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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1111/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI BARI _________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso Parte_1 depositato il 29.9.2023 nei confronti di avverso la Controparte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 29.3.2023, così provvede: Parte accoglie per quanto di ragione l'appello spiegato da e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di Controparte_1
24 giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato, indennità di spinta e indennità di manovra, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
condanna la società convenuta al pagamento in favore di CP_1 delle relative differenze retributive a far data dal 18.7.2007, oltre accessori di legge;
conferma la sentenza impugnata in punto di spese;
compensa le spese relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 4 febbraio 2025.
Il Presidente
Vittoria Orlando
CORTE DI APPELLO DI BARI _________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso Parte_1 depositato il 29.9.2023 nei confronti di avverso la Controparte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 29.3.2023, così provvede: Parte accoglie per quanto di ragione l'appello spiegato da e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di Controparte_1
24 giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato, indennità di spinta e indennità di manovra, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
condanna la società convenuta al pagamento in favore di CP_1 delle relative differenze retributive a far data dal 18.7.2007, oltre accessori di legge;
conferma la sentenza impugnata in punto di spese;
compensa le spese relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 4 febbraio 2025.
Il Presidente
Vittoria Orlando