Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 240/2025
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Francesca Caprioli
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n.89 promosso con ricorso depositato il
19.5.2025 da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
ALLIERI NT nato a [...] il [...], residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ferraro
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia
resistente
Nel ricorso si legge:
. con sentenza n. 172/2010 del 09.09.2010 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento della società
“ ”; Controparte_2
. a seguito di domanda di ammissione al passivo (02.11.2010) i ricorrenti sono stati ammessi al passivo con provvedimento del 01.12.2010 per la somma rispettiva di € 18.195,70 e € 14.445,98 in via privilegiata;
. dalla procedura concorsuale le parti ricorrenti sono state soddisfatte nel seguente modo: CREDITOR N. DATA CREDITO SURROG DIFFERE CREDITO CREDITO I DOM DOMAND AMMESS A NZA DISTRIB. DISTRIB. A
O INPS
+RIV. + CON IL CON IL INT. I-PIANO II-PIANO RIPARTO DI DEL RIPARTO 30.05.2016 DEL 29.04.2020 130 2.11.2010 €.
€.
€. 2.267,97 €. 1.760,28 €. 405,58 Pt_1 18.195,70 16.625,15
Parte_1 in via privilegiata Allieri 126 2.11.2010 €.
€.
€. 4.592,64 €. 3.564,57 €. 821,31 Costantino 14.445,98 10.590,91
. la procedura fallimentare è ancora pendente presso il Tribunale di Bergamo.
. il procedimento concorsuale ad oggi ha avuto una durata complessiva di 15 anni, calcolata dalla data di ammissione al passivo del fallimento (01.12.2010) così superando di 9 anni la soglia della durata ragionevole, ossia i 6 anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale.
. considerato l'ammontare dei crediti dei ricorrenti si richiede un indennizzo di € 5.400 (600 euro per ogni anno di durata irragionevole);
. si chiede poi rimborso delle spese documentate e il compenso oltre IVA, CPA e spese generali 15%, con distrazione a favore del difensore, che si dichiara antistatario.
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono:
. la durata della procedura fallimentare da considerare ai fini del riconoscimento dell'indennizzo è stata di 14 anni e oltre 6 mesi, quindi 15 anni ai fini della Legge Pinto (dal 2.11.2010, data di domanda di ammissione al passivo, al 19.05.2025, data di deposito del ricorso) sicché, detratti i 6 anni di durata ragionevole ex art. 2 comma 2 bis legge 89/2001, la durata irragionevole è stata di 9 anni.
. si ritiene, a modifica dell'orientamento finora seguito da questa Corte, che ai fini dell'individuazione del limite previsto dall'art. 2 bis comma III L. 89/2001 debba aversi riguardo all'ammontare del credito ammesso al passivo e non al valore del credito del lavoratore che residua a seguito di pagamenti intervenuti entro il tempo ragionevole nel corso della procedura da parte del Fondo di Garanzia e in esecuzione dei piani di CP_3 riparto: invero la Corte di Cassazione, sez. II civile, con la sentenza n. 1103/2025 emessa all'esito di pubblica udienza ha recentemente composto i due diversi orientamenti esistenti in seno alla stessa II sezione della Cassazione affermando che: “ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti della misura dell'indennizzo ex comma 3 dell'art.
2-bis, l. n. 89 del 2001 devono essere individuati, per il creditore del fallito, quanto 'al valore della causa', nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al 'valore del diritto accertato dal giudice', nel valore del credito ammesso al passivo;
l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può,. invece, riverberare i suoi effetti sull'individuazione della misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione”. Tale pronuncia è stata recentemente confermata da ulteriori pronunce della Cassazione sez. II (ord. n. 10508/25 e ord. n. 10483/25) sicché questo giudice ritiene di doversi a questo punto adeguare.
In tale pronunce tuttavia la Cassazione afferma anche che l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta può incidere sul quantum di indennizzo concretamente liquidabile: infatti nell'ordinanza 10508/25 si legge che
“l'incidenza dell'intervenuto pagamento di gran parte del dovuto a favore del ricorrente entro il termine di durata ragionevole della procedura giustifica uno scostamento significativo verso il basso dai parametri ordinari di liquidazione dell'indennizzo”). In particolare in tale ordinanza la Cassazione ha confermato un decreto della Corte Appello di Milano che in un giudizio di opposizione aveva liquidato 200 euro per ogni anno irragionevole basandosi sul fatto che il fallimento era complesso e che il lavoratore ammesso al passivo aveva già avuto soddisfazione per gran parte del suo credito;
ebbene, la Cassazione ha esplicitato che non era censurabile la scelta della Corte Appello di Milano di liquidare in tale situazione la somma di 200 euro per ogni anno di durata irragionevole atteso che l'intervenuto pagamento di gran parte del dovuto a favore del lavoratore nelle more della procedura fallimentare giustificava, appunto, “uno scostamento significativo verso il basso dai parametri ordinari di liquidazione dell'indennizzo”.
In applicazione di tale insegnamento della Cassazione, considerato che, come risulta nel prospetto di cui a pag.
2 del ricorso, il credito residuo dei ricorrenti è bassissimo (circa 102 euro per il e 206 euro per l'Allieri) Pt_1 avendo gli stessi ricevuto la pressoché integrale rifusione del loro credito prima dall' e poi in occasione CP_3 del primo riparto del 30.5.2016 e del secondo riparto del 2020, si ritiene di liquidare loro la somma di 150 euro per ogni anno di durata irragionevole per un totale 1.350 euro ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese vengono liquidate in proporzione all'entità del ristoro liquidato, oggetto della presente vertenza, e non in proporzione all'entità dei crediti vantati nella procedura fallimentare, che sono stati fatti valere nella competente procedura concorsuale e che non è quindi qui possibile prendere a riferimento: si liquidano pertanto euro 27 per spese e euro 237 per compensi professionali (parametri previsti per i procedimenti monitori, cause di valore fino ai 5.200 euro, fase unica, importi minimi stante la serialità della causa), aumentati a 308,10 euro per la difesa di due parti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA il a corrispondere in favore di e ALLIERI Controparte_1 Parte_1
NT, la somma di € 1.350 ciascuno a titolo di equo indennizzo ex L. n. 89/2001, oltre agli interessi legali dal 19.05.2025 al saldo.
CONDANNA il a corrispondere in favore dei difensori antistatari euro 27 per spese Controparte_1 ed euro 308,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 04.06.2025
il Consigliere rel.
Francesca Caprioli