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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 5727/2022
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F./P.Iva ) Pt_2 P.IVA_2
(C.F./P.Iva assistito e difeso dall'Avv. TISATO Pt_3 P.IVA_3
GIOVANNI
attrice avverso
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. TUZZATO Parte_4 P.IVA_4
GIAN ALBERTO
convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“
1. Per l'insieme dei motivi di fatto e di diritto esposti nel
presente atto, ritenuta l'illegittimità del comportamento della
convenuta ne sia accertata la responsabilità risarcitoria ai sensi
degli articoli 2043 e 2051 cc;
2. Conseguentemente sia condannata quest'ultima a risarcire i danni
patiti dalle attrici sia di natura patrimoniale che non patrimoniale
nella misura che segue: a. Quanto a € 243.583,70 Parte_1
b. Quanto a € 243.583,70 Pt_3 Part
c. Quanto a Reco € 243.583,70
3. Spese, diritti e onorari di causa rifusi”;
per parte convenuta:
“in via preliminare: i) accertarsi e dichiararsi il difetto di
legittimazione passiva sostanziale di in relazione a Parte_4
tutte le domande delle attrici, con loro integrale rigetto, per le
ragioni esposte in atti;
- in via principale:
ii) rigettarsi tutte le domande delle attrici per i motivi esposti in
sede di comparsa di costituzione e risposta dd. 11.1.2023 e in atti;
- in via riconvenzionale:
iii) in denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, delle domande di
cui ai punti sub i) e ii), disporsi la compensazione parziale tra il
maggior credito di in persona del legale Parte_4
rappresentante pro tempore, come fondato sulle voci di danno
illustrate nel paragrafo 3) della comparsa di costituzione e risposta
dd. 11.1.2023, nella misura che verrà determinata nel presente
giudizio, e quanto eventualmente accertato come dovuto alle attrici,
per i motivi esposti in sede di comparsa di costituzione e risposta
dd. 11.1.2023 e in atti;
iv) accertarsi l'illegittima occupazione da parte delle attrici
dell'immobile di sito nel Comune di Carmignano di Parte_4
TA (PD), via dell'Industria e dell'Artigianato 6, come meglio
identificato nell'atto di compravendita di cui al doc.n.2, dal
15.5.2018; per l'effetto, condannarsi con sede Parte_1
legale in 30033 – Noale (VE), Strada delle Valli n. 116, c.f. e p.iva
, con sede legale in 35010 – SA Pietro in Gu P.IVA_1 Parte_2
(PD), Via Marconi n. 29, c.f. e p.iva , e con P.IVA_2 Parte_3
sede legale in 35010 – Carmignano di TA (PD), Via dell'industria e
pag. 2/22 dell'artigianato n. 22/D, c.f. e p.iva , in persona dei P.IVA_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale tra
loro, a corrispondere in favore di c.f. e p.iva Parte_4
, con sede in Carmignano di TA (PD), Piazzetta SA P.IVA_4
Francesco n. 10, in persona dell'Amministratore Unico sig. CP_1
, la somma di € 3.333,33/mese o la diversa maggiore o minore
[...]
somma che dovesse risultare in corso di causa, anche a seguito di
C.T.U., a titolo di indennità di occupazione dal mese di maggio 2018
sino alla data di liberazione effettiva, oltre agli interessi legali
maturati dal dì del dovuto sino alla proposizione della presente
domanda ed agli interessi maturati dalla proposizione della presente
domanda sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284, comma quarto,
cod. civ., nonché interessi anatocistici semestralmente composti dal
dì della domanda al saldo e rivalutazione monetaria, per i motivi
esposti in sede di comparsa di costituzione e risposta dd. 11.1.2023 e
in atti;
v) accertarsi la responsabilità delle attrici in relazione ai danni
cagionati all'immobile e ai relativi lastrici solari di Parte_4
, nonché all'erezione della struttura abusiva presso l'immobile
[...]
di sito nel Comune di Carmignano di TA (PD), via Parte_4
dell'Industria e dell'Artigianato 6; per l'effetto, condannarsi
[...]
con sede legale in 30033 – Noale (VE), Strada delle Valli Parte_1
n. 116, c.f. e p.iva con sede legale in P.IVA_1 Parte_2
35010 – SA Pietro in Gu (PD), Via Marconi n. 29, c.f. e p.iva
, e con sede legale in 35010 – Carmignano di P.IVA_2 Parte_3
TA (PD), Via dell'industria e dell'artigianato n. 22/D, c.f. e
p.iva in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro P.IVA_3
tempore, in via solidale tra loro, a corrispondere in favore di
c.f. e p.iva con sede in Carmignano di Parte_4 P.IVA_4 pag. 3/22 TA (PD), Piazzetta SA Francesco n. 10, in persona
dell'Amministratore Unico sig. la somma di € 150.000,00, CP_1
ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà determinata in
corso di causa, anche a seguito di C.T.U., oltre agli interessi legali
maturati dal dì del dovuto sino alla proposizione della presente
domanda ed agli interessi maturati dalla proposizione della presente
domanda sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284, comma quarto,
cod. civ., nonché interessi anatocistici semestralmente composti dal
dì della domanda al saldo e rivalutazione monetaria, per i motivi
esposti nel paragrafo 3.2) della comparsa di costituzione e risposta
dd. 11.1.2023 e in atti;
- in via istruttoria: [omissis]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec in data 16
settembre 2022, le società e Parte_1 Parte_2 [...]
convenivano in giudizio domandando ex art. Pt_3 Parte_4
2043 e 2059 c.c. la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della condotta,
qualificata come estorsiva, posta in essere dalla stessa. Pt_4
L'attrice esponeva le seguenti circostanze di fatto che, si anticipa fin d'ora, possono ritenersi pacifiche e risultanti dai documenti in atti.
La società (estranea al presente giudizio) fin dal 2009 CP_2
deteneva l'immobile industriale oggetto di causa (capannone sito in
Carmignano di TA) in forza di un contratto di locazione finanziaria stipulato con IN SA LO.
Nel 2010, le attrici stipulavano con la quattro contratti CP_2
di sublocazione di durata ultraventennale con scadenza al 31.12.2030,
aventi ad oggetto porzioni del lastrico solare del capannone (come pag. 4/22 meglio indicato in atti, cfr. p. 2 atto di citazione), prevedendo quale corrispettivo annuale € 500,00 per ciascuna società.
Sulle porzioni di lastrico oggetto di godimento le società attrici avevano installato impianti fotovoltaici, beneficiando degli incentivi economici G.S.E. ai sensi del d.lgs 387/03.
Nelle more del rapporto di sublocazione avviava una CP_2
procedura di concordato preventivo.
Nel maggio del 2018 si scioglieva dal contratto di CP_2
locazione finanziaria con IN, ai sensi dell'art. 169-bis l.f., a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Padova il 3.2.2018
(docc. 5–8 ). Pt_4
In data 7.6.2018, con tre distinte PEC (cfr. doc. 5 convenuta) la comunicava alle attrici lo scioglimento della locazione CP_2
finanziaria e il conseguente venir meno dei vari rapporti di sub-
locazione.
In data 30.12.2021, l'odierna convenuta acquisiva la Parte_4
proprietà del capannone in oggetto da IN SA LO;
con successiva comunicazione PEC dell'11.1.2022 (doc. 10 attore), precisava di ritenere cessati e inefficaci i contratti di sublocazione precedentemente stipulati con la CP_3
, con nota del 31 gennaio 2022 (doc. 11 attore), manifestava
[...]
alle attrici la disponibilità alla stipula di nuovi rapporti locativi,
ma ad un canone superiore rispetto al precedente (€ 1.200,00 mensili per ciascun impianto, a fronte di un precedente canone annuo di €
500,00).
Nel prosieguo delle trattative, come risulta dalla documentazione prodotta in atti (docc. 13–15 cit.), si mostrava disposta a Pt_4
considerare una riduzione del canone, purché le attrici accettassero altre condizioni.
pag. 5/22 In mancanza di accordo, la convenuta intimava la liberazione dell'immobile, come da comunicazione PEC del 28.06.2022 (doc. 15
attrice).
Sulla scorta di tali circostanze, parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio stigmatizzava la condotta di parte convenuta, volta a stipulare una nuova locazione ad un canone abnorme,
con conseguente ingiusto profitto per la stessa, fatti questi (in tesi attorea) integranti il reato di tentata estorsione.
In tal senso, le attrici contestavano:
- la condizione di “debolezza” contrattuale nella quale versavano,
atteso che la perdita della disponibilità del sito avrebbe comportato l'automatica cessazione dei benefici economici
G.S.E., in assenza di un titolo giuridico di godimento;
- l'abuso del diritto di proprietà da parte di;
Pt_4
- il tentativo di coartare la volontà delle attrici affinché
accettassero un nuovo contratto locativo a condizioni sfavorevoli;
- il conseguente ingiusto profitto che la convenuta avrebbe conseguito, richiedendo un canone sproporzionato rispetto ai valori di mercato.
Sulla base di tali premesse, le attrici domandavano il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, in ragione dell'impossibilità di continuare a sfruttare economicamente gli impianti fotovoltaici dal 1° agosto 2022 al 30 giugno 2029 nonchè il ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..
Regolarmente instaurato il contradditorio, si costituiva in Pt_4
giudizio contestando la pretesa attorea.
In punto di fatto, la convenuta evidenziava che:
pag. 6/22 - si era resa disponibile alla stipulazione di un nuovo contratto locativo, previo adeguamento degli impianti fotovoltaici alle normative vigenti (cfr. doc. 7 comparsa), adempimento mai eseguito dalle attrici;
- parte attrice aveva realizzato una tettoia abusiva per la diversa allocazione degli apparati, in violazione delle indicazioni ricevute (docc. 9 e 10 comparsa);
- il tetto dell'edificio risultava danneggiato a causa della mancata predisposizione, da parte delle attrici, di un'idonea passerella, costringendo il personale tecnico a calpestare direttamente il manto di copertura metallica, con conseguenti deterioramenti;
- la richiesta di un canone pari ad € 52.000,00 annui sarebbe stata giustificata dalla condotta inaffidabile delle attrici;
- successivamente all'interruzione delle trattative e alla formale intimazione di rilascio dell'immobile, le attrici si opponevano alla liberazione anche in sede giudiziaria, nel corso di un ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla medesima , CP_4
definito con ordinanza di rimozione dei pannelli da eseguirsi entro 60 giorni (doc. 15 comparsa);
- le attrici, oltre a introdurre il presente giudizio ordinario,
proponevano ricorso ex art. 703 c.p.c., conclusosi con l'accertamento dell'illegittima occupazione dell'immobile da parte delle stesse (docc. 16 e 17 comparsa).
In punto di diritto, parte convenuta : Pt_4
- contestava l'esistenza di una condotta estorsiva sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo,
- rilevava che le attrici avevano già perso il diritto agli incentivi G.S.E. in data 15 maggio 2018, per effetto dello pag. 7/22 scioglimento del contratto di leasing, pur continuando a percepire detti benefici, non avendone dato comunicazione al gestore;
- eccepiva la libertà di autodeterminazione contrattuale delle attrici, le quali avrebbero potuto trasferire altrove i propri impianti, come dimostrato dalla documentazione allegata (docc.
18, 19 e 20), escludendosi pertanto ogni coartazione;
- negava l'ingiustizia del profitto derivante dalla proposta locativa di € 52.000,00 annui, affermando che a nulla rileva il
quantum del canone pattuito con e precisando che tale CP_2
importo era frutto della libera trattativa tra le parti;
- escludeva la sussistenza del nesso di causalità tra la propria condotta e la perdita degli incentivanti;
- contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria da lucro cessante, eccependo la mancanza di attualità del danno lamentato.
Parte convenuta nella propria comparsa riqualificava poi l'intera vicenda in termini di responsabilità precontrattuale ex art. 1337
c.c..
In via riconvenzionale, domandava: Pt_4
- la condanna delle attrici al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo decorrente dal 2018 (data di cessazione del titolo legittimante la disponibilità del sito)
fino all'effettiva rimozione degli impianti, nella misura di €
40.000,00;
- il rimborso delle spese di manutenzione sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi, in ragione del deterioramento dei lastrici solari e della presenza di infiltrazioni d'acqua;
pag. 8/22 - la rimozione della tettoia abusiva installata sullo scoperto dell'immobile;
- nonché le spese e il risarcimento dei danni ulteriori eventualmente derivanti dallo sgombero forzato dei pannelli, da eseguirsi in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Padova
del 16 dicembre 2022 (tutte quantificate in € 50.000,00).
La causa veniva istruita con CT del geom. e passa ora Persona_1
in decisone sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Sul difetto di legittimazione passiva in capo alla Parte_4
[...]
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la convenuta sollevava eccezione di difetto di legittimazione passiva, assumendo di aver appreso medio tempore che le attrici avevano già instaurato,
anteriormente alla proposizione dell'odierno giudizio, un separato procedimento civile (R.G. n. 4168/2022) nei confronti della società
volto a far valere, nei confronti di quest'ultima, CP_2
pretese creditorie sostanzialmente coincidenti con quelle oggi azionate nei confronti di , sebbene fondate su presupposti Pt_4
differenti.
In particolare, in detto giudizio le attrici avrebbero invocato la risoluzione dei contratti di sublocazione intervenuta in data 7 giugno
2018 e la conseguente obbligazione della locatrice di provvedere CP_2
all'indennizzo del mancato utile, ex art. 169 l.fall., per il periodo intercorrente tra il 7 giugno 2018 e il 29 giugno 2029, atteso che, ai sensi dell'art. 20.4 dei contratti in parola, l'eventuale inadempimento del locatore, tale da impedire il godimento dell'area sublocata, avrebbe comportato in capo allo stesso l'obbligo di corrispondere un equo indennizzo al conduttore, da determinarsi pag. 9/22 secondo i criteri di cui all'allegato h) del contratto medesimo (cfr.
doc. 31 e 32 allegati alla memoria).
Parte convenuta deduceva che, in ragione della pacifica stipulazione e successiva risoluzione dei suddetti contratti di sublocazione in data
15 maggio 2018 ex art. 1595 c.c., avrebbe dovuto ritenersi applicabile la previsione dell'art. 169, comma 2, l.fall., con la conseguenza che ogni eventuale pretesa risarcitoria troverebbe legittimo destinatario esclusivamente nella società , parte contrattuale effettiva, e CP_2
non già in , soggetto del tutto estraneo ai rapporti locatizi. Pt_4
Sulla scorta di tali considerazioni, sosteneva la propria Pt_4
estraneità rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio e, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto parte estranea ai contratti di sublocazione in oggetto.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Va osservato, infatti, che nel presente giudizio le attrici hanno convenuto in giudizio la società non già in relazione alla Pt_4
pretesa indennitaria ex art. 169 l.fall. – oggetto, questa, di distinto e precedente giudizio instaurato nei confronti della – CP_2
bensì al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2059 c.c., quale conseguenza della condotta illecita,
ascrivibile a fatti integranti una tentata estorsione attuata dalla nel corso delle trattative contrattuali. Pt_4
Conseguentemente, la questione sollevata non attiene alla legittimazione passiva in senso proprio – atteso che, in tema di responsabilità aquiliana, “chiunque” può essere chiamato a rispondere del danno ingiusto cagionato con fatto illecito – bensì al merito della pretesa risarcitoria, ovvero alla verifica dell'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale e del danno.
pag. 10/22 *
2. Sulla responsabilità ex artt. 2043 e 2053 c.c. della Pt_4
2.1. Le società attrici fondano la loro pretesa risarcitoria sul presupposto che la condotta tenuta da nel corso delle Parte_4
trattative contrattuali, finalizzate alla stipula di un nuovo accordo locatizio, sia ascrivibile alla fattispecie di tentata estorsione, e dunque integrante gli estremi dell'illecito civile ex art. 2043 c.c.,
con domanda estesa altresì alla riparazione del pregiudizio non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
2.2. Il Tribunale è chiamato a verificare in via incidentale la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale della tentata estorsione.
2.3. È principio pacifico che il reato di estorsione richiede, ai sensi dell'art. 629 c.p., la ricorrenza di tre presupposti essenziali:
la minaccia o la violenza;
il conseguimento di un profitto ingiusto con altrui danno;
e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo generico.
2.4. Parte attrice deduce:
- la sussistenza della minaccia, intesa quale prospettazione di un male futuro, ingiusto e dipendente dalla volontà dell'agente,
asserendo che le medesime sarebbero state poste dinanzi all'alternativa tra l'abbandono del sito, con conseguente compromissione dell'equilibrio economico-finanziario delle società e delle persone fisiche coinvolte, venendo meno in tal caso, le erogazioni economiche da parte della G.S.E., ovvero l'accettazione di un nuovo contratto di locazione a condizioni svantaggiose;
- il profitto ingiusto che avrebbe conseguito mediante la Pt_4
stipulazione di un contratto recante un canone abnormemente pag. 11/22 elevato rispetto ai valori di mercato, e comunque sproporzionato rispetto a quello pattuito con la precedente locatrice per CP_2
i medesimi beni;
- il pregiudizio patrimoniale subito dalle attrici, quale riflesso immediato e diretto di tale condotta.
*
2.5. Il Tribunale non ritiene integrata la fattispecie della tentata estorsione, difettando gli elementi strutturali del reato: non si ravvisa alcuna condotta di qualche dipendente di univocamente Pt_4
orientata all'attuazione del reato di estorsione, né appare integrato il requisito della minaccia in termini penalmente rilevanti.
2.6. Come noto, ai sensi dell'art. 56 c.p., perché possa configurarsi il delitto tentato, gli atti posti in essere devono essere non soltanto idonei ma anche diretti in modo non equivoco alla realizzazione della fattispecie criminosa (Cass. pen.
n. 3934 del 12/01/2017).
2.7. In tema di minaccia, come rilevato dalla parte attrice,
nell'ipotesi in cui il male prospettato consista nell'esercizio di un diritto – quale, ad esempio, la libertà contrattuale e, in particolare, la facoltà di determinare liberamente il quantum del canone locatizio relativo ad un proprio bene, in assenza di specifiche limitazioni normative nel settore degli immobili ad uso non abitativo
– questa diventa ingiusta qualora risulti diretta ad ottenere un vantaggio superiore a quello che l'esercizio del diritto stesso comporterebbe all'agente.
2.8. Nel caso di specie, la condotta tenuta da nel corso Pt_4
delle trattative non integra minaccia giuridicamente rilevante:
pag. 12/22 - la mancata stipulazione di un contratto, dovuta al mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, non può essere qualificata come condotta minacciosa;
- gli attori non hanno né allegato né provato quale sarebbe stata,
in concreto, la condotta costitutiva della minaccia (e da chi sarebbe stata attuata), concentrandosi unicamente sull'asserita ingiustizia del male prospettato, ipotizzato come conseguente all'esercizio di un diritto;
- ricevere una proposta di canone elevato o esorbitante, di per sé, non configura “minaccia”;
- la semplice strumentalizzazione dell'esercizio di un diritto,
ove si esprima in termini contrattuali, in un rapporto paritario di libere determinazioni, pur diretta, per ipotesi, alla realizzazione di un notevole profitto, non rende questo ingiusto in senso tecnico, in quanto esso è rappresentativo di una prestazione nell'incontro sinallagmatico delle volontà (cfr.
Cass. pen., IV, 27/10/1983).
2.9. Vi è poi un'ulteriore considerazione che conduce al rigetto delle domande attoree.
Presupposto imprescindibile per ottenere legittimamente le agevolazioni economiche da parte della G.S.E. è la giuridica disponibilità del sito, tant'è che la mancata disponibilità determina la revoca delle tariffe incentivanti atteso.
Il contratto di sublocazione tra attrici e era venuto meno già CP_2
prima dell'acquisto dell'immobile da parte della (come detto Pt_4
i contratti venivano risolti nel 2018, mentre acquistava il Pt_4
capannone nel 2021).
pag. 13/22 Parte attrice, quindi, aveva perduto la legittima detenzione del bene ed i requisiti di legge per l'ottenimento degli incentivi già dal
2018, prima ancora che divenisse proprietaria del bene. Pt_4
Conseguentemente nel caso di specie è inesistente anche il requisito del “danno ingiusto” derivante dalla “minaccia” della : atteso Pt_4
che la perdita degli incentivi si era già realizzata per fatto di terzi (venir meno della locazione da parte di manca qualsiasi CP_2
correlazione causale tra il comportamento (asseritamente minaccioso)
di e la prospettata perdita degli incentivi. Pt_4
2.10. Ogni diversa questione sulla fondatezza della domanda attorea si ritiene assorbita dalle considerazioni che precedono.
*
3. Sull'occupazione sine titulo
3.1. La convenuta chiede invia riconvenzionale il risarcimento del danno per l'occupazione del lastrico solare da parte delle attrici, in mancanza di alcun titolo valido (circostanza peraltro riconosciuta dalle stesse attrici, che a pag. 14 della citazione dichiarano di essere consapevoli dell'obbligo di rilascio dei luoghi).
3.2. In prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., le attrici tuttavia negano il carattere abusivo dell'occupazione, assumendo che la permanenza nei luoghi sarebbe avvenuta sulla base di un preteso accordo configurante un comodato (cfr. pag. 2 della prima memoria attorea).
L'allegazione è stata espressamente contestata dalla parte convenuta;
ad ogni modo, dalla corrispondenza e dalle trattative in atti emerge che, a tutto voler concedere, per un primo periodo, dopo l'acquisto del capannone, aveva inizialmente tollerato/subìto la Pt_4
presenza degli impianti fotovoltaici delle tre società, quantomeno pag. 14/22 nella perdurante incertezza in merito alla stipula di un nuovo accordo di locazione del lastrico solare.
3.3. Orbene, nel caso di specie, in difetto di prova circa l'esistenza di un valido titolo di godimento, deve concludersi che l'occupazione dell'immobile da parte delle attrici, protrattasi dal 7 giugno 2018 –
data di risoluzione dei contratti di sublocazione – sino al mese di maggio 2023, sia avvenuta sine titulo.
La durata dell'occupazione si evince dalla memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., e trova ulteriore conferma nella perizia del CT, che individua nella data del 19 maggio 2023 il momento effettivo di rilascio dell'immobile (cfr. pag. 8 della relazione peritale).
3.4. Va ora considerato che ha acquisito la proprietà Parte_4
dell'immobile in data 30 dicembre 2021 e, in virtù del principio di successione nel contratto, è subentrata ex lege nelle posizioni soggettive del precedente proprietario e locatore IN SA LO
s.p.a., anche con riferimento ai diritti/doveri derivanti dal contratto di leasing già in essere con (e risolto prima della CP_2
vendita) e con riferimento alle sublocazioni di cui oggi è giudizio.
Infatti dalla lettura dell'atto di acquisto doc. 2 convenuta, emerge che le sublocazioni stipulate tra e le odierne attrici erano CP_2
state tutte acconsentite dalla precedente proprietaria IN SA
LO (cfr. lettera e) e seguenti delle premesse del contratto).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“l'acquirente della cosa locata, anche se la compravendita intervenga
successivamente alla cessazione del rapporto locatizio, succede nelle
azioni spettanti all'originario locatore per gli inadempimenti ancora
in essere da parte del conduttore, potendo agire tanto per il rilascio
quanto per il risarcimento del danno da ritardata restituzione ex
pag. 15/22 artt. 1590 e 1591 c.c.” (Cass. civ., Sez. III, sent. 9 aprile 2015, n.
7099).
Tale principio, attesa la natura derivata dei contratti di sublocazione qui in esame, è analogicamente applicabile anche ai rapporti tra (quale successore di IN SA LO) e le Pt_4
odierne attrici.
3.5. Alla luce di tali premesse, e avuto riguardo alla previsione dell'art. 1591 c.c., secondo cui il conduttore in mora nella restituzione del bene è tenuto a corrispondere al locatore il canone pattuito nel contratto di sublocazione sino alla riconsegna (cfr. ex art. 1595 c.c.), salvo il maggior danno, si ritiene che ciascuna società attrice è tenuta a corrispondere a Parte_4
un'indennità di occupazione pari a € 667,00, determinata come segue:
– € 500,00 (canone annuo pattuito con la precedente locatrice
) ÷ 12 mesi = € 41,66 mensili per ogni società; CP_2
– € 41,66 x 16 mesi (da dicembre 2021 a maggio 2023) = €
666,56, arrotondati a € 667,00.
Quindi le attrici devono versare cadauna € 667,00 in favore della convenuta a titolo di indennità di occupazione.
3.8. Su detta somma sono altresì dovuti gli interessi al saggio ex lege 231/2002 dalla scadenza del singolo mese sino all'effettivo soddisfo.
Non risulta provato, da parte convenuta, alcun danno ulteriore.
*
4. Sui danni provocati dalle attrici e il conseguente ripristino dei
luoghi
4.1. Parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione, ha dedotto che dai sopralluoghi effettuati sul lastrico solare dell'immobile è emerso un rilevante deterioramento della copertura a pag. 16/22 sheed del tetto in corrispondenza dell'area occupata dagli impianti fotovoltaici di titolarità delle odierne attrici.
In particolare, si è rilevata l'assenza di idonee passerelle tra le file di pannelli, circostanza che costringeva gli operatori addetti alla manutenzione a calpestare direttamente il manto metallico della copertura.
Tale comportamento ha determinato una deformazione strutturale delle lastre, con conseguenti crepe e lesioni che ne hanno compromesso l'impermeabilità, rendendo la copertura permeabile alle infiltrazioni meteoriche (cfr. p. 4 della comparsa di costituzione e docc. 22–26).
4.2. La domanda risulta fondata e deve essere accolta.
4.3. Quanto ai presupposti giuridici dell'accoglimento, si rinvia a quanto già motivato in ordine al subentro dell'acquirente nelle posizioni giuridiche del locatore originario IN SA LO, ai sensi della sentenza della Corte di cassazione n. 7099 del 2015 (ivi incluso il diritto al risarcimento del danno cagionato dal subconduttore, con l'azione diretta che l'art. 1595 c.c. riconosce al locatore contro il subconduttore).
In forza di tale principio, l'acquirente dell'immobile locato,
ancorché la compravendita intervenga successivamente alla cessazione del rapporto, succede nei diritti e nelle azioni che sarebbero spettate al locatore cedente, ivi compresa la facoltà di agire per il risarcimento dei danni arrecati all'immobile.
Ciò in coerenza con l'art. 1590 c.c., che impone al conduttore l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta,
salvo il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto.
4.4. La CT ha accertato l'origine dei danni lamentati da parte convenuta individuandone la causa nella mancanza di passerelle idonee per la manutenzione dei pannelli e la perdita di impermealizzazione pag. 17/22 della copertura (p. 8 e 9 della CT), con conseguente riconducibilità
di tali situazioni alla detenzione del lastrico solare da parte delle società attrici.
4.5. Il pregiudizio arrecato all'immobile è stato quantificato,
all'esito di apposita integrazione della relazione tecnica, depositata in atti in data 7 giugno 2024, nella somma complessiva di € 44.950,27,
quale importo necessario al ripristino dello stato originario dei luoghi.
La somma è dovuta e va maggiorata di interessi come da dispositivo.
4.6. Quanto alle osservazioni critiche sollevate da parte attrice (pp.
27 e ss. della comparsa conclusionale), le stesse non risultano idonee a infirmare l'attendibilità e la coerenza logica della perizia.
Invero, il CT ha evidenziato la sussistenza di un concorso di fattori nella produzione del danno, richiamando, in particolare, il lungo periodo di detenzione del bene da parte delle attrici – protrattosi sin dal 2010 – e sottolineando come, alla luce delle pattuizioni contenute nei contratti di sublocazione (docc. 1, 2 e 3 allegati all'atto di citazione), le stesse fossero tenute a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.
Ne consegue che incombeva sulle odierne attrici, subconduttrici del lastrico, l'onere di conservare e manutenere il sito in condizioni tali da evitarne il deterioramento, anche a fronte di fattori esogeni,
quali gli agenti atmosferici che, notoriamente, colpiscono le coperture.
4.7. A ulteriore conferma dell'imputabilità dei danni, si evidenzia che dal riscontro topografico allegato alla consulenza (all. 1 alla
CT) le zone deteriorate del manto di copertura coincidono con i punti in cui si sono verificate le infiltrazioni d'acqua. Tale riscontro oggettivo, basato sul criterio topografico, consente di stabilire un pag. 18/22 nesso di causalità materiale diretto tra la condotta omissiva delle attrici e l'insorgere del danno lamentato dalla parte convenuta.
4.8. Con riferimento alle eccezioni sollevate dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale, concernenti la presunta erronea quantificazione dei danni ascrivibili agli attori, si osserva quanto segue.
4.9. La convenuta sostiene che all'importo di € 44.950,27, Pt_4
determinato dal CT, debba essere sommato l'ulteriore importo di €
38.857,00, somma che – a suo dire – si sarebbe resa necessaria per l'esecuzione di interventi provvisori e non procrastinabili, resisi indispensabili a seguito del rifiuto delle attrici di provvedere al ritiro dei pannelli.
L'inerzia delle attrici avrebbe imposto alla convenuta l'onere di procedere alla impermeabilizzazione urgente e provvisoria dell'immobile, al fine di prevenire infiltrazioni d'acqua, dannose per i materiali depositati nel capannone (cfr. doc. 46 prodotto dalla parte convenuta).
4.10. La richiesta di rimborso di somme ulteriori (rispetto a quelle individuate dal CT) così precisata in conclusionale da va Pt_4
rigettata per le seguenti ragioni:
– la prima memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c. è datata 16
Marzo 2023;
– in tale atto la parte convenuta non ha allegato con precisione quali e quante opere di sistemazione urgente avrebbe eseguito (per porre rimedio in via provvisoria alla situazione delle infiltrazioni);
– invero tutte le fatture dimesse da al documento 46 Pt_4
(depositato con la seconda memoria) sono state emesse in data pag. 19/22 antecedente al 16 Marzo 2023 e relative ad opere eseguite prima della scadenza delle preclusioni assertive;
– parte convenuta, quindi, non ha allegato nei relativi termini quali e quante opere di sistemazione urgente sono state eseguite nel capannone di cui qui si discute.
Conseguentemente non poteva essere affidata al CT alcuna indagine in merito alla debenza e congruità di tali ulteriori voci di spesa, mai chiaramente allegate nei termini preclusivi.
La mera produzione di fatture di spesa e del loro pagamento non può
sopperire alla mancanza di allegazione dei fatti rilevanti né alla mancata prova del nesso di causa tra la condizione deteriorata dell'immobile (imputabile alle attrici) e l'esigenza improcrastinabile di porre rimedio a tale situazione con gli interventi di cui ora chiede il rimborso.
*
5. Sull'ordine di demolizione della costruzione abusiva da parte
delle società attrici
5.1. Nella comparsa di risposta, parte convenuta contestava la realizzazione ad opere delle attrici di una struttura edilizia abusiva per allocare, temporaneamente gli inverters dell'impianto (cfr. pagg.
5 e 21 della comparsa di risposta, nonché doc. 9 ivi allegato).
5.2. La CT ha accertato l'avvenuta rimozione della tettoia con ripristino dei luoghi (p. 8, 12 e doc. 3 della CT); su tale domanda non si provvede in quanto in corso di causa il bene è stato ripristinato e non consta che la convenuta abbia sostenuto esborsi per tali opere.
*
6. Sulla temerarietà della lite
pag. 20/22 Parte convenuta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. chiede la condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La domanda va rigettata;
la norma sanziona un comportamento caratterizzato dalla mala fede o colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa (cioè, abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti).
Non si rinviene simile elemento soggettivo nel caso di specie, in quanto le domande attoree sono risultate infondate perché fondate su una errata qualificazione giuridica del comportamento della convenuta nel corso delle trattative.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate da dispositivo, indicate nell'ammontare chiesto in pagamento dalla convenuta con la nota spese (in quanto importo rispettoso dei valori tabellari applicabili, tenuto conto del valore effettivo della controversia, fino ad € 730.000,00, individuato sulla base del valore della domanda principale attorea che è stata rigettata).
Si pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese per la
CT . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. condanna Reco ciascuna al Parte_1 Pt_1 Parte_3
pagamento di € 667,00 in favore della convenuta Parte_4
pag. 21/22 oltre interessi al saggio ex lege 231/2002 dalla scadenza di ogni singolo mese sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna le attrici in solido tra loro al pagamento in favore della convenuta della somma di € 44.950,27 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (11.1.2023) al saldo;
3. condanna le attrici in solido tra loro al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese che liquida in € 518,00 per esborsi, € 17.376,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. pone definitivamente a carico delle attrici le spese di CT.
Così deciso in data 3.6.2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 5727/2022
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F./P.Iva ) Pt_2 P.IVA_2
(C.F./P.Iva assistito e difeso dall'Avv. TISATO Pt_3 P.IVA_3
GIOVANNI
attrice avverso
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. TUZZATO Parte_4 P.IVA_4
GIAN ALBERTO
convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“
1. Per l'insieme dei motivi di fatto e di diritto esposti nel
presente atto, ritenuta l'illegittimità del comportamento della
convenuta ne sia accertata la responsabilità risarcitoria ai sensi
degli articoli 2043 e 2051 cc;
2. Conseguentemente sia condannata quest'ultima a risarcire i danni
patiti dalle attrici sia di natura patrimoniale che non patrimoniale
nella misura che segue: a. Quanto a € 243.583,70 Parte_1
b. Quanto a € 243.583,70 Pt_3 Part
c. Quanto a Reco € 243.583,70
3. Spese, diritti e onorari di causa rifusi”;
per parte convenuta:
“in via preliminare: i) accertarsi e dichiararsi il difetto di
legittimazione passiva sostanziale di in relazione a Parte_4
tutte le domande delle attrici, con loro integrale rigetto, per le
ragioni esposte in atti;
- in via principale:
ii) rigettarsi tutte le domande delle attrici per i motivi esposti in
sede di comparsa di costituzione e risposta dd. 11.1.2023 e in atti;
- in via riconvenzionale:
iii) in denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, delle domande di
cui ai punti sub i) e ii), disporsi la compensazione parziale tra il
maggior credito di in persona del legale Parte_4
rappresentante pro tempore, come fondato sulle voci di danno
illustrate nel paragrafo 3) della comparsa di costituzione e risposta
dd. 11.1.2023, nella misura che verrà determinata nel presente
giudizio, e quanto eventualmente accertato come dovuto alle attrici,
per i motivi esposti in sede di comparsa di costituzione e risposta
dd. 11.1.2023 e in atti;
iv) accertarsi l'illegittima occupazione da parte delle attrici
dell'immobile di sito nel Comune di Carmignano di Parte_4
TA (PD), via dell'Industria e dell'Artigianato 6, come meglio
identificato nell'atto di compravendita di cui al doc.n.2, dal
15.5.2018; per l'effetto, condannarsi con sede Parte_1
legale in 30033 – Noale (VE), Strada delle Valli n. 116, c.f. e p.iva
, con sede legale in 35010 – SA Pietro in Gu P.IVA_1 Parte_2
(PD), Via Marconi n. 29, c.f. e p.iva , e con P.IVA_2 Parte_3
sede legale in 35010 – Carmignano di TA (PD), Via dell'industria e
pag. 2/22 dell'artigianato n. 22/D, c.f. e p.iva , in persona dei P.IVA_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale tra
loro, a corrispondere in favore di c.f. e p.iva Parte_4
, con sede in Carmignano di TA (PD), Piazzetta SA P.IVA_4
Francesco n. 10, in persona dell'Amministratore Unico sig. CP_1
, la somma di € 3.333,33/mese o la diversa maggiore o minore
[...]
somma che dovesse risultare in corso di causa, anche a seguito di
C.T.U., a titolo di indennità di occupazione dal mese di maggio 2018
sino alla data di liberazione effettiva, oltre agli interessi legali
maturati dal dì del dovuto sino alla proposizione della presente
domanda ed agli interessi maturati dalla proposizione della presente
domanda sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284, comma quarto,
cod. civ., nonché interessi anatocistici semestralmente composti dal
dì della domanda al saldo e rivalutazione monetaria, per i motivi
esposti in sede di comparsa di costituzione e risposta dd. 11.1.2023 e
in atti;
v) accertarsi la responsabilità delle attrici in relazione ai danni
cagionati all'immobile e ai relativi lastrici solari di Parte_4
, nonché all'erezione della struttura abusiva presso l'immobile
[...]
di sito nel Comune di Carmignano di TA (PD), via Parte_4
dell'Industria e dell'Artigianato 6; per l'effetto, condannarsi
[...]
con sede legale in 30033 – Noale (VE), Strada delle Valli Parte_1
n. 116, c.f. e p.iva con sede legale in P.IVA_1 Parte_2
35010 – SA Pietro in Gu (PD), Via Marconi n. 29, c.f. e p.iva
, e con sede legale in 35010 – Carmignano di P.IVA_2 Parte_3
TA (PD), Via dell'industria e dell'artigianato n. 22/D, c.f. e
p.iva in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro P.IVA_3
tempore, in via solidale tra loro, a corrispondere in favore di
c.f. e p.iva con sede in Carmignano di Parte_4 P.IVA_4 pag. 3/22 TA (PD), Piazzetta SA Francesco n. 10, in persona
dell'Amministratore Unico sig. la somma di € 150.000,00, CP_1
ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà determinata in
corso di causa, anche a seguito di C.T.U., oltre agli interessi legali
maturati dal dì del dovuto sino alla proposizione della presente
domanda ed agli interessi maturati dalla proposizione della presente
domanda sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284, comma quarto,
cod. civ., nonché interessi anatocistici semestralmente composti dal
dì della domanda al saldo e rivalutazione monetaria, per i motivi
esposti nel paragrafo 3.2) della comparsa di costituzione e risposta
dd. 11.1.2023 e in atti;
- in via istruttoria: [omissis]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec in data 16
settembre 2022, le società e Parte_1 Parte_2 [...]
convenivano in giudizio domandando ex art. Pt_3 Parte_4
2043 e 2059 c.c. la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della condotta,
qualificata come estorsiva, posta in essere dalla stessa. Pt_4
L'attrice esponeva le seguenti circostanze di fatto che, si anticipa fin d'ora, possono ritenersi pacifiche e risultanti dai documenti in atti.
La società (estranea al presente giudizio) fin dal 2009 CP_2
deteneva l'immobile industriale oggetto di causa (capannone sito in
Carmignano di TA) in forza di un contratto di locazione finanziaria stipulato con IN SA LO.
Nel 2010, le attrici stipulavano con la quattro contratti CP_2
di sublocazione di durata ultraventennale con scadenza al 31.12.2030,
aventi ad oggetto porzioni del lastrico solare del capannone (come pag. 4/22 meglio indicato in atti, cfr. p. 2 atto di citazione), prevedendo quale corrispettivo annuale € 500,00 per ciascuna società.
Sulle porzioni di lastrico oggetto di godimento le società attrici avevano installato impianti fotovoltaici, beneficiando degli incentivi economici G.S.E. ai sensi del d.lgs 387/03.
Nelle more del rapporto di sublocazione avviava una CP_2
procedura di concordato preventivo.
Nel maggio del 2018 si scioglieva dal contratto di CP_2
locazione finanziaria con IN, ai sensi dell'art. 169-bis l.f., a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Padova il 3.2.2018
(docc. 5–8 ). Pt_4
In data 7.6.2018, con tre distinte PEC (cfr. doc. 5 convenuta) la comunicava alle attrici lo scioglimento della locazione CP_2
finanziaria e il conseguente venir meno dei vari rapporti di sub-
locazione.
In data 30.12.2021, l'odierna convenuta acquisiva la Parte_4
proprietà del capannone in oggetto da IN SA LO;
con successiva comunicazione PEC dell'11.1.2022 (doc. 10 attore), precisava di ritenere cessati e inefficaci i contratti di sublocazione precedentemente stipulati con la CP_3
, con nota del 31 gennaio 2022 (doc. 11 attore), manifestava
[...]
alle attrici la disponibilità alla stipula di nuovi rapporti locativi,
ma ad un canone superiore rispetto al precedente (€ 1.200,00 mensili per ciascun impianto, a fronte di un precedente canone annuo di €
500,00).
Nel prosieguo delle trattative, come risulta dalla documentazione prodotta in atti (docc. 13–15 cit.), si mostrava disposta a Pt_4
considerare una riduzione del canone, purché le attrici accettassero altre condizioni.
pag. 5/22 In mancanza di accordo, la convenuta intimava la liberazione dell'immobile, come da comunicazione PEC del 28.06.2022 (doc. 15
attrice).
Sulla scorta di tali circostanze, parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio stigmatizzava la condotta di parte convenuta, volta a stipulare una nuova locazione ad un canone abnorme,
con conseguente ingiusto profitto per la stessa, fatti questi (in tesi attorea) integranti il reato di tentata estorsione.
In tal senso, le attrici contestavano:
- la condizione di “debolezza” contrattuale nella quale versavano,
atteso che la perdita della disponibilità del sito avrebbe comportato l'automatica cessazione dei benefici economici
G.S.E., in assenza di un titolo giuridico di godimento;
- l'abuso del diritto di proprietà da parte di;
Pt_4
- il tentativo di coartare la volontà delle attrici affinché
accettassero un nuovo contratto locativo a condizioni sfavorevoli;
- il conseguente ingiusto profitto che la convenuta avrebbe conseguito, richiedendo un canone sproporzionato rispetto ai valori di mercato.
Sulla base di tali premesse, le attrici domandavano il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, in ragione dell'impossibilità di continuare a sfruttare economicamente gli impianti fotovoltaici dal 1° agosto 2022 al 30 giugno 2029 nonchè il ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..
Regolarmente instaurato il contradditorio, si costituiva in Pt_4
giudizio contestando la pretesa attorea.
In punto di fatto, la convenuta evidenziava che:
pag. 6/22 - si era resa disponibile alla stipulazione di un nuovo contratto locativo, previo adeguamento degli impianti fotovoltaici alle normative vigenti (cfr. doc. 7 comparsa), adempimento mai eseguito dalle attrici;
- parte attrice aveva realizzato una tettoia abusiva per la diversa allocazione degli apparati, in violazione delle indicazioni ricevute (docc. 9 e 10 comparsa);
- il tetto dell'edificio risultava danneggiato a causa della mancata predisposizione, da parte delle attrici, di un'idonea passerella, costringendo il personale tecnico a calpestare direttamente il manto di copertura metallica, con conseguenti deterioramenti;
- la richiesta di un canone pari ad € 52.000,00 annui sarebbe stata giustificata dalla condotta inaffidabile delle attrici;
- successivamente all'interruzione delle trattative e alla formale intimazione di rilascio dell'immobile, le attrici si opponevano alla liberazione anche in sede giudiziaria, nel corso di un ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla medesima , CP_4
definito con ordinanza di rimozione dei pannelli da eseguirsi entro 60 giorni (doc. 15 comparsa);
- le attrici, oltre a introdurre il presente giudizio ordinario,
proponevano ricorso ex art. 703 c.p.c., conclusosi con l'accertamento dell'illegittima occupazione dell'immobile da parte delle stesse (docc. 16 e 17 comparsa).
In punto di diritto, parte convenuta : Pt_4
- contestava l'esistenza di una condotta estorsiva sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo,
- rilevava che le attrici avevano già perso il diritto agli incentivi G.S.E. in data 15 maggio 2018, per effetto dello pag. 7/22 scioglimento del contratto di leasing, pur continuando a percepire detti benefici, non avendone dato comunicazione al gestore;
- eccepiva la libertà di autodeterminazione contrattuale delle attrici, le quali avrebbero potuto trasferire altrove i propri impianti, come dimostrato dalla documentazione allegata (docc.
18, 19 e 20), escludendosi pertanto ogni coartazione;
- negava l'ingiustizia del profitto derivante dalla proposta locativa di € 52.000,00 annui, affermando che a nulla rileva il
quantum del canone pattuito con e precisando che tale CP_2
importo era frutto della libera trattativa tra le parti;
- escludeva la sussistenza del nesso di causalità tra la propria condotta e la perdita degli incentivanti;
- contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria da lucro cessante, eccependo la mancanza di attualità del danno lamentato.
Parte convenuta nella propria comparsa riqualificava poi l'intera vicenda in termini di responsabilità precontrattuale ex art. 1337
c.c..
In via riconvenzionale, domandava: Pt_4
- la condanna delle attrici al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo decorrente dal 2018 (data di cessazione del titolo legittimante la disponibilità del sito)
fino all'effettiva rimozione degli impianti, nella misura di €
40.000,00;
- il rimborso delle spese di manutenzione sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi, in ragione del deterioramento dei lastrici solari e della presenza di infiltrazioni d'acqua;
pag. 8/22 - la rimozione della tettoia abusiva installata sullo scoperto dell'immobile;
- nonché le spese e il risarcimento dei danni ulteriori eventualmente derivanti dallo sgombero forzato dei pannelli, da eseguirsi in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Padova
del 16 dicembre 2022 (tutte quantificate in € 50.000,00).
La causa veniva istruita con CT del geom. e passa ora Persona_1
in decisone sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Sul difetto di legittimazione passiva in capo alla Parte_4
[...]
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la convenuta sollevava eccezione di difetto di legittimazione passiva, assumendo di aver appreso medio tempore che le attrici avevano già instaurato,
anteriormente alla proposizione dell'odierno giudizio, un separato procedimento civile (R.G. n. 4168/2022) nei confronti della società
volto a far valere, nei confronti di quest'ultima, CP_2
pretese creditorie sostanzialmente coincidenti con quelle oggi azionate nei confronti di , sebbene fondate su presupposti Pt_4
differenti.
In particolare, in detto giudizio le attrici avrebbero invocato la risoluzione dei contratti di sublocazione intervenuta in data 7 giugno
2018 e la conseguente obbligazione della locatrice di provvedere CP_2
all'indennizzo del mancato utile, ex art. 169 l.fall., per il periodo intercorrente tra il 7 giugno 2018 e il 29 giugno 2029, atteso che, ai sensi dell'art. 20.4 dei contratti in parola, l'eventuale inadempimento del locatore, tale da impedire il godimento dell'area sublocata, avrebbe comportato in capo allo stesso l'obbligo di corrispondere un equo indennizzo al conduttore, da determinarsi pag. 9/22 secondo i criteri di cui all'allegato h) del contratto medesimo (cfr.
doc. 31 e 32 allegati alla memoria).
Parte convenuta deduceva che, in ragione della pacifica stipulazione e successiva risoluzione dei suddetti contratti di sublocazione in data
15 maggio 2018 ex art. 1595 c.c., avrebbe dovuto ritenersi applicabile la previsione dell'art. 169, comma 2, l.fall., con la conseguenza che ogni eventuale pretesa risarcitoria troverebbe legittimo destinatario esclusivamente nella società , parte contrattuale effettiva, e CP_2
non già in , soggetto del tutto estraneo ai rapporti locatizi. Pt_4
Sulla scorta di tali considerazioni, sosteneva la propria Pt_4
estraneità rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio e, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto parte estranea ai contratti di sublocazione in oggetto.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Va osservato, infatti, che nel presente giudizio le attrici hanno convenuto in giudizio la società non già in relazione alla Pt_4
pretesa indennitaria ex art. 169 l.fall. – oggetto, questa, di distinto e precedente giudizio instaurato nei confronti della – CP_2
bensì al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2059 c.c., quale conseguenza della condotta illecita,
ascrivibile a fatti integranti una tentata estorsione attuata dalla nel corso delle trattative contrattuali. Pt_4
Conseguentemente, la questione sollevata non attiene alla legittimazione passiva in senso proprio – atteso che, in tema di responsabilità aquiliana, “chiunque” può essere chiamato a rispondere del danno ingiusto cagionato con fatto illecito – bensì al merito della pretesa risarcitoria, ovvero alla verifica dell'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale e del danno.
pag. 10/22 *
2. Sulla responsabilità ex artt. 2043 e 2053 c.c. della Pt_4
2.1. Le società attrici fondano la loro pretesa risarcitoria sul presupposto che la condotta tenuta da nel corso delle Parte_4
trattative contrattuali, finalizzate alla stipula di un nuovo accordo locatizio, sia ascrivibile alla fattispecie di tentata estorsione, e dunque integrante gli estremi dell'illecito civile ex art. 2043 c.c.,
con domanda estesa altresì alla riparazione del pregiudizio non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
2.2. Il Tribunale è chiamato a verificare in via incidentale la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale della tentata estorsione.
2.3. È principio pacifico che il reato di estorsione richiede, ai sensi dell'art. 629 c.p., la ricorrenza di tre presupposti essenziali:
la minaccia o la violenza;
il conseguimento di un profitto ingiusto con altrui danno;
e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo generico.
2.4. Parte attrice deduce:
- la sussistenza della minaccia, intesa quale prospettazione di un male futuro, ingiusto e dipendente dalla volontà dell'agente,
asserendo che le medesime sarebbero state poste dinanzi all'alternativa tra l'abbandono del sito, con conseguente compromissione dell'equilibrio economico-finanziario delle società e delle persone fisiche coinvolte, venendo meno in tal caso, le erogazioni economiche da parte della G.S.E., ovvero l'accettazione di un nuovo contratto di locazione a condizioni svantaggiose;
- il profitto ingiusto che avrebbe conseguito mediante la Pt_4
stipulazione di un contratto recante un canone abnormemente pag. 11/22 elevato rispetto ai valori di mercato, e comunque sproporzionato rispetto a quello pattuito con la precedente locatrice per CP_2
i medesimi beni;
- il pregiudizio patrimoniale subito dalle attrici, quale riflesso immediato e diretto di tale condotta.
*
2.5. Il Tribunale non ritiene integrata la fattispecie della tentata estorsione, difettando gli elementi strutturali del reato: non si ravvisa alcuna condotta di qualche dipendente di univocamente Pt_4
orientata all'attuazione del reato di estorsione, né appare integrato il requisito della minaccia in termini penalmente rilevanti.
2.6. Come noto, ai sensi dell'art. 56 c.p., perché possa configurarsi il delitto tentato, gli atti posti in essere devono essere non soltanto idonei ma anche diretti in modo non equivoco alla realizzazione della fattispecie criminosa (Cass. pen.
n. 3934 del 12/01/2017).
2.7. In tema di minaccia, come rilevato dalla parte attrice,
nell'ipotesi in cui il male prospettato consista nell'esercizio di un diritto – quale, ad esempio, la libertà contrattuale e, in particolare, la facoltà di determinare liberamente il quantum del canone locatizio relativo ad un proprio bene, in assenza di specifiche limitazioni normative nel settore degli immobili ad uso non abitativo
– questa diventa ingiusta qualora risulti diretta ad ottenere un vantaggio superiore a quello che l'esercizio del diritto stesso comporterebbe all'agente.
2.8. Nel caso di specie, la condotta tenuta da nel corso Pt_4
delle trattative non integra minaccia giuridicamente rilevante:
pag. 12/22 - la mancata stipulazione di un contratto, dovuta al mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, non può essere qualificata come condotta minacciosa;
- gli attori non hanno né allegato né provato quale sarebbe stata,
in concreto, la condotta costitutiva della minaccia (e da chi sarebbe stata attuata), concentrandosi unicamente sull'asserita ingiustizia del male prospettato, ipotizzato come conseguente all'esercizio di un diritto;
- ricevere una proposta di canone elevato o esorbitante, di per sé, non configura “minaccia”;
- la semplice strumentalizzazione dell'esercizio di un diritto,
ove si esprima in termini contrattuali, in un rapporto paritario di libere determinazioni, pur diretta, per ipotesi, alla realizzazione di un notevole profitto, non rende questo ingiusto in senso tecnico, in quanto esso è rappresentativo di una prestazione nell'incontro sinallagmatico delle volontà (cfr.
Cass. pen., IV, 27/10/1983).
2.9. Vi è poi un'ulteriore considerazione che conduce al rigetto delle domande attoree.
Presupposto imprescindibile per ottenere legittimamente le agevolazioni economiche da parte della G.S.E. è la giuridica disponibilità del sito, tant'è che la mancata disponibilità determina la revoca delle tariffe incentivanti atteso.
Il contratto di sublocazione tra attrici e era venuto meno già CP_2
prima dell'acquisto dell'immobile da parte della (come detto Pt_4
i contratti venivano risolti nel 2018, mentre acquistava il Pt_4
capannone nel 2021).
pag. 13/22 Parte attrice, quindi, aveva perduto la legittima detenzione del bene ed i requisiti di legge per l'ottenimento degli incentivi già dal
2018, prima ancora che divenisse proprietaria del bene. Pt_4
Conseguentemente nel caso di specie è inesistente anche il requisito del “danno ingiusto” derivante dalla “minaccia” della : atteso Pt_4
che la perdita degli incentivi si era già realizzata per fatto di terzi (venir meno della locazione da parte di manca qualsiasi CP_2
correlazione causale tra il comportamento (asseritamente minaccioso)
di e la prospettata perdita degli incentivi. Pt_4
2.10. Ogni diversa questione sulla fondatezza della domanda attorea si ritiene assorbita dalle considerazioni che precedono.
*
3. Sull'occupazione sine titulo
3.1. La convenuta chiede invia riconvenzionale il risarcimento del danno per l'occupazione del lastrico solare da parte delle attrici, in mancanza di alcun titolo valido (circostanza peraltro riconosciuta dalle stesse attrici, che a pag. 14 della citazione dichiarano di essere consapevoli dell'obbligo di rilascio dei luoghi).
3.2. In prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., le attrici tuttavia negano il carattere abusivo dell'occupazione, assumendo che la permanenza nei luoghi sarebbe avvenuta sulla base di un preteso accordo configurante un comodato (cfr. pag. 2 della prima memoria attorea).
L'allegazione è stata espressamente contestata dalla parte convenuta;
ad ogni modo, dalla corrispondenza e dalle trattative in atti emerge che, a tutto voler concedere, per un primo periodo, dopo l'acquisto del capannone, aveva inizialmente tollerato/subìto la Pt_4
presenza degli impianti fotovoltaici delle tre società, quantomeno pag. 14/22 nella perdurante incertezza in merito alla stipula di un nuovo accordo di locazione del lastrico solare.
3.3. Orbene, nel caso di specie, in difetto di prova circa l'esistenza di un valido titolo di godimento, deve concludersi che l'occupazione dell'immobile da parte delle attrici, protrattasi dal 7 giugno 2018 –
data di risoluzione dei contratti di sublocazione – sino al mese di maggio 2023, sia avvenuta sine titulo.
La durata dell'occupazione si evince dalla memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., e trova ulteriore conferma nella perizia del CT, che individua nella data del 19 maggio 2023 il momento effettivo di rilascio dell'immobile (cfr. pag. 8 della relazione peritale).
3.4. Va ora considerato che ha acquisito la proprietà Parte_4
dell'immobile in data 30 dicembre 2021 e, in virtù del principio di successione nel contratto, è subentrata ex lege nelle posizioni soggettive del precedente proprietario e locatore IN SA LO
s.p.a., anche con riferimento ai diritti/doveri derivanti dal contratto di leasing già in essere con (e risolto prima della CP_2
vendita) e con riferimento alle sublocazioni di cui oggi è giudizio.
Infatti dalla lettura dell'atto di acquisto doc. 2 convenuta, emerge che le sublocazioni stipulate tra e le odierne attrici erano CP_2
state tutte acconsentite dalla precedente proprietaria IN SA
LO (cfr. lettera e) e seguenti delle premesse del contratto).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“l'acquirente della cosa locata, anche se la compravendita intervenga
successivamente alla cessazione del rapporto locatizio, succede nelle
azioni spettanti all'originario locatore per gli inadempimenti ancora
in essere da parte del conduttore, potendo agire tanto per il rilascio
quanto per il risarcimento del danno da ritardata restituzione ex
pag. 15/22 artt. 1590 e 1591 c.c.” (Cass. civ., Sez. III, sent. 9 aprile 2015, n.
7099).
Tale principio, attesa la natura derivata dei contratti di sublocazione qui in esame, è analogicamente applicabile anche ai rapporti tra (quale successore di IN SA LO) e le Pt_4
odierne attrici.
3.5. Alla luce di tali premesse, e avuto riguardo alla previsione dell'art. 1591 c.c., secondo cui il conduttore in mora nella restituzione del bene è tenuto a corrispondere al locatore il canone pattuito nel contratto di sublocazione sino alla riconsegna (cfr. ex art. 1595 c.c.), salvo il maggior danno, si ritiene che ciascuna società attrice è tenuta a corrispondere a Parte_4
un'indennità di occupazione pari a € 667,00, determinata come segue:
– € 500,00 (canone annuo pattuito con la precedente locatrice
) ÷ 12 mesi = € 41,66 mensili per ogni società; CP_2
– € 41,66 x 16 mesi (da dicembre 2021 a maggio 2023) = €
666,56, arrotondati a € 667,00.
Quindi le attrici devono versare cadauna € 667,00 in favore della convenuta a titolo di indennità di occupazione.
3.8. Su detta somma sono altresì dovuti gli interessi al saggio ex lege 231/2002 dalla scadenza del singolo mese sino all'effettivo soddisfo.
Non risulta provato, da parte convenuta, alcun danno ulteriore.
*
4. Sui danni provocati dalle attrici e il conseguente ripristino dei
luoghi
4.1. Parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione, ha dedotto che dai sopralluoghi effettuati sul lastrico solare dell'immobile è emerso un rilevante deterioramento della copertura a pag. 16/22 sheed del tetto in corrispondenza dell'area occupata dagli impianti fotovoltaici di titolarità delle odierne attrici.
In particolare, si è rilevata l'assenza di idonee passerelle tra le file di pannelli, circostanza che costringeva gli operatori addetti alla manutenzione a calpestare direttamente il manto metallico della copertura.
Tale comportamento ha determinato una deformazione strutturale delle lastre, con conseguenti crepe e lesioni che ne hanno compromesso l'impermeabilità, rendendo la copertura permeabile alle infiltrazioni meteoriche (cfr. p. 4 della comparsa di costituzione e docc. 22–26).
4.2. La domanda risulta fondata e deve essere accolta.
4.3. Quanto ai presupposti giuridici dell'accoglimento, si rinvia a quanto già motivato in ordine al subentro dell'acquirente nelle posizioni giuridiche del locatore originario IN SA LO, ai sensi della sentenza della Corte di cassazione n. 7099 del 2015 (ivi incluso il diritto al risarcimento del danno cagionato dal subconduttore, con l'azione diretta che l'art. 1595 c.c. riconosce al locatore contro il subconduttore).
In forza di tale principio, l'acquirente dell'immobile locato,
ancorché la compravendita intervenga successivamente alla cessazione del rapporto, succede nei diritti e nelle azioni che sarebbero spettate al locatore cedente, ivi compresa la facoltà di agire per il risarcimento dei danni arrecati all'immobile.
Ciò in coerenza con l'art. 1590 c.c., che impone al conduttore l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta,
salvo il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto.
4.4. La CT ha accertato l'origine dei danni lamentati da parte convenuta individuandone la causa nella mancanza di passerelle idonee per la manutenzione dei pannelli e la perdita di impermealizzazione pag. 17/22 della copertura (p. 8 e 9 della CT), con conseguente riconducibilità
di tali situazioni alla detenzione del lastrico solare da parte delle società attrici.
4.5. Il pregiudizio arrecato all'immobile è stato quantificato,
all'esito di apposita integrazione della relazione tecnica, depositata in atti in data 7 giugno 2024, nella somma complessiva di € 44.950,27,
quale importo necessario al ripristino dello stato originario dei luoghi.
La somma è dovuta e va maggiorata di interessi come da dispositivo.
4.6. Quanto alle osservazioni critiche sollevate da parte attrice (pp.
27 e ss. della comparsa conclusionale), le stesse non risultano idonee a infirmare l'attendibilità e la coerenza logica della perizia.
Invero, il CT ha evidenziato la sussistenza di un concorso di fattori nella produzione del danno, richiamando, in particolare, il lungo periodo di detenzione del bene da parte delle attrici – protrattosi sin dal 2010 – e sottolineando come, alla luce delle pattuizioni contenute nei contratti di sublocazione (docc. 1, 2 e 3 allegati all'atto di citazione), le stesse fossero tenute a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.
Ne consegue che incombeva sulle odierne attrici, subconduttrici del lastrico, l'onere di conservare e manutenere il sito in condizioni tali da evitarne il deterioramento, anche a fronte di fattori esogeni,
quali gli agenti atmosferici che, notoriamente, colpiscono le coperture.
4.7. A ulteriore conferma dell'imputabilità dei danni, si evidenzia che dal riscontro topografico allegato alla consulenza (all. 1 alla
CT) le zone deteriorate del manto di copertura coincidono con i punti in cui si sono verificate le infiltrazioni d'acqua. Tale riscontro oggettivo, basato sul criterio topografico, consente di stabilire un pag. 18/22 nesso di causalità materiale diretto tra la condotta omissiva delle attrici e l'insorgere del danno lamentato dalla parte convenuta.
4.8. Con riferimento alle eccezioni sollevate dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale, concernenti la presunta erronea quantificazione dei danni ascrivibili agli attori, si osserva quanto segue.
4.9. La convenuta sostiene che all'importo di € 44.950,27, Pt_4
determinato dal CT, debba essere sommato l'ulteriore importo di €
38.857,00, somma che – a suo dire – si sarebbe resa necessaria per l'esecuzione di interventi provvisori e non procrastinabili, resisi indispensabili a seguito del rifiuto delle attrici di provvedere al ritiro dei pannelli.
L'inerzia delle attrici avrebbe imposto alla convenuta l'onere di procedere alla impermeabilizzazione urgente e provvisoria dell'immobile, al fine di prevenire infiltrazioni d'acqua, dannose per i materiali depositati nel capannone (cfr. doc. 46 prodotto dalla parte convenuta).
4.10. La richiesta di rimborso di somme ulteriori (rispetto a quelle individuate dal CT) così precisata in conclusionale da va Pt_4
rigettata per le seguenti ragioni:
– la prima memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c. è datata 16
Marzo 2023;
– in tale atto la parte convenuta non ha allegato con precisione quali e quante opere di sistemazione urgente avrebbe eseguito (per porre rimedio in via provvisoria alla situazione delle infiltrazioni);
– invero tutte le fatture dimesse da al documento 46 Pt_4
(depositato con la seconda memoria) sono state emesse in data pag. 19/22 antecedente al 16 Marzo 2023 e relative ad opere eseguite prima della scadenza delle preclusioni assertive;
– parte convenuta, quindi, non ha allegato nei relativi termini quali e quante opere di sistemazione urgente sono state eseguite nel capannone di cui qui si discute.
Conseguentemente non poteva essere affidata al CT alcuna indagine in merito alla debenza e congruità di tali ulteriori voci di spesa, mai chiaramente allegate nei termini preclusivi.
La mera produzione di fatture di spesa e del loro pagamento non può
sopperire alla mancanza di allegazione dei fatti rilevanti né alla mancata prova del nesso di causa tra la condizione deteriorata dell'immobile (imputabile alle attrici) e l'esigenza improcrastinabile di porre rimedio a tale situazione con gli interventi di cui ora chiede il rimborso.
*
5. Sull'ordine di demolizione della costruzione abusiva da parte
delle società attrici
5.1. Nella comparsa di risposta, parte convenuta contestava la realizzazione ad opere delle attrici di una struttura edilizia abusiva per allocare, temporaneamente gli inverters dell'impianto (cfr. pagg.
5 e 21 della comparsa di risposta, nonché doc. 9 ivi allegato).
5.2. La CT ha accertato l'avvenuta rimozione della tettoia con ripristino dei luoghi (p. 8, 12 e doc. 3 della CT); su tale domanda non si provvede in quanto in corso di causa il bene è stato ripristinato e non consta che la convenuta abbia sostenuto esborsi per tali opere.
*
6. Sulla temerarietà della lite
pag. 20/22 Parte convenuta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. chiede la condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La domanda va rigettata;
la norma sanziona un comportamento caratterizzato dalla mala fede o colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa (cioè, abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti).
Non si rinviene simile elemento soggettivo nel caso di specie, in quanto le domande attoree sono risultate infondate perché fondate su una errata qualificazione giuridica del comportamento della convenuta nel corso delle trattative.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate da dispositivo, indicate nell'ammontare chiesto in pagamento dalla convenuta con la nota spese (in quanto importo rispettoso dei valori tabellari applicabili, tenuto conto del valore effettivo della controversia, fino ad € 730.000,00, individuato sulla base del valore della domanda principale attorea che è stata rigettata).
Si pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese per la
CT . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. condanna Reco ciascuna al Parte_1 Pt_1 Parte_3
pagamento di € 667,00 in favore della convenuta Parte_4
pag. 21/22 oltre interessi al saggio ex lege 231/2002 dalla scadenza di ogni singolo mese sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna le attrici in solido tra loro al pagamento in favore della convenuta della somma di € 44.950,27 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (11.1.2023) al saldo;
3. condanna le attrici in solido tra loro al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese che liquida in € 518,00 per esborsi, € 17.376,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. pone definitivamente a carico delle attrici le spese di CT.
Così deciso in data 3.6.2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
pag. 22/22