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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15702/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15702/2023 promossa da:
AN , brasiliana, nata in [...] Parte_1
Preto/SP, Brasile, in data 29/03/1982, codice fiscale , C.F._1 [...]
, brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/SP, Parte_2
Brasile, codice fiscale , , brasiliano, C.F._2 Parte_3 minorenne, nato il [...] codice fiscale , rappresentati dalla C.F._3 madre , precedentemente qualificata, e dal padre Parte_4 [...]
, brasiliano, nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Persona_1
, tutti residenti in [...], 100, in San Paolo/SP, Brasile, C.F._4
CAP 05036-160, , brasiliano, nato il [...], in Parte_5
Ribeirão Preto/SP, Brasile, codice fiscale residente in [...]C.F._5 de Carvalho Neves Neto, 322, Ribeirão Preto, Brasile, CAP 14092-440, Parte_6
, brasiliano, nato il [...], in [...]é do Rio Preto/SP, Brasile, codice
[...] fiscale residente in [...], 190, Ribeirão Preto, Brasile, C.F._6
CAP 14021-585, CE AG LV, brasiliano, nato il [...], in [...]ão Preto/SP, Brasile, codice fiscale , C.F._7 Parte_7
, brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/SP, Brasile,
[...] codice fiscale rappresentato dal C.F._8 Parte_8 padre CE AG VE, precedentemente qualificato, e dalla madre Persona_2
brasiliana, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale
[...]
, tutti residenti in [...], 200, Ribeirão Preto/SP, Brasile, C.F._9
CAP 14021-575; rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F.
) presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP 00189), C.F._10 sono elettivamente domiciliati, come da procure in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. IA RD, a scioglimento della riserva assunta in data 20/11/25 ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
, , Parte_4 Parte_2
, , Parte_3 Parte_5 Parte_6
, CE AG LV, e
[...] Parte_7 Pt_8
hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: Parte_7 Persona_3
(o , cittadino italiano, nato a [...], in data [...] ed Parte_9 emigrato in Brasile, come comprova l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di Nascita, rilasciato dal predetto comune (doc.3 in atti) emigrato in Brasile e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati. In particolare, l'avo indicato si sposava con nella città di Ribeirão Preto Persona_4
(Brasile), in data 20/04/1918, dalla cui unione nasceva in data Parte_10
25/11/1922, nella città di Rio Preto (Brasile), la medesima contraeva matrimonio con da (o da ), in data 13/12/1947, nella Persona_5 Pt_2 Persona_6 Pt_2 città di São José do Rio Preto (Brasile), successivamente al matrimonio, Parte_10 passerà a chiamarsi con il nome da;
dall'unione coniugale tra questa e Parte_10 Pt_2
da (o da ) è nato da Persona_5 Pt_2 Persona_6 Pt_2 Persona_7
, in data 03/06/1950, nella città di Uchôa (Brasile); dall'unione coniugale tra Pt_2 Pt_10 da e da (o da ) è nato
[...] Pt_2 Persona_5 Pt_2 Persona_6 Pt_2 da , in data 08/12/1962, nella città di Ribeirão Preto (Brasile). Persona_8 Pt_2 [...]
contraeva matrimonio con , in data 14/01/1977, Parte_11 Persona_9 nella città di Ribeirão Preto (Brasile); successivamente al matrimonio, Persona_9
passerà a chiamarsi con il nome dall'unione
[...] Persona_10 coniugale tra questi nasceva CE AG VE, in data 01/06/1979, nella città di Ribeirão Preto (Brasile), dall'unione coniugale tra da e Persona_7 Pt_2 Persona_10
nasceva , in data 29/03/1982, nella città di
[...] Parte_4
Ribeirão Preto (Brasile). CE AG VE contraeva matrimonio con
[...]
in data 18/11/2006, nella città di Ribeirão Preto (Brasile), successivamente al Persona_2 matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_2 Persona_2
dall'unione tra questi nasceva da , in data
[...] Parte_7 Pt_2
17/02/2012, nella città di Ribeirão Preto (Brasile), dall'unione coniugale tra CE AG VE e è nato , in data Persona_2 Parte_8
28/01/2021, nella città di Ribeirão Preto (Brasile). contraeva Parte_4 matrimonio con , in data 09/06/2018, nella città di Santa Cecília Persona_1
(Brasile), successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Parte_4 nome , dalla loro unione nasceva , Parte_4 Parte_2 in data 04/12/2019, nella città di San Paolo (Brasile), e , in data Parte_3
08/12/2022, nella città di San Paolo (Brasile). da contraeva Persona_8 Pt_2 matrimonio con , in data 12/01/1991, nella città di Fernandópolis (Brasile) Persona_11
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_11 Persona_11 da , dalla loro unione nasceva da , in data 10/04/1992, nella Pt_2 Parte_6 Pt_2 città di São José do Rio Preto (Brasile), e da , in data Parte_5 Pt_2 27/02/1999, nella città di Ribeirão Preto (Brasile) (in atti certificati di nascita e matrimonio debitamente tradotti e apostillati e albero genealogico).
2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al Consolato, contenente la menzionata domanda, cfr. doc. da 22 a 25), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia in San Paolo si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2011 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre undici anni, con conseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda. All'udienza del 27/12/24 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e con provvedimenti fuori udienza del 11/02/25 e del 04/11/25 veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine indicato del 20/11/25.
3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di
, brasiliana, nata in [...] Parte_4
Preto/SP, Brasile, in data 29/03/1982, codice fiscale C.F._1
, brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...] Parte_2
Paolo/SP, Brasile, codice fiscale , C.F._2
, brasiliano, minorenne, nato il [...] codice Parte_3 fiscale , C.F._3
, brasiliano, nato il [...], in [...] Parte_5
Preto/SP, Brasile, codice fiscale residente in [...]de C.F._5
Carvalho Neves Neto, 322, Ribeirão Preto, Brasile, CAP 14092-440,
, brasiliano, nato il [...], in [...]é do Rio Parte_6
Preto/SP, Brasile, codice fiscale residente in [...], C.F._6
190, Ribeirão Preto, Brasile, CAP 14021-585,
-CE AG LV, brasiliano, nato il [...], in [...]ão Preto/SP, Brasile, codice fiscale , C.F._7
, brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...] Parte_7
Preto/SP, Brasile, codice fiscale C.F._8
brasiliano, minorenne nato in data [...], nella Parte_8 città di Ribeirão Preto (Brasile) codice fiscale C.F._11 DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 20 novembre 2025
Il GOP
IA RD
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15702/2023 promossa da:
AN , brasiliana, nata in [...] Parte_1
Preto/SP, Brasile, in data 29/03/1982, codice fiscale , C.F._1 [...]
, brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/SP, Parte_2
Brasile, codice fiscale , , brasiliano, C.F._2 Parte_3 minorenne, nato il [...] codice fiscale , rappresentati dalla C.F._3 madre , precedentemente qualificata, e dal padre Parte_4 [...]
, brasiliano, nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Persona_1
, tutti residenti in [...], 100, in San Paolo/SP, Brasile, C.F._4
CAP 05036-160, , brasiliano, nato il [...], in Parte_5
Ribeirão Preto/SP, Brasile, codice fiscale residente in [...]C.F._5 de Carvalho Neves Neto, 322, Ribeirão Preto, Brasile, CAP 14092-440, Parte_6
, brasiliano, nato il [...], in [...]é do Rio Preto/SP, Brasile, codice
[...] fiscale residente in [...], 190, Ribeirão Preto, Brasile, C.F._6
CAP 14021-585, CE AG LV, brasiliano, nato il [...], in [...]ão Preto/SP, Brasile, codice fiscale , C.F._7 Parte_7
, brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/SP, Brasile,
[...] codice fiscale rappresentato dal C.F._8 Parte_8 padre CE AG VE, precedentemente qualificato, e dalla madre Persona_2
brasiliana, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale
[...]
, tutti residenti in [...], 200, Ribeirão Preto/SP, Brasile, C.F._9
CAP 14021-575; rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F.
) presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP 00189), C.F._10 sono elettivamente domiciliati, come da procure in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. IA RD, a scioglimento della riserva assunta in data 20/11/25 ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
, , Parte_4 Parte_2
, , Parte_3 Parte_5 Parte_6
, CE AG LV, e
[...] Parte_7 Pt_8
hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: Parte_7 Persona_3
(o , cittadino italiano, nato a [...], in data [...] ed Parte_9 emigrato in Brasile, come comprova l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di Nascita, rilasciato dal predetto comune (doc.3 in atti) emigrato in Brasile e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati. In particolare, l'avo indicato si sposava con nella città di Ribeirão Preto Persona_4
(Brasile), in data 20/04/1918, dalla cui unione nasceva in data Parte_10
25/11/1922, nella città di Rio Preto (Brasile), la medesima contraeva matrimonio con da (o da ), in data 13/12/1947, nella Persona_5 Pt_2 Persona_6 Pt_2 città di São José do Rio Preto (Brasile), successivamente al matrimonio, Parte_10 passerà a chiamarsi con il nome da;
dall'unione coniugale tra questa e Parte_10 Pt_2
da (o da ) è nato da Persona_5 Pt_2 Persona_6 Pt_2 Persona_7
, in data 03/06/1950, nella città di Uchôa (Brasile); dall'unione coniugale tra Pt_2 Pt_10 da e da (o da ) è nato
[...] Pt_2 Persona_5 Pt_2 Persona_6 Pt_2 da , in data 08/12/1962, nella città di Ribeirão Preto (Brasile). Persona_8 Pt_2 [...]
contraeva matrimonio con , in data 14/01/1977, Parte_11 Persona_9 nella città di Ribeirão Preto (Brasile); successivamente al matrimonio, Persona_9
passerà a chiamarsi con il nome dall'unione
[...] Persona_10 coniugale tra questi nasceva CE AG VE, in data 01/06/1979, nella città di Ribeirão Preto (Brasile), dall'unione coniugale tra da e Persona_7 Pt_2 Persona_10
nasceva , in data 29/03/1982, nella città di
[...] Parte_4
Ribeirão Preto (Brasile). CE AG VE contraeva matrimonio con
[...]
in data 18/11/2006, nella città di Ribeirão Preto (Brasile), successivamente al Persona_2 matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_2 Persona_2
dall'unione tra questi nasceva da , in data
[...] Parte_7 Pt_2
17/02/2012, nella città di Ribeirão Preto (Brasile), dall'unione coniugale tra CE AG VE e è nato , in data Persona_2 Parte_8
28/01/2021, nella città di Ribeirão Preto (Brasile). contraeva Parte_4 matrimonio con , in data 09/06/2018, nella città di Santa Cecília Persona_1
(Brasile), successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Parte_4 nome , dalla loro unione nasceva , Parte_4 Parte_2 in data 04/12/2019, nella città di San Paolo (Brasile), e , in data Parte_3
08/12/2022, nella città di San Paolo (Brasile). da contraeva Persona_8 Pt_2 matrimonio con , in data 12/01/1991, nella città di Fernandópolis (Brasile) Persona_11
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_11 Persona_11 da , dalla loro unione nasceva da , in data 10/04/1992, nella Pt_2 Parte_6 Pt_2 città di São José do Rio Preto (Brasile), e da , in data Parte_5 Pt_2 27/02/1999, nella città di Ribeirão Preto (Brasile) (in atti certificati di nascita e matrimonio debitamente tradotti e apostillati e albero genealogico).
2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al Consolato, contenente la menzionata domanda, cfr. doc. da 22 a 25), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia in San Paolo si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2011 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre undici anni, con conseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda. All'udienza del 27/12/24 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e con provvedimenti fuori udienza del 11/02/25 e del 04/11/25 veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine indicato del 20/11/25.
3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di
, brasiliana, nata in [...] Parte_4
Preto/SP, Brasile, in data 29/03/1982, codice fiscale C.F._1
, brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...] Parte_2
Paolo/SP, Brasile, codice fiscale , C.F._2
, brasiliano, minorenne, nato il [...] codice Parte_3 fiscale , C.F._3
, brasiliano, nato il [...], in [...] Parte_5
Preto/SP, Brasile, codice fiscale residente in [...]de C.F._5
Carvalho Neves Neto, 322, Ribeirão Preto, Brasile, CAP 14092-440,
, brasiliano, nato il [...], in [...]é do Rio Parte_6
Preto/SP, Brasile, codice fiscale residente in [...], C.F._6
190, Ribeirão Preto, Brasile, CAP 14021-585,
-CE AG LV, brasiliano, nato il [...], in [...]ão Preto/SP, Brasile, codice fiscale , C.F._7
, brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...] Parte_7
Preto/SP, Brasile, codice fiscale C.F._8
brasiliano, minorenne nato in data [...], nella Parte_8 città di Ribeirão Preto (Brasile) codice fiscale C.F._11 DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 20 novembre 2025
Il GOP
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