Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 951 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo,
Provvedendo con riferimento all'udienza del 21/05/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc,
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate:
- per parte ricorrente dall'Avv. DI GIORGI MAURILIO il quale ha insistito in ricorso,
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha insistito in CP_1 memoria di costituzione e chiesto il rigetto del ricorso, visti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 951 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. DI GIORGI MAURILIO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in CP_2 P.IVA_1 CP_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto “accertata l'illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di revoca dall'ADI e dei motivi in esso contenuti, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a riprendere a CP_2
corrispondere al ricorrente la richiesta misura assistenziale di contrasto alla povertà (ADI) e tutti i ratei dell'assegno di inclusione maturati e non corrisposti dalla sospensione di agosto 2024 all'effettivo soddisfo, fermo restando eventuali rimborsi.”
Premetteva a dette conclusioni che dopo avere presentato “avendone tutti i requisiti”, “in data 29.02.2024, … tramite patronato EPAS, sede di Mazara del Vallo, domanda per l'assegno di inclusione” regolarmente accolta e che “Successivamente, con provvedimento datato 23.12.2024,
l' comunicava la revoca della domanda (all. 05) per aver accertato la non corrispondenza al CP_2 vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza di ADI (art. 8, co. 5,
D.L. 48/2023 conv. In legge 85/2023)”
Allegando la sussistenza nella compilazione della domanda di “un mero errore materiale derivante dall'errata indicazione del ricorrente quale disabile, piuttosto che la moglie di cui, invece, si è allegata prova della disabilità” ed imputando pertanto al resistente la responsabilità della errata erogazione della prestazione ( “E' stato l' che sull'errata indicazione nella DSU, da CP_2
parte del Patronato, della disabilità in capo al ricorrente piuttosto che in capo alla moglie Per_1
ha provveduto in autonomia alla liquidazione dell'ADI considerando una doppia
[...]
disabilità all'interno del nucleo familiare del ricorrente”, cfr. pag. 3 del ricorso) ha proposto il presente giudizio rassegnando le su riportate conclusioni.
Si costituiva l il quale contestava quanto dedotto dal ricorrente, richiamava la disciplina CP_2
normativa applicabile ed evidenziava che nel caso di specie la prestazione è stata dapprima sospesa e poi revocata a causa della dichiarazione rivelatasi non veritiera, della sussistenza nel nucleo familiare del ricorrente di due componenti con disabilità in luogo di uno.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il giudizio lo stesso è stato istruito con il solo deposito di documenti.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede, ritenendo il Tribunale di poter decidere allo stato degli atti.
Il ricorso va rigettato.
Prevede l'art. 8 comma 5 del DL 48/2023 che “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Nel caso di specie non è contestata la non corrispondenza al vero della domanda del ricorrente nella parte in cui dichiara la presenza nel proprio nucleo familiare di due soggetti con disabilità in luogo della sola moglie dello stesso ricorrente. Ritiene tuttavia quest'ultimo che tale non corrispondenza sia dipesa da un mero errore del patronato che ha materialmente presentato la domanda e che ha però correttamente allegato documentazione attestante la disabilità della di lui coniuge.
Ebbene l'assunto non può essere condiviso.
l' ha documentato che la riscontrata difformità era presente in ben ”due attestazioni Isee CP_2
( del 27.02.2024 - del 7.03.2024) Controparte_3 Controparte_3
entrambe collegate alla domanda ADI” delle quali soltanto una è stata rettificata ma solo dopo l'accertamento dello stesso resistente e solo dopo la comunicazione di sospensione della prestazione decisa in seguito al mancato riscontro da parte del ricorrente di una prima richiesta di chiarimenti.
Il non equivocabile tenore della su richiamata normativa non consente di valutare le ragioni addotte dal ricorrente (imputabilità a terzi della errata dichiarazione) le quali a fronte delle univoche risultanze documentali sono comunque rimaste mere allegazioni prive di oggettivi riscontri probatori.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili ai sensi dell'art 152 disp att cpc tenuto conto della dichiarazione a tal fine resa dal ricorrente
PQM
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta,
- rigetta il ricorso;
- spese non ripetibili.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo