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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3707/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GABRIELLA ALBORESI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MASSIMO FIORILLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 10/09/2024 dai coniugi predetti;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 20/02/2018, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 25/05/1997; Persona_1
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi, sono economicamente autonomi ed autosufficienti, essendo entrambi in attualità di guadagno, per cui non sussistono i presupposti per la concessione di assegno divorzile;
2) la figli è economicamente autosufficiente;
Per_1
pagina 2 di 5 3) al fine di definire ogni contesa di carattere patrimoniale insorta tra i coniugi e dare corso alla soluzione della crisi coniugale in sede di divorzio, il signor si Parte_1
impegna ed obbliga a trasferire alla sig.ra la propria quota (pari al 30%) Controparte_1
dell'immobile acquistato in regime di separazione dei beni (già casa coniugale), di seguito descritto:
- porzione del complesso edilizio ad uso civile abitazione posto in Modena “Comparto
Uccelliera - Lotto 3” via Don Zeno Saltini n.240 scala B costituita da un appartamento al piano terra interno 1 (composto di ingresso, ripostiglio, soggiorno, cucina, disimpegno, tre camere, due bagni e due portici con circostante pertinenziale area cortiliva esclusiva) il tutto in un sol corpo complessivamente confinante con l'autorimessa di cui al meglio infra indicato mappale 155 sub.19 del foglio 104, porticocomune, corridoio comune, androne comune, deposito biciclette comune, salvo altri;
una autorimessa al piano terra, confinante con l'appartamento di cui sopra, ragioni OL , area cortiliva comune, deposito Per_2
biciclette comune, salvo altri;
porzione distinta nell'Agenzia del Territorio di Modena,
Sezione Catasto dei Fabbricati del Comune di Modena, al foglio 104 con i mappali 155
sub.23 via Don Zeno Saltini n. 240, P.T., interno 1, scala B, Z.C. 3, Cat. A/2, Cl. 3, vani
7,5, rendita euro 948.99 (appartamento con circostante area cortiliva esclusiva), 155 sub.
19, via Don Zeno Saltini n. 240, P.T. Z.C. 3, Cat. C/6, Cl. 8, mq 29, rendita Euro 100.35
(autorimessa), per la somma complessiva di € 27.000,00 (ventisettemila/00) che verrà
corrisposta secondo le seguenti modalità: quanto ad € 15.000,00 (quindicimila/00) al momento della stipula del rogito, quanto ai restanti € 12.000,00 in tre rate, ciascuna di €
4.000,00 (quattromila/00), entro il 30 giugno del 2025, 30 giugno del 2026 e 30 giugno del
2027;
pagina 3 di 5 4) il sig. cesserà di corrispondere la rata di mutuo (al 50%) acceso per Parte_1
l'acquisto della già casa coniugale cointestata, a far tempo dal mese di agosto 2024;
5) il rogito dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio di cui al presente ricorso;
6) la sig.r si impegna ed obbliga a manlevare il sig dalle Controparte_1 Parte_1
garanzie prestate al momento dell'acquisto dell'immobile di cui sopra, alla Cassa di risparmio di Bologna spa, attualmente diventata Banco Intesa san Paolo spa, attivandosi sin da subito presso la Banca mutuante affinchè essa liberi formalmente il sig. Pt_1
dalle garanzie prestate al momento dell'acquisto dell'immobile;
7) il sig. si impegna ad accollarsi il conto titoli avente iban Parte_1
[...], acceso presso Credito Emiliano Spa;
8) dichiarare che e , anche per effetto degli accordi Parte_1 Controparte_1
confluiti nel presente ricorso, hanno provveduto a definire tra loro ogni ulteriore rapporto e/o pendenza economica e che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, avendo tra di loro definitivamente risolto ogni rapporto di natura patrimoniale;
tranne quelli discendenti dal presente atto;
9) I signor sopporteranno ciascuno le spese legali della Parte_1 Controparte_1
presente procedura, per il legale di fiducia”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 18/04/1993 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il CP_1
cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 4 di 5 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1993 Atto n. 57 Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti dott. Riccardo Di Pasquale
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