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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 957/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAOLILLO SALVATORE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29 giugno 2021, parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 9 gennaio al 29 CP_1 marzo 2021, per una somma complessiva pari a € 6.800,00, calcolata sulla base dell'indennità giornaliera pari a € 85,00 per 80 giorni.
2. Esponeva il ricorrente di essere sbarcato ammalato in data 4 dicembre 2020, come accertato dalla Sanità Marittima di Palermo, che riconosceva l'inidoneità temporanea all'imbarco, con rinvio al 22 dicembre. In tale data, si recava presso la Sanità
Marittima di Vibo Marina, la quale rilasciava certificazione con prognosi fino all'8
1 gennaio 2021. Seguivano ulteriori certificati medici di continuazione dell'inabilità per le seguenti date: 21 gennaio, 5 febbraio, 19 febbraio e 10 marzo 2021, tutti con copertura continuativa fino al 29 marzo 2021.
3. I certificati medici venivano trasmessi regolarmente all' mediante raccomandata CP_1
A/R e via e-mail. Tuttavia, l' provvedeva unicamente al pagamento CP_2 dell'indennità fino al 1° gennaio 2021, omettendo di corrispondere il trattamento per il periodo successivo. In data 26 febbraio 2021, il ricorrente inviava e-mail di sollecito all' , senza ricevere riscontro. CP_1
4. In data 4 marzo 2021, il medico fiscale incaricato del controllo domiciliare dichiarava, mediante apposito referto, di non essere riuscito a rintracciare il domicilio del lavoratore, e pertanto non procedeva all'accertamento. Il 23 marzo 2021, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo avverso il provvedimento di sospensione dell'indennità di malattia.
5. Nel presente giudizio, il ricorrente ha evidenziato di essere sempre rimasto reperibile presso il proprio domicilio, sito in Via Parodi, Condominio Prangi, Palazzo 3, Interno
15, senza numero civico, e di non aver mai modificato la propria residenza. Ha aggiunto che tale indirizzo risulta regolarmente registrato negli archivi , anche CP_1
nei certificati telematici, unitamente al numero di cellulare, e che nelle fasce di reperibilità era sempre presente in casa.
6. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo che la responsabilità CP_1
della mancata visita domiciliare ricade sul lavoratore, il quale avrebbe dovuto indicare in modo chiaro e completo l'indirizzo di reperibilità. L'Istituto riferiva che, secondo il referto del medico fiscale, lo stesso non era riuscito a individuare il condominio
“Prangi”, nonostante avesse raccolto informazioni da un medico locale e da un esercente della zona, che non conoscevano l'edificio in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato.
8. L'indennità di malattia è riconosciuta al lavoratore subordinato in caso di incapacità temporanea al lavoro, debitamente certificata secondo quanto previsto dal D.L. 30
2 gennaio 1978, n. 26, conv. in L. 30 marzo 1978, n. 153, e dalle disposizioni regolamentari dell' . CP_1
9. Nel caso di specie, la documentazione medica prodotta in giudizio dimostra in modo incontestabile che la malattia del ricorrente è stata continuativamente accertata dal 9 gennaio al 29 marzo 2021, mediante certificati medici validamente rilasciati e regolarmente trasmessi all' . L' non ha sollevato contestazioni sul merito CP_2 CP_1
sanitario della certificazione.
10. L'unico motivo del mancato pagamento risulta essere il presunto esito negativo della visita di controllo domiciliare, avvenuta in data 4 marzo 2021. Tuttavia, da un lato il lavoratore non ha modificato il proprio domicilio, e ha dimostrato la reperibilità presso l'indirizzo già noto all'Istituto; dall'altro, la genericità del referto del medico fiscale non consente di ritenere che la mancata visita sia dipesa da una condotta omissiva del lavoratore.
11. Il medico fiscale, in qualità di pubblico ufficiale incaricato di una funzione di controllo, avrebbe potuto – in presenza di difficoltà nel reperimento dell'indirizzo – ricorrere a ulteriori canali ufficiali, come l'interrogazione all'anagrafe comunale o la richiesta di supporto alla polizia municipale (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 18 gennaio
2006, n. 836). La mera consultazione di terzi privati non può ritenersi misura sufficiente, né può addossarsi al lavoratore l'onere di provare una mancata omissione, tanto più in assenza di prova della corretta identificazione del domicilio da parte del medico.
12. Come chiarito dalla giurisprudenza, il lavoratore ha l'obbligo di rendersi reperibile nei luoghi e orari previsti, ma l' ha il corrispondente dovere di cooperazione e CP_1
correttezza, e non può rigettare la prestazione in presenza di elementi oggettivi idonei a comprovare la buona fede e la correttezza del comportamento del lavoratore (cfr.
Cass. civ., Sez. lav., 18 ottobre 2017, n. 24492).
13. Nel caso di specie, non risulta alcuna omissione da parte del ricorrente: l'indirizzo è costantemente rimasto lo stesso, è stato indicato nei certificati, ed è presente negli archivi . La mancata visita appare dunque dovuta a difficoltà di localizzazione da CP_1
parte del medico, non imputabili al lavoratore.
3 14. Pertanto, va accolta la domanda di riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo 9 gennaio – 29 marzo 2021, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento della relativa somma pari a € 6.800,00, oltre interessi legali dalla data della domanda.
15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando:
– Accoglie il ricorso;
– Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.800,00 a CP_1
titolo di indennità di malattia per il periodo dal 9 gennaio al 29 marzo 2021, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
– Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.100,00 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 19/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 957/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAOLILLO SALVATORE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29 giugno 2021, parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 9 gennaio al 29 CP_1 marzo 2021, per una somma complessiva pari a € 6.800,00, calcolata sulla base dell'indennità giornaliera pari a € 85,00 per 80 giorni.
2. Esponeva il ricorrente di essere sbarcato ammalato in data 4 dicembre 2020, come accertato dalla Sanità Marittima di Palermo, che riconosceva l'inidoneità temporanea all'imbarco, con rinvio al 22 dicembre. In tale data, si recava presso la Sanità
Marittima di Vibo Marina, la quale rilasciava certificazione con prognosi fino all'8
1 gennaio 2021. Seguivano ulteriori certificati medici di continuazione dell'inabilità per le seguenti date: 21 gennaio, 5 febbraio, 19 febbraio e 10 marzo 2021, tutti con copertura continuativa fino al 29 marzo 2021.
3. I certificati medici venivano trasmessi regolarmente all' mediante raccomandata CP_1
A/R e via e-mail. Tuttavia, l' provvedeva unicamente al pagamento CP_2 dell'indennità fino al 1° gennaio 2021, omettendo di corrispondere il trattamento per il periodo successivo. In data 26 febbraio 2021, il ricorrente inviava e-mail di sollecito all' , senza ricevere riscontro. CP_1
4. In data 4 marzo 2021, il medico fiscale incaricato del controllo domiciliare dichiarava, mediante apposito referto, di non essere riuscito a rintracciare il domicilio del lavoratore, e pertanto non procedeva all'accertamento. Il 23 marzo 2021, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo avverso il provvedimento di sospensione dell'indennità di malattia.
5. Nel presente giudizio, il ricorrente ha evidenziato di essere sempre rimasto reperibile presso il proprio domicilio, sito in Via Parodi, Condominio Prangi, Palazzo 3, Interno
15, senza numero civico, e di non aver mai modificato la propria residenza. Ha aggiunto che tale indirizzo risulta regolarmente registrato negli archivi , anche CP_1
nei certificati telematici, unitamente al numero di cellulare, e che nelle fasce di reperibilità era sempre presente in casa.
6. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo che la responsabilità CP_1
della mancata visita domiciliare ricade sul lavoratore, il quale avrebbe dovuto indicare in modo chiaro e completo l'indirizzo di reperibilità. L'Istituto riferiva che, secondo il referto del medico fiscale, lo stesso non era riuscito a individuare il condominio
“Prangi”, nonostante avesse raccolto informazioni da un medico locale e da un esercente della zona, che non conoscevano l'edificio in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato.
8. L'indennità di malattia è riconosciuta al lavoratore subordinato in caso di incapacità temporanea al lavoro, debitamente certificata secondo quanto previsto dal D.L. 30
2 gennaio 1978, n. 26, conv. in L. 30 marzo 1978, n. 153, e dalle disposizioni regolamentari dell' . CP_1
9. Nel caso di specie, la documentazione medica prodotta in giudizio dimostra in modo incontestabile che la malattia del ricorrente è stata continuativamente accertata dal 9 gennaio al 29 marzo 2021, mediante certificati medici validamente rilasciati e regolarmente trasmessi all' . L' non ha sollevato contestazioni sul merito CP_2 CP_1
sanitario della certificazione.
10. L'unico motivo del mancato pagamento risulta essere il presunto esito negativo della visita di controllo domiciliare, avvenuta in data 4 marzo 2021. Tuttavia, da un lato il lavoratore non ha modificato il proprio domicilio, e ha dimostrato la reperibilità presso l'indirizzo già noto all'Istituto; dall'altro, la genericità del referto del medico fiscale non consente di ritenere che la mancata visita sia dipesa da una condotta omissiva del lavoratore.
11. Il medico fiscale, in qualità di pubblico ufficiale incaricato di una funzione di controllo, avrebbe potuto – in presenza di difficoltà nel reperimento dell'indirizzo – ricorrere a ulteriori canali ufficiali, come l'interrogazione all'anagrafe comunale o la richiesta di supporto alla polizia municipale (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 18 gennaio
2006, n. 836). La mera consultazione di terzi privati non può ritenersi misura sufficiente, né può addossarsi al lavoratore l'onere di provare una mancata omissione, tanto più in assenza di prova della corretta identificazione del domicilio da parte del medico.
12. Come chiarito dalla giurisprudenza, il lavoratore ha l'obbligo di rendersi reperibile nei luoghi e orari previsti, ma l' ha il corrispondente dovere di cooperazione e CP_1
correttezza, e non può rigettare la prestazione in presenza di elementi oggettivi idonei a comprovare la buona fede e la correttezza del comportamento del lavoratore (cfr.
Cass. civ., Sez. lav., 18 ottobre 2017, n. 24492).
13. Nel caso di specie, non risulta alcuna omissione da parte del ricorrente: l'indirizzo è costantemente rimasto lo stesso, è stato indicato nei certificati, ed è presente negli archivi . La mancata visita appare dunque dovuta a difficoltà di localizzazione da CP_1
parte del medico, non imputabili al lavoratore.
3 14. Pertanto, va accolta la domanda di riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo 9 gennaio – 29 marzo 2021, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento della relativa somma pari a € 6.800,00, oltre interessi legali dalla data della domanda.
15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando:
– Accoglie il ricorso;
– Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.800,00 a CP_1
titolo di indennità di malattia per il periodo dal 9 gennaio al 29 marzo 2021, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
– Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.100,00 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 19/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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