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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/10/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1557/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL UD e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MA SS e dell'avv.
RESISTENTE con ad oggetto: Separazione giudiziale
Con l'intervento del PM - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di avere contratto matrimonio in Ishem (Albania) in data
23.10.2017 – certificato di matrimonio tradotto ed autenticato del Notaio
legalizzato mediante Apostille – con il signor Persona_1 CP_1
rilevando la nascita della figlia minore a Cecina il
[...] Persona_2
17.12.2017, rilevando che successivamente alla nascita della bambina il resistente cominciava a tenere comportamenti aggressivi e poco rispettosi della moglie e della figlia e a non assicurare le risorse economiche alla famiglia, con conseguente difficoltà di gestione dell'economica familiare e necessità di richiedere il sostegno dei propri congiunti a fronte delle incuranti condotte del coniuge, osservando oltretutto la scarsissima frequentazione padre/figlia successivamente alla decisione di separazione di fatto nel mese di ottobre 2020,
1 con ricorso depositato in data 12.5.2022, la signora evocava in Parte_1 causa La ricorrente concludeva per sentir disporre quanto segue CP_1
“In via principale
1) Dichiarare, in caso di adesione del Sig. alla domanda di divorzio diretto CP_1 secondo la legge albanese richiesta dalla ricorrente, ai sensi e per gli effetti della Legge
n. 9062 promulgata dalla Repubblica di Albania in data 08.05.2003 s.m.i. (Codice della
Famiglia), lo scioglimento diretto del matrimonio celebrato in Ishem (Albania) in data
23.10.2017, tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
In denegata ipotesi di non applicazione della legge albanese da parte del Giudice o della mancata adesione del resistente alla domanda di divorzio diretto presentata dalla ricorrente, pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi secondo la legge italiana;
2) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi genitori della figlia minore Per_2
con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Le decisioni di
[...] maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando la figlia sarà presso lo stesso, mentre la straordinaria amministrazione sarà gestita da entrambi i genitori.
3) In ordine alle modalità di visita, i genitori si impegnano l'uno nei confronti dell'altro e ciascuno nei confronti della figlia a favorire la frequentazione con ciascuno di essi, in modo da garantire l'alternanza dei periodi e delle principali festività e vacanze estive, oltre lo scambio tra loro di notizie inerenti tutti i fatti della vita di questa che richieda il loro intervento quali genitori.
4) Disporre, per i motivi esposti, al fine di consentire l'inserimento graduale dei pernotti della bambina presso il padre, che quest'ultimo possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
a) per un periodo di tre mesi a decorrere dall'udienza presidenziale, il padre terrà con sé la figlia:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00, nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
b) successivamente, per un ulteriore periodo di 3 mesi, il padre terrà con sé la figlia:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore
20,00, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre ed il giovedì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola,
2 nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
c) successivamente, per un ulteriore periodo di 3 mesi il padre terrà con sé la figlia, a settimane alterne:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina seguente (con diritto di pernotto) quando accompagnerà la figlia a scuola;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall' uscita da scuola fino al giovedì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola, nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
Nel periodo estivo, la minore si tratterrà con il padre con le medesime modalità, ma a partire dalle ore 10.00 della mattina.
Nei giorni stabiliti saranno i genitori a preoccuparsi andare a prendere la bambina presso l'abitazione dell'altro coniuge.
5) terminato il periodo di inserimento graduale della minore presso il padre, disporre che ciascun genitore possa trascorrere con la figlia un periodo anche continuato di 10 giorni durante le vacanze estive (da concordare entro il 30 giugno di ogni anno).
Durante tale periodo, l'altro genitore potrà chiedere notizie e contattare la minore anche telefonicamente. Inoltre, ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro eventi significativi della minore di qualsiasi tipo. E' altresì previsto che ciascun genitore, nella comunicazione del periodo prescelto per trascorrere con la figlia le vacanze, indichi il luogo di villeggiatura e l'hotel in cui alloggerà con almeno due settimane di anticipo.
6) terminato il periodo di inserimento graduale della minore presso il padre, disporre che ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 al 31 dicembre (compreso) e l'anno successivo dal 01 gennaio al
06 gennaio (compreso).
Resta inteso che il genitore cui non spetterà trascorrere con la figlia il giorno di Natale, trascorrerà con la medesima il giorno di Santo Stefano, con diritto di pernotto sino alla mattina seguente.
7) Disporre che durante le vacanze pasquali, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé la figlia per un periodo continuativo di tre giorni, comprendendo nello stesso ad anni alterni, le festività di Pasqua o quella del Lunedì dell'Angelo.
8) Disporre che le principali altri festività, quali 25 Aprile, 01 Maggio, 02 Giugno,
Ferragosto, 01 Novembre ed 08 Dicembre, verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore.
9) Disporre che il giorno del compleanno sarà trascorso con entrambi i genitori ed in caso di disaccordo alternativamente con ciascuno degli stessi;
10) Disporre che quando la figlia sarà malata, la medesima sarà in ogni caso riportata, laddove siano giorni di spettanza del padre, presso la madre e che il padre potrà visitarla nel luogo di residenza in orari concordati.
3 11) Il tutto fatte salve eventuali e reali esigenze di studio o di salute o altro serio impedimento della minore, così come concomitanti o improrogabili impegni di lavoro di entrambi i genitori, ovvero impedimenti che dei medesimi per ragioni di salute: in questi casi, il giorno o gli orari potranno subire le modifiche che i genitori concorderanno. Quanto statuito potrà essere modificato o derogato previo accordo delle parti.
12) Disporre che per l'eventuale uscita della minore dal territorio italiano è necessario il previo espresso consenso di entrambi i genitori.
13) Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra quale contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia la somma di euro 500,00, oltre alla somma percepita Per_2 mensilmente dal medesimo a titolo di assegno unico per i figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alle spese straordinarie - da individuarsi secondo le Linee Guida CNF oltre spese di vestiario – previamente concordate e documentate, suddivise al 50% tra le parti. Il genitore che avrà sostenuto dette spese, dietro presentazione di idonea ricevuta fiscale e/o fatture e/o scontrino avrà diritto al rimborso entro il giorno 15 del mese successivo alla presentazione. La mancata risposta alla richiesta di spesa – da inviarsi con qualsiasi mezzo di comunicazione - entro 2 (due giorni) costituirà assenso alla spesa. 14) Disporre che i coniugi si rilascino reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio, consentendo all'iscrizione nei documenti sopra menzionati del nominativo della figlia minore Per_2
Ciascun coniuge si obbliga a consegnare all'altro, qualora occorra, i passaporti
[...]
e le carte di identità dei minori.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Costituitosi nella fase presidenziale, il signor si limitava a CP_1 concludere nei termini che si riportano: “Nel rito: L'odierno comparente rileva come sia pendente innanzi al Giudice Albanese il procedimento per lo scioglimento del matrimonio. Si chiede dunque che il presente procedimento incardinato presso codesto
Ill.mo Tribunale di Livorno venga sospeso in attesa dell'esito del ricorso incardinato innanzi alla Giurisdizione Albanese in precedenza al presente ricorso (doc.1). Nel merito Ci si riserva ogni e più ampia difesa e precisazione”
Disposto rinvio dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente delegato anche al fine della documentazione di quanto allegato e dell'esame della stessa, il ricorrente non compariva ulteriormente e il procuratore rinunciava al mandato ricevuto. Alcuna ulteriore attività difensiva è stata svolta nel corso del procedimento nell'interesse del signor CP_1
Resi provvedimenti provvisori in sede presidenziale, all'esito della comparizione della signora innanzi al Giudice relatore il Parte_1
4 Collegio pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi.
Svolta l'istruttoria costituenda ammessa e demandata al Servizio sociale indagine sulla situazione familiare della minore, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.6.2025 assegnandosi alle parti i termini di cui all'art..190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle relative repliche.
All'udienza del 5.6.2025, nell'interesse della parte ricorrente venivano rassegnate le conclusioni che si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale
1) Dichiarare, in caso di adesione del Sig. alla domanda di divorzio diretto CP_1 secondo la legge albanese richiesta dalla ricorrente, ai sensi e per gli effetti della Legge
n. 9062 promulgata dalla Repubblica di Albania in data 08.05.2003 s.m.i. (Codice della
Famiglia), lo scioglimento diretto del matrimonio celebrato in Ishem (Albania) in data
23.10.2017, tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
In denegata ipotesi di non applicazione della legge albanese da parte del Giudice o della mancata adesione del resistente alla domanda di divorzio diretto presentata dalla ricorrente, pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi secondo la legge italiana;
2) Disporre l'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO della figlia minore alla Persona_2 madre con conseguente collocamento e residenza presso la medesima, Parte_1 la quale potrà prendere, in via autonoma, le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
In denegata ipotesi
Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi genitori della figlia minore Per_2
con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Le decisioni di
[...] maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando la figlia sarà presso lo stesso, mentre la straordinaria amministrazione sarà gestita da entrambi i genitori. 3) In ordine alle modalità di visita, i genitori si impegnano l'uno nei confronti dell'altro e ciascuno nei confronti della figlia a favorire la frequentazione con ciascuno di essi, in modo da garantire l'alternanza dei periodi e delle principali festività e vacanze estive, oltre lo scambio tra loro di notizie inerenti tutti i fatti della vita di questa che richieda il loro intervento quali genitori.
4) Disporre, per i motivi esposti, e sempre che in corso di causa aumenti la frequenza tra padre e figlia, al fine di consentire l'inserimento graduale dei pernotti della bambina presso il padre, che quest'ultimo possa vedere e tenere con sé la figlia, secondo le seguenti modalità:
5 a) per un periodo di tre mesi a decorrere dall'udienza presidenziale, il padre terrà con sé la figlia:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00, nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
b) successivamente, per un ulteriore periodo di 3 mesi, il padre terrà con sé la figlia:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore
20,00, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre ed il giovedì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola, nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
c) successivamente, per un ulteriore periodo di 3 mesi il padre terrà con sé la figlia, a settimane alterne:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina seguente (con diritto di pernotto) quando accompagnerà la figlia a scuola;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall' uscita da scuola fino al giovedì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola, nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
Nel periodo estivo, la minore si tratterrà con il padre con le medesime modalità, ma a partire dalle ore 10.00 della mattina.
Nei giorni stabiliti saranno i genitori a preoccuparsi andare a prendere la bambina presso l'abitazione dell'altro coniuge.
5) terminato il periodo di inserimento graduale della minore presso il padre, disporre che ciascun genitore possa trascorrere con la figlia un periodo anche continuato di 10 giorni durante le vacanze estive (da concordare entro il 30 giugno di ogni anno).
Durante tale periodo, l'altro genitore potrà chiedere notizie e contattare la minore anche telefonicamente. Inoltre, ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro eventi significativi della minore di qualsiasi tipo. È altresì previsto che ciascun genitore, nella comunicazione del periodo prescelto per trascorrere con la figlia le vacanze, indichi il luogo di villeggiatura e l'hotel in cui alloggerà con almeno due settimane di anticipo.
In denegata ipotesi
- Qualora il padre continui a vedere la figlia solo per 1 o 2 volte al mese, e per poche ore alla settimana, confermare i provvedimenti provvisori emessi dal Presidente con provvedimento del 25/11/2022.
6 6) terminato il periodo di inserimento graduale della minore presso il padre, disporre che ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 al 31 dicembre (compreso) e l'anno successivo dal 01 gennaio al
06 gennaio (compreso). Resta inteso che il genitore cui non spetterà trascorrere con la figlia il giorno di Natale, trascorrerà con la medesima il giorno di Santo Stefano, con diritto di pernotto sino alla mattina seguente.
7) Disporre che durante le vacanze pasquali, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé la figlia per un periodo continuativo di tre giorni, comprendendo nello stesso ad anni alterni, le festività di Pasqua o quella del Lunedì dell'Angelo.
8) Disporre che le principali altri festività, quali 25 Aprile, 01 Maggio, 02 Giugno,
Ferragosto, 01 Novembre ed 08 Dicembre, verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore.
9) Disporre che il giorno del compleanno sarà trascorso con entrambi i genitori ed in caso di disaccordo alternativamente con ciascuno degli stessi;
10) Disporre che quando la figlia sarà malata, la medesima sarà in ogni caso riportata, laddove siano giorni di spettanza del padre, presso la madre e che il padre potrà visitarla nel luogo di residenza in orari concordati.
11) Il tutto fatte salve eventuali e reali esigenze di studio o di salute o altro serio impedimento della minore, così come concomitanti o improrogabili impegni di lavoro di entrambi i genitori, ovvero impedimenti che dei medesimi per ragioni di salute: in questi casi, il giorno o gli orari potranno subire le modifiche che i genitori concorderanno. Quanto statuito potrà essere modificato o derogato previo accordo delle parti.
12) Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra quale contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia la somma di euro 500,00, oltre alla somma percepita Per_2 mensilmente dal medesimo a titolo di assegno unico per i figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alle spese straordinarie - da individuarsi secondo le Linee Guida CNF oltre spese di vestiario – previamente concordate e documentate, suddivise al 50% tra le parti. Il genitore che avrà sostenuto dette spese, dietro presentazione di idonea ricevuta fiscale e/o fatture e/o scontrino avrà diritto al rimborso entro il giorno 15 del mese successivo alla presentazione. La mancata risposta alla richiesta di spesa – da inviarsi con qualsiasi mezzo di comunicazione - entro 2 (due giorni) costituirà assenso alla spesa.
13) ordinare alla ditta, società, Ente che all'esito del giudizio risulterà essere datore di lavoro, di versare direttamente sul c/c intestato alla Sig.ra l'importo Parte_2 di € 500,00=, o la somma maggiore o minore dovuta all'esito del giudizio, corrispondente alla somma dovuta dal Sig. a titolo di mantenimento della CP_1 figlia in ragione del rapporto di lavoro in essere. Per_2
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
7 Nell'interesse della parte resistente alcuna nota veniva depositata in vista della trattazione solo cartolare dell'udienza.
DIRITTO
1. In data 16.5.2023, è stata già pronunciata la sentenza di stato in merito alla separazione personale dei coniugi.
Richiamata sul punto la sentenza di stato, va osservato che la ricorrente chiedeva in via principale la pronuncia di sentenza di divorzio diretto secondo la normativa albanese (art. 132 del Codice della famiglia albanese), legge di cittadinanza di entrambi i coniugi. La domanda veniva contestata da parte del resistente (con conseguente inapplicabilità della fattispecie di divorzio diretto).
Il Tribunale valutava in ogni caso la necessaria applicazione della legge dello
Stato di residenza di entrambi i coniugi (i.e. della legge italiana), in applicazione, alla fattispecie, dell'art. 8 del Regolamento ROMA III, il quale solo in via residuale statuisce l'applicazione della legge di cittadinanza comune in mancanza (lettere a e b) della legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, subordinatamente, della legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora.
Può anche in questa sede utilmente sottolinearsi che la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile italiano, non osta alla piena rilevanza del vincolo nell'ordinamento in applicazione dell'art. 28 legge n.
218/1995 e pertanto, alla domanda di divorzio o di separazione personale.
2. Non devono darsi provvedimenti accessori relativi ai coniugi in mancanza di domanda e tenuto conto delle allegazioni rese dalla signora Parte_1 in merito alla propria posizione lavorativa.
3. Quanto alla figlia minore pur in considerazione delle previsioni Per_2 della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c,c, il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola –, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo vada considerato più idoneo a salvaguardare gli interessi della minore, avuto riguardo alla sostanziale assenza del padre dalla vita della figlia, essendosi il resistente disinteressato da tempo della bambina con la quale ha conservato un rapporto solo assolutamente sporadico (ridotto, come attestato anche dalla prova
8 costituenda, ad un contatto non più che mensile e per poche ore ogni volta), con assoluto disinteresse del signor rispetto alle esigenze della CP_1 figlia anche sul piano economico, avendo il resistente totalmente omesso di ogni forma di mantenimento, come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal comportamento processuale del resistente.
L'assenza del padre si è dunque manifestata in danno della minore sia sul piano materiale sia sul piano morale e personale. Ne risulta, secondo il
Tribunale, una inosservanza decisiva, da parte del signor della CP_1 responsabilità nei confronti della bambina in violazione del principio di bigenitorialità, da intendersi evidentemente in senso non meramente formale, come tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori (anch'esso comunque evidentemente insussistente nel caso di specie), ma in senso sostanziale quale apporto fattuale, emotivo e valoriale degli adulti di riferimento alle esigenze di crescita dei figli.
Il resistente non ha poi risposto alle numerose convocazioni del Servizio
Sociale nell'ambito del mandato conferito dal Giudice Relatore, risultando anche per tal verso impossibile una valutazione della posizione del signor
CP_1
Nell'ambito dell'indagine demandatagli, il Servizio ha riscontrato l'adeguatezza genitoriale della signora Parte_1
La relazione depositata dal Servizio Sociale in data 14.5.2024 attesta infatti una situazione familiare stabile, ricevendo la ricorrente anche un importante sostegno nella gestione della figlia dai familiari presenti sul territorio.
L'assistente sociale ha confermato che la bambina – curiosa e molto legata alla mamma – vive serenamente con la madre, essendo anche apparsa a proprio agio nel contesto della visita domiciliare e avendo mostrato buone capacità di socializzazione e autonomia. La relazione dà altresì conto dell'adeguatezza della casa dove risiede la diade, pulita, curata, adeguata alle esigenze della minore. L'adeguata cura di a parte della ricorrente risulta altresì dalla Per_2 relazione delle insegnanti della scuola primaria frequentata da allegata Per_2 dal Servizio Sociale.
Alla luce di quanto rilevato, comparativamente valutate le posizioni di entrambi i genitori, va dunque affidata in via esclusiva alla madre Per_2 la quale assumerà tutte le decisioni di ordinaria e Parte_1 straordinaria amministrazione relative alla figlia anche quelle più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e residenza abituale della minore, il tutto tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina.
La bambina è collocata in via prevalente presso l'attuale residenza della madre, in Rosignano Marittimo (Livorno) Via della cava n. 88.
9 4. Con riferimento al regime di frequentazione, avuto riguardo alla circostanza della, allo stato, sostanziale estraneità di rispetto alla vita della CP_1 figlia non appare in questa sede rilevante la determinazione di un Per_2 calendario anche progressivo di incremento della permanenza di on il Per_2 padre;
può invece prevedersi che il padre possa incontrare la figlia previo accordo con la madre e congruo preavviso.
5. In punto di contributo al mantenimento ordinario della bambina, in mancanza di ogni più specifica prova della condizione reddituale e patrimoniale del genitore non affidatario e non collocatario (il quale risulta anche essersi licenziato in corso di causa dal precedente posto di lavoro), e tenuto altresì conto delle esigenze ordinariamente connesse all'età della bambina, possono in questa sede essere confermati i provvedimenti provvisori e urgenti già resi dal Presidente delegato, considerato l'importo di euro 350,00 mensili quale contributo minino in favore del genitore che reca su di sé l'intero carico familiare. Il signor corrisponderà dunque alla signora CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della bambina euro Parte_1
350,00 mensili a decorrere dal mese di giugno 2022, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT. I genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia che, ai fini del rimborso, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate e saranno individuate secondo il protocollo del CNF in vigore. Va stabilito che a fronte della previa richiesta scritta di approvazione e compartecipazione alla spesa straordinaria, la mancata risposta entro 10 giorni costituirà assenso alla spesa.
Tenuto conto del carico familiare della signora l'assegno Parte_1 unico per la figlia sarà integralmente percepito dalla medesima.
6. Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
Va rilevato che in data 7.10.2025 la signora ha dato atto di Parte_1 aver superato i requisiti per l'ammissione a PSS con conseguente rinuncia anche alla liquidazione del compenso da parte dell'avvocato costituito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, così statuisce:
- è affidata in via esclusiva alla madre la quale Persona_2 Parte_1 potrà assumere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,
10 relative alla figlia, anche quelle più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e residenza abituale della minore, il tutto tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
La minore è collocata in via prevalente presso l'attuale residenza della madre, in Rosignano Marittimo (Livorno) Via della cava n. 88.
- Il signor potrà incontrare la figlia previo accordo con la madre e CP_1 congruo preavviso;
- il signor corrisponderà alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della bambina, euro 350,00 mensili a decorrere dal mese di giugno 2022, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT. I genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia che, ai fini del rimborso, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
a fronte della previa richiesta scritta di approvazione e compartecipazione alla spesa straordinaria, la mancata risposta entro 10 giorni costituirà assenso alla spesa;
- l'assegno unico per la figlia sarà integralmente percepito dalla signora Pt_1
[...]
- condanna il signor al pagamento delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in euro 800,00 per fase di studio, euro 700,00 per fase introduttiva, euro 1000,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 950,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 8/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL UD e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MA SS e dell'avv.
RESISTENTE con ad oggetto: Separazione giudiziale
Con l'intervento del PM - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di avere contratto matrimonio in Ishem (Albania) in data
23.10.2017 – certificato di matrimonio tradotto ed autenticato del Notaio
legalizzato mediante Apostille – con il signor Persona_1 CP_1
rilevando la nascita della figlia minore a Cecina il
[...] Persona_2
17.12.2017, rilevando che successivamente alla nascita della bambina il resistente cominciava a tenere comportamenti aggressivi e poco rispettosi della moglie e della figlia e a non assicurare le risorse economiche alla famiglia, con conseguente difficoltà di gestione dell'economica familiare e necessità di richiedere il sostegno dei propri congiunti a fronte delle incuranti condotte del coniuge, osservando oltretutto la scarsissima frequentazione padre/figlia successivamente alla decisione di separazione di fatto nel mese di ottobre 2020,
1 con ricorso depositato in data 12.5.2022, la signora evocava in Parte_1 causa La ricorrente concludeva per sentir disporre quanto segue CP_1
“In via principale
1) Dichiarare, in caso di adesione del Sig. alla domanda di divorzio diretto CP_1 secondo la legge albanese richiesta dalla ricorrente, ai sensi e per gli effetti della Legge
n. 9062 promulgata dalla Repubblica di Albania in data 08.05.2003 s.m.i. (Codice della
Famiglia), lo scioglimento diretto del matrimonio celebrato in Ishem (Albania) in data
23.10.2017, tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
In denegata ipotesi di non applicazione della legge albanese da parte del Giudice o della mancata adesione del resistente alla domanda di divorzio diretto presentata dalla ricorrente, pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi secondo la legge italiana;
2) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi genitori della figlia minore Per_2
con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Le decisioni di
[...] maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando la figlia sarà presso lo stesso, mentre la straordinaria amministrazione sarà gestita da entrambi i genitori.
3) In ordine alle modalità di visita, i genitori si impegnano l'uno nei confronti dell'altro e ciascuno nei confronti della figlia a favorire la frequentazione con ciascuno di essi, in modo da garantire l'alternanza dei periodi e delle principali festività e vacanze estive, oltre lo scambio tra loro di notizie inerenti tutti i fatti della vita di questa che richieda il loro intervento quali genitori.
4) Disporre, per i motivi esposti, al fine di consentire l'inserimento graduale dei pernotti della bambina presso il padre, che quest'ultimo possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
a) per un periodo di tre mesi a decorrere dall'udienza presidenziale, il padre terrà con sé la figlia:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00, nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
b) successivamente, per un ulteriore periodo di 3 mesi, il padre terrà con sé la figlia:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore
20,00, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre ed il giovedì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola,
2 nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
c) successivamente, per un ulteriore periodo di 3 mesi il padre terrà con sé la figlia, a settimane alterne:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina seguente (con diritto di pernotto) quando accompagnerà la figlia a scuola;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall' uscita da scuola fino al giovedì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola, nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
Nel periodo estivo, la minore si tratterrà con il padre con le medesime modalità, ma a partire dalle ore 10.00 della mattina.
Nei giorni stabiliti saranno i genitori a preoccuparsi andare a prendere la bambina presso l'abitazione dell'altro coniuge.
5) terminato il periodo di inserimento graduale della minore presso il padre, disporre che ciascun genitore possa trascorrere con la figlia un periodo anche continuato di 10 giorni durante le vacanze estive (da concordare entro il 30 giugno di ogni anno).
Durante tale periodo, l'altro genitore potrà chiedere notizie e contattare la minore anche telefonicamente. Inoltre, ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro eventi significativi della minore di qualsiasi tipo. E' altresì previsto che ciascun genitore, nella comunicazione del periodo prescelto per trascorrere con la figlia le vacanze, indichi il luogo di villeggiatura e l'hotel in cui alloggerà con almeno due settimane di anticipo.
6) terminato il periodo di inserimento graduale della minore presso il padre, disporre che ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 al 31 dicembre (compreso) e l'anno successivo dal 01 gennaio al
06 gennaio (compreso).
Resta inteso che il genitore cui non spetterà trascorrere con la figlia il giorno di Natale, trascorrerà con la medesima il giorno di Santo Stefano, con diritto di pernotto sino alla mattina seguente.
7) Disporre che durante le vacanze pasquali, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé la figlia per un periodo continuativo di tre giorni, comprendendo nello stesso ad anni alterni, le festività di Pasqua o quella del Lunedì dell'Angelo.
8) Disporre che le principali altri festività, quali 25 Aprile, 01 Maggio, 02 Giugno,
Ferragosto, 01 Novembre ed 08 Dicembre, verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore.
9) Disporre che il giorno del compleanno sarà trascorso con entrambi i genitori ed in caso di disaccordo alternativamente con ciascuno degli stessi;
10) Disporre che quando la figlia sarà malata, la medesima sarà in ogni caso riportata, laddove siano giorni di spettanza del padre, presso la madre e che il padre potrà visitarla nel luogo di residenza in orari concordati.
3 11) Il tutto fatte salve eventuali e reali esigenze di studio o di salute o altro serio impedimento della minore, così come concomitanti o improrogabili impegni di lavoro di entrambi i genitori, ovvero impedimenti che dei medesimi per ragioni di salute: in questi casi, il giorno o gli orari potranno subire le modifiche che i genitori concorderanno. Quanto statuito potrà essere modificato o derogato previo accordo delle parti.
12) Disporre che per l'eventuale uscita della minore dal territorio italiano è necessario il previo espresso consenso di entrambi i genitori.
13) Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra quale contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia la somma di euro 500,00, oltre alla somma percepita Per_2 mensilmente dal medesimo a titolo di assegno unico per i figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alle spese straordinarie - da individuarsi secondo le Linee Guida CNF oltre spese di vestiario – previamente concordate e documentate, suddivise al 50% tra le parti. Il genitore che avrà sostenuto dette spese, dietro presentazione di idonea ricevuta fiscale e/o fatture e/o scontrino avrà diritto al rimborso entro il giorno 15 del mese successivo alla presentazione. La mancata risposta alla richiesta di spesa – da inviarsi con qualsiasi mezzo di comunicazione - entro 2 (due giorni) costituirà assenso alla spesa. 14) Disporre che i coniugi si rilascino reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio, consentendo all'iscrizione nei documenti sopra menzionati del nominativo della figlia minore Per_2
Ciascun coniuge si obbliga a consegnare all'altro, qualora occorra, i passaporti
[...]
e le carte di identità dei minori.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Costituitosi nella fase presidenziale, il signor si limitava a CP_1 concludere nei termini che si riportano: “Nel rito: L'odierno comparente rileva come sia pendente innanzi al Giudice Albanese il procedimento per lo scioglimento del matrimonio. Si chiede dunque che il presente procedimento incardinato presso codesto
Ill.mo Tribunale di Livorno venga sospeso in attesa dell'esito del ricorso incardinato innanzi alla Giurisdizione Albanese in precedenza al presente ricorso (doc.1). Nel merito Ci si riserva ogni e più ampia difesa e precisazione”
Disposto rinvio dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente delegato anche al fine della documentazione di quanto allegato e dell'esame della stessa, il ricorrente non compariva ulteriormente e il procuratore rinunciava al mandato ricevuto. Alcuna ulteriore attività difensiva è stata svolta nel corso del procedimento nell'interesse del signor CP_1
Resi provvedimenti provvisori in sede presidenziale, all'esito della comparizione della signora innanzi al Giudice relatore il Parte_1
4 Collegio pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi.
Svolta l'istruttoria costituenda ammessa e demandata al Servizio sociale indagine sulla situazione familiare della minore, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.6.2025 assegnandosi alle parti i termini di cui all'art..190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle relative repliche.
All'udienza del 5.6.2025, nell'interesse della parte ricorrente venivano rassegnate le conclusioni che si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale
1) Dichiarare, in caso di adesione del Sig. alla domanda di divorzio diretto CP_1 secondo la legge albanese richiesta dalla ricorrente, ai sensi e per gli effetti della Legge
n. 9062 promulgata dalla Repubblica di Albania in data 08.05.2003 s.m.i. (Codice della
Famiglia), lo scioglimento diretto del matrimonio celebrato in Ishem (Albania) in data
23.10.2017, tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
In denegata ipotesi di non applicazione della legge albanese da parte del Giudice o della mancata adesione del resistente alla domanda di divorzio diretto presentata dalla ricorrente, pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi secondo la legge italiana;
2) Disporre l'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO della figlia minore alla Persona_2 madre con conseguente collocamento e residenza presso la medesima, Parte_1 la quale potrà prendere, in via autonoma, le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
In denegata ipotesi
Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi genitori della figlia minore Per_2
con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Le decisioni di
[...] maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando la figlia sarà presso lo stesso, mentre la straordinaria amministrazione sarà gestita da entrambi i genitori. 3) In ordine alle modalità di visita, i genitori si impegnano l'uno nei confronti dell'altro e ciascuno nei confronti della figlia a favorire la frequentazione con ciascuno di essi, in modo da garantire l'alternanza dei periodi e delle principali festività e vacanze estive, oltre lo scambio tra loro di notizie inerenti tutti i fatti della vita di questa che richieda il loro intervento quali genitori.
4) Disporre, per i motivi esposti, e sempre che in corso di causa aumenti la frequenza tra padre e figlia, al fine di consentire l'inserimento graduale dei pernotti della bambina presso il padre, che quest'ultimo possa vedere e tenere con sé la figlia, secondo le seguenti modalità:
5 a) per un periodo di tre mesi a decorrere dall'udienza presidenziale, il padre terrà con sé la figlia:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00, nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
b) successivamente, per un ulteriore periodo di 3 mesi, il padre terrà con sé la figlia:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore
20,00, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre ed il giovedì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola, nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
c) successivamente, per un ulteriore periodo di 3 mesi il padre terrà con sé la figlia, a settimane alterne:
- la prima e la terza settimana del mese, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina seguente (con diritto di pernotto) quando accompagnerà la figlia a scuola;
- la seconda e la quarta settimana del mese, il mercoledì dall' uscita da scuola fino al giovedì mattina (con diritto di pernotto), quando accompagnerà la figlia a scuola, nonché il fine settimana dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica (con diritto di pernotto per il sabato);
Nel periodo estivo, la minore si tratterrà con il padre con le medesime modalità, ma a partire dalle ore 10.00 della mattina.
Nei giorni stabiliti saranno i genitori a preoccuparsi andare a prendere la bambina presso l'abitazione dell'altro coniuge.
5) terminato il periodo di inserimento graduale della minore presso il padre, disporre che ciascun genitore possa trascorrere con la figlia un periodo anche continuato di 10 giorni durante le vacanze estive (da concordare entro il 30 giugno di ogni anno).
Durante tale periodo, l'altro genitore potrà chiedere notizie e contattare la minore anche telefonicamente. Inoltre, ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro eventi significativi della minore di qualsiasi tipo. È altresì previsto che ciascun genitore, nella comunicazione del periodo prescelto per trascorrere con la figlia le vacanze, indichi il luogo di villeggiatura e l'hotel in cui alloggerà con almeno due settimane di anticipo.
In denegata ipotesi
- Qualora il padre continui a vedere la figlia solo per 1 o 2 volte al mese, e per poche ore alla settimana, confermare i provvedimenti provvisori emessi dal Presidente con provvedimento del 25/11/2022.
6 6) terminato il periodo di inserimento graduale della minore presso il padre, disporre che ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 al 31 dicembre (compreso) e l'anno successivo dal 01 gennaio al
06 gennaio (compreso). Resta inteso che il genitore cui non spetterà trascorrere con la figlia il giorno di Natale, trascorrerà con la medesima il giorno di Santo Stefano, con diritto di pernotto sino alla mattina seguente.
7) Disporre che durante le vacanze pasquali, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé la figlia per un periodo continuativo di tre giorni, comprendendo nello stesso ad anni alterni, le festività di Pasqua o quella del Lunedì dell'Angelo.
8) Disporre che le principali altri festività, quali 25 Aprile, 01 Maggio, 02 Giugno,
Ferragosto, 01 Novembre ed 08 Dicembre, verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore.
9) Disporre che il giorno del compleanno sarà trascorso con entrambi i genitori ed in caso di disaccordo alternativamente con ciascuno degli stessi;
10) Disporre che quando la figlia sarà malata, la medesima sarà in ogni caso riportata, laddove siano giorni di spettanza del padre, presso la madre e che il padre potrà visitarla nel luogo di residenza in orari concordati.
11) Il tutto fatte salve eventuali e reali esigenze di studio o di salute o altro serio impedimento della minore, così come concomitanti o improrogabili impegni di lavoro di entrambi i genitori, ovvero impedimenti che dei medesimi per ragioni di salute: in questi casi, il giorno o gli orari potranno subire le modifiche che i genitori concorderanno. Quanto statuito potrà essere modificato o derogato previo accordo delle parti.
12) Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra quale contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia la somma di euro 500,00, oltre alla somma percepita Per_2 mensilmente dal medesimo a titolo di assegno unico per i figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alle spese straordinarie - da individuarsi secondo le Linee Guida CNF oltre spese di vestiario – previamente concordate e documentate, suddivise al 50% tra le parti. Il genitore che avrà sostenuto dette spese, dietro presentazione di idonea ricevuta fiscale e/o fatture e/o scontrino avrà diritto al rimborso entro il giorno 15 del mese successivo alla presentazione. La mancata risposta alla richiesta di spesa – da inviarsi con qualsiasi mezzo di comunicazione - entro 2 (due giorni) costituirà assenso alla spesa.
13) ordinare alla ditta, società, Ente che all'esito del giudizio risulterà essere datore di lavoro, di versare direttamente sul c/c intestato alla Sig.ra l'importo Parte_2 di € 500,00=, o la somma maggiore o minore dovuta all'esito del giudizio, corrispondente alla somma dovuta dal Sig. a titolo di mantenimento della CP_1 figlia in ragione del rapporto di lavoro in essere. Per_2
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
7 Nell'interesse della parte resistente alcuna nota veniva depositata in vista della trattazione solo cartolare dell'udienza.
DIRITTO
1. In data 16.5.2023, è stata già pronunciata la sentenza di stato in merito alla separazione personale dei coniugi.
Richiamata sul punto la sentenza di stato, va osservato che la ricorrente chiedeva in via principale la pronuncia di sentenza di divorzio diretto secondo la normativa albanese (art. 132 del Codice della famiglia albanese), legge di cittadinanza di entrambi i coniugi. La domanda veniva contestata da parte del resistente (con conseguente inapplicabilità della fattispecie di divorzio diretto).
Il Tribunale valutava in ogni caso la necessaria applicazione della legge dello
Stato di residenza di entrambi i coniugi (i.e. della legge italiana), in applicazione, alla fattispecie, dell'art. 8 del Regolamento ROMA III, il quale solo in via residuale statuisce l'applicazione della legge di cittadinanza comune in mancanza (lettere a e b) della legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, subordinatamente, della legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora.
Può anche in questa sede utilmente sottolinearsi che la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile italiano, non osta alla piena rilevanza del vincolo nell'ordinamento in applicazione dell'art. 28 legge n.
218/1995 e pertanto, alla domanda di divorzio o di separazione personale.
2. Non devono darsi provvedimenti accessori relativi ai coniugi in mancanza di domanda e tenuto conto delle allegazioni rese dalla signora Parte_1 in merito alla propria posizione lavorativa.
3. Quanto alla figlia minore pur in considerazione delle previsioni Per_2 della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c,c, il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola –, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo vada considerato più idoneo a salvaguardare gli interessi della minore, avuto riguardo alla sostanziale assenza del padre dalla vita della figlia, essendosi il resistente disinteressato da tempo della bambina con la quale ha conservato un rapporto solo assolutamente sporadico (ridotto, come attestato anche dalla prova
8 costituenda, ad un contatto non più che mensile e per poche ore ogni volta), con assoluto disinteresse del signor rispetto alle esigenze della CP_1 figlia anche sul piano economico, avendo il resistente totalmente omesso di ogni forma di mantenimento, come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal comportamento processuale del resistente.
L'assenza del padre si è dunque manifestata in danno della minore sia sul piano materiale sia sul piano morale e personale. Ne risulta, secondo il
Tribunale, una inosservanza decisiva, da parte del signor della CP_1 responsabilità nei confronti della bambina in violazione del principio di bigenitorialità, da intendersi evidentemente in senso non meramente formale, come tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori (anch'esso comunque evidentemente insussistente nel caso di specie), ma in senso sostanziale quale apporto fattuale, emotivo e valoriale degli adulti di riferimento alle esigenze di crescita dei figli.
Il resistente non ha poi risposto alle numerose convocazioni del Servizio
Sociale nell'ambito del mandato conferito dal Giudice Relatore, risultando anche per tal verso impossibile una valutazione della posizione del signor
CP_1
Nell'ambito dell'indagine demandatagli, il Servizio ha riscontrato l'adeguatezza genitoriale della signora Parte_1
La relazione depositata dal Servizio Sociale in data 14.5.2024 attesta infatti una situazione familiare stabile, ricevendo la ricorrente anche un importante sostegno nella gestione della figlia dai familiari presenti sul territorio.
L'assistente sociale ha confermato che la bambina – curiosa e molto legata alla mamma – vive serenamente con la madre, essendo anche apparsa a proprio agio nel contesto della visita domiciliare e avendo mostrato buone capacità di socializzazione e autonomia. La relazione dà altresì conto dell'adeguatezza della casa dove risiede la diade, pulita, curata, adeguata alle esigenze della minore. L'adeguata cura di a parte della ricorrente risulta altresì dalla Per_2 relazione delle insegnanti della scuola primaria frequentata da allegata Per_2 dal Servizio Sociale.
Alla luce di quanto rilevato, comparativamente valutate le posizioni di entrambi i genitori, va dunque affidata in via esclusiva alla madre Per_2 la quale assumerà tutte le decisioni di ordinaria e Parte_1 straordinaria amministrazione relative alla figlia anche quelle più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e residenza abituale della minore, il tutto tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina.
La bambina è collocata in via prevalente presso l'attuale residenza della madre, in Rosignano Marittimo (Livorno) Via della cava n. 88.
9 4. Con riferimento al regime di frequentazione, avuto riguardo alla circostanza della, allo stato, sostanziale estraneità di rispetto alla vita della CP_1 figlia non appare in questa sede rilevante la determinazione di un Per_2 calendario anche progressivo di incremento della permanenza di on il Per_2 padre;
può invece prevedersi che il padre possa incontrare la figlia previo accordo con la madre e congruo preavviso.
5. In punto di contributo al mantenimento ordinario della bambina, in mancanza di ogni più specifica prova della condizione reddituale e patrimoniale del genitore non affidatario e non collocatario (il quale risulta anche essersi licenziato in corso di causa dal precedente posto di lavoro), e tenuto altresì conto delle esigenze ordinariamente connesse all'età della bambina, possono in questa sede essere confermati i provvedimenti provvisori e urgenti già resi dal Presidente delegato, considerato l'importo di euro 350,00 mensili quale contributo minino in favore del genitore che reca su di sé l'intero carico familiare. Il signor corrisponderà dunque alla signora CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della bambina euro Parte_1
350,00 mensili a decorrere dal mese di giugno 2022, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT. I genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia che, ai fini del rimborso, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate e saranno individuate secondo il protocollo del CNF in vigore. Va stabilito che a fronte della previa richiesta scritta di approvazione e compartecipazione alla spesa straordinaria, la mancata risposta entro 10 giorni costituirà assenso alla spesa.
Tenuto conto del carico familiare della signora l'assegno Parte_1 unico per la figlia sarà integralmente percepito dalla medesima.
6. Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
Va rilevato che in data 7.10.2025 la signora ha dato atto di Parte_1 aver superato i requisiti per l'ammissione a PSS con conseguente rinuncia anche alla liquidazione del compenso da parte dell'avvocato costituito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, così statuisce:
- è affidata in via esclusiva alla madre la quale Persona_2 Parte_1 potrà assumere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,
10 relative alla figlia, anche quelle più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e residenza abituale della minore, il tutto tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
La minore è collocata in via prevalente presso l'attuale residenza della madre, in Rosignano Marittimo (Livorno) Via della cava n. 88.
- Il signor potrà incontrare la figlia previo accordo con la madre e CP_1 congruo preavviso;
- il signor corrisponderà alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della bambina, euro 350,00 mensili a decorrere dal mese di giugno 2022, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT. I genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia che, ai fini del rimborso, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
a fronte della previa richiesta scritta di approvazione e compartecipazione alla spesa straordinaria, la mancata risposta entro 10 giorni costituirà assenso alla spesa;
- l'assegno unico per la figlia sarà integralmente percepito dalla signora Pt_1
[...]
- condanna il signor al pagamento delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in euro 800,00 per fase di studio, euro 700,00 per fase introduttiva, euro 1000,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 950,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 8/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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