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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°4747 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato a [...], LO (Stati Parte_1
Uniti d'America), il 23.09.1983, in proprio e nelle qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a nata a [...] Controparte_1
il 12.5.1981, la quale interviene solo in tale qualità, sulla minore - CP_1
nata a [...] il [...]; Persona_1 [...]
, nata a [...], LO (Stati Uniti d'America), CP_2
il 12.09.1985; e , nato a [...], Controparte_3
LO (Stati Uniti d'America) il 23.01.1998; rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna, unitamente e separatamente all'avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliati in
Bologna – Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso lo studio dell'avv. Andrea
Permunian, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/04/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di alias Persona_2
, nato a [...] il [...] (doc.1 Persona_3
fascicolo di parte ricorrente), che morirà il 25.02.1928 a Jackson, LO
(Stati Uniti d'America) senza mai naturalizzarsi cittadino statunitense (doc.
2,3,4,5,7) e coniugatosi con alias Persona_4 Persona_5
il 9.10.1897 nella Contea di FO ,LO (Stati Uniti d'America
[...]
- doc.6).
In costanza di matrimonio tra i predetti coniugi, in data 28.01.1903,
nasceva a New Orleans, LO (Stati Uniti d'America) Persona_6
(doc. 8) la quale acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli ai
[...]
sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza allora in vigore negli
Stati Uniti d'America e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di cittadino italiano. Posto che “la normativa dello Stato della LO non
ha previsto l'obbligo di conservazione degli atti di nascita e morte fino al
1918” (cfr. doc. 9) – non sia stato possibile rinvenire il certificato di nascita di e che pertanto si produca il suo certificato di Persona_6
battesimo, ove sono correttamente riportate le sue generalità e l'indicazione di paternità e maternità.
In data 27.05.1932 sposava a Jefferson County, Persona_6
LO (Stati Uniti d'America), (doc. 10) e, in Controparte_6
costanza del loro matrimonio, il 12.11.1932 nasceva a New Orleans,
LO (Stati Uniti d'America), alias Controparte_7 [...]
(doc. 11). Persona_7
In data 5.11.1955 contraeva matrimonio a New Controparte_7
Orleans, LO (Stati Uniti d'America), con (doc. 12), Parte_2
nata a [...], LO (Stati Uniti d'America) l'8.08.1934 e, in costanza di matrimonio tra i coniugi, nasceva a New Orleans, LO (Stati
Uniti d'America) il 22.01.1959 (doc.13). Persona_8
In data 6.03.1982 contraeva matrimonio a Persona_9
New Orleans, LO (Stati Uniti d'America), con Persona_10
(doc. 14) nato il [...] in [...] e in costanza della loro unione nascevano a New Orleans, LO (Stati Uniti
d'America), il 23.09.1983 (doc. 15); Parte_1
il 12.09.1985 (doc. 20) e Controparte_2 CP_3
il 23.01.1998 (doc. 21).
[...]
Infine, dall'unione tra e - i Parte_1 Controparte_1
quali contrarranno matrimonio il 25.06.2022 a New Orleans, LO (Stati
Uniti d'America - doc. 16) - nasceva il 28.04.2016 a Berlino, Germania,
(doc. 17,18,19). Persona_11 Parte_1
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_4
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 1.10.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stato mai Persona_2
naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi Persona_6
coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 11.10.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°4747 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato a [...], LO (Stati Parte_1
Uniti d'America), il 23.09.1983, in proprio e nelle qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a nata a [...] Controparte_1
il 12.5.1981, la quale interviene solo in tale qualità, sulla minore - CP_1
nata a [...] il [...]; Persona_1 [...]
, nata a [...], LO (Stati Uniti d'America), CP_2
il 12.09.1985; e , nato a [...], Controparte_3
LO (Stati Uniti d'America) il 23.01.1998; rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna, unitamente e separatamente all'avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliati in
Bologna – Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso lo studio dell'avv. Andrea
Permunian, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/04/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di alias Persona_2
, nato a [...] il [...] (doc.1 Persona_3
fascicolo di parte ricorrente), che morirà il 25.02.1928 a Jackson, LO
(Stati Uniti d'America) senza mai naturalizzarsi cittadino statunitense (doc.
2,3,4,5,7) e coniugatosi con alias Persona_4 Persona_5
il 9.10.1897 nella Contea di FO ,LO (Stati Uniti d'America
[...]
- doc.6).
In costanza di matrimonio tra i predetti coniugi, in data 28.01.1903,
nasceva a New Orleans, LO (Stati Uniti d'America) Persona_6
(doc. 8) la quale acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli ai
[...]
sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza allora in vigore negli
Stati Uniti d'America e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di cittadino italiano. Posto che “la normativa dello Stato della LO non
ha previsto l'obbligo di conservazione degli atti di nascita e morte fino al
1918” (cfr. doc. 9) – non sia stato possibile rinvenire il certificato di nascita di e che pertanto si produca il suo certificato di Persona_6
battesimo, ove sono correttamente riportate le sue generalità e l'indicazione di paternità e maternità.
In data 27.05.1932 sposava a Jefferson County, Persona_6
LO (Stati Uniti d'America), (doc. 10) e, in Controparte_6
costanza del loro matrimonio, il 12.11.1932 nasceva a New Orleans,
LO (Stati Uniti d'America), alias Controparte_7 [...]
(doc. 11). Persona_7
In data 5.11.1955 contraeva matrimonio a New Controparte_7
Orleans, LO (Stati Uniti d'America), con (doc. 12), Parte_2
nata a [...], LO (Stati Uniti d'America) l'8.08.1934 e, in costanza di matrimonio tra i coniugi, nasceva a New Orleans, LO (Stati
Uniti d'America) il 22.01.1959 (doc.13). Persona_8
In data 6.03.1982 contraeva matrimonio a Persona_9
New Orleans, LO (Stati Uniti d'America), con Persona_10
(doc. 14) nato il [...] in [...] e in costanza della loro unione nascevano a New Orleans, LO (Stati Uniti
d'America), il 23.09.1983 (doc. 15); Parte_1
il 12.09.1985 (doc. 20) e Controparte_2 CP_3
il 23.01.1998 (doc. 21).
[...]
Infine, dall'unione tra e - i Parte_1 Controparte_1
quali contrarranno matrimonio il 25.06.2022 a New Orleans, LO (Stati
Uniti d'America - doc. 16) - nasceva il 28.04.2016 a Berlino, Germania,
(doc. 17,18,19). Persona_11 Parte_1
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_4
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 1.10.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stato mai Persona_2
naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi Persona_6
coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 11.10.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.