CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 680/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, RE
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3150/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ.PAGAMEN n. 2025518 IMU contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO ES n. 5138 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 2021/711 IMU 2013
- ACCERTAMENTO ES n. 4351 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 2022/916 IMU 2014
- ACCERTAMENTO ES n. NA 1846 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5346/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per SO.G.E.R.T. s.p.a., conformi a quelle della memoria depositata il 15 novembre 2025; non costituito il comune di Castel Volturno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 13 giugno 2025 al comune di Castel Volturno (d'ora in poi: il Comune) ed alla SO.G.E.R.T. s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune stesso, nonché depositato presso questa Corte il 10 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 2025/518, notificatagli il 15 aprile di quello stesso anno ed avente ad oggetto l'IMU per le annualità dal 2013 al 2017. A detrimento di tale intimazione, recante un complessivo ammontare dovuto di 7.620,43 euro, l'odierno ricorrente ha lamentato che in essa non erano indicati gli estremi dell'immobile assoggettato ad imposta e che, inoltre, non gli era mai stato notificato alcun atto prodromico all'intimazione stessa: con conseguente decadenza dalla potestà impositiva ed altresì con prescrizione dei crediti recati dall'intimazione impugnata.
Perciò, eccependo anche la violazione dell'art. 6 della legge n° 212/2000, il Nominativo_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione per cui è lite, previa sospensione della sua esecutività.
2. Senza che si fosse costituito alcuno dei convenuti, all'esito dell'udienza camerale del 19 settembre 2025, con ordinanza n° 1233/2025, è stata rigettata l'istanza cautelare del Nominativo_1.
Poi con memoria depositata il 15 novembre 2025 si è costituita la concessionaria, eccependo preliminarmente che era indimostrata l'avvenuta notificazione del ricorso avversario e che, altresì, difettava la legittimazione passiva della concessionaria stessa riguardo a doglianze concernenti la notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'intimazione impugnata. Inoltre, nel merito, la concessionaria ha evidenziato che quegli avvisi erano stati tutti validamente notificati al Nominativo_1 ed ha resistito anche alle ulteriori doglianze attoree.
3. Infine all'udienza del 12 dicembre 2025 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente, in collegamento da remoto, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va disattesa l'eccezione concernente la notificazione del ricorso: la quale, invece, appare limpidamente dimostrata dalle ricevute di consegna dei messaggi di posta elettronica certificata inviati tanto al Comune quanto alla concessionaria.
5. Riguardo al merito va osservato, innanzitutto, che l'intimazione per cui è lite riguarda l'IMU originariamente dovuta da Nominativo_1, di cui l'odierno ricorrente viene indicato quale erede unitamente a _2 : senza che tale qualità di erede risulti contestata da Ricorrente_1 stesso. Perciò la mancata contestazione a quest'ultimo proposito rende irrilevante l'eventualità che la notificazione degli atti prodromici vi sia stata esclusivamente nei confronti del de cuius, del quale peraltro, nell'intimazione qui impugnata, non è precisato in quale data sia deceduto.
6. Esattamente quell'intimazione è scaturita da due ingiunzioni, l'una per il 2013 e l'altra per il 2014, e da tre accertamenti esecutivi, ossia uno per ciascuna delle annualità tra il 2015 e il 2017. Orbene:
- l'ingiunzione n° 2021/711 per l'annualità 2013 non è stata validamente notificata al relativo destinatario
Nominativo_1, essendo questi risultato irreperibile all'indirizzo di Indirizzo_1 a Teverola (all. 2);
- l'ingiunzione n° 2022/916 per l'annualità 2014, successiva ad un avviso di accertamento dichiaratamente notificato il 22 maggio 2019, è stata validamente notificata tramite raccomandata, consegnata ad un familiare di Nominativo_1 all'indirizzo di Indirizzo_1 a Teverola il 27 giugno 2022 (all. 4);
- l'avviso di accertamento n° 5138 per l'annualità 2015 è stato validamente notificato tramite messo, a mani proprie di Nominativo_1, l'11 dicembre 2020 (all. 1);
- l'avviso di accertamento n° 4351 per l'annualità 2016 è stato validamente notificato tramite messo, sempre a mani proprie di Nominativo_1, il 4 novembre 2021 (all. 3);
- l'avviso di accertamento n° 1846 per l'annualità 2017 è stato validamente notificato tramite raccomandata, ritirata presso l'ufficio postale il 22 marzo 2022 (all. 5).
7. Rilevato quindi come l'intimazione vada annullata esclusivamente riguardo all'annualità 2013, tale reciproca soccombenza ed altresì l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla concessionaria giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 2025/518 esclusivamente nella parte in cui quest'ultima è scaturita dall'ingiunzione di pagamento n. 2021/711 per l'annualità 2013;
- rigetta nel resto il ricorso stesso;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite. Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EN UM) (ER LA PE)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, RE
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3150/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ.PAGAMEN n. 2025518 IMU contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO ES n. 5138 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 2021/711 IMU 2013
- ACCERTAMENTO ES n. 4351 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 2022/916 IMU 2014
- ACCERTAMENTO ES n. NA 1846 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5346/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per SO.G.E.R.T. s.p.a., conformi a quelle della memoria depositata il 15 novembre 2025; non costituito il comune di Castel Volturno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 13 giugno 2025 al comune di Castel Volturno (d'ora in poi: il Comune) ed alla SO.G.E.R.T. s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune stesso, nonché depositato presso questa Corte il 10 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 2025/518, notificatagli il 15 aprile di quello stesso anno ed avente ad oggetto l'IMU per le annualità dal 2013 al 2017. A detrimento di tale intimazione, recante un complessivo ammontare dovuto di 7.620,43 euro, l'odierno ricorrente ha lamentato che in essa non erano indicati gli estremi dell'immobile assoggettato ad imposta e che, inoltre, non gli era mai stato notificato alcun atto prodromico all'intimazione stessa: con conseguente decadenza dalla potestà impositiva ed altresì con prescrizione dei crediti recati dall'intimazione impugnata.
Perciò, eccependo anche la violazione dell'art. 6 della legge n° 212/2000, il Nominativo_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione per cui è lite, previa sospensione della sua esecutività.
2. Senza che si fosse costituito alcuno dei convenuti, all'esito dell'udienza camerale del 19 settembre 2025, con ordinanza n° 1233/2025, è stata rigettata l'istanza cautelare del Nominativo_1.
Poi con memoria depositata il 15 novembre 2025 si è costituita la concessionaria, eccependo preliminarmente che era indimostrata l'avvenuta notificazione del ricorso avversario e che, altresì, difettava la legittimazione passiva della concessionaria stessa riguardo a doglianze concernenti la notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'intimazione impugnata. Inoltre, nel merito, la concessionaria ha evidenziato che quegli avvisi erano stati tutti validamente notificati al Nominativo_1 ed ha resistito anche alle ulteriori doglianze attoree.
3. Infine all'udienza del 12 dicembre 2025 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente, in collegamento da remoto, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va disattesa l'eccezione concernente la notificazione del ricorso: la quale, invece, appare limpidamente dimostrata dalle ricevute di consegna dei messaggi di posta elettronica certificata inviati tanto al Comune quanto alla concessionaria.
5. Riguardo al merito va osservato, innanzitutto, che l'intimazione per cui è lite riguarda l'IMU originariamente dovuta da Nominativo_1, di cui l'odierno ricorrente viene indicato quale erede unitamente a _2 : senza che tale qualità di erede risulti contestata da Ricorrente_1 stesso. Perciò la mancata contestazione a quest'ultimo proposito rende irrilevante l'eventualità che la notificazione degli atti prodromici vi sia stata esclusivamente nei confronti del de cuius, del quale peraltro, nell'intimazione qui impugnata, non è precisato in quale data sia deceduto.
6. Esattamente quell'intimazione è scaturita da due ingiunzioni, l'una per il 2013 e l'altra per il 2014, e da tre accertamenti esecutivi, ossia uno per ciascuna delle annualità tra il 2015 e il 2017. Orbene:
- l'ingiunzione n° 2021/711 per l'annualità 2013 non è stata validamente notificata al relativo destinatario
Nominativo_1, essendo questi risultato irreperibile all'indirizzo di Indirizzo_1 a Teverola (all. 2);
- l'ingiunzione n° 2022/916 per l'annualità 2014, successiva ad un avviso di accertamento dichiaratamente notificato il 22 maggio 2019, è stata validamente notificata tramite raccomandata, consegnata ad un familiare di Nominativo_1 all'indirizzo di Indirizzo_1 a Teverola il 27 giugno 2022 (all. 4);
- l'avviso di accertamento n° 5138 per l'annualità 2015 è stato validamente notificato tramite messo, a mani proprie di Nominativo_1, l'11 dicembre 2020 (all. 1);
- l'avviso di accertamento n° 4351 per l'annualità 2016 è stato validamente notificato tramite messo, sempre a mani proprie di Nominativo_1, il 4 novembre 2021 (all. 3);
- l'avviso di accertamento n° 1846 per l'annualità 2017 è stato validamente notificato tramite raccomandata, ritirata presso l'ufficio postale il 22 marzo 2022 (all. 5).
7. Rilevato quindi come l'intimazione vada annullata esclusivamente riguardo all'annualità 2013, tale reciproca soccombenza ed altresì l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla concessionaria giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 2025/518 esclusivamente nella parte in cui quest'ultima è scaturita dall'ingiunzione di pagamento n. 2021/711 per l'annualità 2013;
- rigetta nel resto il ricorso stesso;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite. Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EN UM) (ER LA PE)