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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 467 dell'anno 2023 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, dall'Avv. DE Parte_1
MARZO MANUELA E DALL'AVV. DE TULLIO LUISA, giusta procura generale alle liti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. FASOLI CARLA giusta procura Controparte_1
in atti;
APPELLATA/O
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pescara che ha riconosciuto l'origine professionale della malattia del sig. CP_1
(flebolinfopatia agli arti inferiori e varici) e la sua indennizzabilità nella misura del 10%.
Secondo l' la ricostruzione di fatto compiuta dal Giudice del primo grado sarebbe errata Pt_2
nella parte in cui ha ritenuto, sulla scorta della effettuata prova per testi e della depositata
CTU, la patologia vantata come cagionata dall'attività di cuoco/pizzaiolo svolta dall'assicurato
Nel giudizio di primo grado il CTU ha ritenuto che le varici di cui è affetto il ricorrente siano state causate o concausate dalle attività lavorative, stante il “prolungato ortostatismo statico in ambiente caldo/umido”
Secondo l le mansioni di cuoco/pizzaiolo e quelle delle altre attività in sala all'interno Pt_2 del ristorante, non comporterebbero affatto il preteso “prolungato ortostatismo statico”, cioè la continua stazione eretta e da fermo del corpo, trattandosi , di attività da svolgersi sempre e comunque in movimento e non da fermo, tanto più che il ricorrente era anche titolare del locale e quindi svolgeva anche altre attività.
Secondo l' dunque il lavoratore non avrebbe provato il nesso causale tra l'attività Pt_2
lavorativa e la patologia, essendo quest'ultima non tabellata, e la sentenza di primo grado andrebbe riformata.
Il sig. si è costituito eccependo l'infondatezza dei motivi di appello, evidenziando che CP_1
il fatto che la malattia non sia tabellata non esclude la possibilità di provare il nesso di causa con l'attività lavorativa, che tale prova sia stata raggiunta come espresso dalla CTU, e che sia fatto notorio che l'attività di cuoco implichi che l'attività sia svolta costantemente in piedi in ambiente caldo/umido. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
L'appello è infondato.
Si osserva che l'appellante non contesta che il sig. abbia svolto attività di CP_1
cuoco/pizzaiolo e cameriere per sei giorni alla settimana, per oltre 35 anni, come confermato anche in istruttoria e valorizzato dalla CTU. Dalle prove testimoniali risulta peraltro che l'attività di cuoco/pizzaiolo fosse quella prevalente. Il fatto che svolgesse anche “ulteriori attività” (senza che peraltro ne sia specificata la tipologia) poiché era il titolare del locale, non esclude lo svolgimento continuativo e prevalente dell'attività di cuoco/pizzaiolo con gli orari e per i periodi indicati nel ricorso. Tale attività, come evidenziato dalla CTU – che appare immune da vizi logico/argomentativi
– comporta necessariamente il prolungato ortostatismo statico, imponendo di utilizzare fornelli e forni che impongono di rimanere in piedi per molto tempo nello stesso punto, con possibilità di movimento ristrette nell'ambito dei locali della cucina.
E' dunque del tutto condivisibile la valutazione del primo giudice, che ha valorizzato le considerazioni del CTU secondo cui”Tale attività lavorativa, in particolare quella di cuoco- pizzaiolo, ha comportato prolungato ortostatismo statico in ambiente caldo/umido; inoltre è stata svolta in maniera continuativa, per sei giorni alla settimana e per oltre 35 anni. Sulla base di tali dati e di quelli riportati dalla letteratura scientifica ricordati più sopra, che riconoscono un'associazione positiva tra ortostatismo, esposizione a temperature cado/umide e insufficienza venosa arti inferiori/varici, si ritiene che il lavoro svolto dal Periziando, concorrendo verosimilmente con fattori extra-lavorativi di natura endogena/costituzionale, abbia svolto un ruolo concausale nell'etiopatogenesi dell'insufficienza venosa/flebopatia degli arti inferiori.”
L'appello è pertanto da respingere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
- Respinge l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato nella misura di euro 1.984,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi all'avvocato antistatario;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 23/01/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga