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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1279 dell'anno 2017, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Bighi;
- attore -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Paura;
- convenuta-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante conveniva in giudizio e deduceva di essere nato dalla Controparte_1 relazione intrattenuta da quest'ultimo con la propria madre, chiedendo Controparte_2
accertarsi e dichiararsi la paternità, nonché porsi a suo carico un contributo al mantenimento e condannare il convenuto al risarcimento del danno endofamiliare, da liquidarsi in via equitativa.
pagina 1 di 6 Esponeva l'attore, in particolare, che la madre aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il , iniziata nel 1996, caratterizzata anche da una breve convivenza, e interrotta CP_1
poco tempo dopo la sua nascita, in ragione del rifiuto manifestato dal convenuto di separarsi dalla propria moglie e di procedere al suo riconoscimento;
che lo stesso convenuto si era recato in una occasione presso la scuola d'infanzia per incontrarlo, fingendosi con il personale scolastico di essere uno zio, svelando allo stesso attore poi di essere il padre, circostanza che aveva indotto la madre a diffidarlo dall'intraprendere ulteriori iniziative in tal senso, in ragione dello stato di agitazione e del turbamento emotivo che tale visita inaspettata aveva in lui procurato;
che, le richieste di aiuto economico era state del tutto disattese.
Si costituiva il convenuto che contestava l'insorgenza di una convivenza con la madre dell'attore, confermando, tuttavia, una pregressa relazione con la stessa, seppur breve.
Esponeva, che madre dell'attore, aveva sì comunicato la nascita del Controparte_2 bambino, senza consentirgli, tuttavia, di sincerarsi della paternità, tanto che l'episodio narrato e relativo alla visita all'asilo si era reso necessario proprio per la condotta ostruzionistica della madre che gli impediva ad avere contatti con il minore fino a quando non si sarebbe deciso a separarsi dalla proprie moglie. Si opponeva, infine, alle richieste di natura economica.
In seguito all'effettuazione degli esami genatici a mezzo di CTU all'udienza del 26.04.2024 la causa veniva trattenuta a sentenza con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
************
La domanda volta alla declaratoria di accertamento della paternità è fondata e deve essere accolta.
L'art. 269 c.c. stabilisce che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo e che la sola dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità; a ciò consegue che non esistono limitazioni in ordine ai mezzi di prova esperibili.
Le analisi molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA autosomico estratto dai tamponi buccali prelevati su (EM/170), Controparte_2 Parte_1
(ET/170) e (GM/170) hanno consentito di accertare che Controparte_1 Controparte_1
è il padre biologico dell'attore.
pagina 2 di 6 Gli esiti di tali indagini, rimasti incontestati, possono essere posti a fondamento della decisione per l'elevatissimo grado di probabilità (99,99999999 %) cui giungono, supportati dal calcolo biostatistico esprimente un valore di LR 8,765075278 +011 (ovvero indice di paternità combinato) che serve per dare peso al risultato dei marcatori STR, risultati che consentono di affermare la relazione genetica tra le parti del presente giudizio.
Ciò detto, ai sensi dell'art 277 c.c., il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica, poiché la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, giusto l'art. 261 c.c. il genitore è tenuto ai doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.
Nel caso di specie, l'attore ha avanzato la domanda di mantenimento, essendo al tempo dell'introduzione del presente giudizio economicamente non indipendente.
La domanda di mantenimento merita accoglimento, avuto riguardo al disposto dell'art. 337- septies c.c., - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c.- secondo cui il giudice
“valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”, considerato che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio l'attore aveva diciannove anni e non è contestato frequentasse “la quinta superiore” (pag. 3 atto di citazione).
Considerato che l'attore ha intrapreso un'attività lavorativa da gennaio 2020 (cfr. comparsa conclusionale), divenendo con ciò indipendente, e tenuto conto del tenore delle conclusioni contenute nell'atto di citazione (nel quale non è indicata una diversa decorrenza, sicché deve ritenersi che la domanda riguarda solo il periodo successivo), deve essere circoscritto in un arco temporale compreso tra la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (marzo 2017) fino a dicembre 2019.
In difetto di elementi che consentano di riscontrare l'ammontare dei redditi del convenuto, rispetto ai quali alcuna attività istruttoria è stata avanzata dall'attore, appare congruo determinarne un assegno mensile di € 200,00 che moltiplicato per il periodo di interesse ammonta ad un importo complessivo di € 6.800,00 (pari a € 200 x 34 mesi), assegno
(mensile) che tiene conto, in difetto di specifiche allegazioni e facendo ricorso ai canoni della comune esperienza, delle ordinarie esigenze di legate al suo Parte_1
sviluppo e alla sua formazione.
La domanda di risarcimento del danno merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
pagina 3 di 6 Per costante giurisprudenza il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti del figlio attraverso la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e
30 Cost. - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (cfr., tra le altre,
Cass. 27139/21, 3079/15, 16657/14).
Nel caso in esame deve ritenersi incontroversa la condotta omissiva del convenuto che si è disinteressato sotto il profilo non solo materiale, ma anche morale, non assumendo rilevanza la dedotta condotta ostruzionistica tenuta dalla (madre dell'attore), peraltro CP
nemmeno provata.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo dell'illecito vengono in rilievo gli elementi di seguito indicati.
E' pacifico che il abbia intrattenuto con la sig.ra una relazione, anche se CP_1 CP
di breve durata, secondo gli assunti del primo, connotata da rapporti sessuali idonei alla procreazione.
E' parimenti pacifico che la abbia reso edotto il convenuto della nascita di CP
, avvenuta in data compatibile con il concepimento in costanza di detta relazione, e del Pt_1
suo convincimento circa la paternità biologica del bimbo.
Tali circostanze erano certamente idonee a generare nel quanto meno la CP_1
consapevolezza della probabilità della sua paternità, come del resto confermato dalla prospettazione difensiva dello stesso convenuto il quale deduce di essersi all'epoca mostrato
“interessato a conoscere la verità, ossia se questo bambino fosse realmente il frutto di quella breve e fugace relazione…., ma ciò non gli è stato consentito”.
Sul punto, d'altronde, non è contestata la circostanza che il abbia fatto accesso CP_1 all'asilo proprio per incontrare il bambino al fine di raggiungere “un minimo di certezza” sulla paternità.
Deve dunque ritenersi che il si sia colpevolmente astenuto da qualsiasi CP_1
approfondimento utile all'acquisizione della certezza del rapporto di filiazione.
A quanto osservato consegue la responsabilità del convenuto per la violazione dei doveri genitoriali.
pagina 4 di 6 Quanto al danno non patrimoniale, il ricorso alle presunzioni ed a nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. 16657/2014) consente di ritenere che la mancanza dell'apporto morale e materiale del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione sia stata fonte di sofferenza e turbamento per l'attore incidendo negativamente sulla sua sfera intima ed affettiva, oltre che di disagio sociale, avendolo privato dei benefici derivanti dal riconoscimento esterno dello status filiale.
Ai fini della quantificazione del pregiudizio, da liquidare necessariamente in via equitativa ex art. 1226 c.c. (applicabile anche in tema di responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto sub art. 2056 c.c.), deve riconoscersi a titolo risarcitorio la somma complessiva di € 10.000,00 all'attualità e comprensiva di interessi, in mancanza di allegazioni e di specifiche circostanze che possono condurre ad una maggiore liquidazione.
Deve, infine, disattendersi la domanda ex art 96 c.p.c. per mancanza di prova del pregiudizio sofferto.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dell'Erario per le fasi studio, introduttiva e istruttoria, stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato (cfr. procura da dove emerge la difesa del solo avv. Rossella
Bighi), e in favore del sig. per la fase decisionale, avendo lo stesso prodotto il CP
CUD 2022 (redditi 2021), da cui emerge il superamento delle condizioni reddituali che possano giustificare la permanenza al beneficio. Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta con obbligo di rimborso di quanto anticipato da parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa eccezione, così provvede : dichiara che , nato a [...] il [...] è il padre di Controparte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che l'Ufficiale di Stato civile competente provveda alle annotazioni conseguenti a margine dell'atto di nascita dell'attore;
- condanna il convenuto al pagamento della somma complessiva di € 16.800,00 in favore dell'attore;
pagina 5 di 6 - condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.376,00, oltre eventuali accessori, in favore dell'Erario, ed € 1.701,00 per onorari, oltre il rimborso spese generali, Iva e Cpa, in favore di parte attrice;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta con obbligo di rimborso di quelle anticipate da parte attrice.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 26 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
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