Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05569/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5569 del 2022, proposto da
Libera Schiano Di Cola, rappresentata e difesa dall'avvocata Assunta Di Razza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte di Procida, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot.12271 del 4 agosto 2022, mediante il quale il Comune di Monte di Procida ha rigettato l'istanza di condono prot. 17703 del 9 dicembre 2004, avanzata dalla ricorrente ai sensi della L. 326/2003 per opere realizzate alla Via Panoramica, III Trav. N. 22 Foglio 11, part. 155;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. OL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è insorta avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Comune di Monte di Procida ha respinto l’istanza di condono che la predetta ha formulato, nel 2004, ai sensi del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, proponendo i seguenti motivi:
1.1.“ Violazione e falsa applicazione dell’art.32 comma 37 del d.l. 269/2022 – Violazione del giusto procedimento – Nullità insanabile del procedimento amministrativo di condono ”;
1.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.3 L. 07.08.1990, n.241 – Eccesso di potere – Erronea valutazione dei presupposti in fatto e diritto – Difetto di motivazione – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ”;
1.3. “ Violazione ed erronea applicazione dell’art.32 L. 24/11/2003 n.326 – Violazione L. 07.08.1990 n.241 e s.m.i. – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Violazione del giusto procedimento – Carenza di istruttoria ”;
1.4. “ Violazione L. 07.08.1990 n.241 – Eccesso di potere e violazione del giusto procedimento ”.
2. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
3. All’udienza del 25 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
5. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento gravato, in quanto emesso successivamente al decorso del termine di ventiquattro mesi per la conclusione del procedimento, previsto dall’art. 32, co. 37, del d.l. n. 269/2003, e quindi alla formazione del silenzio assenso.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Il Comune intimato ha respinto l’istanza di sanatoria formulata dalla ricorrente, evidenziando che “ [l]a possibilità di sanatoria ai sensi della L.326/03 è regolata nel caso di specie (area sottoposta a vincoli) dal comma 27 dell’art.32. In particolare alla lettera d) del suddetto comma 27 si legge che non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”. L’opera abusiva di cui alla domanda di sanatoria in parola, in quanto realizzata tra l’altro successivamente all’istituzione del vincolo a tutela dei beni ambientali e paesistici di cui alla L.1497/1939 e s.m.i. così come introdotto con Decreto Ministeriale del 20/01/1964, trova riscontro nella definizione resa all’art.32 comma 27 lett.d della L. 326/03, ovvero rientra nel novero delle opere non suscettibili di sanatoria ”.
5.3. In merito, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “ [p]erché possa formarsi il silenzio-assenso su un'istanza di condono edilizio, il termine di ventiquattro mesi decorre dalla presentazione della medesima domanda, a condizione che la stessa risulti completa in ogni sua parte. Inoltre, il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio-assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzativa ” (Tar Lazio, II, 1° febbraio 2024, n. 1991).
L’esistenza del vincolo, richiamato nel provvedimento, posto a tutela dei beni ambientali e paesistici di cui alla L.1497/1939 e s.m.i., così come introdotto con d.m. del 20 gennaio 1964, ha impedito, pertanto, la formazione dell’invocato silenzio assenso.
Nel caso di specie, peraltro, deve altresì evidenziarsi che, come pure precisato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (da ultimo, Tar Campania, III, 19 febbraio 2024, n.1151), nella Regione Campania l’istituto del silenzio assenso non può trovare applicazione con riferimento al d.l. n. 269/2003, ostandovi le contrarie previsioni contenute nella l.r. Campania 18 novembre 2004, n. 10 (cfr. Tar Campania, III, 1 giugno 2012, n. 2612; nonché Tar Campania, II, 15 gennaio 2015, n. 230 e 6 marzo 2014, n. 1351, secondo cui “ nella Regione Campania, le domande di condono proposte ai sensi della l. n. 326 del 2003 sono assoggettate al regime di cui all'art. 7, L.R. n. 10 del 2004, sicché devono essere definite con un provvedimento espresso entro il termine di 24 mesi dalla presentazione, il cui decorso non equivale a titolo abilitativo in sanatoria ma configura un mero inadempimento, avverso il quale è azionabile la tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. ”).
Ed invero la l.r. Campania 18 novembre 2004, n. 10, all’art. 7, dispone che: “ le domande di sanatoria sono definite dai comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse [...] Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 4 che disciplinano l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte dell'amministrazione provinciale competente ”. Ciò significa che il decorso del termine di 24 mesi non comporta la formazione per silentium del titolo abilitativo in sanatoria ma configura un mero inadempimento, avverso il quale, oltre al rimedio amministrativo già descritto, è azionabile la tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo (Tar Campania, III, 4 ottobre 2022, n. 6153, 10 dicembre 2021, n. 7968 e Sez. IV, 22 febbraio 2021 n. 1154).
6. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che il provvedimento non contiene alcuna valutazione delle ragioni di pubblico interesse, concreto e specifico, che possa giustificarne l’adozione a distanza di quasi venti anni, a fronte del sacrificio imposto al privato, nonché la violazione dell’affidamento di questi.
6.1. Il motivo è parimenti infondato.
Nella materia in esame, deve, innanzitutto, ritenersi escluso che il trascorrere del tempo possa legittimare una situazione contra ius o consolidare un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva, venendo piuttosto in rilievo un ingiustificato mantenimento nel tempo ed utilizzo dell’opera abusiva insuscettibile di sanatoria, a vantaggio del privato e in danno dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio (in termini, Tar Campania, III, 19 febbraio 2024, n.1151; 23 marzo 2020 n. 1217 e 29 maggio 2018 n. 3543).
Quanto alla censura con cui la ricorrente sostiene la necessità di una motivazione rafforzata che indicasse il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, deve rimarcarsi che, secondo i consolidati principi espressi da questo Tribunale, dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, ai fini del rigetto della istanza di condono, non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata (Tar Campania, III, 19 febbraio 2024, n.1151, 27 settembre 2023, n. 5254, 2 marzo 2023, n. 1353, 9 agosto 2021, n. 5474).
7. Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che l’amministrazione abbia illegittimamente omesso, da un lato, di verificare la compatibilità delle opere alle norme urbanistiche e alla prescrizione degli strumenti urbanistici, dall’altro, di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo richiamato nel provvedimento.
7.1. Le censure sono infondate.
Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudizio di compatibilità delle opere risulta chiaramente espresso nel provvedimento, laddove l’amministrazione ha precisato che le opere non sono suscettibili di sanatoria.
Sotto il secondo profilo, deve rimarcarsi che, come pure chiaramente sottolineato nell’atto gravato, la sola esistenza del vincolo ivi indicato esclude la possibilità di ottenere il condono richiesto, giacché, secondo quanto previsto al comma 27, lett. c), dell’art.32 del citato d.l. n.269/2003, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Nel caso di specie, peraltro, come pure indicato nel provvedimento e non contestato dalla ricorrente, le opere abusive sono state realizzate successivamente alla istituzione del vincolo.
8. Con l’ultimo motivo, la ricorrente deduce la mancata acquisizione del previo parere della Commissione edilizia comunale e della Commissione edilizia integrata.
8.1. Anche tale censura è priva di pregio.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria, il parere della Commissione edilizia non obbligatorio, ma al più facoltativo (cfr. Cons. Stato, IV, sentenza 12 febbraio 2010, n. 772; Tar Campania, III, 19 febbraio 2024, n.1151).
La mancata acquisizione del parere della Commissione non rende, pertanto, illegittimo il provvedimento gravato.
9. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
10. Nulla si dispone per le spese del Comune non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO VE, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
OL TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TE | AO VE |
IL SEGRETARIO