Art. 5.
Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le regioni previa acquisizione dei pareri in analogia a quanto previsto nel precedente articolo 4, primo comma, approvano, entro trenta giorni, i loro programmi relativi ai settori di cui alla presente legge, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti gia' adottati in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi.
Le regioni dovranno nel provvedimento di adozione dei loro programmi di settore provvedere anche al loro coordinamento con i programmi generali regionali di sviluppo economico e sociale e con i programmi di assetto territoriale, ove questi siano stati da esse approvati, oppure, in mancanza, con le direttive decise in materia dalle regioni stesse. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le regioni previa acquisizione dei pareri in analogia a quanto previsto nel precedente articolo 4, primo comma, approvano, entro trenta giorni, i loro programmi relativi ai settori di cui alla presente legge, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti gia' adottati in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi.
Le regioni dovranno nel provvedimento di adozione dei loro programmi di settore provvedere anche al loro coordinamento con i programmi generali regionali di sviluppo economico e sociale e con i programmi di assetto territoriale, ove questi siano stati da esse approvati, oppure, in mancanza, con le direttive decise in materia dalle regioni stesse. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.