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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1967 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2017 vertente tra
(codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Parte_1 delle Imprese di Bergamo al n. ), con sede legale in Bergamo, P.IVA_1
alla Piazza Vittorio Veneto 8, iscritta all'Albo delle Banche n. 5678
Aderente al Fondo Depositi e al Fondo Controparte_1
Nazionale di Garanzia ed all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2,
Capogruppo del Gruppo Bancario che ha Controparte_2 incorporato per fusione rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv. Alessandra Villecco (C.F.: ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Commerciale CP_4
sito in Cosenza alla Via Beato Umile Palazzo SA.MO., in virtù
[...]
di mandato in calce all'atto di appello.
- appellante e
(P.Iva: ), con sede in Controparte_5 P.IVA_2
Cosenza alla via Panebianco n. 682 c/o in persona del CP_6
suo liquidatore (c.f. ) Controparte_7 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Pasquale Lenti
( ) e Fernando Esposito, elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del primo, sito in Cosenza Via Panebianco n. 682.
- appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e difesa che tutte si impugnano, così provvedere:
- in riforma dell'appellata sentenza non definitiva n. 126/2012, pronunciata nella causa n. 3377/2009 RGAC, resa dal Tribunale di Cosenza, nella persona della Dr. Erminia Ceci, in data 23.01.2012, depositata in cancelleria in data
25.01.2012, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione passiva della oggi con Controparte_3 Parte_1 condanna alle spese e competenze di lite;
- in riforma della sentenza definitiva n. 2070/2017, pronunciata nella causa n.
3377/2009 RGAC, resa dal Tribunale di Cosenza, nella persona della Dr. Anna
Rombolà, in data 19.10.2017, depositata in cancelleria in data 23.10.2017, annullare la condanna alla restituzione della somma di €. 57.632,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, accertando che il credito vantato dalla alla data di chiusura del conto ammontava ad € 57.632,45. Con CP_3 vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio e con ogni altro provvedimento di giustizia”.
pag. 2/13
Per Opificia s.r.l.: “L'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, nel merito e con sentenza definitiva: 1) in riferimento alla sentenza non definitiva n. 126/2012, rigettare l'appello proposto perché inammissibile per inesistenza della procura alle liti e comunque infondato nel merito per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 cpc;
2) in riferimento alla sentenza definitiva n. 2070/2017, rigettare l'appello perché infondato per le ragioni di cui in narrativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna, emettere sentenza di accertamento del minor importo a debito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 3/13 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_5
conveniva in giudizio deducendo l'invalidità delle Controparte_3 clausole del contratto di conto corrente n. 52/1423/52, in relazione all'applicazione di tassi di interesse convenzionali ultralegali e di commissioni di massimo scoperto non determinati per iscritto, all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed all'erroneo calcolo delle valute e, di conseguenza, chiedeva “accertare e dichiarare” la nullità o inefficacia del rapporto bancario e per l'effetto condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in riferimento agli interessi praticati usualmente su piazza, senza una specifica previsione del tasso di interesse ultralegale;
al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., per l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione di commissione di massimo scoperto in assenza di valida pattuizione.
Inoltre, la banca aveva anticipato e posticipato la valuta rispetto all'incasso o al pagamento effettivo di somme sul conto corrente e, pertanto, sussisteva il diritto della società attrice a conseguire la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte per il periodo compreso tra l'1.1.1994 ed il 31.12.2001.
Si costituiva in giudizio la convenuta;
preliminarmente, Pt_1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che il rapporto obbligatorio, instaurato il 23.7.1991 ed estinto l'11.12.2001, fosse stato ceduto ad in forza di contratto di cessione di crediti CP_8
pro soluto ed in blocco del 14.12.2001; sempre in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, la decadenza della pag. 4/13 società attrice dal diritto a contestare le risultanze contabili e la prescrizione del diritto alla ripetizione, quantomeno per il periodo relativo al decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, deducendo che era legittimo l'operato della banca sia in riferimento alla capitalizzazione degli interessi, sia all'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle valute per l'incasso degli assegni.
Concludeva per l'inammissibilità o comunque infondatezza della domanda attorea.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., con sentenza parziale n. 126/2012 veniva rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
disponendosi il prosieguo del giudizio per l'espletamento CP_3 di ctu contabile.
Terminata l'istruttoria e fatte precisare le conclusioni, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto non pattuiti per iscritto, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e condannava al Controparte_3
pagamento della somma di € 57.632,45, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo, a titolo di ripetizione delle somme indebitamente percepite in favore della Opificia condannava la CP_5
convenuta alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi
€ 3.705,00, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; poneva definitivamente le spese relative alla ctu, nella misura liquidata con separati decreti, a carico della banca convenuta.
pag. 5/13 2.
che ha incorporato per fusione Parte_1 CP_3
impugna, con un unico atto di appello articolato in due motivi, la
[...]
sentenza non definitiva n. 126/2012 emessa nel medesimo giudizio, con cui è stata rigettata la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, e la sentenza definitiva n. 2070/2017, che ha deciso le altre preliminari eccezioni ed il merito della controversia.
Quanto al difetto di legittimazione passiva, l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe per errore applicato la Legge n. 130/1999
(art. 4), riferita alle sole società che realizzano, in via esclusiva, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti;
in tale categoria non rientra
IntesaBci s.p.a. (oggi Banca Intesa), uno degli istituti di credito più importanti del territorio atteso che, certamente, non esegue soltanto tali operazioni.
La fattispecie in esame rientrerebbe, piuttosto, nella previsione normativa di cui all'articolo 58 comma 5 e 6 TUB, richiamato dal contratto di cessione dei crediti pro soluto e in blocco, stipulato tra CP_3
ed IntesaBci s.p.a. in data 14.12.2001.
[...]
Secondo la richiamata disciplina, i creditori ceduti hanno facoltà entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione;
trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
Per tale ragione, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere la domanda attorea inammissibile per difetto di legittimazione passiva della convenuta, erroneamente citata in giudizio in luogo della cessionaria CP_8
Quanto al merito della controversia, il primo giudice ha condannato la alla restituzione di € 57.632,45, quantificato dal CTU Pt_1
pag. 6/13 come oneri per interessi anatocistici e cms addebitati in costanza di rapporto e fino al 31.12.2001; detta decisione sarebbe palesemente erronea, poiché lo stesso CTU ha dato atto che il saldo negativo al momento della cessione era pari ad € 99.892,04 (lire 193.417.959), ma secondo la sua ricostruzione avrebbe dovuto essere € 57.632,45 (pari a lire 111.591.998).
Nessuna restituzione spetterebbe quindi alla poiché Controparte_5
non ha mai versato l'importo maggiore rinvenibile a pagina 92 dell'allegato all'atto di cessione del credito da parte della CP_3
ad Intesa, per un ammontare di lire aggiornato al 11.12.2001.
Ciò posto, il primo giudice avrebbe dovuto, al più, accertare il minor credito della nei confronti della Controparte_3 Controparte_5
ma non certo condannare alla restituzione di un importo che lo stesso
CTU ha accertato essere inferiore al maggior saldo negativo.
Del resto, la fase del giudizio antecedente alla CTU ha avuto ad oggetto proprio la cessione del credito tra i due istituti bancari;
non avendo la correntista onorato il proprio debito ed azzerato la propria esposizione, si è proceduto tra e Banca Intesa s.p.a. Pt_1 CP_3 alla cessione del credito in data 11.12.2011, riportato nell'atto notarile del
14.12.2001.
Infatti, il conto è stato estinto (e quindi reca solo successivamente, al 31.12.2001, un saldo pari a zero) presso la banca convenuta solo dopo l'avvenuta cessione e non per avvenuto pagamento da parte della società.
Conclude per l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione passiva della oggi Controparte_3 Parte_1
con condanna alle spese e competenze di lite;
in subordine, per l'annullamento della condanna alla restituzione della somma di €
pag. 7/13 57.632,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, accertando che il credito vantato dalla alla data di chiusura del conto CP_3 ammontava ad € 57.632,45. Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita eccependo, in via Controparte_5 preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva n. 126/2012 per inesistenza di procura alle liti;
in subordine, l'infondatezza del gravame, trattandosi di una avvenuta cessione del credito e non del rapporto contrattuale;
quanto al merito, ha contestato il gravame, proposto senza considerare i numerosi versamenti in conto corrente realizzati dalla società tutti solutori di Controparte_5
interessi anatocistici addebitati volta per volta, essendo il conto corrente estinto già prima dell'inizio della causa;
tali versamenti hanno legittimato la richiesta di ripetizione dell'indebito dopo l'estinzione del conto corrente, in quanto solutori degli interessi anatocistici addebitati dalla banca. L'appellante, per opporsi alla richiesta di ripetizione dell'indebito, avrebbe potuto soltanto portare in compensazione il suo credito, divenuto definitivo a seguito della chiusura del rapporto di conto corrente.
Chiede, in riferimento alla sentenza non definitiva, il rigetto dell'appello perché inammissibile per inesistenza della procura alle liti e comunque infondato nel merito;
in riferimento alla sentenza definitiva, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna, emettere sentenza di accertamento del minor importo a debito;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
pag. 8/13 Alla prima udienza di comparizione delle parti, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e preso atto dell'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
assegnata in decisione in data 9.6.2020 e
22.11.2022, è stata poi rimessa sul ruolo per diverse esigenze (dimissioni del consigliere relatore dall'ordinamento giudiziario e, in seguito, per gli obiettivi del Ministero in relazione al PNRR e relativa Controparte_9
necessità di definire le cause con più antica iscrizione).
All'udienza del l'11.2.2025, ottenuti chiarimenti dal CTU, la causa
è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pag. 9/13 RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
Sulla questione preliminare, circa il difetto di legittimazione passiva, sollevato dalla banca, va rilevato in prima battuta – per come puntualmente eccepito da controparte – l'improcedibilità dell'appello avverso la sentenza parziale sentenza n. 126/12 emessa nel corso del giudizio di primo grado, per inesistenza di procura alle liti.
ha rilasciato mandato al proprio difensore solo per Parte_1 appellare la sentenza definitiva n. 2070/2017, e non già anche per appellare la sentenza parziale n. 126/2012, come si evince dal testo della procura in atti, in cui si fa esplicito ed esclusivo riferimento alla sentenza n. 2070/2017. Si tratta di inesistenza della procura che non può essere sanata (Cass., Sezioni Unite n. 37434/2022).
Ma in ogni caso, la legittimazione passiva, relativamente alle richieste avanzate dal debitore ceduto, spetta alla banca cedente.
Dalla documentazione prodotta da si ricava che Controparte_3 in favore di IntesaBci S.p.a., veniva effettuata solo una cessione del credito e non una cessione del contratto (cfr. artt. 2, 5 e 7 dell'accordo di cessione). Nel contratto di cessione di crediti prodotto in giudizio da controparte, sono richiamate le disposizioni ex art. 58 TUB valevoli per la cessione dei crediti e non per la cessione dei contratti senza rendere applicabili, in quanto evidentemente non compatibili con una semplice operazione di cessione del credito, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 58, che fanno invece riferimento alla cessione anche di posizioni passive.
Nel caso di specie, gli aspetti prospettati da a CP_5
fondamento della domanda di ripetizione di indebito sono tutti aspetti pag. 10/13 attinenti al rapporto giuridico contrattuale (nullità della clausola anatocistica e della CMS, interessi ultralegali, superamento della soglia antiusura). Rapporto che non è mai stato ceduto alla essendo CP_8
oltretutto il contratto di conto corrente chiuso in data 11.12.2001, tre giorni prima la cessione del credito. E' dunque evidente che ciò che veniva ceduto era non già il rapporto contrattuale bensì esclusivamente il relativo credito.
Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito
(Cass., n. 8579 del 29.3.2024).
4.
Il secondo motivo di appello è invece fondato, per quanto di ragione.
La Corte ha chiamato a chiarimenti il CTU circa quanto riportato all'ultima pagina dell'allegato 3 (Tabella C - Dati e Calcoli di Base –
pag. 11/13 Verifica riporto movimenti contabili dagli E/C n. 101/52/1423), in cui l'importo a debito del correntista pari a lire 198.409.771 alla data dell'11.12.01 passava dal rido al rigo;
il CTU dr. Per_1
ha convalidato quanto asserito dalla banca, ovvero che il passaggio da negativo in positivo era dovuto unicamente alla cessione del credito, che per l'istituto cedente comporta – tecnicamente – l'annotazione del saldo finale pari a 0.
Da ciò si ricava che quella somma non è mai stata pagata da
, che pertanto ha maturato soltanto il diritto a vedersi CP_5
riconosciuto l'accertamento di un minore importo, per effetto di quanto rideterminato dal CTU che per effetto del ricalcolo ha imputato a credito del cliente l'importo di lire 111.691.988, convertito in euro 57.632,45. La condanna al pagamento di tale importo che – si ripete – non risulta mai sborsato va pertanto annullata e l'ammontare del credito va soltanto rideterminato, per come del resto, la stessa domanda originariamente proposta era stata formulata, in quanto volta innanzitutto ad accertare e dichiarare, l'effettivo dare/avere del rapporto bancario, depurato dalle poste relative a voci non dovute (interessi superiori al tasso legale vigente tempo per tempo, commissioni massimo scoperto, spese di tenuta conto, se non bolli e postali, come accertato dal CTU) e solo in successione poi sentire condannata la banca alla ripetizione dell'indebito, seconda domanda che non può essere accolta, risultando il conto alla chiusura ancora in sofferenza.
5.
In ragione della avvenuta ridefinizione del dovuto, non è individuabile una soccombenza a carico esclusivo di una parte e le spese possono pertanto essere compensate, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
pag. 12/13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza non definitiva n. 126/2012 del 25.1.2012 e quella definitiva n. 2070/2017 del 23.10.2017, emesse nel medesimo giudizio dal
Tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza non definitiva;
- in riforma della sentenza definitiva annulla la condanna di
[...]
al pagamento della somma di euro 57.632,45; Parte_1
- accerta e dichiara che alla chiusura del conto corrente n.
101/52/1423 il debito di nei confronti della banca CP_5
corrisponde alla somma di euro 42.259,59;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 13/13
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1967 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2017 vertente tra
(codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Parte_1 delle Imprese di Bergamo al n. ), con sede legale in Bergamo, P.IVA_1
alla Piazza Vittorio Veneto 8, iscritta all'Albo delle Banche n. 5678
Aderente al Fondo Depositi e al Fondo Controparte_1
Nazionale di Garanzia ed all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2,
Capogruppo del Gruppo Bancario che ha Controparte_2 incorporato per fusione rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv. Alessandra Villecco (C.F.: ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Commerciale CP_4
sito in Cosenza alla Via Beato Umile Palazzo SA.MO., in virtù
[...]
di mandato in calce all'atto di appello.
- appellante e
(P.Iva: ), con sede in Controparte_5 P.IVA_2
Cosenza alla via Panebianco n. 682 c/o in persona del CP_6
suo liquidatore (c.f. ) Controparte_7 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Pasquale Lenti
( ) e Fernando Esposito, elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del primo, sito in Cosenza Via Panebianco n. 682.
- appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e difesa che tutte si impugnano, così provvedere:
- in riforma dell'appellata sentenza non definitiva n. 126/2012, pronunciata nella causa n. 3377/2009 RGAC, resa dal Tribunale di Cosenza, nella persona della Dr. Erminia Ceci, in data 23.01.2012, depositata in cancelleria in data
25.01.2012, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione passiva della oggi con Controparte_3 Parte_1 condanna alle spese e competenze di lite;
- in riforma della sentenza definitiva n. 2070/2017, pronunciata nella causa n.
3377/2009 RGAC, resa dal Tribunale di Cosenza, nella persona della Dr. Anna
Rombolà, in data 19.10.2017, depositata in cancelleria in data 23.10.2017, annullare la condanna alla restituzione della somma di €. 57.632,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, accertando che il credito vantato dalla alla data di chiusura del conto ammontava ad € 57.632,45. Con CP_3 vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio e con ogni altro provvedimento di giustizia”.
pag. 2/13
Per Opificia s.r.l.: “L'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, nel merito e con sentenza definitiva: 1) in riferimento alla sentenza non definitiva n. 126/2012, rigettare l'appello proposto perché inammissibile per inesistenza della procura alle liti e comunque infondato nel merito per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 cpc;
2) in riferimento alla sentenza definitiva n. 2070/2017, rigettare l'appello perché infondato per le ragioni di cui in narrativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna, emettere sentenza di accertamento del minor importo a debito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 3/13 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_5
conveniva in giudizio deducendo l'invalidità delle Controparte_3 clausole del contratto di conto corrente n. 52/1423/52, in relazione all'applicazione di tassi di interesse convenzionali ultralegali e di commissioni di massimo scoperto non determinati per iscritto, all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed all'erroneo calcolo delle valute e, di conseguenza, chiedeva “accertare e dichiarare” la nullità o inefficacia del rapporto bancario e per l'effetto condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in riferimento agli interessi praticati usualmente su piazza, senza una specifica previsione del tasso di interesse ultralegale;
al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., per l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione di commissione di massimo scoperto in assenza di valida pattuizione.
Inoltre, la banca aveva anticipato e posticipato la valuta rispetto all'incasso o al pagamento effettivo di somme sul conto corrente e, pertanto, sussisteva il diritto della società attrice a conseguire la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte per il periodo compreso tra l'1.1.1994 ed il 31.12.2001.
Si costituiva in giudizio la convenuta;
preliminarmente, Pt_1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che il rapporto obbligatorio, instaurato il 23.7.1991 ed estinto l'11.12.2001, fosse stato ceduto ad in forza di contratto di cessione di crediti CP_8
pro soluto ed in blocco del 14.12.2001; sempre in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, la decadenza della pag. 4/13 società attrice dal diritto a contestare le risultanze contabili e la prescrizione del diritto alla ripetizione, quantomeno per il periodo relativo al decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, deducendo che era legittimo l'operato della banca sia in riferimento alla capitalizzazione degli interessi, sia all'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle valute per l'incasso degli assegni.
Concludeva per l'inammissibilità o comunque infondatezza della domanda attorea.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., con sentenza parziale n. 126/2012 veniva rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
disponendosi il prosieguo del giudizio per l'espletamento CP_3 di ctu contabile.
Terminata l'istruttoria e fatte precisare le conclusioni, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto non pattuiti per iscritto, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e condannava al Controparte_3
pagamento della somma di € 57.632,45, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo, a titolo di ripetizione delle somme indebitamente percepite in favore della Opificia condannava la CP_5
convenuta alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi
€ 3.705,00, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; poneva definitivamente le spese relative alla ctu, nella misura liquidata con separati decreti, a carico della banca convenuta.
pag. 5/13 2.
che ha incorporato per fusione Parte_1 CP_3
impugna, con un unico atto di appello articolato in due motivi, la
[...]
sentenza non definitiva n. 126/2012 emessa nel medesimo giudizio, con cui è stata rigettata la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, e la sentenza definitiva n. 2070/2017, che ha deciso le altre preliminari eccezioni ed il merito della controversia.
Quanto al difetto di legittimazione passiva, l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe per errore applicato la Legge n. 130/1999
(art. 4), riferita alle sole società che realizzano, in via esclusiva, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti;
in tale categoria non rientra
IntesaBci s.p.a. (oggi Banca Intesa), uno degli istituti di credito più importanti del territorio atteso che, certamente, non esegue soltanto tali operazioni.
La fattispecie in esame rientrerebbe, piuttosto, nella previsione normativa di cui all'articolo 58 comma 5 e 6 TUB, richiamato dal contratto di cessione dei crediti pro soluto e in blocco, stipulato tra CP_3
ed IntesaBci s.p.a. in data 14.12.2001.
[...]
Secondo la richiamata disciplina, i creditori ceduti hanno facoltà entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione;
trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
Per tale ragione, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere la domanda attorea inammissibile per difetto di legittimazione passiva della convenuta, erroneamente citata in giudizio in luogo della cessionaria CP_8
Quanto al merito della controversia, il primo giudice ha condannato la alla restituzione di € 57.632,45, quantificato dal CTU Pt_1
pag. 6/13 come oneri per interessi anatocistici e cms addebitati in costanza di rapporto e fino al 31.12.2001; detta decisione sarebbe palesemente erronea, poiché lo stesso CTU ha dato atto che il saldo negativo al momento della cessione era pari ad € 99.892,04 (lire 193.417.959), ma secondo la sua ricostruzione avrebbe dovuto essere € 57.632,45 (pari a lire 111.591.998).
Nessuna restituzione spetterebbe quindi alla poiché Controparte_5
non ha mai versato l'importo maggiore rinvenibile a pagina 92 dell'allegato all'atto di cessione del credito da parte della CP_3
ad Intesa, per un ammontare di lire aggiornato al 11.12.2001.
Ciò posto, il primo giudice avrebbe dovuto, al più, accertare il minor credito della nei confronti della Controparte_3 Controparte_5
ma non certo condannare alla restituzione di un importo che lo stesso
CTU ha accertato essere inferiore al maggior saldo negativo.
Del resto, la fase del giudizio antecedente alla CTU ha avuto ad oggetto proprio la cessione del credito tra i due istituti bancari;
non avendo la correntista onorato il proprio debito ed azzerato la propria esposizione, si è proceduto tra e Banca Intesa s.p.a. Pt_1 CP_3 alla cessione del credito in data 11.12.2011, riportato nell'atto notarile del
14.12.2001.
Infatti, il conto è stato estinto (e quindi reca solo successivamente, al 31.12.2001, un saldo pari a zero) presso la banca convenuta solo dopo l'avvenuta cessione e non per avvenuto pagamento da parte della società.
Conclude per l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione passiva della oggi Controparte_3 Parte_1
con condanna alle spese e competenze di lite;
in subordine, per l'annullamento della condanna alla restituzione della somma di €
pag. 7/13 57.632,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, accertando che il credito vantato dalla alla data di chiusura del conto CP_3 ammontava ad € 57.632,45. Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita eccependo, in via Controparte_5 preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva n. 126/2012 per inesistenza di procura alle liti;
in subordine, l'infondatezza del gravame, trattandosi di una avvenuta cessione del credito e non del rapporto contrattuale;
quanto al merito, ha contestato il gravame, proposto senza considerare i numerosi versamenti in conto corrente realizzati dalla società tutti solutori di Controparte_5
interessi anatocistici addebitati volta per volta, essendo il conto corrente estinto già prima dell'inizio della causa;
tali versamenti hanno legittimato la richiesta di ripetizione dell'indebito dopo l'estinzione del conto corrente, in quanto solutori degli interessi anatocistici addebitati dalla banca. L'appellante, per opporsi alla richiesta di ripetizione dell'indebito, avrebbe potuto soltanto portare in compensazione il suo credito, divenuto definitivo a seguito della chiusura del rapporto di conto corrente.
Chiede, in riferimento alla sentenza non definitiva, il rigetto dell'appello perché inammissibile per inesistenza della procura alle liti e comunque infondato nel merito;
in riferimento alla sentenza definitiva, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna, emettere sentenza di accertamento del minor importo a debito;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
pag. 8/13 Alla prima udienza di comparizione delle parti, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e preso atto dell'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
assegnata in decisione in data 9.6.2020 e
22.11.2022, è stata poi rimessa sul ruolo per diverse esigenze (dimissioni del consigliere relatore dall'ordinamento giudiziario e, in seguito, per gli obiettivi del Ministero in relazione al PNRR e relativa Controparte_9
necessità di definire le cause con più antica iscrizione).
All'udienza del l'11.2.2025, ottenuti chiarimenti dal CTU, la causa
è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pag. 9/13 RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
Sulla questione preliminare, circa il difetto di legittimazione passiva, sollevato dalla banca, va rilevato in prima battuta – per come puntualmente eccepito da controparte – l'improcedibilità dell'appello avverso la sentenza parziale sentenza n. 126/12 emessa nel corso del giudizio di primo grado, per inesistenza di procura alle liti.
ha rilasciato mandato al proprio difensore solo per Parte_1 appellare la sentenza definitiva n. 2070/2017, e non già anche per appellare la sentenza parziale n. 126/2012, come si evince dal testo della procura in atti, in cui si fa esplicito ed esclusivo riferimento alla sentenza n. 2070/2017. Si tratta di inesistenza della procura che non può essere sanata (Cass., Sezioni Unite n. 37434/2022).
Ma in ogni caso, la legittimazione passiva, relativamente alle richieste avanzate dal debitore ceduto, spetta alla banca cedente.
Dalla documentazione prodotta da si ricava che Controparte_3 in favore di IntesaBci S.p.a., veniva effettuata solo una cessione del credito e non una cessione del contratto (cfr. artt. 2, 5 e 7 dell'accordo di cessione). Nel contratto di cessione di crediti prodotto in giudizio da controparte, sono richiamate le disposizioni ex art. 58 TUB valevoli per la cessione dei crediti e non per la cessione dei contratti senza rendere applicabili, in quanto evidentemente non compatibili con una semplice operazione di cessione del credito, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 58, che fanno invece riferimento alla cessione anche di posizioni passive.
Nel caso di specie, gli aspetti prospettati da a CP_5
fondamento della domanda di ripetizione di indebito sono tutti aspetti pag. 10/13 attinenti al rapporto giuridico contrattuale (nullità della clausola anatocistica e della CMS, interessi ultralegali, superamento della soglia antiusura). Rapporto che non è mai stato ceduto alla essendo CP_8
oltretutto il contratto di conto corrente chiuso in data 11.12.2001, tre giorni prima la cessione del credito. E' dunque evidente che ciò che veniva ceduto era non già il rapporto contrattuale bensì esclusivamente il relativo credito.
Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito
(Cass., n. 8579 del 29.3.2024).
4.
Il secondo motivo di appello è invece fondato, per quanto di ragione.
La Corte ha chiamato a chiarimenti il CTU circa quanto riportato all'ultima pagina dell'allegato 3 (Tabella C - Dati e Calcoli di Base –
pag. 11/13 Verifica riporto movimenti contabili dagli E/C n. 101/52/1423), in cui l'importo a debito del correntista pari a lire 198.409.771 alla data dell'11.12.01 passava dal rido al rigo;
il CTU dr. Per_1
ha convalidato quanto asserito dalla banca, ovvero che il passaggio da negativo in positivo era dovuto unicamente alla cessione del credito, che per l'istituto cedente comporta – tecnicamente – l'annotazione del saldo finale pari a 0.
Da ciò si ricava che quella somma non è mai stata pagata da
, che pertanto ha maturato soltanto il diritto a vedersi CP_5
riconosciuto l'accertamento di un minore importo, per effetto di quanto rideterminato dal CTU che per effetto del ricalcolo ha imputato a credito del cliente l'importo di lire 111.691.988, convertito in euro 57.632,45. La condanna al pagamento di tale importo che – si ripete – non risulta mai sborsato va pertanto annullata e l'ammontare del credito va soltanto rideterminato, per come del resto, la stessa domanda originariamente proposta era stata formulata, in quanto volta innanzitutto ad accertare e dichiarare, l'effettivo dare/avere del rapporto bancario, depurato dalle poste relative a voci non dovute (interessi superiori al tasso legale vigente tempo per tempo, commissioni massimo scoperto, spese di tenuta conto, se non bolli e postali, come accertato dal CTU) e solo in successione poi sentire condannata la banca alla ripetizione dell'indebito, seconda domanda che non può essere accolta, risultando il conto alla chiusura ancora in sofferenza.
5.
In ragione della avvenuta ridefinizione del dovuto, non è individuabile una soccombenza a carico esclusivo di una parte e le spese possono pertanto essere compensate, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
pag. 12/13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza non definitiva n. 126/2012 del 25.1.2012 e quella definitiva n. 2070/2017 del 23.10.2017, emesse nel medesimo giudizio dal
Tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza non definitiva;
- in riforma della sentenza definitiva annulla la condanna di
[...]
al pagamento della somma di euro 57.632,45; Parte_1
- accerta e dichiara che alla chiusura del conto corrente n.
101/52/1423 il debito di nei confronti della banca CP_5
corrisponde alla somma di euro 42.259,59;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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