Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 680
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza estremi immobile nell'intimazione

    La Corte ha ritenuto che tale vizio non fosse ostativo alla riscossione, dato che l'intimazione era scaturita da atti prodromici che contenevano tali estremi.

  • Altro
    Mancata notifica atti prodromici all'intimazione

    La Corte ha riscontrato la validità della notifica di alcuni atti prodromici, ma ha accertato la nullità della notifica dell'ingiunzione relativa all'annualità 2013. Pertanto, l'intimazione è stata annullata solo per tale annualità.

  • Rigettato
    Violazione art. 6 L. 212/2000

    La Corte ha implicitamente rigettato tale eccezione, accogliendo parzialmente il ricorso sulla base della mancata notifica di un atto prodromico.

  • Accolto
    Mancata notifica ingiunzione 2021/711

    La Corte ha accertato che l'ingiunzione n° 2021/711 per l'annualità 2013 non è stata validamente notificata al relativo destinatario, essendo questi risultato irreperibile all'indirizzo indicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 680
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 680
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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