 3
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
A scioglimento della riserva assunta in data 31.03.2025 ha emesso la seguente
ORDINANZA
Esaminata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 373 c.p.c. da
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Alessandra Fottichia e dall'avv. Paolo Manzoni volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1645 pubblicata da questa Corte d'Appello in data 19.11.2024, nelle more della decisione del ricorso per Cassazione proposto dalla avverso tale pronuncia;
Parte_1 letta la comparsa con cui si è costituita
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Sandro Giustozzi,
Pagina 1 chiedendo il rigetto di tale istanza o quantomeno la conferma dell'esecutività della sentenza limitatamente alla somma pari ad euro 360.000,00; rilevato che: ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado non si può tener conto della fondatezza o meno del ricorso, essendo la valutazione giudiziale limitata al solo riscontro del danno grave ed irreparabile conseguenza dell'esecuzione, come emerge dall'univoco tenore letterale dell'art. 373 c.p.c. e dalla circostanza che la Corte d'Appello – a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. – non ha alcun potere decisorio in ordine all'interposta impugnazione;
la ricorrenza del danno grave ed irreparabile va verificata all'esito di una valutazione che deve riguardare – sotto il profilo soggettivo – la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata e – sotto il profilo oggettivo – la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata;
ritenuto che
tali presupposti possano essere ravvisati nel caso di specie, tenuto conto che il credito riconosciuto nella sentenza oggetto di ricorso ha già trovato parziale soddisfazione ad opera di taluni debitori solidali, mentre l'esecuzione avviata per l'intero importo indicato in sentenza potrebbe determinare ai danni della effetti non integralmente reversibili nell'ipotesi di Parte_1 eventuale accoglimento del ricorso, tenuto conto delle risorse di cui concretamente dispone la società resistente;
Pagina 2
P.Q.M.
ACCOGLIE l'istanza e per l'effetto
SOSPENDE l'esecutività della sentenza n. 1645 pubblicata da questa Corte d'Appello in data 19.11.2024 sino al deposito della decisione sul ricorso proposto avverso tale pronuncia.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Federico
Pagina 3