Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese ex art. 352 c.p.c. dal 17.4.2025 a seguito di trattazione mediante deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 4452/2024, promossa da:
Sig. (C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo ADRIATICI del Foro di Pavia (C.F. – C.F._2
PEC ) con domicilio eletto presso il Email_1 suo Via Mazzini nr. 33 (fax nr. 0383/1913892)
APPELLANTE contro
Sig. (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
APPELLATO- contumace per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Voghera n. 79 pubblicata il 13 maggio 2024, non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
«Nel merito: ACCOGLIERE L'APPELLO e, per l'effetto, in riforma integrale della Sentenza n. 79/2024 pubblicata il 13 maggio 2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Voghera, Dott.ssa VIOLETA , a Parte_2 margine del Giudizio RG n. 1140/2023, mai notificata, ACCOGLIERE tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: ❖ ACCERTARE E DICHIARARE il diritto Sig. (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(PV) in Via Perugino nr. 25 ad ottenere il risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura RENAULT Clio targata EX830KV a causa dell'omessa custodia e malgoverno del cane razza TA, da parte del suo proprietario, Sig.
(C.F. ), nato a [...] il 6 Controparte_1 C.F._3 ottobre 1969 e residente a [...], Largo Lorenzo Perosi nr. 4, ai sensi
1
(C.F. ) a pagare al Sig. Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) la somma di € 2.378,77 Parte_1 C.F._1
o quella ulteriore somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto d'appello e, nello specifico, ove occorrendo: ❖ Disporre la C.T.U., al fine di accertare i danni occorsi alla autovettura RENAULT Clio targata EX830KV.».
ESPOSIZIONE DEI PUNTI IN FATTO
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Con ricorso ex art. 316 s.s. e 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, avanti il Giudice di Pace di Voghera, il ricorrente Sig. conveniva in giudizio il Sig. Parte_1 CP_1
per sentire accertare e dichiarare il diritto del Sig.
[...] Parte_1
ad ottenere il risarcimento dei danni subiti alla propria
[...]
Renault Clio targata EX830KV a causa dell'omessa custodia e malgoverno del cane razza TA, da parte del suo proprietario, Sig.
, ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c. e Controparte_1 condannare, conseguentemente, il Sig. a pagare Controparte_1 al Sig. la somma di euro 2.378,77 o quella ulteriore Parte_1 somma a accertarsi in corso di causa;
con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari della procedura di negoziazione assistita e del giudizio
All'udienza del 12 marzo 2024, innanzi al Giudice di Pace di Voghera veniva dichiarata la contumacia del Sig CP_1
.
[...]
In particolare, in punto di fatto, il Sig deduceva Parte_1 che:
-il giorno 20 marzo 2023, verso le ore 20.00, il Sig. Parte_1
si trovava a percorrere Viale Repubblica, nel Comune di
[...]
Voghera, alla guida della propria autovettura RENAULT Clio targata EX830KV, proveniente dalla periferia e diretto verso il centro città, allorquando, giunto in corrispondenza del civico nr. 75, si vedeva attraversare improvvisamente la carreggiata da un cane di grossa taglia (razza TA) e, nonostante procedesse a velocità moderata, non poteva evitare l'urto nella parte anteriore sinistra dell'autovettura
2 -considerato che il cane si era allontanato sulle proprie zampe (non dando segni palesi di ferimento) e che, nei pressi, non vi erano persone identificabili come proprietari dell'animale, il Sig. , Pt_1 macchinista delle ferrovie, raggiungeva la stazione ferroviaria per prendere servizio, così da non cagionare una interruzione e/o ritardo nel servizio pubblico svolto
-giunto a destinazione, si avvedeva che il veicolo, a causa dell'impatto con l'animale, aveva subito ingenti danni, e rammentando che, nei pressi del punto di impatto, è ubicato il Bar Giada, il Sig. , Pt_1 effettuava una telefonata al gestore del locale, chiedendo se scappato ad un loro cliente
-il Sig. veniva così messo in contatto con il Pt_1 proprietario del cane, Sig. che rifiutava di Controparte_1 risarcire i danni occorsi alla vettura e pretendeva, di contro, di ottenere il risarcimento per gli asseriti danni subiti all'animale
-con comunicazione a mezzo del Legale, del 6 aprile 2023, si formalizzava al Sig. la richiesta di risarcimento Controparte_1 di tutti i danni, patiti e patendi dal Sig. , in conseguenza del Pt_1 sinistro, a causa dell'omessa custodia e malgoverno dell'animale. Parallelamente, si contestava ogni richiesta di risarcimento per i presunti danni patiti dall'animale, essendo anche questi, se mai sussistenti, da addebitare alla esclusiva responsabilità del proprietario.
Con sentenza n. 79/2024 pubblicata il 13 maggio 2024 il Giudice di Pace di Voghera, rigettava la domanda perché infondata in fatto e compensava le spese del procedimento.
Così risulta in motivazione: “All'esito dell'istruttoria , data lettura della Relazione incidente stradale prot. N. 45/2023 si evince quanto segue : Data dell'incidente :20.03.2023 -giorno feriale – ore 20:00 a Voghera viale Repubblica
,prossimità intersezione con via Franco FU , natura dell'incidente : veicolo in marcia contro animale . Luogo dell'incidente : strada urbana , una carreggiata a doppio senso di marcia , segnaletica verticale e orizzontale , fondo asciutto , illuminazione : buoi , luci stradali presenti , accese , rettilineo , pavimentazione asfaltata , condizioni meteorologiche , sereno , condizioni del traffico normale
,visibilità buona . Il report della Polizia Locale descrive le circostanze dell'incidente : Il sovrintendente scelto 16 riferisce che Controparte_2 alle ore 11,45 del 21.03.2023 veniva informato dal sig. , Parte_1 conducente dell'autovettura , che in data 20.03.2023 alle ore 20:00 circa in via Repubblica era rimasto coinvolto in incidente stradale con un cane . In data 24.03.2023 si verbalizzavano le sommarie informazioni assunte dal conducente dell'autovettura , dal proprietario del cane e da due testi oculari . Lo spazio nella Relazione di incidente riservato all'identificazione dei testi risulta priva di contenuto . Descrizione del fatto . il sig. si trovava in via Controparte_1
FU , all'altezza del civico 75 ( bar Giada) con il proprio cane di razza TA , a suo dire trattenuto al guinzaglio. L'animale riusciva però a liberarsi
3 dall'imbragatura e si allontanava in direzione del centro città . Poco più avanti attraversava la carreggiata e veniva investito dall'autovettura Renault Clio condotta dal sig. che stava percorrendo via Repubblica con Parte_1 direzione di marcia strada Bobbio – centro città . Appaiono delle difformità fra il racconto fatto dal ricorrente in sede di ricorso : 3.
Considerato che
il cane si era allontanato sulle proprie gambe (…) e che , nei pressi , non vi erano persone identificabili come proprietari dell'animale … e quanto descritto nella Relazione incidente stradale : Il sig. si trovava in via FU , Controparte_1 all'altezza del civico 75 ( bar Giada) con il proprio cane di razza TAa , a suo dire trattenuto al guinzaglio . L'animale riusciva però a liberarsi dall'imbragatura e si allontanava in direzione del centro città . Poco più avanti attraversava la carreggiata e veniva investito dall'autovettura Renault Clio condotta dal sig. che stava percorrendo via Repubblica con direzione di Pt_1 marcia strada Bobbio – centro città . Impattando contro l'animale , il ricorrente ha omesso di segnalare il fatto nell'immediatezza del suo accadimento , attendendo l'arrivo delle Forze dell'ordine per i rilievi del caso . Infatti il ricorrente ometteva di rispettare la prescrizione di cui all'art. 189/9 del c.d.s. , omettendo di porre in atto misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso .Appare poco verosimile che il cane potesse allontanarsi , visto i danni che il ricorrente esponeva al proprio veicolo per un importo di euro 2.378,77 . I danni descritti dalla carrozzeria di Voghera nel preventivo n. 6694 Parte_3 del 03.04.2023 concernevano paraurti ant. compl. protezione inf.paraurti ant. , proiettore , parasassi int.passaruota ant. parte ant. , parasassi int.passaruota ant. parte post. , parafango ant., kit modanature paraurti ant. . I danni , per contro , descritti nella Relazione incidente stradale sono : paraurti ant.re parte sx . La Relazione incidente specifica che il cane ,riuscito a liberarsi dall'imbragatura si allontanava in direzione del centro città . Poco più avanti attraversava la carreggiata e veniva investito dall'autovettura . Il sig. avrebbe dovuto Pt_1 provare di aver adottato tutte le manovre adeguate al fine di evitare la collusione della vettura da lui condotta contro il cane che stava attraversando la strada da sinistra verso destra avendo riguardo alla direzione di marcia tenuta della vettura Renault Clio che proveniva da strada Bobbio con direzione centro città . Il cane , per avvicinarsi alla vettura ha per prima , proseguito sul marciapiede sinistro di viale della Repubblica , dal Bar Giada fino all'intersezione con via FU , poi ha attraversato la corsia riservata alle auto con direzione di marcia da centro città verso strada Bobbio , le condizioni del traffico erano normali , il ricorrente riferiva che non c'era nessuno , quindi era agevole notare un cane solitario che si muove prima sul marciapiede sinistro posto a lato della carreggiata , poi attraversa metà strada , fino a quando non si trova ad intersecare la sua traiettoria di transito con quella della vettura condotta dal sig.
. E' corretto il richiamo dell'art. 2052 c.c. il quale stabilisce in punto an Pt_1 che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso
, è responsabile dei danni cagionati dall'animale , sia che fosse sotto la sua custodia , sia che fosse smarrito o fuggito , salvo che provi il caso fortuito .” Ma il ricorrente omette di richiamare , trattandosi nel caso concreto di fatto avvenuto
4 nell'ambito anche della circolazione di veicolo , la norma di cui all'art. 2054 c.c. c. 1 per cui : “ Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo , se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.” Il ricorrente non ha assolto l'onere posto a suo carico ex lege omettendo di fornire la prova di aver adottato tutte quelle condotte di guida, atte ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso e che nonostante ciò l'evento si realizzò lo stesso . All'esito di quanto precede , pur risultati i danni materiali subiti dall'auto analiticamente individuati nel preventivo n. 6694 del 03.04.2023 redatto da Autocarrozzeria La Meridiana srl di Voghera con l'importo del corrispettivo per l'intervento di riparazione della vettura determinato in euro 2.378,77 , non essendo stato il documento in alcun modo contestato in fase di giudizio dal convenuto , la domanda del ricorrente non può essere accolta stante la conclusione in punto “an” dell'evento . Ragione per cui la domanda non può trovare legittimo accoglimento , risultata la stessa non provata in fatto . Si compensano le spese di procedimento .”
Con atto di Appello notificato in data 9 dicembre 2024 il Sig
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Parte_1 icolare quali motivi di Appello:
- Errata ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, con particolare riferimento alla parte in cui il Giudice di prime cure ha indicato che il Sig. avrebbe dovuto provare Pt_1 di aver adottato tutte le manovre adeguate, al fine di evitare la collisione della vettura da lui condotta contro il cane che stava attraversando la strada da sinistra verso destra e che il Sig.
non avrebbe assolto “l'onere posto a suo carico ex Pt_1 lege omettendo di fornire la prova di aver adottato tutte quelle condotte di guida, atte ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso e che nonostante ciò l'evento si realizzò lo stesso”: sul rilievo che è dimostrato che il cane di proprietà del Sig
[...] sia scappato e abbia attraversato la strada impattando CP_1 contro l'auto del sig;
non è stata data prova del Sig Pt_1 [...]
contumace anche nel giudizio di primo grado , quale CP_1 proprietario del cane, della sussistenza del caso fortuito ex art 2052 cc e la condotta del sig , successiva al sinistro non Pt_1 incide sulla causazione dell'evento;
- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., nella parte in cui la Sentenza ha statuito extra petita partium, la presenza di un concorso di colpa del danneggiato: sul rilievo che, solo in caso di impossibilità di ricostruzione del sinistro, opera la sussistenza delle due presunzioni di cui all'art 2052 cc e di cui all'art 2054 cc, mentre nel caso in esame la dinamica è stata ricostruita dalla Polizia Locale del Comune di Voghera in base alla quale alcun rimprovero era ascrivibile al sig , Pt_1 incidente sulla causazione del sinistro;
e la parte della che attribuisce al sif un concorso di colpa ha costituito Pt_1
5 una statuizione extra petita, non essendo stato dedotto dal sig contumace anche nel giudizio di primo grado, un CP_1 concorso di colpa del danneggiato;
- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c.: sul rilievo che la stessa relazione dell'incidente conferma che il Sig.
[...]
“ha omesso di vigilare affinché l'animale non CP_1 arrecasse pericolo o danno a persone e/o cose” e, per tale ragione, è stato sanzionato. La condotta tenuta dal Sig.
, successivamente al sinistro, nulla ha a che vedere Pt_1 con il presente giudizio, in quanto non incidente sulla causazione dell'evento che gli ha cagionato il danno
- Violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
4. Contraddittorietà della motivazione: sul rilievo che il Giudice di Pace, a fronte delle premesse sulla c.d. responsabilità oggettiva, per cui il proprietario o il custode, risponderanno dei danni cagionati dall'animale, per il solo fatto di possederlo o utilizzarlo, salvo che provino il caso fortuito, da intendersi quale fattore esterno, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, giunge , poi, al rigetto della domanda, pur essendo stato provato l'evento e il danno
- Violazione degli artt. 2052 e 2043 c.c. in ordine all'an della pretesa risarcitoria: sul rilievo che la responsabilità per danno cagionato da animali è un'ipotesi di responsabilità oggettiva: non rilevano le caratteristiche dell'animale, la pericolosità, l'eventuale fuga o lo smarrimento, né che l'animale abbia cagionato il danno con un comportamento inconsueto e imprevedibile (data, ad esempio, la risaputa mansuetudine e tranquillità). Il presupposto di attribuzione della responsabilità si fonda sulla mera relazione di fatto intercorrente con l'animale e non discende dall'azione umana. È irrilevante qualsiasi indagine circa colpa, diligenza, prudenza, perizia in capo all'umano. Né ricorre il caso fortuito , nel caso di specie, laddove i rilievi della Polizia Locale del Comune di Voghera, da un lato hanno contestato, in capo al Sig. , la violazione CP_1 dell'art. 32 c. 1 lett. A del Regolamento Comunale di Polizia Urbana (ometteva di vigilare affinché l'animale non arrecasse pericolo o danno a cose o persone) mentre, dall'altro, non hanno accertato la violazione di norme relative alla condotta di guida, in capo al Sig. (ma solo relativa alla violazione Pt_1 dell'art. 80/14 C.d.S., per non essere stato sottoposto il veicolo a revisione e dell'art.189/9 C.d.S., per non essersi fermato in seguito all'incidente – condotta, questa, estranea e successiva all'evento per cui è causa.
Il processo è stato trattenuto in decisione ex art 352 cpc dal 17.4.2025, a seguito di trattazione scritta.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell'Appellato: il Sig.
[...]
non si è costituito, e la notificazione dell'Atto di citazione in CP_1 appello, è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 27-28 novembre 2024 e risulta perfezionata, in data 9 dicembre 2024.
Nel merito l'Appello è fondato nei termini di seguito indicati.
Deve osservarsi che in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022
Tuttavia, occorre rilevare che, nella motivazione della citata sentenza della Corte di Cassazione risulta, altresì, sul punto: “Nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c. , comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria (Cass., n. 200/2002; Cass., n. 4373 del 7/3/2016).”
Deve, inoltre, osservarsi che nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente
7 ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso CP_3 fortuito. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024
Ancora sul punto si osserva che nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possi bile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023
Di tal che, non può ritenersi ultra petita partium, la valutazione compiuta dal Giudice di Pace, pur nella dedotta distinzione tra onere di allegazione e onere della prova, circa il concorso del danneggiato, perché compiuta ai fini della valutazione del superamento di entrambe le citate presunzioni.
Ebbene, ed è ciò che rileva nel caso in esame, la dinamica del sinistro risulta ricostruita dalla Relazione della Polizia Locale di Voghera: Il sig. si trovava in via FU , all'altezza del civico 75 ( Controparte_1 bar Giada) con il proprio cane di razza TA , a suo dire trattenuto al guinzaglio . L'animale riusciva però a liberarsi dall'imbragatura e si allontanava in direzione del centro città . Poco più avanti attraversava la carreggiata e veniva investito dall'autovettura Renault Clio condotta dal sig.
che stava percorrendo via Repubblica con direzione di marcia strada Pt_1
Bobbio – centro città. Da quanto sopra esposto è emerso che il conducente del veicolo A non si era attenuto a quanto disposto dall'articolo 80-14 comma del decreto legislativo 30 Aprile 1992 numero 285 codice della strada - circolava con veicolo non sottoposto alla prevista revisione;
è emerso altresì che lo stesso non si era attenuto a quanto disposto dall'articolo 189 comma 9 del medesimo decreto
8 legislativo- conducente di veicolo coinvolto in incidente procurava danni ad un animale d'affezione senza fermarsi o porre in atto misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. E' emerso inoltre che il proprietario del cane non si è attenuto a quanto disposto dall'articolo 32 comma uno lettera a del Regolamento Comunale di Polizia urbana -ommetteva di vigilare affinché l'animale non arrecasse pericolo o danno a persone o cose.
Ora il Sig non si è costituito, né nel giudizio di primo CP_1 grado, né nel presente giudizio di Appello e tale ricostruzione del sinistro non è in contestazione. Pertanto, così accertata l'effettiva dinamica del sinistro, mentre non può ritenersi superata la presunzione di responsabilità del Sig CP_1 proprietario del cane, in assenza di prova del caso fortuito, deve ritenersi superata la presunzione posta a suo carico del Sig conducente Pt_1 dell'autovettura, posto che il Sig ha dato prova di aver adottato Pt_1 ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, posto che tale cautela deve essere valutata con riferimento alle concrete circostanze, né vi sono elementi per ritenere che il cane fosse avvistabile, prima dell'improvviso attraversamento della strada, ed anche, le citate contestazioni ( di cui all'articolo 80-14 comma del decreto legislativo 30 Aprile 1992 numero 285 codice della strada perché circolava con veicolo non sottoposto alla prevista revisione;
e di cui all'articolo 189 comma 9 del medesimo decreto legislativo- conducente di veicolo coinvolto in incidente procurava danni ad un animale d'affezione senza fermarsi o porre in atto misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso) non hanno efficacia causale sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, così che il contegno dell'animale ha avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità. In conclusione le predette risultanze non elidono la riferibilità esclusiva della responsabilità dell'evento al Sig . CP_1
Passando alla quantificazione del danno, come già indicato nella sentenza appellata, possono ritenersi provati i danni materiali subiti dall'auto, come analiticamente individuati nel preventivo n. 6694 del 03.04.2023 redatto da Autocarrozzeria La Meridiana srl di Voghera, con l'importo del corrispettivo, per l'intervento di riparazione della vettura determinato in euro 2.378,77 , non essendo stato il documento in alcun modo contestato in fase di giudizio dal convenuto.
L'appellata sentenza merita quindi riforma e l'accoglimento del motivo di appello di cui trattasi risulta assorbente le ulteriori questioni dedotte a fondamento del gravame.
L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese relative al giudizio a quo, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza determina la caducazione del capo di essa, che ha statuito sulle spese, e, sul punto, si conferma la statuizione di compensazione delle spese
9 Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, espunta la fase istruttoria non svolta e sulla base dei valori minimi in considerazione dello svolgimento del processo e per l'esame e ricostruzione dei fatti sopra indicati.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice di Appello, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'Appello e in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Voghera n. 79 pubblicata il 13 maggio 2024,
2. accerta e dichiara la responsabilità del Sig. CP_1
a causa dell'omessa custodia e malgoverno del cane
[...] razza TA, nella causazione del sinistro con l'autovettura RENAULT Clio targata EX830KV, del Sig. Parte_1
3. condanna il sig al risarcimento dei danni CP_1 CP_1 subiti dalla predetta autovettura, in favore del Sig. Parte_1
nella misura di € 2.378,77
[...]
4. compensa le spese di lite del primo grado di giudizio
5. condanna il Sig. alla refusione delle spese Controparte_1 di lite di questo grado di giudizio in favore del Sig. Parte_1
che liquida in euro 852,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se e
[...]
per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % e in € 174,00 per esborsi per questo grado di giudizio. Così deciso il 9 giugno 2025. Sentenza depositata il 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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