Articolo 7 della Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 gennaio 1974
>
Versione
20 gennaio 1976
>
Versione
21 giugno 1978
Art. 7. (Termine di ultimazione dei lavori di nuove costruzioni navali)

Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro 24 mesi dal loro inizio.
Il termine di cui innanzi puo' essere prorogato dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente d'ordine tecnico in relazione al tipo e alle caratteristiche della costruzione navale.
L'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza del contributo. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Entrata in vigore il 21 giugno 1978