Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 203 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA (C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Chieti Scalo, Via Venezia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Bigi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICE
E (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Guardiagrele, Via Roma n. 135/C, presso lo studio dell'Avv. Nobile Ranieri, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Parini, come da procura in atti;
CONVENUTA
E (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI: per parte attrice: dichiarare l'inadempimento della convenuta e altresì dichiarare la diffida di pagamento datata 01.12.2022 e la successiva costituzione in mora del 16.01.2023 nulla e/o annullabile per mancata notifica delle comunicazioni e avvisi di pagamento ivi sottesi e, comunque, in quanto illegittima e inammissibile anche in ragione degli assegni bancari versati dall'odierno esponente e ingiustamente non considerati dalla odierna convenuta e, per l'effetto, revocarla e rigettarla in quanto sprovvista e in assenza dei presupposti di legge, previa concessione di declaratoria di sospensiva ai sensi e per gli effetti di legge. Per la convenuta: in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Respingere tutte le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto;
condannare l'attrice alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre al pagamento, in favore della concludente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo accertarsi l'insussistenza del credito, dalla stessa vantato quale mandataria CP_1 della oggetto della diffida di pagamento datata 01.12.2022 e successiva Controparte_2 costituzione in mora del 16.01.2023. Tale credito si riferisce all'asserito omesso pagamento delle seguenti fatture emesse per la consegna di carni da parte della e nello specifico: • fattura n. 4663 del 16.06.2022 per € Parte_2 1.687,81; • fattura n. 4805 del 22.06.2022 per € 1.227,71; • fattura n. 4845 del 23.06.2022 per € 1.339,44; • fattura n. 5035 del 30.06.2022 per € 166,85; • fattura n. 5037 del 30.06.2022 per € 178,79; • fattura n. 5139 del 04.07.2022 per € 1.540,55; • fattura n. 7596 del 12.09.2022 per € 349,53; • fattura n. 7597 del 12.09.2022 per € 349,65; • fattura n. 7598 del 12.09.2022 per € 333,67;
• fattura n. 7688 del 14.09.2022 per € 824,24; • fattura n. 7690 del 14.09.2022 per € 428,37; • fattura n. 4663 del 16.06.2022 per - € 278,96.
Ha contestato, in particolare, di essere debitore affermando di aver consegnato n. 3 assegni bancari di € 1.954,06 cadauno, per un importo complessivo di € 5.862,18.
È stata chiamata in causa la che, però, è rimasta contumace. Controparte_2
Ciò detto, si osserva quanto segue. Va, in primis, accolta la eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla convenuta.
La dai documenti prodotti, risulta effettivamente essere non una mandataria Controparte_1 senza rappresentanza che, agendo in nome proprio e per conto del mandante, acquista diritti ed assume obblighi direttamente nella propria sfera giuridica, con la conseguenza che è lo stesso mandatario parte e titolare di tali rapporti giuridici (seppure di pertinenza sostanziale del mandante), donde la sua legittimazione a farli valere in giudizio, nei limiti di cui all'art. 1708 cod. civ. (cfr., altresì, Cass., 27 novembre 1986, n. 6998, che riguarda un'ipotesi di contrattazione del mandatario e non di riscossione di un credito;
Cass., 24 ottobre 2007, n. 22333). Essa, invece, risulta essere una mandataria all'incasso senza rappresentanza e, dunque (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14671 del 14/07/2015), non legittimata ad agire in giudizio per conseguire l'adempimento del terzo debitore, non essendo munita di alcun potere rappresentativo, né avendo acquisito in capo a sé alcun diritto di credito.
Il mandato all'incasso, infatti, non consolida alcuna posizione di diritto di credito in capo al mandatario, il quale - come messo in luce dalla costante giurisprudenza (tra le tante, Cass., 20 giugno 1991, n. 6972) - agendo per l'incasso, senza essere rappresentante del mandante (ovvero in mancanza delle altre condizioni previste dall'art. 1188 cod. civ., comma 1), non consegue, di per sè, neppure gli effetti di liberare il debitore.
Del resto, il mandato a riscuotere un credito, ancorché conferito pure nell'interesse del mandatario e financo in presenza di procura, non priva il mandante della titolarità del credito e del diritto di esigerlo, di modo che il debitore può pagare, con effetti liberatori, sia al mandatario, che al mandante, nonostante la conoscenza del mandato, salvo l'esistenza di diversi impegni assunti dal debitore medesimo (Cass., 4 dicembre 1996, n. 10819). Posto, dunque, che la legittimazione del mandatario senza rappresentanza ad agire in giudizio per la tutela dei diritti acquistati in nome proprio, e di pertinenza soltanto sostanziale del mandante, si correla alla titolarità in capo ad esso mandatario dei diritti medesimi, nel caso di mandato all'incasso senza rappresentanza, non essendovi alcun diritto di credito acquisito in capo al mandatario, quest'ultimo non è legittimato, come tale (ossia in assenza di idoneo potere rappresentativo), ad agire in giudizio per conseguire l'adempimento del terzo debitore. Ne consegue che il mandatario all'incasso non ha neanche la titolarità passiva del rapporto. Tuttavia, essendo tale questione interna ai rapporti tra convenuta e terza chiamata ed emersa unicamente nel giudizio, le spese di lite tra attrice e convenuta possono compensarsi. Va, invece, accolta la domanda volta all'accertamento negativo del credito nei confronti della terza chiamata che, non costituendosi, non ha dimostrato il proprio credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara il difetto di titolarità passiva del rapporto della convenuta;
2) Compensa le spese di lite tra attrice e convenuta;
3) Accerta e dichiara l'inesistenza del credito vantato da (C.F.: Controparte_2
) nei confronti della (C.F.: ); P.IVA_3 Parte_1 P.IVA_1
4) Condanna (C.F.: ) alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 P.IVA_3 della (C.F.: ) che liquida in € 264,00 per Parte_1 P.IVA_1 esborsi ed € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Chieti, 17.6.2025 IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco