Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1737/2024 R.G.V.G. posta in deliberazione all'udienza del 17.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Generale Antonio Baldissera n. 23, presso lo studio dell'Avv. Claudia Matranga, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti e
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Palermo, Piazza Sant'Oliva n. 28, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Puleo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
ESPOSIZIONE IN FATTO
Le parti, con ricorso cumulativo ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c., depositato in data 26.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle stesse, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, come successivamente integrate e precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025.
All'udienza del 17.04.2025 appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano note di trattazione scritta con allegate dichiarazioni, personalmente sottoscritte, nelle quali dichiaravano di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come successivamente precisate ed integrate, in merito al mantenimento della prole. Quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, come successivamente precisate ed integrate con note di trattazione scritta, depositate unitamente alle dichiarazioni dalle stesse sottoscritte ex art. 473 bis 51 cpc, per l'udienza del 17.04.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto emettersi, altresì, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (che, tuttavia, deve essere riqualificata in “scioglimento del matrimonio”, poiché le parti hanno contratto matrimonio civile) alle medesime condizioni di cui alla chiesta separazione, come successivamente precisate ed integrate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025,
In via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità del cumulo, nel ricorso congiunto, delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. SSUU n.
28727/2023 del 16.10.2023).
Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, contratto nel comune di Asti, il 23.10.1999 (atto n. 82, parte I, anno 1999, Comune di Asti).
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore delle parti:
-Dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Parte_2
-Omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 26.09.2024, come successivamente precisate e integrate con note di trattazione scritta per l'udienza del 17.04.2025, da intendersi qui trascritte;
-Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato nel comune di Asti, in data 23.10.1999 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto comune al n.82 - parte I - Anno 1999).
Spese al merito.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 20.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini