Art. 2245.
Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche ((dei ruoli)) degli ufficiali ((...)) dell'Arma dei carabinieri
1. Agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri l'articolo 1079 si applica dal 2012.
(( 1-bis. Agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento non si applica l'articolo 1079. ))
Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche ((dei ruoli)) degli ufficiali ((...)) dell'Arma dei carabinieri
1. Agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri l'articolo 1079 si applica dal 2012.
(( 1-bis. Agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento non si applica l'articolo 1079. ))