Articolo 2245 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2243 sexiesArticolo 2239
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 2245.
Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche ((dei ruoli)) degli ufficiali ((...)) dell'Arma dei carabinieri

1. Agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri l'articolo 1079 si applica dal 2012.
(( 1-bis. Agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento non si applica l'articolo 1079. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017