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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/07/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 38 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. ZITO SALVATORE Parte_1
ROSARIO
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. DI NATALE GRAZIANO;
Controparte_1
CP_2, AVV. FERRATO UMBERTO;
Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2020 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420199008922670000, notificatagli da parte di Controparte_3 in data 9.11.2019, limitatamente agli avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali CP_2 di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di € 10.280,75 a titolo di contributi IVS, dal 2012 al 2014, somma portata dai seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 33420130001517553000, asseritamente notificato in data 19.4.2013.
2) Avviso di addebito n. 33420130003690622000, asseritamente notificato in data 14.1.2014.
3) Avviso di addebito n. 33420140001108134000, asseritamente notificato in data 10.6.2014.
4) Avviso di addebito n. 33420140005516637000, asseritamente notificato in data 29.1.2015.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la mancanza di motivazione degli atti impugnati in quanto non erano indicate le norme in base alle quali venivano richiesti gli importi, le sanzioni e gli interessi, l'avvenuta prescrizione per omessa notifica degli atti presupposti ed infine, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 DPR 602/23.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti. contestando con varieSi costituivano in giudizio sia l'CP_2 che l' CP_4 argomentazioni la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa. ********
In via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro "contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile
l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass.
n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n.
8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass.
n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi "allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa" (Cass. n.
6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché "si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo" (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del
2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione,
l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale. conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del
2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del
1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice
(cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto vizi di merito.
Di contro, osserva il Giudicante che non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito).
Sotto tale profilo, infatti, l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza. Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non -validamente- notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass.
n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore.
Ne deriva la legittimazione passiva dell'Ente con riferimento all'opposizione all'esecuzione e la legittimazione passiva di Controparte_1 in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, che in ogni caso devono essere dichiarati inammissibili siccome proposti oltre termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c.. (dal momento che l'intimazione è stata notificata il 9.11.2019 e l'opposizione è stata proposta solo in data
8.1.2020).
Pertanto, inammissibili si rivelano i motivi di opposizione afferenti ad asseriti vizi contenutistici dell'atto opposto (difetto di motivazione, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, omessa allegazione dei titoli) che
- integrando motivi di opposizione agli atti esecutivi non sono stati tempestivamente
-
proposti nel termine perentorio di venti giorni, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Ciò posto, i singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito di cui ai numeri:
33420130001517553000, 33420130003690622000, 33420140001108134000
e 33420140005516637000 sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n.197 del 2022, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente di riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.
La legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 222-230, della L. n.197/2022) ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo sino a 1000 euro.
Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali rilevabili anche d'ufficio, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass.
n. 9078/2024, n. 35535/2023).
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alle partite di ruolo sottese agli avvisi di addebito impugnati, di seguito indicate: partita di credito n.
(ruolo 025010020131042617838510010226178385101120124885M
2013/422); partita di credito n.
(ruolo 0250100020131042617838510010126178385101120115142M
2013/1415); credito n. partita di
02501002014014261783851001012617838519115299M (ruolo
2014/2331);
- partita di credito n.
(ruolo 025010020141042617838510010126178385101140115517M
2014/1657).
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, gli artt. 222 e ss. dell'art. 1 della l.
n. 197 cit. non disciplinano in modo specifico la materia delle spese del processo in cui sia stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito ad annullamento automatico dei debiti inferiori a mille euro.
Tuttavia, la suprema Corte ha affermato e più volte ribadito, che nell'analoga fattispecie regolata dall'art. 4 del d.l. n.119 del 2018 poiché viene in considerazione un'ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. ex multis
Cass. n. 11410 del 2019, n. 15471 del 2019 e n. 24853 del 2022).
Come rilevato da diverse Corti di merito in precedenti arresti relativi a controversie sovrapponibili (cfr. Corte Appello Bari, sent. n. 1329/2023), "non vi
è spazio per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, questa regola di giudizio normalmente utilizzabile per il governo delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti (le quali si siano date reciprocamente atto della sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice, cfr. Cass. n.
26299/2018, n. 21757/2021), bensì nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione da cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore" (così in particolare, Cass. n. 33059/2022).
Ne consegue la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott./dott.ssa, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti previdenziali portati negli avvisi di addebito di cui ai numeri:
33420130003690622000,33420130001517553000,
33420140001108134000 e 33420140005516637000, oggetto dell'impugnata intimazione;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 08/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. ZITO SALVATORE Parte_1
ROSARIO
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. DI NATALE GRAZIANO;
Controparte_1
CP_2, AVV. FERRATO UMBERTO;
Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2020 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420199008922670000, notificatagli da parte di Controparte_3 in data 9.11.2019, limitatamente agli avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali CP_2 di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di € 10.280,75 a titolo di contributi IVS, dal 2012 al 2014, somma portata dai seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 33420130001517553000, asseritamente notificato in data 19.4.2013.
2) Avviso di addebito n. 33420130003690622000, asseritamente notificato in data 14.1.2014.
3) Avviso di addebito n. 33420140001108134000, asseritamente notificato in data 10.6.2014.
4) Avviso di addebito n. 33420140005516637000, asseritamente notificato in data 29.1.2015.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la mancanza di motivazione degli atti impugnati in quanto non erano indicate le norme in base alle quali venivano richiesti gli importi, le sanzioni e gli interessi, l'avvenuta prescrizione per omessa notifica degli atti presupposti ed infine, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 DPR 602/23.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti. contestando con varieSi costituivano in giudizio sia l'CP_2 che l' CP_4 argomentazioni la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa. ********
In via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro "contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile
l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass.
n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n.
8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass.
n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi "allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa" (Cass. n.
6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché "si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo" (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del
2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione,
l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale. conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del
2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del
1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice
(cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto vizi di merito.
Di contro, osserva il Giudicante che non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito).
Sotto tale profilo, infatti, l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza. Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non -validamente- notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass.
n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore.
Ne deriva la legittimazione passiva dell'Ente con riferimento all'opposizione all'esecuzione e la legittimazione passiva di Controparte_1 in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, che in ogni caso devono essere dichiarati inammissibili siccome proposti oltre termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c.. (dal momento che l'intimazione è stata notificata il 9.11.2019 e l'opposizione è stata proposta solo in data
8.1.2020).
Pertanto, inammissibili si rivelano i motivi di opposizione afferenti ad asseriti vizi contenutistici dell'atto opposto (difetto di motivazione, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, omessa allegazione dei titoli) che
- integrando motivi di opposizione agli atti esecutivi non sono stati tempestivamente
-
proposti nel termine perentorio di venti giorni, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Ciò posto, i singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito di cui ai numeri:
33420130001517553000, 33420130003690622000, 33420140001108134000
e 33420140005516637000 sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n.197 del 2022, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente di riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.
La legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 222-230, della L. n.197/2022) ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo sino a 1000 euro.
Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali rilevabili anche d'ufficio, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass.
n. 9078/2024, n. 35535/2023).
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alle partite di ruolo sottese agli avvisi di addebito impugnati, di seguito indicate: partita di credito n.
(ruolo 025010020131042617838510010226178385101120124885M
2013/422); partita di credito n.
(ruolo 0250100020131042617838510010126178385101120115142M
2013/1415); credito n. partita di
02501002014014261783851001012617838519115299M (ruolo
2014/2331);
- partita di credito n.
(ruolo 025010020141042617838510010126178385101140115517M
2014/1657).
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, gli artt. 222 e ss. dell'art. 1 della l.
n. 197 cit. non disciplinano in modo specifico la materia delle spese del processo in cui sia stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito ad annullamento automatico dei debiti inferiori a mille euro.
Tuttavia, la suprema Corte ha affermato e più volte ribadito, che nell'analoga fattispecie regolata dall'art. 4 del d.l. n.119 del 2018 poiché viene in considerazione un'ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. ex multis
Cass. n. 11410 del 2019, n. 15471 del 2019 e n. 24853 del 2022).
Come rilevato da diverse Corti di merito in precedenti arresti relativi a controversie sovrapponibili (cfr. Corte Appello Bari, sent. n. 1329/2023), "non vi
è spazio per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, questa regola di giudizio normalmente utilizzabile per il governo delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti (le quali si siano date reciprocamente atto della sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice, cfr. Cass. n.
26299/2018, n. 21757/2021), bensì nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione da cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore" (così in particolare, Cass. n. 33059/2022).
Ne consegue la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott./dott.ssa, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti previdenziali portati negli avvisi di addebito di cui ai numeri:
33420130003690622000,33420130001517553000,
33420140001108134000 e 33420140005516637000, oggetto dell'impugnata intimazione;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 08/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO