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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 322. Bancarotta fraudolenta 1. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:
a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti;
b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale , la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.
Note all'art. 322:
- Il capo III, titolo II, del libro I del codice penale reca: "Delle pene accessorie in particolare.".
a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti;
b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale , la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.
Note all'art. 322:
- Il capo III, titolo II, del libro I del codice penale reca: "Delle pene accessorie in particolare.".
Commentari • 63
- 1. Bancarotta fraudolenta documentale e occultamento o distruzione di documenti contabili: reati fallimentari e tributari a confronto alla luce della recente sentenza…Raffaella Ascolese · https://www.diritto.it/ · 25 agosto 2020 · 5.5314264
[…] Il delitto di bancarotta fraudolenta è attualmente previsto nell'articolo 322 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della L. n. 155 del 19 ottobre 2017), il quale punisce con la pena della reclusione da tre a dieci anni, […]
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Giurisprudenza • 54
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2024, n. 3457Provvedimento: […] Il G.U.P. ha applicato, altresì, le pene accessorie interdittive e inabilitative previste dall'ultimo comma dell'art. 322 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, nella misura di anni cinque. 1.La prima e unica censura attiene al vizio di erronea applicazione dell'art. 322 comma 4 del Decr. […]Leggi di più...
- art. 445 cod. proc. pen.·
- bancarotta fraudolenta documentale·
- patteggiamento·
- pene accessorie·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- annullamento senza rinvio·
- art. 322 Codice Crisi d'impresa·
- art. 620 cod. proc. pen.