TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza parziale
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. MURONI ANNA MARIA (c.f.
) con studio in C.F._2
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. CARATZU ANGELA RITA (c.f.
, con studio in Indirizzo Telematico C.F._4
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 841/2025 r.g.v.g.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e si sono uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 il 27 settembre 1986. Hanno due figlie, maggiorenni ed economica- mente indipendenti. La famiglia viveva a San Vero Milis in via Manno 65, in abitazione di proprietà comune dei coniugi.
Il 20 marzo 2025 hanno presentato ricorso per separarsi e divor- ziare, prevedendo come unica condizione l'obbligo di trasferimento della quota di casa familiare dalla IG.ra al IG. al Pt_2 Pt_1 prezzo di 50.000 €. Le condizioni possono senz'altro essere accolte.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone in via parziale: Con
1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 nella GI (Narbolia, atto 5 del 1986, parte 2 serie A), incaricando l'ufficiale dello stato civile degli adempimenti di sua competenza.
2. Prende atto che la casa coniugale sita in San Vero Milis via
G.Manno n.65, con tutti gli arredi ivi esistenti, viene assegnata in godi- mento al SI. (proprietario esclusivo) e ivi conti- Parte_1 nuerà a mantenere la residenza. 3. Prende atto che le parti concordano che la casa coniugale sita in San Vero Milis via Manno n.65, di cui entrambi i coniugi sono com- proprietari per una quota di 42/48, resterà nella disponibilità e godi- mento del SI. A tal fine a partire dal primo aprile 2025 fino Pt_1 al 31 agosto 2025 la SI.ra , nelle more del trasferimento a Pt_2
Roma, abiterà da sola presso la casa di proprietà esclusiva del Pt_1 sita in San Vero Milis località Mandriola via Serra is Araus n.62. Tutte le spese relative alle utenze domestiche per il predetto periodo saranno
— 2 — a carico della SI.ra . Pt_2
4. Prende atto che la SI.ra si obbliga a trasferire su Pt_2 richiesta del SI. e dopo che questi ha versato l'intera somma Pt_1 pattuita di euro 50.000,00, come specificato in narrativa, la quota di sua proprietà sulla casa coniugale. Tale accordo e trasferimento non costi- tuiscono una liberalità ma sono finalizzati alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e costituiscono elementi funzionali e indispensabili per la definizione della presente controversia. A tal fine le parti richiedono sin d'ora l'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987. Il IG. , dal suo Parte_1 canto, si obbliga a versare alla SI.ra , che fin da Parte_2 ora accetta, la somma complessiva di euro 50.000,00 (cinquanta- mila/00) nel modo seguente: - euro 25.000,00 (venticinquemila/00) alla data di deposito della sentenza di separazione;
- la restante somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) quando il SI. andrà in Pt_1 pensione (tra un anno circa) al momento in cui percepirà il trattamento di fine rapporto. L'atto notarile di trasferimento della predetta quota dovrà avvenire su richiesta e spese del SI. e comunque entro Pt_1 trenta giorni dal versamento dell'ultima tranche. Le parti istanti ricono- scono che il predetto accordo e trasferimento trova causa nella regola- mentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e che sono funzionali e indispensabili per la risoluzione della presente controversia, chiedono fin da ora l'applicazione del regime fiscale di cui all'art.19 della legge n.74 del 1987. Con il versamento dell'intera predetta somma la SI.ra si dichiara pienamente soddisfatta e con la sottoscrizione del Pt_2 presente ricorso entrambe le parti si dichiarano pienamente soddisfatte e null'altro avranno da pretendere in merito.
5. Prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto non viene previsto alcun assegno di manteni- mento tra loro.
6. Prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco as- senso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espa- trio.
7. Provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento come da ordinanza separata.
8. Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di conIGlio del 31 marzo 2025.
— 3 — Il Presidente L'estensore Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —