Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 23198/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Giudice Dott. Fulvia De Luca
GiudiceDott. Valentina Di Peppe
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 26/06/2024 promossa da
NATTANDIGE 1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 07/11/1979 nello SRI LANKA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] MILANO con l'Avv. BONGO TIZIANA elettivamente domiciliato VIA FUCINI, 49 56127 PISA
Parte attrice nei confronti di
Parte 22) Controparte_1 data e luogo di nascita: 02/02/1978 a CP 2
Cod. Fisc. C.F. 2
Parte convenuta contumace
Senza figli
' in persona del Sostituto Con comunicazione all' Controparte_3
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26.7.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte attrice chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone ( separazione) dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
***
MILANO il 28/05/2020: in matrimonio è poi stato trascritto nei registro dello Stato Civile del comune di Miano anno 2022 atto n. 0455, R. 02 parte II serie C/1);
Dal matrimonio non sono nati figli
Con ricorso per separazione e divorzio iscritto a ruolo in data 26/06/2024
[...] ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Parte 1 Parte_3 separazione personale, passata la stessa in giudicato, lo scioglimento del matrimonio
Parte convenuta, a cui il ricorso il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c., non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 7.5.2025, presente la sono ricorrente, la stessa è stata sentita confermando la volontà di separassi e di divorziare.
Nella medesima udienza il giudizio delegato ha autorizzati i coniugi e vivere separati nell'obbligo di mutuo rispetto e non ha assunto ulteriori provvedimento in assenza di domande diverse della ricorrete.
Inviata la difesa della ricorrente alla discussione orale, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la parte attrice
Sulla domanda di separazione personale
La domanda della ricorrente diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita, essendosi il marito allontanato da tempo dalla casa famigliare senza farvi più ritorno e di fatto avendo reso in tal modo inattuale qualsiasi progetto matrimoniale.
Non vi sono statuizioni di carattere economico da assumere dovendosi ritenere che i coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti e in ogni caso ciascuno in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.23198/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_4
[...] e Controparte_4 che hanno celebrato matrimonio in MILANO il 28/05/2020 Controparte_1 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 2022 atto n.
0455 R. 02 parte II, serie C/1;
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 7.5.2025 Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai