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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/10/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 161/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. SCANDAMARRO ROBERTO e l'avv. Parte_1
AY MA
- per , l'avv. Controparte_1
RO LE e l'avv. FEDRIZZI MADDALENA
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
RN SN
pagina1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RN SN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 161/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. SCANDAMARRO ROBERTO e dall'avv. dott. AY MA
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. dott. RO LE e P.IVA_1
dall'avv. dott. FEDRIZZI MADDALENA
RESISTENTE
pagina2 di 10 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Nel merito
Previo accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per cinque giorni lavorativi irrogata con provvedimento sanzionatorio dd. 16.6.2023 dalla Direzione Istruzione e Formazione tedesca al signor e di ogni atto esecutivo conseguente, anche se non Parte_1
conosciuto, disporne l'annullamento.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese di lite, accessori di legge inclusi.
Di parte convenuta
Voglia il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
- nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere il ricorso del signor in quanto infondato;
Pt_1
- in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84%
(23,80% INPDAP, 0,04 INAIL).
pagina3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente, signor , è insegnante di musica di ruolo, Parte_1
attualmente in servizio presso la Deutschsprachige Mittelschule Neumarkt,
Außenstelle Salurn, quindi presso una scuola media.
Nell'ambito del proprio incarico ha svolto anche attività di ballo, utilizzando in particolare la piattaforma “Just Dance”, la quale propone movimenti e coreografie da replicare da parte degli utenti, nella specie adolescenti.
Alcune alunne (o le rispettive madri) si sono lamentate in diverse occasioni, ritenendo i balli troppo spinti, inadeguati o troppo sensuali (“koerperbetont”); alcune alunne hanno riferito di essersi sentite oggetto di sguardi indesiderati di compagni e dello stesso sig. , e, comunque, a disagio. Inoltre, vi sono Pt_1
state lamentele per il fatto che il sig. avrebbe alzato eccessivamente la Pt_1
voce in caso di comportamenti scorretti da parte degli alunni.
2. Pacifiche tali premesse in fatto, il signor contesta la sanzione Pt_1
disciplinare (sospensione dal servizio per cinque giorni lavorativi) irrogata dall'amministrazione per le seguenti ragioni:
a. mancata tempestività della contestazione;
b. carenza di specificità della contestazione;
c. violazione dei principi di buona fede e correttezza.
3. Sotto il profilo della specificità della contestazione, occorre svolgere preliminarmente alcune considerazioni.
La specificità nella contestazione disciplinare richiede che la lettera indirizzata al lavoratore descriva in modo chiaro e preciso i fatti che costituiscono l'infrazione, al fine di permettere al dipendente di comprenderne appieno il contenuto e di difendersi adeguatamente.
pagina4 di 10 La specificità, principio cardine del procedimento disciplinare, impone che la contestazione contenga tutti gli elementi necessari per identificare il fatto come infrazione: indicazione del comportamento (o omissione) contestato, specificazione del luogo, della data, dell'orario, o comunque di elementi idonei a rendere chiaro l'evento, nonché l'indicazione della norma disciplinare, deontologica o contrattuale violata.
In altri termini, il lavoratore deve comprendere dove ha sbagliato, non solo per potersi difendere in modo puntuale, ma anche per conformarsi in futuro alla regola violata. La contestazione deve permettere all'incolpato di comprendere chiaramente le accuse.
Parimenti, le parti – e, non da ultimo, il Tribunale – devono essere in grado di analizzare i fatti oggetto di contestazione, valutarne la rilevanza disciplinare e verificare la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento.
La specificità della contestazione deve riferirsi al fatto materiale e non alla sua qualificazione giuridica, che è rimessa all'interpretazione del giudice.
4. Applicando tali principi al caso in esame, si osserva che la contestazione - che appare a prima vista estremamente articolata – in realtà anziché descrivere compiutamente i fatti (cosa è accaduto e quando è accaduto), si limita a riportare le generiche lamentele dei genitori (portavoce delle studentesse) e la reazione ritenuta inadeguata del docente, che si sarebbe limitato a invitare le alunne a eseguire i balli in ultima fila, lontano da sguardi indesiderati.
Ciò che manca è la compiuta descrizione dei balli, come venivano eseguiti, quali movimenti richiedevano, se e come fossero le modalità di osservazione delle alunne da parte dell'insegnante o dai compagni.
pagina5 di 10 La mancanza di specificità sul punto è particolarmente rilevante, atteso da un lato che il ballo come strumento didattico – se proporzionato all'età e alla maturità degli studenti – non è di per sé censurabile;
la combinazione di ritmo, senso musicale, coordinazione, coreografia e resistenza stimolano corpo e mente, contribuendo a migliorare l'autostima, il rapporto con il proprio corpo, la fiducia in sé stessi e la capacità di espressione;
dall'altro, rientra nei compiti dell'insegnante quello di monitorare gli alunni e le alunne.
Nel caso di specie, non è stato specificato quali fossero i balli incriminati: si fa solo riferimento al fatto che alcune alunne li avrebbero considerati troppo
“fisici” (in tedesco: koerperbetonte Tänze). Il ricorrente ha prodotto un lungo elenco di brani musicali, tra i quali gli studenti potevano scegliere: dagli a Per_1
, melodie e ritmi diversi, con conseguenti probabili differenze a livello di Per_2
coreografia, ma non solo non è dato sapere quali movimenti delle coreografie sarebbero stati “spinti”, nemmeno è dato sapere quali fossero i brani alla base delle coreografie contestate, onde poter eventualmente procedere con delle presunzioni. Anche in ordine all'applicativo “just dance” utilizzato non pare che questo sia sconsigliato ai minori.
La contestazione afferma che le ragazze si sentivano “sotto osservazione”, ma tale locuzione è assolutamente generica e così lascia ampi spazi interpretativi in ordine al comportamento tenuto dal sig. o dai compagni di classe. È Pt_1
normale che ragazze adolescenti possano sentirsi osservate o non a proprio agio con il loro corpo in evoluzione. Parimenti, è comprensibile che non tutti i compagni di classe mostrino la sensibilità necessaria per gestire le dinamiche tipiche dell'età. Per valutare però l'eventuale gravità del comportamento commissivo od omissivo dell'insegnante sarebbe necessaria una puntuale pagina6 di 10 descrizione di cosa è accaduto;
solo così si potrebbe operare una distinzione tra un comportamento inopportuno e come tale disciplinarmente rilevante ed un comportamento fisiologico, o altro tipo di atteggiamento che il docente avrebbe dovuto affrontare con adeguati strumenti pedagogici.
Nella prima lettera di contestazione (cfr. doc 15 ricorrente) non si sostiene che i balli fossero troppo “spinti”, ma che le alunne talvolta li percepissero come tali, come sgradevoli e trasgressivi (“unangenehm und grenzueberschreitend”). Non si spiega quali movimenti o quale situazione concreta abbiano portato a tale percezione.
Laddove si stigmatizza il fatto che il docente avrebbe detto alle alunne che non potevano sottrarsi all'insegnamento, in quanto considerato obbligatorio e influente sul voto, si ritiene che tale comportamento del docente non si esponga ad alcun rilievo disciplinare, posto che la collaborazione in classe, la partecipazione e il comportamento alle lezioni, sono notoriamente considerati fattori che influenzano la valutazione finale.
Anche il fatto che l'insegnante guardasse le alunne – come sopra già evidenziato
- non è di per sé anomalo, è anzi compito dell'insegnante monitorare gli alunni, per motivi disciplinari, di sicurezza e per valutarne l'operato. Anche se si può intuire che uno sguardo possa dare fastidio ad un'adolescente che balla, la contestazione non chiarisce in maniera specifica le circostanze del caso e le modalità di condotta del docente, in modo da poter stigmatizzare l'operato dell'insegnante.
Quanto al terzo punto contestato – ovvero il fatto che il docente avrebbe dovuto reagire diversamente al disagio manifestato dalle alunne, anche proponendo soluzioni pedagogiche alternative – va ribadito ancora una volta che la pagina7 di 10 descrizione dei fatti è troppo vaga e generica, sicché non è dato comprendere quale fosse la situazione alla quale il docente avrebbe dovuto porre rimedio, se al proprio comportamento od alla propria omissione.
Se in sede disciplinare si contesta un comportamento omissivo da parte del docente, che non ha ritenuto di reagire al verificarsi di determinati eventi, allora
è evidente che questi eventi devono essere precisamente delineati. È chiaro che a seconda dell'evento che si è verificato, la reazione che si può pretendere dall'insegnante sarà diversa: a fronte di balli inopportuni, sarà legittimo pretenderne la cessazione;
a fronte di balli solamente percepiti da alcuni come inopportuni, si potrà pretendere anche la ricerca di soluzioni più raffinate da un punto di vista educativo.
5. Il secondo tipo di comportamento contestato in sede disciplinare riguarda il fatto che il signor avrebbe alzato in modo inopportuno la voce nei Pt_1
confronti degli studenti in caso di comportamenti inopportuni di questi ultimi.
Anche nella specie l'addebito è privo di specificità: non è dato sapere quando, con che frequenza, nei confronti di quali studenti si sarebbero verificati gli episodi contestati al docente e quali sarebbero i comportamenti inopportuni tenuti dagli alunni che sarebbero alla base della reazione dell'insegnante.
L'assenza di riferimenti temporali, spaziali e personali rende impossibile individuare adeguatamente il fatto storico e provarlo nella presente sede. In questa sede risulta, di conseguenza, impossibile esercitare un controllo sull'operato del sig. . Pt_1
In sintesi, il Tribunale – stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza della contestazione – se anche si volesse ritenere come non consono il comportamento del sig. , il Tribunale alla luce delle lacune assertive non è in grado di Pt_1
pagina8 di 10 valutare la gravità delle azioni e delle omissioni contestate al docente, e di conseguenza la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e la proporzionalità della stessa.
A tal proposito, giusto per avere un confrornto, va evidenziato come il provvedimento disciplinare precedente (doc 4 ), non oggetto di questa CP_1
procedura, è più ricco di dettagli. Fa il nome di studenti, descrive comportamenti ben precisi (p.e. aver guardato seno e fondoschiena), e fa riferimento ad un concreto e preciso ordine di servizio violato.
La sanzione disciplinare va, di conseguenza, annullata.
6. Le spese seguono la soccombenza. Lite di valore indeterminato con complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Annulla il provvedimento sanzionatorio dd. 16.6.2023 dalla Direzione
Istruzione e Formazione tedesca emesso nei confronti del ricorrente.
2. Condanna altresì la parte a rimborsare Controparte_1
alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 11.327 per Parte_1
compenso, 15% per spese generali, € 259 di spese vive, oltre i.v.a., c.p.a.
pagina9 di 10 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
RN SN
pagina10 di 10
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 161/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. SCANDAMARRO ROBERTO e l'avv. Parte_1
AY MA
- per , l'avv. Controparte_1
RO LE e l'avv. FEDRIZZI MADDALENA
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
RN SN
pagina1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RN SN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 161/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. SCANDAMARRO ROBERTO e dall'avv. dott. AY MA
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. dott. RO LE e P.IVA_1
dall'avv. dott. FEDRIZZI MADDALENA
RESISTENTE
pagina2 di 10 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Nel merito
Previo accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per cinque giorni lavorativi irrogata con provvedimento sanzionatorio dd. 16.6.2023 dalla Direzione Istruzione e Formazione tedesca al signor e di ogni atto esecutivo conseguente, anche se non Parte_1
conosciuto, disporne l'annullamento.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese di lite, accessori di legge inclusi.
Di parte convenuta
Voglia il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
- nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere il ricorso del signor in quanto infondato;
Pt_1
- in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84%
(23,80% INPDAP, 0,04 INAIL).
pagina3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente, signor , è insegnante di musica di ruolo, Parte_1
attualmente in servizio presso la Deutschsprachige Mittelschule Neumarkt,
Außenstelle Salurn, quindi presso una scuola media.
Nell'ambito del proprio incarico ha svolto anche attività di ballo, utilizzando in particolare la piattaforma “Just Dance”, la quale propone movimenti e coreografie da replicare da parte degli utenti, nella specie adolescenti.
Alcune alunne (o le rispettive madri) si sono lamentate in diverse occasioni, ritenendo i balli troppo spinti, inadeguati o troppo sensuali (“koerperbetont”); alcune alunne hanno riferito di essersi sentite oggetto di sguardi indesiderati di compagni e dello stesso sig. , e, comunque, a disagio. Inoltre, vi sono Pt_1
state lamentele per il fatto che il sig. avrebbe alzato eccessivamente la Pt_1
voce in caso di comportamenti scorretti da parte degli alunni.
2. Pacifiche tali premesse in fatto, il signor contesta la sanzione Pt_1
disciplinare (sospensione dal servizio per cinque giorni lavorativi) irrogata dall'amministrazione per le seguenti ragioni:
a. mancata tempestività della contestazione;
b. carenza di specificità della contestazione;
c. violazione dei principi di buona fede e correttezza.
3. Sotto il profilo della specificità della contestazione, occorre svolgere preliminarmente alcune considerazioni.
La specificità nella contestazione disciplinare richiede che la lettera indirizzata al lavoratore descriva in modo chiaro e preciso i fatti che costituiscono l'infrazione, al fine di permettere al dipendente di comprenderne appieno il contenuto e di difendersi adeguatamente.
pagina4 di 10 La specificità, principio cardine del procedimento disciplinare, impone che la contestazione contenga tutti gli elementi necessari per identificare il fatto come infrazione: indicazione del comportamento (o omissione) contestato, specificazione del luogo, della data, dell'orario, o comunque di elementi idonei a rendere chiaro l'evento, nonché l'indicazione della norma disciplinare, deontologica o contrattuale violata.
In altri termini, il lavoratore deve comprendere dove ha sbagliato, non solo per potersi difendere in modo puntuale, ma anche per conformarsi in futuro alla regola violata. La contestazione deve permettere all'incolpato di comprendere chiaramente le accuse.
Parimenti, le parti – e, non da ultimo, il Tribunale – devono essere in grado di analizzare i fatti oggetto di contestazione, valutarne la rilevanza disciplinare e verificare la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento.
La specificità della contestazione deve riferirsi al fatto materiale e non alla sua qualificazione giuridica, che è rimessa all'interpretazione del giudice.
4. Applicando tali principi al caso in esame, si osserva che la contestazione - che appare a prima vista estremamente articolata – in realtà anziché descrivere compiutamente i fatti (cosa è accaduto e quando è accaduto), si limita a riportare le generiche lamentele dei genitori (portavoce delle studentesse) e la reazione ritenuta inadeguata del docente, che si sarebbe limitato a invitare le alunne a eseguire i balli in ultima fila, lontano da sguardi indesiderati.
Ciò che manca è la compiuta descrizione dei balli, come venivano eseguiti, quali movimenti richiedevano, se e come fossero le modalità di osservazione delle alunne da parte dell'insegnante o dai compagni.
pagina5 di 10 La mancanza di specificità sul punto è particolarmente rilevante, atteso da un lato che il ballo come strumento didattico – se proporzionato all'età e alla maturità degli studenti – non è di per sé censurabile;
la combinazione di ritmo, senso musicale, coordinazione, coreografia e resistenza stimolano corpo e mente, contribuendo a migliorare l'autostima, il rapporto con il proprio corpo, la fiducia in sé stessi e la capacità di espressione;
dall'altro, rientra nei compiti dell'insegnante quello di monitorare gli alunni e le alunne.
Nel caso di specie, non è stato specificato quali fossero i balli incriminati: si fa solo riferimento al fatto che alcune alunne li avrebbero considerati troppo
“fisici” (in tedesco: koerperbetonte Tänze). Il ricorrente ha prodotto un lungo elenco di brani musicali, tra i quali gli studenti potevano scegliere: dagli a Per_1
, melodie e ritmi diversi, con conseguenti probabili differenze a livello di Per_2
coreografia, ma non solo non è dato sapere quali movimenti delle coreografie sarebbero stati “spinti”, nemmeno è dato sapere quali fossero i brani alla base delle coreografie contestate, onde poter eventualmente procedere con delle presunzioni. Anche in ordine all'applicativo “just dance” utilizzato non pare che questo sia sconsigliato ai minori.
La contestazione afferma che le ragazze si sentivano “sotto osservazione”, ma tale locuzione è assolutamente generica e così lascia ampi spazi interpretativi in ordine al comportamento tenuto dal sig. o dai compagni di classe. È Pt_1
normale che ragazze adolescenti possano sentirsi osservate o non a proprio agio con il loro corpo in evoluzione. Parimenti, è comprensibile che non tutti i compagni di classe mostrino la sensibilità necessaria per gestire le dinamiche tipiche dell'età. Per valutare però l'eventuale gravità del comportamento commissivo od omissivo dell'insegnante sarebbe necessaria una puntuale pagina6 di 10 descrizione di cosa è accaduto;
solo così si potrebbe operare una distinzione tra un comportamento inopportuno e come tale disciplinarmente rilevante ed un comportamento fisiologico, o altro tipo di atteggiamento che il docente avrebbe dovuto affrontare con adeguati strumenti pedagogici.
Nella prima lettera di contestazione (cfr. doc 15 ricorrente) non si sostiene che i balli fossero troppo “spinti”, ma che le alunne talvolta li percepissero come tali, come sgradevoli e trasgressivi (“unangenehm und grenzueberschreitend”). Non si spiega quali movimenti o quale situazione concreta abbiano portato a tale percezione.
Laddove si stigmatizza il fatto che il docente avrebbe detto alle alunne che non potevano sottrarsi all'insegnamento, in quanto considerato obbligatorio e influente sul voto, si ritiene che tale comportamento del docente non si esponga ad alcun rilievo disciplinare, posto che la collaborazione in classe, la partecipazione e il comportamento alle lezioni, sono notoriamente considerati fattori che influenzano la valutazione finale.
Anche il fatto che l'insegnante guardasse le alunne – come sopra già evidenziato
- non è di per sé anomalo, è anzi compito dell'insegnante monitorare gli alunni, per motivi disciplinari, di sicurezza e per valutarne l'operato. Anche se si può intuire che uno sguardo possa dare fastidio ad un'adolescente che balla, la contestazione non chiarisce in maniera specifica le circostanze del caso e le modalità di condotta del docente, in modo da poter stigmatizzare l'operato dell'insegnante.
Quanto al terzo punto contestato – ovvero il fatto che il docente avrebbe dovuto reagire diversamente al disagio manifestato dalle alunne, anche proponendo soluzioni pedagogiche alternative – va ribadito ancora una volta che la pagina7 di 10 descrizione dei fatti è troppo vaga e generica, sicché non è dato comprendere quale fosse la situazione alla quale il docente avrebbe dovuto porre rimedio, se al proprio comportamento od alla propria omissione.
Se in sede disciplinare si contesta un comportamento omissivo da parte del docente, che non ha ritenuto di reagire al verificarsi di determinati eventi, allora
è evidente che questi eventi devono essere precisamente delineati. È chiaro che a seconda dell'evento che si è verificato, la reazione che si può pretendere dall'insegnante sarà diversa: a fronte di balli inopportuni, sarà legittimo pretenderne la cessazione;
a fronte di balli solamente percepiti da alcuni come inopportuni, si potrà pretendere anche la ricerca di soluzioni più raffinate da un punto di vista educativo.
5. Il secondo tipo di comportamento contestato in sede disciplinare riguarda il fatto che il signor avrebbe alzato in modo inopportuno la voce nei Pt_1
confronti degli studenti in caso di comportamenti inopportuni di questi ultimi.
Anche nella specie l'addebito è privo di specificità: non è dato sapere quando, con che frequenza, nei confronti di quali studenti si sarebbero verificati gli episodi contestati al docente e quali sarebbero i comportamenti inopportuni tenuti dagli alunni che sarebbero alla base della reazione dell'insegnante.
L'assenza di riferimenti temporali, spaziali e personali rende impossibile individuare adeguatamente il fatto storico e provarlo nella presente sede. In questa sede risulta, di conseguenza, impossibile esercitare un controllo sull'operato del sig. . Pt_1
In sintesi, il Tribunale – stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza della contestazione – se anche si volesse ritenere come non consono il comportamento del sig. , il Tribunale alla luce delle lacune assertive non è in grado di Pt_1
pagina8 di 10 valutare la gravità delle azioni e delle omissioni contestate al docente, e di conseguenza la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e la proporzionalità della stessa.
A tal proposito, giusto per avere un confrornto, va evidenziato come il provvedimento disciplinare precedente (doc 4 ), non oggetto di questa CP_1
procedura, è più ricco di dettagli. Fa il nome di studenti, descrive comportamenti ben precisi (p.e. aver guardato seno e fondoschiena), e fa riferimento ad un concreto e preciso ordine di servizio violato.
La sanzione disciplinare va, di conseguenza, annullata.
6. Le spese seguono la soccombenza. Lite di valore indeterminato con complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Annulla il provvedimento sanzionatorio dd. 16.6.2023 dalla Direzione
Istruzione e Formazione tedesca emesso nei confronti del ricorrente.
2. Condanna altresì la parte a rimborsare Controparte_1
alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 11.327 per Parte_1
compenso, 15% per spese generali, € 259 di spese vive, oltre i.v.a., c.p.a.
pagina9 di 10 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
RN SN
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