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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1371 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BORDONARO Parte_1
ANTONIO, giusta procura depositata telematicamente;
-opponente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. MONTALBANO PATRIZIA, giusta procura depositata telematicamente;
-opposta -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Il presente giudizio origina dal ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
48/2024, emesso in favore di il 04.04.2024 dal Tribunale Civile di Agrigento, per Pt_2 la somma di Euro 44.038,47 oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura per mancato pagamento di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni 1 dichiarative, a decorrere dalle seguenti annualità 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
L'opponente ha lamentato la prescrizione dei crediti e l'illegittimità dell'azione monitoria per aver la già iscritto le stesse somme a ruolo, duplicando quindi la pretesa CP_1 creditoria.
Si è costituita la contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 28.5.25.
*
1 Appare opportuno precisare innanzi tutto che “[…] che la trasformazione in enti privati dei soggetti pubblici che gestivano le assicurazioni obbligatorie dei professionisti, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 509 del 1994, non ha modificato la funzione dell'ente nel sistema come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto
a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto, posto che all'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti. La suddetta trasformazione, dunque, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale” (Cass. sent. n.
31459/2021).
Ne consegue che tutta la materia relativa agli obblighi contributivi dei professionisti iscritti alla Cassa di appartenenza è di rilievo pubblicistico in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall'art. 38 della Costituzione ai relativi enti di previdenza.
Sempre in ossequio ai precetti costituzionali l'iscrizione alla è obbligatoria e non CP_1 meramente facoltativa, essendo volta ad assicurare a tutti i lavoratori autonomi una tutela previdenziale, atteso che “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione Controparte_1 sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo CP_1 professionale – essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione
e la mancata produzione di reddito – avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cass. sent. n. 23627/2021, cfr. anche Cass. sent. n. 4568/2021).
Tanto premesso, va altresì ricordato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'attore in senso formale è, di fatto, convenuto in senso sostanziale, in quanto soggetto che si trova a dover paralizzare la richiesta altrui;
il convenuto formale è, invece, colui che tale richiesta invoca nel giudizio.
La diversa posizione processuale delle parti, sotto il profilo sostanziale, assume un particolare connotato sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio. Posto, infatti, che l'opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale, è sullo stesso che viene a gravare l'onere probatorio predetto.
2 Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. sent. n.
8718/2000; cfr. anche Cass. sent. nn. 22754/2013, 2421/2006, 24851/2005, 21245/2006).
Risolvendosi, dunque, il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi”
(Cass. sent. n. 7036/1999; cfr. anche Cass. sent. nn. 475/1985, 3783/1985, 7777/1987,
297/1992, 10169/1997).
Discende da quanto evidenziato che, a prescindere dall'applicabilità dell'art. 635, comma
2, c.p.c., anche alle Casse di previdenza per il perdurante carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti (Cass. sent. n.
21735/2015; Cass. sent. n. 23616/2020), alcun rilievo assume nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta del credito a norma dell'articolo 635, comma 2, c.p.c. della dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale, non discutendosi della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, bensì della sussistenza – in questo giudizio a cognizione piena – dei presupposti costitutivi della pretesa, che non trovano fondamento soltanto nella dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 635 c.p.c. ma anche nell'estratto conto previdenziale dell'opponente (versato nel fascicolo monitorio), attraverso il quale è agevole ricostruire l'ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo, e nei Regolamenti della sulla contribuzione tempo per tempo vigenti (tutti CP_1 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo), ove all'art. 43 sono espressamente indicate le modalità di calcolo dei contributi, maggiorazioni, sanzioni e interessi dovuti da ogni iscritto nel caso di omesso e/o ritardato versamento dei contributi e dell'omesso invio della dichiarazione annuale alle singole scadenze (quanto alla rilevanza da riconoscere all'attività regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, si veda Cass. sent. n. 1841/2019; Cass. sent. n. 3461/2019).
D'altro canto, stante l'immutata valenza pubblicistica della funzione previdenziale degli enti ex D.Lgs. 509/1994 anche dopo la privatizzazione, per la certificazione ex art. 54, L. 88/1989 trova applicazione l'insegnamento dei giudici di legittimità secondo cui la certificazione dell'ente previdenziale “in ordine ai dati afferenti alla situazione previdenziale e pensionistica del lavoratore fa piena prova, fino a querela di falso, dei
3 dati in possesso dell'ente nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo” (Cass. sent. n. 6643/2020).
Nel caso di specie, è circostanza del tutto incontestata l'avvenuta iscrizione di parte ricorrente alla Cassa opposta, iscrizione che mai è stata revocata né risulta che la parte ricorrente sia stata cancellata.
Dall'iscrizione dell'opponente alla non è revocabile in dubbio il correlato obbligo Pt_2 contributivo, atteso che è insegnamento di legittimità ormai consolidato (a partire da Cass. sent. n. 4568/2021) che i geometri iscritti al relativo albo sono tenuti all'iscrizione alla
Cassa ed alla contribuzione almeno minima.
Ciò posto, va esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi per gli anni oggetto della pretesa monitoria. L'opponente, richiamando la legge 335/1995, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale e, dunque, la non debenza delle somme ingiunte per il mancato pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative.
Da un lato si è detto (Cass. sent. n. 4981/2014) che, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali;
dall'altro, però, non sono state unificate le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi.
Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.
773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte CP_1 dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.
Si è, poi, rilevato (Cass. sent. n. 7000/2008; Cass. sent. n. 29664/2008, ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Controparte_1
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima
[...] della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.
Applicando le coordinate ermeneutiche appena richiamate al caso di specie, si rileva che per le annualità con ricorso per decreto ingiuntivo.
In mancanza di tale prova, si deve concludere che tale adempimento non è stato effettuato correttamente.
In altri termini, l'opponente non ha fornito, come era suo preciso onere (cfr. Cass. sent.
n. 14662/2016), la prova di avere inviato alla la comunicazione ex art. 17 L. 773/82 CP_1
4 dei dati reddituali, positivi o negativi, seppure regolarmente iscritto all'Albo e quindi obbligatoriamente alla CP_1
Ne deriva, pertanto, che il termine di prescrizione quinquennale non ha mai cominciato a decorrere, con la conseguenza che, a fronte della condotta omissiva dell'iscritto, la
[...]
è stata impossibilitata a far valere il proprio diritto al versamento dei CP_1 contributi (Cass. sent. n. 22437/2015; Cass. sent. n. 4981/2014).
In linea di continuità con l'insegnamento della Corte di legittimità, occorre notare che tale impossibilità non è di mero fatto, ma giuridica, in quanto l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento dell'obbligo normativo posto dall'art. 17 della L. n. 773/1982 e determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta (Cass. sent. n. 9113/2007; Cass. sent. n. 4107/2012; Cass. sent. n. 6792/2013), sicché “in mancanza della comunicazione, come detto necessaria perché
l' possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non CP_2 decorre” (Cass. sent. n. 22437/2015).
Inoltre, la ha fornito prova adeguata di atti interruttivi validamente notificati. CP_1
Nello specifico, sono state versate agli atti (doc. da 14 a 21 fasc. le comunicazioni CP_1 via PEC per i solleciti di pagamento (doc 14. Ricevuta di avvenuta consegna pec del
25/09/2015 Preavviso di recupero tramite ruolo per irregolarità contributive anno 2013; doc. 15. Ricevuta di avvenuta consegna pec del 17/09/2018 Preavviso di ruolo per irregolarità contributive anno 2016 e precedenti;
doc. 16. Ricevuta di avvenuta consegna pec del 31/01/2019 Ruolo 2014 - sollecito di pagamento;
doc 17. Ricevuta di avvenuta consegna pec del 12/09/2019 -Preavviso di ruolo per irregolarità contributive anno 2017
e precedenti;
doc. 18. Ricevuta di avvenuta consegna pec del 09/11/2021 Preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive;
doc. 19. Ricevuta di avvenuta consegna pec del 17/03/2022 Interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione;
doc. 20.
Ricevuta di avvenuta consegna pec del 13/04/2022 Comunicazione gravi morosità; doc. 21. Ricevuta di avvenuta consegna pec dell'08/06/2023 Diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive), ad un indirizzo di posta certificata riconducibile all'opponente, che non l'ha disconosciuto.
La parte opponente contesta, inoltre, il quantum della somma richiesta, sostenendo che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo sia eccessivo rispetto a quanto effettivamente dovuto, in base ai redditi dichiarati.
A tal proposito, si osserva che la ha fornito una dettagliata attestazione del Direttore CP_1
Generale, ex art. 635 c.p.c., accompagnata da un prospetto che riporta in modo chiaro e preciso gli importi dovuti per ciascun anno, comprensivi di eventuali versamenti già effettuati, oltre agli accessori (interessi, maggiorazioni, sanzioni), calcolati secondo le modalità previste dal Regolamento sulla contribuzione (art. 43).
La metodologia utilizzata per la quantificazione dei contributi appare perfettamente conforme ai criteri legali e regolamentari, e, in assenza di contestazioni specifiche e
5 analitiche da parte dell'opponente – che si è limitato a sollevare argomentazioni generiche
– si deve ritenere che tale quantificazione sia corretta.
Da ultimo, giova evidenziare come non risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di illegittimità dell'attività esattiva per duplicazione della stessa, in quanto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 agosto 2019, n. 21768), “la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel
(supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto di ne bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio
(desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n.
20106 del 18/09/2009) e del processo (ex multis, Sez. U., Sentenza n. 9935 del 15/05/2015)”.
Ne consegue che se per un verso non potrà agire in sede monitoria il creditore che abbia già ottenuto una sentenza o un altro decreto ingiuntivo per il medesimo diritto di credito e nei confronti della medesima persona, per l'altro nell'ordinamento non è rinvenibile alcun principio che precluda alla odierna opposta, di iscrivere a ruolo il proprio CP_1 credito e di depositare successivamente un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il soddisfacimento della stessa pretesa.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii tenuto conto del valore, della materia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 48/2024, emesso il 04.04.2024 dal Tribunale Civile di Agrigento;
condanna al pagamento delle spese di lite che sino liquidate in euro Parte_1
3.291,00 oltre spese IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Agrigento, 29/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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