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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 269/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/03/2025
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vito Panzella (C.F.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Polla C.F._2
(SA) alla via Piazza del Ponte della Castagna n. 5
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosanna Morrone (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
NO (SA) al L.go Regina Margherita n. 75
pagina 1 di 6 RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 15/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio in data 12/12/2010, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, con atto trascritto nel registro atti matrimonio del Comune di NO (SA) al N. 15, Parte 2, Serie A, anno
2010; che da tale unione nascevano i figli (gemelli) e Persona_1 Per_2
, entrambi nati a Potenza il 24/09/2010; che la coppia aveva vissuto in
[...]
NO (SA) alla Via Località Belvedere n.5, abitazione divenuta casa familiare del nucleo;
che la ricorrente, disoccupata, aveva lavorato come cameriera mentre il ricorrente lavorava come pizzaiolo;
che, benché la convivenza coniugale fosse nata sotto i migliori auspici, con il tempo era venuta meno tra i coniugi la comunione spirituale e materiale;
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile con una mancanza totale di ogni sorta di comunicazione e l'emergere di insanabili divergenze.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: “1) Accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
2) Assegnare la casa coniugale sita nel Comune di NO (SA) in Località
Belvedere n°5, con ogni arredo e pertinenza, alla Sig.ra ove la stessa CP_1
Per_ continuerà ad abitare insieme ai figli e , con diritto del Per_2 Pt_1
di asportare i propri effetti personali e i beni di proprietà;
pagina 2 di 6 3) Affidare i minori e congiuntamente ad Persona_2 Persona_1
entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa dei medesimi con la madre, presso l'abitazione sita nel Comune di NO (SA) in Località
Belvedere n°5,
4) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale e che il Sig. provveda al mantenimento dei figli Parte_1
minorenni non autosufficienti, in via diretta, mediante versamento, dell'importo di Euro 800,00 mensili complessivi (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma è comprensiva dell'intero importo dell'assegno unico che sarà interamente versato, con bonifico, dal alla Sig.ra sul Conto bancario Fineco della stessa avente Pt_1 CP_1
iban [...]
5) Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50 % delle spese straordinarie: mediche non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, universitarie, sportive e ricreative sostenute dai figli non autosufficienti. Le utenze di acqua, gas e corrente resteranno a carico del genitore presso il quale sono collocati i minori;
6) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. Parte_1
potrà vedere e tenere con se i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e/o sabato sino alla domenica sera e/o all'ingresso a scuola del lunedì mattina;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore
20:00 sempre avvertendo la madre in congruo anticipo;
durante le vacanze natalizie, il padre/la madre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 10 giugno di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ove lo desidereranno i minori potranno dormire presso l'abitazione di residenza del padre previa comunicazione per messaggio o chiamata alla madre;
pagina 3 di 6 7) L'auto mod. Fiat 500 Tg.EH814RB di proprietà del sig. resterà a Pt_1
disposizione della sig.ra che provvederà al passaggio di proprietà – CP_1
entro e non oltre il 31/08/2025 - e di seguito intesterà anche la polizza di assicurazione a se stessa provvedendo al pagamento del bollo a partire dall'anno 2025.
8) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda omologa e/o sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (SA) perché provveda ex lege;
ALTRI IMPEGNI TRA LE PARTI
I ricorrenti precisano che ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dagli stessi coniugi al di fuori di questo atto. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di distesa comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato con i figli. I genitori si impegneranno, altresì, ad assicurare ai minori la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ogni trasferimento futuro di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, in caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al giudice di competenza per accertare il prevalente interesse dei figli minori a trasferirsi o meno. I genitori si impegnano, altresì, a comunicare all'altro, qualsivoglia cambio di numero di utenza telefonica personale, onde consentire tra gli stessi, oltre che tra i minori e gli stessi le comunicazioni necessarie nell'interesse degli stessi. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto. Per effetto delle condizioni come innanzi concordate, le parti hanno convenuto di non avere null'altro a pretendere reciprocamente e, di conseguenza, hanno rinunziato alle eventuali richieste di addebito ed accettato reciprocamente le dette rinunzie.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, provvedendo, altresì, a depositare la documentazione di cui all'art 473-bis, 12, co. 3, c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt.
70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 16/04/2025 esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiuntamente proposta.
pagina 4 di 6 I coniugi depositavano, in data 17/05/2025, piano genitoriale sottoscritto da entrambi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del
27/05/2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale di cui chiedevano l'integrale accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai, da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara, secondo le condizioni riportate in parte motiva, da intendersi qui trascritte, la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a Controparte_1
Marsicovetere (PZ) il 20/03/1991, che hanno contratto matrimonio in
NO (SA) il 12/12/2010;
2) nulla per le spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NO (SA) perché provveda alla relativa annotazione a pagina 5 di 6 margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 12/12/2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N. 15, P. 2, S. A, anno 2010.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 28/05/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 6 di 6