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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/11/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. Est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott. Alessandro D'Aniello GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3620/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti Veronica Coppola e Giuseppina Urgesi, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di
, quale curatore speciale dei minori (C.F. Controparte_2 Persona_1
), nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 Persona_2
), nato a [...] il [...]; C.F._4
INTERVENIENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO- Oggetto: ricorso per la regolamentazione di figli minori nati fuori da matrimonio ex art. 473 bis n.
47 c.p.c.
Data della decisione: 12.11.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- “•disporre l'affido superesclusivo in capo al padre dei due minori e con le Per_2 Per_1 facoltà di frequentazione materne che saranno piu' idonee. •porre a carico della madre, sin da subito, il concorso al mantenimento dei figli e di non meno di 300,00 € a figlio, a Per_1 Per_2
rivalutarsi secondo gli indici Istat e da corrispondersi anticipatamente al padre collocatario entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie in osservanza del Protocollo in uso presso il Tribunale adito. •in caso di resistenza, condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite ed accessori”;
Per AVV.TO : Controparte_2
- “Disporsi l'affido super-esclusivo dei minori al padre, e la delega all'STM Tecum per la regolamentazione delle frequentazioni madre-figli, ove la madre si palesi, originariamente in spazio neutro, e l'adozione di ogni prescrizione tutelante per i minori (presa in carico della madre presso
RT e NO)”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. erano conviventi more uxorio dal 2009. Parte_1 Controparte_1
2. Dall'unione nascevano i figli il 09.03.2010 e il 23.07.2016. Per_1 Per_2
3. Con decreto del 4.01.2023 il Tribunale dei Minorenni decideva provvisoriamente quanto segue:
1) disponeva l'allontanamento della signora dalla casa familiare di RI EN CP_1
via Del Vettero 59, per la durata di un anno;
b) prescriveva alla madre di recarsi al NO e al
CPS; c) affidava i due figli minori della coppia e ll'Ente Comune di RI Per_1 Per_2
EN nonché altro minore (nato il [...] figlio solamente di Persona_3
all'Ente medesimo, con collocazione di tutti e tre presso;
d) Controparte_1 Parte_1
nominava curatrice speciale dei minori l'Avv. del Foro di Monza;
Controparte_2
4. Con ricorso depositato in data 3.11.2023 chiedeva che il Tribunale, a Parte_1 seguito delle verifiche in merito alle competenze genitoriali, che venisse disposto l'affido super esclusivo dei figli minori con il collocamento presso il padre, la regolamentazione del diritto di visita materno in forma protetta, nonché la determinazione in € 600 del contributo mensile a carico della madre per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Con decreto del 14.12.2023, il Giudice designato domandava al Servizio Tutela Minori del
Comune di RI EN di inviare, prima dell'udienza di comparizione, una relazione di aggiornamento del nucleo familiare (stante il fatto che il nucleo familiare era già stato preso in carico dai Servizi a seguito dei provvedimenti del T.M.), nonché di relazione in merito agli
Cont incarichi conferiti al ed al con riferimento alla madre dei minori. Anche in detto CP_4 procedimento veniva nominata l'avv. come curatrice speciali dei minori. CP_2
6. Con ordinanza del 25.3.2024 il G.I. rigettava l'istanza urgente del ricorrente avente ad oggetto la revoca dell'affido all'Ente dei minori in suo favore, disponendo che anche il curatore speciale dei minori, insieme ai Servizi Sociali, si esprimesse in merito all'affido anticipatamente rispetto alla prima udienza di comparizione.
7. Con memoria difensiva del 9.9.2024 si costituiva in giudizio la curatrice speciale dei minori, avv.
, la quale concludeva per l'affido esclusivo dei minori al padre e del loro Controparte_2 collocamento presso il ricorrente, con contestuale revoca della limitazione della di lui generale responsabilità genitoriale (mantenendo la limitazione solo in capo alla madre), nonché sosteneva l'intervento dei Servizi sociali in merito agli incontri di quest'ultimi con la madre e con il fratello
, che si era trasferito a Roma presso gli zii materni;
chiedeva che venisse disposta la Per_3
prosecuzione/presa in carico presso il per la madre e gli interventi terapeutici a suo CP_4 sostegno, se la stessa vorrà aderirvi;
8. Con decreto del 19.9.2024 veniva rigettata l'istanza del ricorrente di cartolarizzare la prima udienza di comparizione delle parti;
9. In data 30.9.2024 i Servizi Sociali concludevano come segue: “Dall'osservazione e dalla conoscenza svolta nel corso degli anni, il Servizio ritiene che il signor sia Pt_1
adeguatamente capace di prendersi cura di e La signora invece, Per_1 Per_2 CP_1
sembra aver abdicato al proprio ruolo genitoriale, risultando di fatto assente e passiva rispetto alle decisioni ordinarie e straordinarie che riguardano i figli. Pertanto, rispetto alla richiesta di esprimere parere in merito al migliore regime di affidamento, si ritiene che per il signor Pt_1 possa essere disposto l'affidamento esclusivo. Per quanto concerne invece, la regolamentazione degli incontri tra e con il fratello , si ritiene che la stessa venga Per_1 Per_2 Per_3
demandata al Servizio, al fine di garantirne la realizzazione. Infine, si considera necessario mantenere gli incontri tra i minori e la madre in formato protetto e osservato, non avendo avuto riscontro che la Sig.ra abbia intrapreso un percorso di cura personale”. CP_1 10. All'udienza del 10.10.2024 il ricorrente aggiornava il Giudice della propria situazione reddituale
“Io sono socio di maggioranza al 95% e amministratore di una mia impresa edile;
io percepisco circa 2500 euro mensili come amministratore;
gli utili non sempre li distribuiamo, mi pare che
l'anno scorso sono stati distribuiti 50.000 euro lordi, ma dovrei controllare. Ho due immobili in affitto, un appartamento a Meda da cui percepisco un canone di 650 euro mensili e un laboratorio artigianale a RI EN con canone di 1500 euro mensili. Da questi importi vanno dedotte spese e tasse. Abito in un appartamento di proprietà della società di cui sono titolare, a cui pago un affitto di 1200 euro mensili. Ho un'auto a noleggio con canone di 520 euro mensili, che pago io personalmente. Pago per la baby sitter circa 240 euro al mese, oltre contributi di legge. La resistente come contributo per i figli si limitava a pagare la mensa scolastica al 100%, che era una spesa di circa 400 euro annui per l'intero anno (per un figlio solo, l'altro non ha mensa)” e che era stato contattato dal datore di lavoro della resistente per conoscere l'indirizzo ove inoltrarle la lettera di licenziamento, stante il fatto che quest'ultima non si era più presentata a lavoro. Gli incontri protetti tra madre e figli erano comunque fino ad allora proseguiti. La curatrice speciale dei minori rendeva noto che la resistente non avesse più rapporti nemmeno con la famiglia d'origine oltre all'evidenza che non si fosse più presentata a lavoro.
Stante l'assenza di istanze istruttorie domandate delle parti, il Giudice si riservava.
11. Con ordinanza del 10.10.2024 il Giudice così provvedeva: “1) dispone la rinnovazione della notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienze nonché del verbale di udienza e del presente provvedimento alla resistente entro il 10.6.2025 secondo le modalità indicate in motivazione;
2) visto l'art. 473 bis.14 cpc, fissa per la comparizione personale delle parti l'udienza del
15/10/2025, 10:30, presso questo Tribunale di Como, Largo Spallino n. 5, quarto piano, innanzi al Giudice Relatore;
evidenzia che, ai sensi dell'art. 473 bis.21 cpc, LE PARTI DEVONO
COMPARIRE PERSONALMENTE all'udienza, salvo gravi e comprovati motivi;
la mancata comparizione personale, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, cpc e nella liquidazione delle spese;
3) assegna alla resistente termine sino a 30 giorni prima dell'udienza indicata per costituirsi in giudizio mediante comparsa di risposta, contenente le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli artt. 167 e 473 bis.12, secondo, terzo, quarto comma, cpc;
informa la convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
4) informa entrambe le parti che possono avvalersi della MEDIAZIONE FAMILIARE;
5) assegna a ciascuna parte termine sino a 30 giorni prima dell'udienza per indicare gli eventuali altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e per depositare copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti;
nel medesimo termine ciascuna parte depositerà le eventuali relazioni dei Servizi Sociali di cui è a conoscenza;
6) assegna a ciascuna parte, qualora vi siano FIGLI MINORI, termine sino a 30 giorni prima dell'udienza per depositare un , che illustri gli impegni e le Controparte_5
attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute;
il piano dovrà essere corredato anche da un prospetto sintetico che, in modo schematico, indichi, da lunedì alla domenica, gli orari di ingresso e uscita da scuola e gli impegni extrascolastici con i relativi orari;
7) dispone che almeno 30 giorni prima dell'udienza ciascuna parte depositi la seguente
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA: a) dichiarazione sostituiva di atto notorio “Sintesi situazione economico familiare”, sottoscritta dalla parte personalmente, redatta secondo il modello reperibile sul sito del Tribunale di Como (Servizi per il professionista, Avvocati, Settore
Famiglia modulistica), con verifica da parte del legale della corrispondenza tra i dati inseriti e la documentazione prodotta a sostegno, di cui ai punti seguenti;
b) contratti di lavoro o di rappresentanza (anche esteri); c) buste paga/certificati salariali/ estratti conto provvigionali degli ultimi 12 mesi;
d) documentazione relativa all'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE percepita/ REDDITO DI CITTADINANZA, REDDITO DI EMERGENZA, altre indennità/provvidenze; e) ultime tre dichiarazioni dei redditi (italiane o estere), con attestazione di invio all'ufficio imposte;
f) ultimi tre CU/certificati esteri equivalenti;
g) documentazione attinente al TFR maturato;
h) estratto contributivo rilasciato dall' INPS o dall'ente previdenziale estero;
i) contratti di locazione in essere come conduttore o come locatore;
j) contratti di finanziamenti;
k) contratti di assicurazioni/polizze assicurative;
l) documentazione relativa a depositi titoli, investimenti, fondi, obbligazioni … etc;
m) estratti conto integrali degli ultimi tre anni relativi a rapporti bancari e finanziari, estratti conti del portafogli titoli degli ultimi tre anni;
n) documentazione relativa alla titolarità di diritti reali su immobili, anche esteri, mobili, mobili registrati;
o) documentazione attestante la titolarità di quote sociali;
p) visura camerale società di cui si è soci o in cui si rivestono cariche o comunque riconducibili ai coniugi;
q) ultimi tre bilanci approvati per le società di cui sopra. Avverte che le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.18 cpc, hanno un dovere di leale collaborazione e che l'incompleta o inesatta produzione dei documenti sopra indicati e la mancata, incompleta o inesatta compilazione dell'autodichiarazione o rappresentazione della propria situazione economica sono valutabili ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c, nonché ai sensi degli artt. 92 e 96 cpc;
8) revocato l'affido all'Ente dei minori e affida gli stessi in via esclusiva al padre, fermi Per_1 Persona_2 il monitoraggio da parte del STM e l'attribuzione a quest'ultimo della regolamentazione degli incontri madre-figli e dei contatti tra i figli e il fratello che risiede a Roma;
dispone Per_3 che il STM trasmetta relazione di aggiornamento entro il 30.9.2025; 9) visti gli artt. 210-213 cpc, ordina a , INPS, Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio Controparte_6
entro il 31.1.2025 di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica della sig.ra nata a [...] l' 11.04.1983, cf Controparte_1
in particolare dovranno essere depositati -da parte di ciascun Ente per C.F._5
quanto di propria competenza- i documenti relativi alla situazione lavorativa, l'estratto contributivo, la documentazione relativa alle eventuali indennità o redditi o provvidenze di qualsiasi tipo percepiti (Naspi, pensioni da lavoro, da inabilità etc., indennità di accompagnamento, redditi di cittadinanza, redditi di emergenza…etc), nonché copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e degli ultimi tre CU, degli estratti conti bancari degli ultimi tre anni, nonché ogni altra informazione utile sul patrimonio, mobiliare e immobiliare, e sulla situazione economica dello stesso ottenibile tramite l'applicativo Serpico e l'accesso alle banche dati comprese nell'Anagrafe Tributaria, ivi incluso l'Archivio dei Rapporti Finanziari. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura di parte ricorrente, ai soggetti terzi sopra indicati entro il 31.10.2024”.
12. Con relazione dei Servizi Sociali del 20.11.2024 veniva formalizzata la sospensione degli incontri madre-figli in quanto quest'ultima non si era presentata ad un incontro senza nemmeno avvisare e non avendo più preso contatti con i Servizi;
13. Con relazione dei Servizi Sociali del 2.10.2025 veniva confermato che la resistente non aveva preso più contatti con gli operatori per permettere l'organizzazione delle visite con i figli, di cui pareva soffrire maggiormente, in quanto non riusciva a parlare di detto argomento. I Per_1
rapporti con il fratello e con i nonni materni proseguivano invece normalmente. Con Per_3
l'altro figlio del ricorrente, invece, non c'erano mai state problematiche relativamente al rapporto fraterno.
14. Acquisita la documentazione economica aggiornata delle parti, all'udienza del 15.10.2025, veniva dichiarata la contumacia della resistente e la causa veniva rimessa al Collegio e portata alla prima camera di consiglio utile per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni del ricorrente, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di e Ciò appare in linea Per_1 Per_2 con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass.
15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dei minori, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd.
"bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Orbene, quanto all'affidamento dei (09.03.2010) e (23.07.2016), il Collegio Per_1 Per_2
reputa che, alla luce delle emergenze processuali ed in particolare delle relazioni dei Servizi Sociali depositate, risulti maggiormente rispondente all'interesse dei figli minori l'affidamento esclusivo dei medesimi al padre, come già determinato nell'ordinanza del 10.10.2024, ove veniva disposto l'affido al ricorrente.
Infatti, mentre la madre si è disinteressato completamente alla vita dei figli, apparendo evidente che quest'ultima soffra di qualche disturbo collegato a dipendenza da alcool e/o ad eventuali problemi psichiatrici. La resistente parrebbe non adempiere nemmeno al mantenimento dei minori, occupandosi solo del pagamento della mensa di un solo figlio. Da ultimo, la resistente si è negata anche agli incontri domandati dal Servizio sociale, evitando di dare spiegazione dell'assenza e non intraprendendo tutti i percorsi consigliati per la sua salute e che avrebbero permesso per la ripresa dei rapporti con i figli.
Al contrario, il padre è l'unico ad essersi sempre occupata dei figli. I Servizi confermano in tutte le relazioni la sua idoneità ad assumersi la responsabilità genitoriale dei figli in via esclusiva, ed al fine di favorire gli aspetti in futuro per i quali dovesse occorrere il consenso della madre, motivo per il quale l'affido esclusivo sembra rispondere meglio alle esigenze della prole.
Resta fermo il collocamento dei minori presso il padre -figura genitoriale principale di riferimento.
Il Collegio reputa poi necessario demandare ancora al STM competente per padre e figli (attualmente
TECUM presso il comune di RI EN) la regolamentazione delle frequentazioni madre- figli, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse dei minori. Data l'attuale interruzione dei rapporti madre-figli per volontà della resistente, gli incontri avverranno a richiesta della medesima, nel rispetto delle esigenze dei figli e con opportune modalità tutelanti, previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti, dapprima in spazio neutro e, solo a seguito delle verifiche, da parte del competente per la residenza della madre, per verificare che ella non faccia CP_4
uso di sostanze alcoliche e/o di stupefacenti.
Devono poi essere mantenuti tutti gli incarichi di supporto a favore dei minori e dei genitori, con l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, in dettaglio indicati in dispositivo.
Il Servizio Sociale competente dovrà proseguire nell'attività di stringente ed attento monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica dei minori e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Como, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per e Giovanni, nonché di Per_1
garantire la prosecuzione dei rapporti con il fratello (figlio della sola resistente che vive a Per_3
Roma presso gli zii materni).
Il contributo al mantenimento dei figli Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto per i figli, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass.
785/2012).
Ciò posto, sotto il profilo economico, il signor l'amministratore unico di una società di Pt_1 capitali che opera nel campo dell'edilizia e di aver percepito un reddito mensile netto, tenuto conto anche dei canoni locativi degli immobili di sua proprietà (due abitazioni ed un magazzino che gli fruttano un'entrata lorda mensile di euro 2.800, da cui detrarre tasse e spese condominiali) per l'anno
2022 di euro 7.256 (cfr. PF 2023); per l'anno 2023 di euro 3.517 (cfr. PF 24) e per l'anno 2024 di euro 3.750 (cfr. PF 2025). Il ricorrente sostiene di avere una spesa abitativa per canone di locazione di euro 1.200 mensili. Ha congruenti risparmi ed investimenti.
La resistente invece, parrebbe al momento essere stata licenziata (cfr. estratto contributivo CP_1
INPS). I suoi redditi netti per l'anno 2021 erano pari ad euro 1.654 (cfr. CU 2022); per l'anno 2022 erano pari ad euro 1.702 (cfr. 730 2023) e, infine, per l'anno 2023 erano pari ad euro 1.695 (cfr. CU
2024). Non si conosce, ad ora, il luogo di residenza della resistente e se quest'ultima sopporti oneri abitativi o meno. Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze dei figli minori, in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo stabilire, a carico della signora il contributo al mantenimento CP_1
indiretto dei figli mediante il pagamento della mensa scolastica di un figlio (l'altro non ne usufruisce) pari ad euro 400 annui, stante la situazione complessiva del nucleo ed in attesa di future possibili evoluzioni della condizione lavorativa della madre.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per i figli venga percepito integralmente dal signor quale genitore collocatario dei minori Pt_1
(in tale senso, da ultimo Cass. 4672/2025).
Le spese di lite
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento dei figli, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. AFFIDA i figli minori (09.03.2010) e (23.07.2016) in via super-esclusiva Per_1 Per_2
al padre, concentrando sul medesimo ogni decisione in ambito sanitario, scolastico, educativo, ludico-ricreativo;
2. CONFERMA il collocamento dei minori presso il padre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che la madre possa vedere i figli secondo quanto disposto in parte motiva;
4. PREVEDE che il Servizi Tutela Minori incaricato (RI EN) mantenga un'attenta e stringente presa in carico dei minori e del nucleo familiare, demandando al Servizio:
- di continuare a regolamentare la frequentazione tra la madre ed i figli, ove la prima si palesi, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse dei minori nonché di regolamentare i rapporti con il fratello (figlio solo della resistente e con residenza Per_3
a Roma presso gli zii materni);
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo anche domiciliari e di supporto psicoterapeutico e neuropsichiatrico per i minori;
- di avviare/proseguire, acquisita la disponibilità di entrambi i genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità (mirati a sostenere le competenze genitoriali e a maturare una maggiore consapevolezza sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere dei figli e alla condivisione di decisioni nel suo interesse), nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori (per riflettere ed elaborare l'attuale situazione) nonché la presa in carico della madre presso RT e NO a favore della resistente;
- di mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;
PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, Controparte_1
mediante versamento a del costo della mensa scolastica di un figlio (l'altro non Pt_1
ne usufruisce) pari ad euro 400 annui, stante la capacità lavorativa generica della resistente;
6. SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in data 13.11.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
MANDA alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento a TECUM presso il Comune di
RI EN.
Il Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. Est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott. Alessandro D'Aniello GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3620/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti Veronica Coppola e Giuseppina Urgesi, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di
, quale curatore speciale dei minori (C.F. Controparte_2 Persona_1
), nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 Persona_2
), nato a [...] il [...]; C.F._4
INTERVENIENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO- Oggetto: ricorso per la regolamentazione di figli minori nati fuori da matrimonio ex art. 473 bis n.
47 c.p.c.
Data della decisione: 12.11.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- “•disporre l'affido superesclusivo in capo al padre dei due minori e con le Per_2 Per_1 facoltà di frequentazione materne che saranno piu' idonee. •porre a carico della madre, sin da subito, il concorso al mantenimento dei figli e di non meno di 300,00 € a figlio, a Per_1 Per_2
rivalutarsi secondo gli indici Istat e da corrispondersi anticipatamente al padre collocatario entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie in osservanza del Protocollo in uso presso il Tribunale adito. •in caso di resistenza, condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite ed accessori”;
Per AVV.TO : Controparte_2
- “Disporsi l'affido super-esclusivo dei minori al padre, e la delega all'STM Tecum per la regolamentazione delle frequentazioni madre-figli, ove la madre si palesi, originariamente in spazio neutro, e l'adozione di ogni prescrizione tutelante per i minori (presa in carico della madre presso
RT e NO)”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. erano conviventi more uxorio dal 2009. Parte_1 Controparte_1
2. Dall'unione nascevano i figli il 09.03.2010 e il 23.07.2016. Per_1 Per_2
3. Con decreto del 4.01.2023 il Tribunale dei Minorenni decideva provvisoriamente quanto segue:
1) disponeva l'allontanamento della signora dalla casa familiare di RI EN CP_1
via Del Vettero 59, per la durata di un anno;
b) prescriveva alla madre di recarsi al NO e al
CPS; c) affidava i due figli minori della coppia e ll'Ente Comune di RI Per_1 Per_2
EN nonché altro minore (nato il [...] figlio solamente di Persona_3
all'Ente medesimo, con collocazione di tutti e tre presso;
d) Controparte_1 Parte_1
nominava curatrice speciale dei minori l'Avv. del Foro di Monza;
Controparte_2
4. Con ricorso depositato in data 3.11.2023 chiedeva che il Tribunale, a Parte_1 seguito delle verifiche in merito alle competenze genitoriali, che venisse disposto l'affido super esclusivo dei figli minori con il collocamento presso il padre, la regolamentazione del diritto di visita materno in forma protetta, nonché la determinazione in € 600 del contributo mensile a carico della madre per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Con decreto del 14.12.2023, il Giudice designato domandava al Servizio Tutela Minori del
Comune di RI EN di inviare, prima dell'udienza di comparizione, una relazione di aggiornamento del nucleo familiare (stante il fatto che il nucleo familiare era già stato preso in carico dai Servizi a seguito dei provvedimenti del T.M.), nonché di relazione in merito agli
Cont incarichi conferiti al ed al con riferimento alla madre dei minori. Anche in detto CP_4 procedimento veniva nominata l'avv. come curatrice speciali dei minori. CP_2
6. Con ordinanza del 25.3.2024 il G.I. rigettava l'istanza urgente del ricorrente avente ad oggetto la revoca dell'affido all'Ente dei minori in suo favore, disponendo che anche il curatore speciale dei minori, insieme ai Servizi Sociali, si esprimesse in merito all'affido anticipatamente rispetto alla prima udienza di comparizione.
7. Con memoria difensiva del 9.9.2024 si costituiva in giudizio la curatrice speciale dei minori, avv.
, la quale concludeva per l'affido esclusivo dei minori al padre e del loro Controparte_2 collocamento presso il ricorrente, con contestuale revoca della limitazione della di lui generale responsabilità genitoriale (mantenendo la limitazione solo in capo alla madre), nonché sosteneva l'intervento dei Servizi sociali in merito agli incontri di quest'ultimi con la madre e con il fratello
, che si era trasferito a Roma presso gli zii materni;
chiedeva che venisse disposta la Per_3
prosecuzione/presa in carico presso il per la madre e gli interventi terapeutici a suo CP_4 sostegno, se la stessa vorrà aderirvi;
8. Con decreto del 19.9.2024 veniva rigettata l'istanza del ricorrente di cartolarizzare la prima udienza di comparizione delle parti;
9. In data 30.9.2024 i Servizi Sociali concludevano come segue: “Dall'osservazione e dalla conoscenza svolta nel corso degli anni, il Servizio ritiene che il signor sia Pt_1
adeguatamente capace di prendersi cura di e La signora invece, Per_1 Per_2 CP_1
sembra aver abdicato al proprio ruolo genitoriale, risultando di fatto assente e passiva rispetto alle decisioni ordinarie e straordinarie che riguardano i figli. Pertanto, rispetto alla richiesta di esprimere parere in merito al migliore regime di affidamento, si ritiene che per il signor Pt_1 possa essere disposto l'affidamento esclusivo. Per quanto concerne invece, la regolamentazione degli incontri tra e con il fratello , si ritiene che la stessa venga Per_1 Per_2 Per_3
demandata al Servizio, al fine di garantirne la realizzazione. Infine, si considera necessario mantenere gli incontri tra i minori e la madre in formato protetto e osservato, non avendo avuto riscontro che la Sig.ra abbia intrapreso un percorso di cura personale”. CP_1 10. All'udienza del 10.10.2024 il ricorrente aggiornava il Giudice della propria situazione reddituale
“Io sono socio di maggioranza al 95% e amministratore di una mia impresa edile;
io percepisco circa 2500 euro mensili come amministratore;
gli utili non sempre li distribuiamo, mi pare che
l'anno scorso sono stati distribuiti 50.000 euro lordi, ma dovrei controllare. Ho due immobili in affitto, un appartamento a Meda da cui percepisco un canone di 650 euro mensili e un laboratorio artigianale a RI EN con canone di 1500 euro mensili. Da questi importi vanno dedotte spese e tasse. Abito in un appartamento di proprietà della società di cui sono titolare, a cui pago un affitto di 1200 euro mensili. Ho un'auto a noleggio con canone di 520 euro mensili, che pago io personalmente. Pago per la baby sitter circa 240 euro al mese, oltre contributi di legge. La resistente come contributo per i figli si limitava a pagare la mensa scolastica al 100%, che era una spesa di circa 400 euro annui per l'intero anno (per un figlio solo, l'altro non ha mensa)” e che era stato contattato dal datore di lavoro della resistente per conoscere l'indirizzo ove inoltrarle la lettera di licenziamento, stante il fatto che quest'ultima non si era più presentata a lavoro. Gli incontri protetti tra madre e figli erano comunque fino ad allora proseguiti. La curatrice speciale dei minori rendeva noto che la resistente non avesse più rapporti nemmeno con la famiglia d'origine oltre all'evidenza che non si fosse più presentata a lavoro.
Stante l'assenza di istanze istruttorie domandate delle parti, il Giudice si riservava.
11. Con ordinanza del 10.10.2024 il Giudice così provvedeva: “1) dispone la rinnovazione della notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienze nonché del verbale di udienza e del presente provvedimento alla resistente entro il 10.6.2025 secondo le modalità indicate in motivazione;
2) visto l'art. 473 bis.14 cpc, fissa per la comparizione personale delle parti l'udienza del
15/10/2025, 10:30, presso questo Tribunale di Como, Largo Spallino n. 5, quarto piano, innanzi al Giudice Relatore;
evidenzia che, ai sensi dell'art. 473 bis.21 cpc, LE PARTI DEVONO
COMPARIRE PERSONALMENTE all'udienza, salvo gravi e comprovati motivi;
la mancata comparizione personale, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, cpc e nella liquidazione delle spese;
3) assegna alla resistente termine sino a 30 giorni prima dell'udienza indicata per costituirsi in giudizio mediante comparsa di risposta, contenente le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli artt. 167 e 473 bis.12, secondo, terzo, quarto comma, cpc;
informa la convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
4) informa entrambe le parti che possono avvalersi della MEDIAZIONE FAMILIARE;
5) assegna a ciascuna parte termine sino a 30 giorni prima dell'udienza per indicare gli eventuali altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e per depositare copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti;
nel medesimo termine ciascuna parte depositerà le eventuali relazioni dei Servizi Sociali di cui è a conoscenza;
6) assegna a ciascuna parte, qualora vi siano FIGLI MINORI, termine sino a 30 giorni prima dell'udienza per depositare un , che illustri gli impegni e le Controparte_5
attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute;
il piano dovrà essere corredato anche da un prospetto sintetico che, in modo schematico, indichi, da lunedì alla domenica, gli orari di ingresso e uscita da scuola e gli impegni extrascolastici con i relativi orari;
7) dispone che almeno 30 giorni prima dell'udienza ciascuna parte depositi la seguente
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA: a) dichiarazione sostituiva di atto notorio “Sintesi situazione economico familiare”, sottoscritta dalla parte personalmente, redatta secondo il modello reperibile sul sito del Tribunale di Como (Servizi per il professionista, Avvocati, Settore
Famiglia modulistica), con verifica da parte del legale della corrispondenza tra i dati inseriti e la documentazione prodotta a sostegno, di cui ai punti seguenti;
b) contratti di lavoro o di rappresentanza (anche esteri); c) buste paga/certificati salariali/ estratti conto provvigionali degli ultimi 12 mesi;
d) documentazione relativa all'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE percepita/ REDDITO DI CITTADINANZA, REDDITO DI EMERGENZA, altre indennità/provvidenze; e) ultime tre dichiarazioni dei redditi (italiane o estere), con attestazione di invio all'ufficio imposte;
f) ultimi tre CU/certificati esteri equivalenti;
g) documentazione attinente al TFR maturato;
h) estratto contributivo rilasciato dall' INPS o dall'ente previdenziale estero;
i) contratti di locazione in essere come conduttore o come locatore;
j) contratti di finanziamenti;
k) contratti di assicurazioni/polizze assicurative;
l) documentazione relativa a depositi titoli, investimenti, fondi, obbligazioni … etc;
m) estratti conto integrali degli ultimi tre anni relativi a rapporti bancari e finanziari, estratti conti del portafogli titoli degli ultimi tre anni;
n) documentazione relativa alla titolarità di diritti reali su immobili, anche esteri, mobili, mobili registrati;
o) documentazione attestante la titolarità di quote sociali;
p) visura camerale società di cui si è soci o in cui si rivestono cariche o comunque riconducibili ai coniugi;
q) ultimi tre bilanci approvati per le società di cui sopra. Avverte che le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.18 cpc, hanno un dovere di leale collaborazione e che l'incompleta o inesatta produzione dei documenti sopra indicati e la mancata, incompleta o inesatta compilazione dell'autodichiarazione o rappresentazione della propria situazione economica sono valutabili ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c, nonché ai sensi degli artt. 92 e 96 cpc;
8) revocato l'affido all'Ente dei minori e affida gli stessi in via esclusiva al padre, fermi Per_1 Persona_2 il monitoraggio da parte del STM e l'attribuzione a quest'ultimo della regolamentazione degli incontri madre-figli e dei contatti tra i figli e il fratello che risiede a Roma;
dispone Per_3 che il STM trasmetta relazione di aggiornamento entro il 30.9.2025; 9) visti gli artt. 210-213 cpc, ordina a , INPS, Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio Controparte_6
entro il 31.1.2025 di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica della sig.ra nata a [...] l' 11.04.1983, cf Controparte_1
in particolare dovranno essere depositati -da parte di ciascun Ente per C.F._5
quanto di propria competenza- i documenti relativi alla situazione lavorativa, l'estratto contributivo, la documentazione relativa alle eventuali indennità o redditi o provvidenze di qualsiasi tipo percepiti (Naspi, pensioni da lavoro, da inabilità etc., indennità di accompagnamento, redditi di cittadinanza, redditi di emergenza…etc), nonché copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e degli ultimi tre CU, degli estratti conti bancari degli ultimi tre anni, nonché ogni altra informazione utile sul patrimonio, mobiliare e immobiliare, e sulla situazione economica dello stesso ottenibile tramite l'applicativo Serpico e l'accesso alle banche dati comprese nell'Anagrafe Tributaria, ivi incluso l'Archivio dei Rapporti Finanziari. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura di parte ricorrente, ai soggetti terzi sopra indicati entro il 31.10.2024”.
12. Con relazione dei Servizi Sociali del 20.11.2024 veniva formalizzata la sospensione degli incontri madre-figli in quanto quest'ultima non si era presentata ad un incontro senza nemmeno avvisare e non avendo più preso contatti con i Servizi;
13. Con relazione dei Servizi Sociali del 2.10.2025 veniva confermato che la resistente non aveva preso più contatti con gli operatori per permettere l'organizzazione delle visite con i figli, di cui pareva soffrire maggiormente, in quanto non riusciva a parlare di detto argomento. I Per_1
rapporti con il fratello e con i nonni materni proseguivano invece normalmente. Con Per_3
l'altro figlio del ricorrente, invece, non c'erano mai state problematiche relativamente al rapporto fraterno.
14. Acquisita la documentazione economica aggiornata delle parti, all'udienza del 15.10.2025, veniva dichiarata la contumacia della resistente e la causa veniva rimessa al Collegio e portata alla prima camera di consiglio utile per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni del ricorrente, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di e Ciò appare in linea Per_1 Per_2 con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass.
15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dei minori, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd.
"bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Orbene, quanto all'affidamento dei (09.03.2010) e (23.07.2016), il Collegio Per_1 Per_2
reputa che, alla luce delle emergenze processuali ed in particolare delle relazioni dei Servizi Sociali depositate, risulti maggiormente rispondente all'interesse dei figli minori l'affidamento esclusivo dei medesimi al padre, come già determinato nell'ordinanza del 10.10.2024, ove veniva disposto l'affido al ricorrente.
Infatti, mentre la madre si è disinteressato completamente alla vita dei figli, apparendo evidente che quest'ultima soffra di qualche disturbo collegato a dipendenza da alcool e/o ad eventuali problemi psichiatrici. La resistente parrebbe non adempiere nemmeno al mantenimento dei minori, occupandosi solo del pagamento della mensa di un solo figlio. Da ultimo, la resistente si è negata anche agli incontri domandati dal Servizio sociale, evitando di dare spiegazione dell'assenza e non intraprendendo tutti i percorsi consigliati per la sua salute e che avrebbero permesso per la ripresa dei rapporti con i figli.
Al contrario, il padre è l'unico ad essersi sempre occupata dei figli. I Servizi confermano in tutte le relazioni la sua idoneità ad assumersi la responsabilità genitoriale dei figli in via esclusiva, ed al fine di favorire gli aspetti in futuro per i quali dovesse occorrere il consenso della madre, motivo per il quale l'affido esclusivo sembra rispondere meglio alle esigenze della prole.
Resta fermo il collocamento dei minori presso il padre -figura genitoriale principale di riferimento.
Il Collegio reputa poi necessario demandare ancora al STM competente per padre e figli (attualmente
TECUM presso il comune di RI EN) la regolamentazione delle frequentazioni madre- figli, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse dei minori. Data l'attuale interruzione dei rapporti madre-figli per volontà della resistente, gli incontri avverranno a richiesta della medesima, nel rispetto delle esigenze dei figli e con opportune modalità tutelanti, previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti, dapprima in spazio neutro e, solo a seguito delle verifiche, da parte del competente per la residenza della madre, per verificare che ella non faccia CP_4
uso di sostanze alcoliche e/o di stupefacenti.
Devono poi essere mantenuti tutti gli incarichi di supporto a favore dei minori e dei genitori, con l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, in dettaglio indicati in dispositivo.
Il Servizio Sociale competente dovrà proseguire nell'attività di stringente ed attento monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica dei minori e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Como, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per e Giovanni, nonché di Per_1
garantire la prosecuzione dei rapporti con il fratello (figlio della sola resistente che vive a Per_3
Roma presso gli zii materni).
Il contributo al mantenimento dei figli Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto per i figli, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass.
785/2012).
Ciò posto, sotto il profilo economico, il signor l'amministratore unico di una società di Pt_1 capitali che opera nel campo dell'edilizia e di aver percepito un reddito mensile netto, tenuto conto anche dei canoni locativi degli immobili di sua proprietà (due abitazioni ed un magazzino che gli fruttano un'entrata lorda mensile di euro 2.800, da cui detrarre tasse e spese condominiali) per l'anno
2022 di euro 7.256 (cfr. PF 2023); per l'anno 2023 di euro 3.517 (cfr. PF 24) e per l'anno 2024 di euro 3.750 (cfr. PF 2025). Il ricorrente sostiene di avere una spesa abitativa per canone di locazione di euro 1.200 mensili. Ha congruenti risparmi ed investimenti.
La resistente invece, parrebbe al momento essere stata licenziata (cfr. estratto contributivo CP_1
INPS). I suoi redditi netti per l'anno 2021 erano pari ad euro 1.654 (cfr. CU 2022); per l'anno 2022 erano pari ad euro 1.702 (cfr. 730 2023) e, infine, per l'anno 2023 erano pari ad euro 1.695 (cfr. CU
2024). Non si conosce, ad ora, il luogo di residenza della resistente e se quest'ultima sopporti oneri abitativi o meno. Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze dei figli minori, in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo stabilire, a carico della signora il contributo al mantenimento CP_1
indiretto dei figli mediante il pagamento della mensa scolastica di un figlio (l'altro non ne usufruisce) pari ad euro 400 annui, stante la situazione complessiva del nucleo ed in attesa di future possibili evoluzioni della condizione lavorativa della madre.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per i figli venga percepito integralmente dal signor quale genitore collocatario dei minori Pt_1
(in tale senso, da ultimo Cass. 4672/2025).
Le spese di lite
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento dei figli, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. AFFIDA i figli minori (09.03.2010) e (23.07.2016) in via super-esclusiva Per_1 Per_2
al padre, concentrando sul medesimo ogni decisione in ambito sanitario, scolastico, educativo, ludico-ricreativo;
2. CONFERMA il collocamento dei minori presso il padre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che la madre possa vedere i figli secondo quanto disposto in parte motiva;
4. PREVEDE che il Servizi Tutela Minori incaricato (RI EN) mantenga un'attenta e stringente presa in carico dei minori e del nucleo familiare, demandando al Servizio:
- di continuare a regolamentare la frequentazione tra la madre ed i figli, ove la prima si palesi, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse dei minori nonché di regolamentare i rapporti con il fratello (figlio solo della resistente e con residenza Per_3
a Roma presso gli zii materni);
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo anche domiciliari e di supporto psicoterapeutico e neuropsichiatrico per i minori;
- di avviare/proseguire, acquisita la disponibilità di entrambi i genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità (mirati a sostenere le competenze genitoriali e a maturare una maggiore consapevolezza sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere dei figli e alla condivisione di decisioni nel suo interesse), nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori (per riflettere ed elaborare l'attuale situazione) nonché la presa in carico della madre presso RT e NO a favore della resistente;
- di mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;
PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, Controparte_1
mediante versamento a del costo della mensa scolastica di un figlio (l'altro non Pt_1
ne usufruisce) pari ad euro 400 annui, stante la capacità lavorativa generica della resistente;
6. SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in data 13.11.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
MANDA alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento a TECUM presso il Comune di
RI EN.
Il Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi