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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott. BI IG ZI Nitto de' Rossi presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi consigliere rel. dott.ssa Beatrice Marrani consigliere
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1118 R.G. dell'anno 2025 vertente tra con l'avv. Jacopo Baldi giusta procura in atti, Parte_1 appellante e in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella Piergentili CP_1 come da procura in atti, appellato ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5202/2025 del 05/05/2025.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da note conclusionali. ~ 2 ~
Fatto e diritto 1. Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 6.11.2024, Pt_1 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo di: “condannare l al pagamento in favore della ricorrente dei ratei CP_1 maturati dell'Indennità di accompagnamento Ex L n. 18/80, dal 15.12.22 al 30.09.24, come riconosciuto con il decreto di omologa del 24.06.24, oltre gli interessi legali ed accessori
(…) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
2. A sostegno dell'azione, l'allora ricorrente esponeva quanto segue: - in data 15.12.2022 aveva presentato all' domanda amministrativa CP_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex legge n.18/80; - stante l'inerzia dell'ente, aveva promosso il giudizio ex art.445 bis c.p.c (R.G.
n.35910/23); - con decreto di omologa del 24.06.2024, emesso previo espletamento di CTU medico-legale, gli veniva riconosciuta la sussistenza del relativo requisito sanitario dalla domanda amministrativa;
- di aver notificato, a mezzo pec, all' il 27.06.24, il decreto di omologa e, il 2.07.24, di aver CP_1 inviato all'ente la modulistica per la messa in pagamento della prestazione;
-
l' con data di valuta 1.10.2024, aveva provveduto ad erogare l'indennità CP_1 mensile di accompagnamento, omettendo di liquidare gli arretrati, riconosciuti a decorrere dalla domanda del 15.12.2022. Pertanto, risultando trascorso il termine di 120 giorni, prescritto per l'esaurimento della procedura amministrativa, senza che l'ente avesse provveduto a corrispondere tutto quanto dovuto, l'avente diritto era stato costretto ad incardinare il giudizio.
3. Il Tribunale, nella contumacia dell' così decideva: “- CP_1 dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l al pagamento, in favore di della restante metà, che CP_1 Parte_1 liquida in €500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Nella parte motiva della sentenza si legge: “Va preso atto di quanto rappresentato dal ricorrente nei propri atti difensivi circa l'avvenuto pagamento della prestazione per cui è causa in data 01/02/2025.
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto alla CP_1 liquidazione ed al pagamento della prestazione in via amministrativa, sia pure se in epoca ~ 3 ~
successiva alla presentazione del ricorso. La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale”.
5. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Pt_1 hiedendo la riforma della sentenza limitatamente al capo sulle spese
[...] di lite che assume essere state compensate in violazione del principio della soccombenza, in quanto lo stesso era risultato totalmente vittorioso, nonché perché liquidate in violazione del D.M. 55/2014 e dell'inderogabilità dei minimi tabellari. Lamentando, altresì, l'omessa motivazione della sentenza su tali questioni. L'appellante, nello specifico, deduce che in ragione del valore della controversia, individuato in € 11.111,76 (somma liquidata il 1.2.2025, in corso di giudizio, dall'ente a titolo di ratei arretrati dell'assegno di accompagno per il periodo dal 1.1.2023 al 30.09.2024) lo scaglione di riferimento per il calcolo dei compensi risulta essere compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, in riferimento alla Tabella n. 4 per le cause di previdenza. Altresì, l'appellante indica, richiamando il D.M. 55/2014, i seguenti importi minimi: € 929,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.021,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.727,00.
6. Resiste l' chiedendo il rigetto del gravame, con conferma CP_1 della sentenza impugnata e il favore delle spese del grado e, in subordine, la loro compensazione.
7. All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
8. Giova premettere che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, da un lato, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e, dall'altro, quello di liquidare i compensi di lite nel rispetto dei parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
37 del 2018 ed aggiornato dal D.M. 147 del 2022, da considerarsi inderogabili. La possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle ~ 4 ~
questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del
19/04/2018). L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene il citato art. 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico. Infatti, le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate, ma sono da individuare ed esplicitare dal giudice di merito nella motivazione, dovendo, peraltro, riguardare specifiche esigenze o aspetti della controversia decisa (v. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n. 14546/2015).
Quindi, nel caso di specie, sussiste il vizio di motivazione, dedotto dall'appellante, stante il tenore della parte motiva, sopra richiamata, della sentenza gravata, con la conseguenza che il Tribunale, in forza del principio di soccombenza, esclusa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento dei compensi.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento integrale delle spese CP_1 del primo grado di giudizio.
9. Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, nel caso di specie sussiste un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4, per le cause di previdenza, allegata al D.M. 55/2014 - modificato dal D.M. 37/2018 e, da ultimo, dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio - e quanto liquidato dal Tribunale, che non ha specificato le voci tabellari ridotte o non considerate.
Di conseguenza è indispensabile procedere al calcolo delle spese del giudizio di primo grado applicando i nuovi parametri previsti dal suddetto
D.M. Il valore della controversia è ricompreso nello scaglione da 5.200 a
26.000 euro, come esattamente indicato dall'appellante. Non spettano gli onorari per la fase di trattazione – istruzione: quanto alla prima delle due voci, è stata tenuta una sola udienza, nella quale il procuratore della parte si è riportato ed ha domandato la decisione. Detta fase ~ 5 ~
è ricompresa in quella di decisione e non di trattazione. Nessuna attività istruttoria è stata tenuta.
Trattandosi di causa molto semplice, che non ha comportato lo studio e la risoluzione di problemi di diritto di importanza neppure minima (trattavasi di quantificare gli importi dei ratei maturati, che sono stabiliti per legge, applicando il minore importo tra interessi legali e rivalutazione), considerate la qualità e la quantità delle difese svolte, i parametri da prendere a riferimento sono quelli minimi, e vanno quantificati come segue:
Fase di studio della controversia € 460,00 Fase introduttiva del giudizio € 389,00
Fase decisionale € 1.011,00 Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 1.865,00, ossia complessivamente una somma inferiore di circa la metà rispetto a quella domandata nell'appello (€ 3.727,00).
I compensi sono stati calcolati al minimo, considerata la particolare semplicità e la ripetitività e la serialità del contenzioso oggetto della lite, consistente nell'espletamento di un semplice calcolo matematico di prestazioni determinate secondo legge, privo di questioni giuridiche che abbiano dovuto essere oggetto di studio e risoluzione. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese del giudizio di primo grado vanno quantificate in complessivi € 1.865,00, in sostituzione della minor somma (liquidata, all'esito della disposta compensazione in € 500,00) indicata nel dispositivo della sentenza impugnata. L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce reciproca soccombenza, ossia motivo ex art. 92 c.p.c. per compensare per metà le spese del presente grado (art. 92 c.p.c.; Cass. n.. 7307/2011 e 19120/2009). Il valore della presente controversia è pari a 1.365,00 €, trovando applicazione il seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità e serialità della fattispecie ~ 6 ~
e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede:
- condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo CP_1 grado di giudizio, che liquida nella maggior somma di € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- compensa per metà le spese del grado, che liquida in complessivi € 962,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e condanna l' al pagamento della restante metà, da distrarsi. CP_1
Roma, 27/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Alessandra Trementozzi BI IG ZI Nitto de' Rossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott. BI IG ZI Nitto de' Rossi presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi consigliere rel. dott.ssa Beatrice Marrani consigliere
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1118 R.G. dell'anno 2025 vertente tra con l'avv. Jacopo Baldi giusta procura in atti, Parte_1 appellante e in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella Piergentili CP_1 come da procura in atti, appellato ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5202/2025 del 05/05/2025.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da note conclusionali. ~ 2 ~
Fatto e diritto 1. Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 6.11.2024, Pt_1 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo di: “condannare l al pagamento in favore della ricorrente dei ratei CP_1 maturati dell'Indennità di accompagnamento Ex L n. 18/80, dal 15.12.22 al 30.09.24, come riconosciuto con il decreto di omologa del 24.06.24, oltre gli interessi legali ed accessori
(…) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
2. A sostegno dell'azione, l'allora ricorrente esponeva quanto segue: - in data 15.12.2022 aveva presentato all' domanda amministrativa CP_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex legge n.18/80; - stante l'inerzia dell'ente, aveva promosso il giudizio ex art.445 bis c.p.c (R.G.
n.35910/23); - con decreto di omologa del 24.06.2024, emesso previo espletamento di CTU medico-legale, gli veniva riconosciuta la sussistenza del relativo requisito sanitario dalla domanda amministrativa;
- di aver notificato, a mezzo pec, all' il 27.06.24, il decreto di omologa e, il 2.07.24, di aver CP_1 inviato all'ente la modulistica per la messa in pagamento della prestazione;
-
l' con data di valuta 1.10.2024, aveva provveduto ad erogare l'indennità CP_1 mensile di accompagnamento, omettendo di liquidare gli arretrati, riconosciuti a decorrere dalla domanda del 15.12.2022. Pertanto, risultando trascorso il termine di 120 giorni, prescritto per l'esaurimento della procedura amministrativa, senza che l'ente avesse provveduto a corrispondere tutto quanto dovuto, l'avente diritto era stato costretto ad incardinare il giudizio.
3. Il Tribunale, nella contumacia dell' così decideva: “- CP_1 dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l al pagamento, in favore di della restante metà, che CP_1 Parte_1 liquida in €500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Nella parte motiva della sentenza si legge: “Va preso atto di quanto rappresentato dal ricorrente nei propri atti difensivi circa l'avvenuto pagamento della prestazione per cui è causa in data 01/02/2025.
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto alla CP_1 liquidazione ed al pagamento della prestazione in via amministrativa, sia pure se in epoca ~ 3 ~
successiva alla presentazione del ricorso. La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale”.
5. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Pt_1 hiedendo la riforma della sentenza limitatamente al capo sulle spese
[...] di lite che assume essere state compensate in violazione del principio della soccombenza, in quanto lo stesso era risultato totalmente vittorioso, nonché perché liquidate in violazione del D.M. 55/2014 e dell'inderogabilità dei minimi tabellari. Lamentando, altresì, l'omessa motivazione della sentenza su tali questioni. L'appellante, nello specifico, deduce che in ragione del valore della controversia, individuato in € 11.111,76 (somma liquidata il 1.2.2025, in corso di giudizio, dall'ente a titolo di ratei arretrati dell'assegno di accompagno per il periodo dal 1.1.2023 al 30.09.2024) lo scaglione di riferimento per il calcolo dei compensi risulta essere compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, in riferimento alla Tabella n. 4 per le cause di previdenza. Altresì, l'appellante indica, richiamando il D.M. 55/2014, i seguenti importi minimi: € 929,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.021,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.727,00.
6. Resiste l' chiedendo il rigetto del gravame, con conferma CP_1 della sentenza impugnata e il favore delle spese del grado e, in subordine, la loro compensazione.
7. All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
8. Giova premettere che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, da un lato, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e, dall'altro, quello di liquidare i compensi di lite nel rispetto dei parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
37 del 2018 ed aggiornato dal D.M. 147 del 2022, da considerarsi inderogabili. La possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle ~ 4 ~
questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del
19/04/2018). L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene il citato art. 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico. Infatti, le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate, ma sono da individuare ed esplicitare dal giudice di merito nella motivazione, dovendo, peraltro, riguardare specifiche esigenze o aspetti della controversia decisa (v. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n. 14546/2015).
Quindi, nel caso di specie, sussiste il vizio di motivazione, dedotto dall'appellante, stante il tenore della parte motiva, sopra richiamata, della sentenza gravata, con la conseguenza che il Tribunale, in forza del principio di soccombenza, esclusa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento dei compensi.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento integrale delle spese CP_1 del primo grado di giudizio.
9. Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, nel caso di specie sussiste un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4, per le cause di previdenza, allegata al D.M. 55/2014 - modificato dal D.M. 37/2018 e, da ultimo, dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio - e quanto liquidato dal Tribunale, che non ha specificato le voci tabellari ridotte o non considerate.
Di conseguenza è indispensabile procedere al calcolo delle spese del giudizio di primo grado applicando i nuovi parametri previsti dal suddetto
D.M. Il valore della controversia è ricompreso nello scaglione da 5.200 a
26.000 euro, come esattamente indicato dall'appellante. Non spettano gli onorari per la fase di trattazione – istruzione: quanto alla prima delle due voci, è stata tenuta una sola udienza, nella quale il procuratore della parte si è riportato ed ha domandato la decisione. Detta fase ~ 5 ~
è ricompresa in quella di decisione e non di trattazione. Nessuna attività istruttoria è stata tenuta.
Trattandosi di causa molto semplice, che non ha comportato lo studio e la risoluzione di problemi di diritto di importanza neppure minima (trattavasi di quantificare gli importi dei ratei maturati, che sono stabiliti per legge, applicando il minore importo tra interessi legali e rivalutazione), considerate la qualità e la quantità delle difese svolte, i parametri da prendere a riferimento sono quelli minimi, e vanno quantificati come segue:
Fase di studio della controversia € 460,00 Fase introduttiva del giudizio € 389,00
Fase decisionale € 1.011,00 Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 1.865,00, ossia complessivamente una somma inferiore di circa la metà rispetto a quella domandata nell'appello (€ 3.727,00).
I compensi sono stati calcolati al minimo, considerata la particolare semplicità e la ripetitività e la serialità del contenzioso oggetto della lite, consistente nell'espletamento di un semplice calcolo matematico di prestazioni determinate secondo legge, privo di questioni giuridiche che abbiano dovuto essere oggetto di studio e risoluzione. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese del giudizio di primo grado vanno quantificate in complessivi € 1.865,00, in sostituzione della minor somma (liquidata, all'esito della disposta compensazione in € 500,00) indicata nel dispositivo della sentenza impugnata. L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce reciproca soccombenza, ossia motivo ex art. 92 c.p.c. per compensare per metà le spese del presente grado (art. 92 c.p.c.; Cass. n.. 7307/2011 e 19120/2009). Il valore della presente controversia è pari a 1.365,00 €, trovando applicazione il seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità e serialità della fattispecie ~ 6 ~
e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede:
- condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo CP_1 grado di giudizio, che liquida nella maggior somma di € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- compensa per metà le spese del grado, che liquida in complessivi € 962,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e condanna l' al pagamento della restante metà, da distrarsi. CP_1
Roma, 27/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Alessandra Trementozzi BI IG ZI Nitto de' Rossi