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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 15 settembre 2025, chiamata la causa n°12731/2024 R.G., innanzi al
Giudice dott. Santo Sutera, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle note da ultimo depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dopo discussione orale, pone la causa in decisione dando lettura della seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1 nella controversia civile iscritta al n°12731 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, , c.f. e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo Ruffino
[...] CodiceFiscale_4
per mandato in atti;
RICORRENTI
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Cannata per C.F._5
mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
mediante la lettura, all'udienza del 15/09/2025, alle ore 15.46, ai sensi dell'art.
429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accerta e dichiara che il contratto di locazione intercorrente tra le odierne parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Terrasini (PA), via Salvatore
OD n°49 (ex via Partinico snc), piano terra, meglio identificato al
2 NCEU del comune di Terrasini al foglio 6, particella 1591 sub18, cat. A7, si
è risolto per grave inadempimento del conduttore, Controparte_1
2. Condanna il resistente, all'immediato rilascio in favore Controparte_1
dei ricorrenti, libero da cose e persone, dell'immobile sito in Terrasini (PA),
via Salvatore OD n°49 (ex via Partinico snc), piano terra, meglio identificato al NCEU del comune di Terrasini al foglio 6, particella 1591
sub18, cat. A7;
3. Condanna il resistente, alla refusione delle spese Controparte_1
processuali in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi €
2.552,00 per compensi professionali, oltre ad € 76,00 per spese documentate,
oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2024, gli odierni ricorrenti hanno intimato sfratto per morosità al resistente per il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile concessogli in locazione, per i mesi da giugno
2023 a marzo 2024.
All'udienza del 20 maggio 2024 parte intimata non ha contestato l'esistenza della morosità intimatagli e ha chiesto un termine per sanare la morosità ai sensi dell'art. 55 della legge 392/78.
Con provvedimento del 20 maggio 2024 il Giudice ha concesso a parte intimata termine ex art. 55 della legge 392/78 fino al 2 settembre 2024 per sanare la morosità intimata, oltre alle spese processuali ivi liquidate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 settembre 2024
3 si è costituito parte resistente, chiedendo ulteriore termine per sanare la morosità
eccependo l'esistenza di un accordo transattivo tra le parti.
Alla successiva udienza del 30 settembre 2024 parte intimante ha dichiarato persistere la morosità mentre parte intimata ha formulato opposizione alla convalida deducendo l'inesistenza della morosità.
Con provvedimento del 22 ottobre 2024 è stato disposto il mutamento del rito e rinviato la causa per la discussione e decisione, ed infine posta in decisione all'udienza odierna.
All'esito della compiuta istruzione della causa, fondata sulla dichiarazione di morosità espressa da parte ricorrente, nonché sulla documentazione attestante l'esistenza e validità del contratto di locazione azionato, nonché delle difese svolte dal resistente, si ritiene che le domande formulate dai ricorrenti siano fondate e vadano pertanto accolte.
Infatti, assolto l'onere documentale di provare l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale azionato, confermato dal resistente, su parte ricorrente non incombe ulteriore onere, ben potendo limitarsi a dedurre l'inadempimento contrattuale del conduttore, come nel caso in esame.
Sul punto si rileva che il conduttore ha dapprima chiesto un termine di grazia per sanare la morosità, confermandone l'esistenza, ammettendo nella propria comparsa di costituzione, il mancato pagamento di tutto quanto dovuto entro il termine concessogli, ivi comprese le spese processuali liquidate.
Il richiamo effettuato da parte resistente ad un accordo transattivo intervenuto con i locatori, non ha trovato alcun riscontro probatorio in atti, non
4 potendosi desumere la sua esistenza dal comportamento dei locatori che hanno incassato le somme versate in corso di causa dal conduttore.
Invero, parte intimante, all'udienza di verifica del 12 settembre 2024 ha dichiarato persistere la morosità seppur dando atto di pagamenti parziali da parte del conduttore intimato.
Sul punto si rileva che la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia ha confermato l'orientamento prevalente secondo il quale, il conduttore che richiede il termine di grazia manifesta implicitamente una prevalente volontà di pagamento,
incompatibile con quella di opporsi alla convalida dello sfratto, con la conseguenza che l'opposizione non poteva più essere proposta. (Cass. N°4616/2023).
Ne consegue che il resistente dovrà provvedere al rilascio immediato dell'immobile in oggetto, libero da cose e persone, in favore dei ricorrenti, nonché
corrispondere allo stesso tutte le somme dovute a titolo di canoni di locazione fino al rilascio dell'immobile.
Per il principio della soccombenza, parte resistente deve rifondere i ricorrenti delle spese processuali che si liquidano come indicato in dispositivo, nella misura media dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni trattate.
Così è deciso in Palermo il 15.09.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
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