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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 2389/2023, pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Grossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gorgonzola, Via Milano, n. 37C, come da procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
l Controparte_1
Diret P.IVA_1 rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Annalisa Mallardo, dal Dott. Michele Papapietro, dalla Dott.ssa Pamela Blumetti e dalla Dott.ssa Carmela Magro resistente
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n. 191/22/i emessa in data 7 febbraio 2023 dall' , sede territoriale di Controparte_1
Milano – CP_1
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
- in via preliminare: disporre l'immediata sospensione, anche inaudita altera parte, dell di pagamento n. 191/22/i eme data 7 febbraio 2023 dal , sede territoriale di Milano – notificata in data 14 Controparte_1 CP_1 febbraio 2023;
- in via principale, nel merito: dichiarare la nullità / annullabilità / invalidità o inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 191/22/i emessa in data 7 febbraio 2023 dal , sede territoriale di Milano – notificata in data 14 Controparte_1 CP_1 feb revocare tale provvedimento e zioni ivi comminate in forza delle ragioni in fatto e diritto esposte in narrativa;
1 - in subordine: limitare la sanzione alla minor somma che sarà accertata in corso in causa, tenuto conto altresì del pagamento della somma di cui all'F23 versato in data 30.10.2017. con vittoria di spese e competenze, oltre 155 spese generali, accessori di legge, in favore del procuratore anticipante
Per la parte resistente:
In via preliminare
- Non confermare la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta poiché infondata in fatto ed in diritto.
In via principale
- Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite ai sensi de D. Lgs. n. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite al sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Svolgimento del processo
Con ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione sopra indicata la società ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentir accogliere le conclusioni Controparte_2 sopra riportate
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
Il giudizio è stato istruito con prove testimoniali.
Alla udienza del 15.1.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1. L'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente opposizione (doc. 1, fascicolo ricorrente) trae origine da accertamenti ispettivi iniziati in data 27.10.2017 presso il locale “14 gradi” sito a Cernusco sul Naviglio, Via Mazzini 3, di proprietà della Società Tidiemme Distribuzione Enoalimentare s.r.l.
All' ertamenti i funzionari hanno notificato alla società opponente ed al sig. il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017-122542- Parte_2
PCON-1-601-573 del 19/3/2018 (doc. 6, fascicolo ricorrente), ne e violazioni relative all'occupazione irregolare dei lavoratori , Persona_1 [...]
e e l'art. 29 c. 1 D. Lgs. 276/2003. CP_4 CP_5
Avverso il predetto verbale, la ha Parte_1 proposto ricorso ex art. 17 D. Lgs. 124/ so l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano (doc. 7, fascicolo ricorrente), che con delibera del 17/9/2018 lo ha dichiarato inammissibile per i motivi afferenti all'appalto
2 contestato nel verbale unico di accertamento e notificazione del 19/3/2018 e lo ha respinto per i rimanenti motivi.
Il Direttore dell' di Milano-Lodi, in data 7/2/2023, ha emesso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione opposta, con la quale è stato ingiunto all'esponente il pagamento di Euro 10.147,70, per la violazione dell'art. 3 comma 3 d.l. 12/2002 e in relazione all'irregolare assunzione dei tre lavoratori di cui sopra (Signori
[...]
, e Per_1 CP_5 CP_4
2. La ricorrente eccepisce innanzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto i lavoratori della cui assunzione irregolare si discute svolgevano, a suo dire, la propria attività per conto di altra società.
In secondo luogo, eccepisce la “nullità, annullabilità, invalidità dell'ordinanza ingiunzione per insufficiente ed inadeguata motivazione, omesso esame di documenti, genericità e mancanza degli elementi essenziali”.
Inoltre, secondo la ricorrente, l'addebito sarebbe infondato nel merito, in quanto due lavoratori su tre risulterebbero regolarmente assunti in giorno dell'accesso ispettivo, mentre la terza sarebbe stata regolarizzata nei termini di legge.
La ricorrente lamenta, infine, errori nel calcolo della sanzione comminata.
3. Sotto il primo profilo la ricorrente ha dedotto di avere concesso in gestione il locale, “per il tramite del Consorzio Opportunità e Lavoro”, alla società Servizi Integrati S.r.l., società dotata di una propria struttura ed organizzazione societaria e che provvedeva a gestire in autonomia il rapporto di lavoro dei propri dipendenti.
Di conseguenza tra la ricorrente e detta società sarebbe intercorso un valido contratto di appalto, in esecuzione del quale era la Servizi Integrati ad occuparsi della gestione del servizio di caffetteria e di ristorazione presso il locale di proprietà della ricorrente.
La ricorrente osserva poi che la censura relativa alla illiceità dell'appalto sarebbe stata archiviata, con conseguente riconoscimento della genuinità dello stesso.
Il punto di arrivo del ragionamento della ricorrente è che le violazioni andrebbero addebitate alla società Servizi Integrati S.r.l. e non alla Pt_1
Le doglianze in questione sono infondate. damento della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, la deposita un contratto con il Consorzio Opportunità e Lavoro, Pt_1 apparentemente risalente al 2015, ma privo di data certa (doc. 3, fascicolo ricorrente).
Con la comunicazione del 12.12.2017 (doc. 16, fascicolo ), il legale rappresentante della ha affermato di avere affidato il locale in gestione al Pt_1
Consorzio citato in data 1.12.2015, precisando che le attività di gestione del bar/ristorante 14 gradi sarebbero state demandate dal Consorzio alla Servizi Integrati in data 1.12.2017, ossia in data successiva all'accesso ispettivo avvenuto il 27.10.2017.
Il riferimento alla Servizi Integrati non può, quindi, essere di alcun supporto alle tesi di parte ricorrente, in quanto non vi è alcuna prova di un valido affidamento dei lavori alla “consorziata” in data anteriore all'accesso ispettivo: lo stesso legale
3 rappresentante della ha riferito che le attività di gestione del locale sarebbero Pt_1 state demandare alla Servizi Integrati solo nel dicembre 2017.
In ogni caso, l'istruttoria svolta ha dimostrato che gli addetti al bar/ristorante, pur se assunti formalmente presso altri datori di lavoro, avevano svolto i colloqui preliminari all'assunzione (che nella comunicazione del 12.12.2017 viene CP_6 indicato dalla nte della medesima e preposto al locale) e da Pt_1 quest'ultimo avevano giornalmente ricevuto le direttive per lo svolgimento dell'attività, riconoscendolo come “responsabile”.
Nessun riferimento, viceversa, alla presenza di personale delle ditte appaltatrici, né vi è prova alcuna di qualsivoglia atto di gestione dei rapporti di lavoro da parte delle stesse.
Correttamente, pertanto, i rapporti di lavoro dei tre lavoratori sopra indicati, in fatto, sono stati imputati alla ricorrente ai fini della contestazione della occupazione irregolare.
In ogni caso l'attività dei tre lavoratori sopra indicati presso il ristorante 14 gradi è iniziata in data anteriore alla formalizzazione con la Servizi Integrati.
La IG , assunta formalmente dalla Servizi Integrati in data Persona_1
1.9.2017, in sede va, infatti, dichiarato agli ispettori di avere svolto una settimana di prova nel corso dell'ultima settimana di agosto (doc. 10, fascicolo ITL).
Le dichiarazioni a suo tempo rilasciate sono state confermate anche nel presente giudizio.
Allo stesso modo il sig. aveva dichiarato di avere iniziato a lavorare in data CP_5
24.8.2017 svolgendo un peri i prova interamente espletato in data anteriore alla formalizzazione del contratto con la Servizi Integrati avvenuta in data 1.10.2017 (doc. 6, fascicolo ).
Anche dette dichiarazioni sono state confermate dal nel corso del giudizio. CP_5
La IG aveva, invece, dichiarato di non avere firmato ancora alcun CP_4 contratto perché “in prova” (doc. 3, fascicolo ).
Preso atto di quanto sopra, i militari avevano emes vvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nei confronti della che aveva poi Pt_1 provveduto a regolarizzare la lavoratrice in data successiva.
4. Sulla fondatezza delle contestazioni si osserva quanto segue.
Va prima di tutto richiamato il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo il quale:
“In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non
4 alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
… Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10427 del 2014).
Sulla base di quanto accertato dagli ispettori, in data 27/10/2017 all'atto s ro avoro nove lavoratori, tra cui i signori
[...]
, e I lavoratori citati indossavano una ma Per_1 CP_5 CP_4 nera con il logo 14 gradi ed erano intenti a prestare attività lavorativa all'interno del locale.
Le circostanze di fatto sopra riportate, oltre ad essere accertate dai verbalizzanti, non sono contestate dalla ricorrente.
Considerato quanto osservato al paragrafo precedente, tenuto conto della documentazione in atti e di quanto emerso dalla istruttoria, deve ritenersi che le violazioni contestate siano pienamente sussistenti, con conseguente infondatezza del ricorso.
Va unicamente precisato che, quanto alla lavoratrice regolarizzata con Per_2 assunzione del 31.10.2017, la ricorrente aveva corrisposto ggiuntivo relativo all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 (docc. 12, 13 fascicolo ITL;
doc. 12, fascicolo ricorrente) e non l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria dovuto per l'occupazione irregolare della lavoratrice, senza preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego di cui all'art. 3, comma 3 del d.l. 22 febbraio 2022, che quindi resta dovuto.
5. Quanto alla eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, è sufficiente rilevare che il provvedimento impugnato contiene gli estremi delle norme violate e tutti gli elementi di fatto e di diritto idonei a porre l'ingiunto in grado di conoscere le ragioni che hanno determinato l'emanazione del provvedimento.
D'altra parte, la ricorrente ha impugnato detto provvedimento difendendosi compiutamente nel merito, circostanza che esclude ogni violazione del diritto di difesa.
Non risulta, infine, compiutamente indicato alcun concreto errore di calcolo nella determinazione della sanzione comminata.
6. Il ricorso deve, quindi, essere respinto, con integrale conferma del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 15/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
6