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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 673/2023 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 673 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Roma, in Via Costanza Baudana Vaccolini n. 5, nello e presso lo studio dell'Avvocato Benedetto Stranieri, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione.
- Attore - nei confronti di
Avv. C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 06.03.1977, con studio in Roma, in Via dei Frassini 23.
- Convenuto (contumace) -
* * *
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., per la prevista udienza del 25.06.2024, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 27.12.2022, Parte_1 ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale dell'avvocato er avere quest'ultimo eseguito, in modo negligente, Controparte_1
1
il mandato difensivo conferitogli, avente ad oggetto la proposizione di una domanda risarcitoria – ex artt. 2041 e 2042 c.c. – nei confronti di;
CP_2 per l'effetto, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno da perdita di chance (precisamente, la perdita della possibilità dell'esito favorevole del giudizio), oltre al danno patrimoniale consistito nelle spese di lite di cui aveva subito la condanna, pari ad € 13.430,00 oltre accessori di legge.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, l'attore
[...]
ha dedotto: Parte_1
1) che, nell'anno 2003, esso aveva intrapreso un rapporto Parte_1 di convivenza more uxorio con , nel corso del quale si era occupato CP_2 del mantenimento della compagna e dei figli minori di quest'ultima, garantendole una vita agiata e favorendo la crescita professionale della propria partner;
invero, a titolo esemplificativo, esso : a) aveva Parte_1 costituito una società ad hoc (la World Travel Center) attiva nel settore di organizzazione di eventi e tour operator ed aveva interamente corrisposto, in favore di la somma di euro 50.000,00, utilizzata per CP_2
l'intestazione, in favore della medesima, del 50% del capitale sociale;
b) aveva corrisposto l'ulteriore somma di € 50.000,00, utilizzata da per l' CP_2 acquisto dell'autovettura “Mercedes CLA 220” tg. ET825KD;
2) che, con riferimento agli esborsi di ancora maggiore rilievo, nell'anno 2013 esso e l'ex compagna si erano determinati ad Parte_1 CP_2 investire nell'acquisto di un immobile, individuato nell'appartamento con annesso giardino sito in Via di Torre Gaia n. 17, piano T-S1, interno 2, edificio
B (identificato al NCU al foglio 1051, particella 622, zona cens 6, A/2, classe
8m Consistenza 8 vani, mq. 165 di cui 148 mq coperte, rendita catastale €
1.797,27);
3) che, in data 22.02.2013, l'immobile in questione era stato effettivamente acquistato, con rogito a firma del notaio , ed era stato intestato Persona_1 esclusivamente a che il prezzo dell'immobile, pari ad € CP_2
300.000,00 era stato ripartito in € 87.000,00 versati da , ed € CP_2
213.000,00, versati mediante bonifici effettuati dalle Società facenti capo ad esso (World Travel Center, Eurogestioni S.r.l., Cooperativa Parte_1
2
Euro2002 S.r.l., Cooperativa Servizi e Gestioni) sul conto corrente postale di
; CP_2
4) che, inoltre, esso , sempre attingendo dai conti delle Parte_1 società di cui era il legale rappresentante, aveva provveduto al saldo delle spese notarili, pari ad € 20.000,00, mentre aveva corrisposto personalmente la somma di € 17.000,00 necessaria per la tinteggiatura e arredamento dell'appartamento in questione;
5) che il rapporto di convivenza era cessato nell'anno 2015 e, nei primi mesi del 2018, esso si era rivolto al convenuto, avvocato Parte_1 per poter ottenere la restituzione delle ingenti somme Controparte_1 elargite in favore dell'ex convivente e, nello specifico, le somme corrisposte per l'acquisto dell'immobile di Via di Torre Gaia n. 17, nonché per la tinteggiatura ed arredamento del medesimo immobile, complessivamente pari ad € 250.000,00;
6) che, a tal fine, l'avvocato veva introdotto, davanti Controparte_1 al Tribunale di Roma, un'apposita domanda con cui aveva chiesto alla CP_2
, ex artt. 2041-2042 cod. civ., la restituzione, in favore di esso
[...] [...]
, della somma complessiva di € 260.000,00; Parte_1
7) che, nel corso del giudizio così incardinato, si era costituita la convenuta
, contestando le avverse argomentazioni e conclusioni, e offrendo CP_2 documentazione per dimostrare l'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile di Via di Torre Gaia n. 17, con assegni provenienti dal proprio conto corrente;
all'udienza del 09.10.2019, la aveva reso CP_2 interrogatorio formale, all'esito del quale, aveva negato le circostanze dedotte dalla difesa di esso;
dichiarata l'inammissibilità degli Parte_1 ulteriori mezzi istruttori richiesti (perché vertenti su circostanze documentali e/o irrilevanti), la causa era stata rinviata all'udienza del 26.05.2021 per la precisazione delle conclusioni, da tenersi nelle modalità della trattazione scritta;
8) che, con le note a trattazione scritta, l'avvocato Controparte_1 aveva chiesto deferirsi giuramento decisorio della convenuta e, per l'effetto, il
Giudice aveva rinviato la causa rinviava per tali incombenti all'udienza del
26.01.2022; tuttavia, a tale udienza, stante l'assenza del convenuto, il Giudice
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aveva trattenuto la causa in decisione e, quindi, il giudizio era stato definito con sentenza n. 9584/2022;
9) che, con la sentenza de qua, il Tribunale adito aveva rilevato che i versamenti per l'acquisto dell'immobile di Via Torre Gaia n. 17 (€ 213.000,00 a titolo di corrispettivo ed € 20.000,00 per il compenso del notaio rogante) non provenivano da esso , bensì dai conti correnti facenti capo Parte_1 alle Società di cui esso attore era legale rappresentante e, quindi, aveva dichiarato inammissibile la domanda in parte qua, per difetto di legittimazione attiva;
con riferimento alla domanda risarcitoria avente ad oggetto i costi di tinteggiatura ed arredamento dell'immobile (per complessivi € 17.000,00), il
Tribunale aveva rilevato che, pur a fronte dell'ammissione da parte della convenuta, in sede di interrogatorio formale, di aver “effettivamente ricevuto un aiuto dal compagno”, esso attore non aveva assolto l'onere di provare
(documentalmente) l'effettivo importo delle spese, rigettando quindi la domanda nel merito;
10) che, alla luce della sentenza in questione, risultava evidente come l'avvocato avesse espletato il mandato difensivo, in Controparte_1 maniera negligente ed imperita, in quanto: a) da un lato, nel redigere l'atto introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto accorgersi del motivo di inammissibilità della domanda, in quanto i pagamenti erano stati effettuati dalle
Società di cui esso era il legale rappresentante pro tempore; Parte_1
b) dall'altro lato, a fronte della mancata allegazione e/o possesso da parte del cliente delle ricevute di pagamento inerenti i costi di tinteggiature e arredamento dell'appartamento, il difensore avrebbe dovuto indurre esso a desistere dall'iniziativa processuale, atteso che il Parte_1 pagamento di una somma non poteva essere dimostrata con prova testimoniale, ai sensi dell'art. 2721 c.c.;
11) che, in sostanza, l'Avv. era venuto meno Controparte_1 all'obbligo di informazione del cliente, oltre ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso;
in particolare, a fronte della mancanza di prova di esborsi attribuibili direttamente ad esso
[...]
, il convenuto avrebbe dovuto sconsigliare ad esso attore Parte_1
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l'instaurazione del giudizio, avvertendolo della probabilità di subirne l'esito negativo, con relativa condanna alle spese in ragione della soccombenza;
12) che, in definitiva, se l'Avv. avesse usato l'accortezza e CP_1 diligenza richiesta per l'espletamento del mandato conferitogli, esso
[...]
“non avrebbe subito l'esito negativo del giudizio con le Parte_1 conseguenze ad esso annesse”;
13) che, in conseguenza dell'inadempimento professionale posto in essere dal convenuto, dovevano essere riconosciuti, in favore di esso attore,: a) il danno da perdita di chance, inteso quale perdita dell'occasione di conseguire l'esito vittorioso della causa;
b) il danno corrispondente all'importo liquidato in sentenza a titolo di spese di lite, da corrispondersi in favore della convenuta
, pari ad € 13.430,00. CP_2
Alla prima udienza di comparizione del 24.05.2023, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del convenuto Avv. quindi, sono stati concessi i termini istruttori di cui Controparte_1 all'art. 183, comma VI, c.p.c., espressamente richiesti da Parte attrice.
Alla seconda udienza del 28.11.2023, ritenuta l'irrilevanza, ai fini del decidere, dell'interrogatorio formale del convenuto contumace dedotto dall'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla terza udienza del 25.06.2024, rilevata l'impossibilità di tenere la causa a decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (a fronte del carico del ruolo, della grave scopertura d'organico della Sezione e della necessità di dare precedenza, ai fini del rispetto del PNRR, alle cause introdotte ante 31.12.2019 ed a quelle del ruolo ex , la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 Pt_2 quinquies c.p.c., con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. (termini decorrenti dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, con esclusione – nel relativo computo – del c.d. dies a quo) per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
* * *
Venendo all'esame della domanda risarcitoria in questione, in primo luogo, si può ritenere dimostrato il contestato inadempimento professionale, in quanto:
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a) da un lato, tenendo conto degli obblighi professionali e dello sforzo di diligenza ai quali il convenuto era tenuto ex artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., l'avv. avrebbe dovuto rendersi conto, usando la diligenza Controparte_1 richiesta, che - con riferimento all'acquisto dell'appartamento – l'azione di ingiustificato arricchimento (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/06/2020,
n.10822) risultava, all'evidenza, infondata, per difetto di legittimazione attiva, in quanto la provvista per l'acquisto immobiliare non proveniva dal cliente
, bensì dalle Società da lui gestite. Infatti, come rilevato Parte_1 nella stessa sentenza n. 9584/2022: “Già nella prospettazione della domanda, dunque, emerge che l'ingiustificato arricchimento della sarebbe avvenuto mediante il depauperamento del patrimonio delle società dai cui conti sarebbero stati effettuati i suddetti bonifici e non del patrimonio personale;
ne deriva che l'attore ha fatto valere in giudizio un diritto all'indennizzo ex art.
2041 e ss. c.c. non già proprio, ma delle suddette società”;
b) dall'altro lato, quanto alle spese di tinteggiatura e arredamento dell'appartamento, era onere del difensore quello di dimostrare di aver richiesto e sollecitato al cliente la documentazione necessaria da depositare.
Infatti, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito
“nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, ed all'art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) i doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente, al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello jus postulandi, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente
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di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (v. Cass. 19/07/2019, n. 19520; 20/11/2009,
n. 24544; 30/07/2004, n. 14597). Rientrava, dunque, certamente tra le prime e più banali informazioni che, nella preliminare impostazione della strategia difensiva e nel corso della sua successiva attuazione, l'Avvocato
avrebbe dovuto raccogliere dal cliente quella volta ad appurare CP_1 se egli avesse effettuato dei pagamenti, per quale ammontare e se ne conservasse la relativa documentazione (in questi termini recentemente Cass.,
Sez. VI, Ord., 7 gennaio 2021, n. 56). Al contrario, lo stesso Parte_1 ha ammesso di non avere fornito al difensore alcuna prova documentale del pagamento in questione, pari ad € 17.000,00, motivo per cui l'Avv.
avrebbe dovuto senz'altro sconsigliare la proposizione della CP_1 domanda, in ragione dell'alta probabilità di rigetto della medesima, per difetto di prova del quantum.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che, a fronte dei presupposti giuridici e di fatto della domanda, l'Avv. avrebbe Controparte_1 dovuto, da un lato, astenersi dal proporre per conto del proprio cliente una domanda inammissibile per difetto di legittimazione attiva;
dall'altro lato, il convenuto avrebbe dovuto sconsigliare il proprio cliente Parte_1 dall'intraprendere la domanda di risarcimento avente ad oggetto i costi di arredo e di tinteggiatura dell'appartamento, in quanto non provata nel quantum.
Al riguardo, deve richiamarsi l'orientamento della Corte di Cassazione con riferimento al dovere di dissuasione incombente sull'avvocato, secondo cui
“Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe
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su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio” (Cass. ord. n. 19520/2019; cfr. anche Cass. sent. n. 9695/2016); nel caso di specie, alcuna prova contraria è stata fornita circa la condotta concretamente tenuta dal convenuto Avv. CP_1
rimasto contumace.
[...]
Una volta accertato il contestato inadempimento professionale, occorre però dar conto dei consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone
(tra le molte: Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013;
Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024). A tal fine, si è distinto anche tra “l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio”; mentre nella prima ipotesi “l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione”, nella seconda ipotesi “il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato” (cfr, da ultimo, Cass. sez. 3 , ord. n. 24670 del 13/09/2024).
Ed ancora, l'inadempimento della prestazione d'opera intellettuale “si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non
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si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della condotta inadempiente. Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile. Tale danno (che può anche non prodursi affatto) può sorgere contestualmente con l'inadempimento del debitore, ovvero in un momento successivo, rimanendo, comunque, sempre ben distinta (in senso logico-giuridico) la fonte del danno dal danno stesso. Con l'ulteriore precisazione che, in quanto danno risarcibile, esso deve essere attuale e non solo potenziale” (Cass. 2326 del 2023).
In punto di nesso di causalità e di danno risarcibile, occorre anzitutto precisare, quanto al danno da perdita di chance (di risultare vittorioso in giudizio), come si tratti di una richiesta adombrata in citazione e neppure concretamente esplicitata;
come, infatti, l'attore non abbia Parte_1 dedotto la possibilità di ottenere il risultato favorevole della restituzione della somma, bensì solo l'interesse negativo di non subire la condanna alle spese di lite;
come, peraltro, l'inadempimento professionale posto in essere non abbia inciso sulla possibilità per il soggetto effettivamente legittimato di esperire, se del caso, l'eventuale azione di ripetizione/ingiustificato arricchimento.
Quanto alle somme per l'arredamento e la tinteggiatura, si deve osservare come Parte attrice non ha offerto alcun concreto elemento per poter effettuare il c.d. giudizio controfattuale (che, come sopra osservato, deve essere esplicitato e dimostrato dal cliente asseritamente rimasto vittima dell'errore dell'avvocato) e, cioè, per dimostrare che se il professionista avesse adempiuto correttamente l'incarico, esso avrebbe potuto ottenere il Parte_1 recupero delle somme asseritamente versate senza una giusta causa ex art. 2041
c.c.: in questo senso, non risulta che l'attore abbia offerto alcun elemento di prova in ordine alla fondatezza nel merito della sua pretesa, in quanto difetta agli atti del presente procedimento qualsiasi forma di prova degli asseriti pagamenti ingiustificati posti a fondamento della domanda proposta nel giudizio civile di primo grado (RG. n. 13990/2018).
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Dunque, il non ha dedotto alcunché al fine di Parte_1 consentire l'indagine, anche solo sommaria, su quelli che sarebbero stati, sul punto, i verosimili esiti del giudizio contro l'ex convivente.
Ne consegue l'impossibilità di poter effettuare una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale se fosse stata adottata dal professionista una condotta diligente.
In punto di giudizio controfattuale, deve invece ritenersi dimostrato che, qualora il difensore avesse posto in essere la condotta doverosa omessa (e cioè, qualora l'Avv. avesse correttamente dissuaso il proprio cliente CP_1 dall'intraprendere la causa), l'attore avrebbe certamente potuto evitare l'esito negativo del giudizio, e con esso, l'eventuale danno emergente consistito nella condanna al pagamento delle spese di lite.
Il danno in questione, rappresentato dalle spese di lite, però, non risulta dimostrato, in quanto non è stata depositata la sentenza n. 9584/2022, resa all'esito del giudizio R.G. n. 13990/2018 né la condanna alle spese può desumersi dalla mera contumacia del convenuto ovvero da altra prova documentale e/o orale richiesta dall'attore; peraltro, non emerge neppure se la sentenza in questione sia o meno definitiva né l'avvenuto pagamento delle spese di lite (e neppure la richiesta di tale pagamento ad opera della Parte vittoriosa).
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, pur essendo pienamente configurabile il dedotto inadempimento professionale, la domanda risarcitoria proposta dall'attore non può certamente trovare accoglimento in mancanza della prova del nesso di causa fra la condotta del professionista e l'invocato danno patrimoniale.
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, - definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti dell'Avv. rigettata Parte_1 Controparte_1 ogni ulteriore eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore ; Parte_1
2) nulla per le spese di causa.
Roma, 31.12.2024.
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Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
La presente sentenza è stata redatta con l'attività di collaborazione del
Funzionario UPP, dott.ssa Chiara Mureddu e con il MOT, dott. Salvatore
Palumbo.
Il Giudice dott. Giorgio Egidi
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