Trib. Chieti, sentenza 17/06/2025, n. 287
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Sentenza 17 giugno 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Civile di Chieti, in persona del giudice dott. Francesco Turco, riguarda un'azione di accertamento negativo del credito. L'attrice ha richiesto di dichiarare l'inadempimento della convenuta e l'illegittimità della diffida di pagamento, sostenendo di aver effettuato pagamenti tramite assegni bancari non considerati dalla controparte. La convenuta, dal canto suo, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, affermando di essere solo mandataria senza rappresentanza e quindi non legittimata a richiedere il pagamento.

Il giudice ha accolto l'eccezione di difetto di titolarità passiva della convenuta, evidenziando che quest'ultima, in quanto mandataria all'incasso senza rappresentanza, non aveva alcun diritto di credito da far valere in giudizio. Inoltre, ha dichiarato l'inesistenza del credito vantato dalla terza chiamata, che non si era costituita. Le spese di lite tra attrice e convenuta sono state compensate, mentre la terza chiamata è stata condannata a rifondere le spese legali all'attrice. La decisione si fonda su consolidati principi giuridici riguardanti il mandato e la legittimazione in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Chieti, sentenza 17/06/2025, n. 287
    Giurisdizione : Trib. Chieti
    Numero : 287
    Data del deposito : 17 giugno 2025

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