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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3088/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento,
TRA
in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 [...]
quale obbligata in solido, entrambe rappresentate e difese, Parte_2 giusto mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea Mario Martucci presso il cui studio elettivamente domiciliano in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Caduti di Nassirya-Victoria
Park;
RICORRENTI
E
, Controparte_1 [...]
in persona del Direttore dell'Ufficio, Dott. Controparte_2
, elett. dom. in alla via A. Vespucci n. 168; Persona_1 CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che l'udienza ex art. 429 c.p.c. del 17.03.2025 si è svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs.
10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note.
Pertanto, preso atto della comparizione di entrambe le parti all'udienza odierna mediante il deposito delle note di trattazione scritta del 27.02.2025 per parte resistente e delle note del
13.03.2025 per parte ricorrente e che non è stata richiesta la trattazione in presenza da nessuna delle parti in causa come previsto dal correttivo Cartabia, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, decide la causa contestualmente alla trattazione dell' udienza provvedendo al deposito della sentenza in allegato al presente verbale.
1 La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione AI/5050-Prot.
n. 3026, notificata in data 20.01.2023, con la quale è stato ingiunto agli odierni ricorrenti il pagamento della somma di euro 20.000,00 per la violazione dell'art. 110, comma 9 lett. f-bis del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito . CP_3
Avverso l'opposto provvedimento la difesa ricorrente deduceva:
1) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Sul punto, premetteva che alla base della richiamata ordinanza vi era il verbale di contestazione di violazione amministrativa prot. n. 59742 del 24.07.2018 – redatto a seguito del sopralluogo del 06.07.2018 effettuato presso la sala giochi “BE” sita in Gragnano (NA), alla Via Roma
n. 25 - a carico del Sig. nella sua qualità di esercente nella filiera del gioco Controparte_4 lecito avendo gli agenti accertatori rilevato, nell'indicato locale, la raccolta al banco di scommesse sportive per conto della BE con sede a Malta, in assenza di concessione italiana per l'esercizio di scommesse anche su rete fisica.
Riferiva, inoltre, che avverso il richiamato verbale, notificato anche agli odierni istanti nella loro qualità di gestori nella filiera del gioco lecito, i ricorrenti avevano presentato, in data 07.09.2018, Contr scritti difensivi ritenuti non rilevanti per l' , donde l'ordinanza ingiuntiva oggi impugnata.
Nel richiamare il dettato normativo di cui all'art. 110 del TULPS nonché all'art. 3 della L.
689/1981, gli istanti osservavano che il fatto a loro contestato non poteva essere ricondotto alla propria sfera di controllo dal momento che in forza della SCIA prot. n. 13299 del 02.07.12 presentata da e, dunque, in presenza di tutte le autorizzazioni propedeutiche Controparte_4 all'esercizio di cui trattasi, i meri gestori non potevano essere considerati responsabili di azioni compiute dall'esercente; aggiungevano, inoltre, che il verbale di accertamento di infrazione alla normativa TULPS era stato redatto in assenza sia di che di altri preposti della Parte_1 società Parte_2
2) assenza di licenza e contrasto tra normative.
Nel ribadire che con verbale n. 59742/2018 era stata accertata la raccolta di scommesse del bookmaker “BE” con sede a Malta, privo di concessione italiana, la difesa ricorrente evidenziava come consolidata giurisprudenza avesse ormai riconosciuto una vera e propria discriminazione nei confronti del richiamato bookmaker, illegittimamente escluso dalle gare italiane.
Per le suesposte motivazioni, l'odierna istante, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società chiedeva, previa sospensione del Parte_2 provvedimento, in via principale, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nulla, illegittima e/o inefficace l'ordinanza AI/5050 prot. n. 3026 e, in ogni caso, di condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
2 Contr In data 21 aprile 2023 si costituiva in giudizio l' che contestava tutto quanto ex adverso dedotto.
Ribadiva che, in sede di sopralluogo in data 06.07.2018 da parte della Legione Carabinieri Contr Stazione di Gragnano congiuntamente ai funzionari dell' presso l'esercizio pubblico con insegna “BE” sito in Gragnano, alla Via Roma n. 25 di cui era titolare Parte_3 di , era stata accertata la presenza di n. 4 apparecchi di cui all'art.
[...] Controparte_4
110, comma 6 lett. a) di proprietà della nonché Parte_2
l'abusiva raccolta di banco di scommesse sportive in assenza di licenza ex art 88 TULPS, attività quest'ultima effettuata per conto di BE Malta Limited con sede legale in Palazzo RO
TI , 103, Strait Street, la Valletta VLT 1436 Malta;
di qui l'irrogazione della sanzione amministrativa in questa sede impugnata.
Sul punto, la resistente Amministrazione, prima del merito della questione, circa l'eccepita discriminazione operata dal Legislatore Italiano nei confronti del Controparte_6 contestava a quest'ultima l'omessa procedura di emersione prevista dall'art. 1, comma 643 della
L. n. 190/2014 non avendo presentato la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione, operando così fuori dal confine leale dei giochi pubblici e risultando concessionaria dello Stato Italiano soltanto per la raccolta online.
Esponeva ancora che il titolare del CTD che svolgeva l'attività per conto Controparte_4 dell'indicato operatore estero non risultava collegato al Totalizzatore Nazionale per la determinazione della base imponibile dell'Imposta Unica dovuta ex art. 5 del d.lgs. 504/1998, aggiungendo peraltro come, pur avendone avuto la possibilità mediante la procedura di emersione prescritta dall'art. 1, comma 643 della L. 190/2014, né lui né la BE avessero regolarizzato la propria posizione per la raccolta di scommesse in Italia in assenza di collegamento al suddetto Totalizzatore.
Richiamata, infine, la differenza tra licenza ex art. 86 e licenza ex art. 88 TULPS, la resistente precisava non solo che i 4 apparecchi di cui all'art. 110 rilevati nel corso dell'accertamento del
06.07.2018 erano risultati privi della licenza di cui all'art. 88 - donde l'applicazione dell'art. 110, comma 9 lett. f-bis – ma, altresì, come non potesse non ravvisarsi la responsabilità della legale rappresentate del gestore, atteso che, in quanto installatore, la stessa Parte_1 esercitava un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi da intrattenimento.
Tanto dedotto, l'Amministrazione resistente concludeva per il rigetto del ricorso in quanto illegittimo ed infondato, con vittoria di spese e diritti.
Tali essendo in sintesi i fatti per cui è causa, è ora possibile passare all'esame del caso che oggi ci occupa.
°°°°°°
3 All' esito dell' esame degli atti di causa e delle conclusioni rassegnate dalle parti con atti a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc il Tribunale non può non rilevare l' infondatezza del ricorso che pertanto deve essere rigettato.
Infatti deve premettersi che mediante la documentazione allegata dall'Amministrazione resistente in sede della costituzione in giudizio risulta assolto l' onere della prova che presso l'esercizio pubblico con insegna “BE” sito in Gragnano (NA) alla via Roma n. 25, di cui risultava titolare di , era praticata l'attività di raccolta Parte_3 Controparte_4 scommesse per conto di operatore estero, “ BE Malta Limited” quest'ultima priva di Contr concessione dello Stato, ovvero del titolo autorizzatorio rilasciato dall' per la raccolta fisica di scommesse su territorio nazionale;
parimenti è risultato che il titolare del CTD CP_4
svolgeva attività per conto del suddetto operatore estero in assenza di collegamento al
[...]
Totalizzatore Nazionale per la determinazione della base imponibile dell'I.U. dovuta ex art. 5 del d.lgs. 504/1998.
Al riguardo è appena il caso di precisare come dette informazioni risultino accertate -al momento del sopralluogo del 06.07.2018 effettuato dalla Legione Carabinieri Campania-Stazione di Contr Gragnano in uno ai funzionari dell - nel verbale di ispezione e sequestro che, in quanto atto pubblico, gode di fede privilegiata fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c e mediante il quale è peraltro smentita l'asserita “discriminazione” ai danni della BE dal momento che la stessa non si è avvalsa della procedura di emersione per regolarizzare la propria posizione e, dunque, continuare a offrire il servizio di raccolta scommesse in assenza di collegamento al
Totalizzatore Nazionale.
Si aggiunga, inoltre, che quanto verbalizzato risulta corroborato dai rilievi fotografici, anch'essi allegati alla produzione di parte opposta, scattati all'interno del locale nelle quali è rappresentata la postazione per la raccolta scommessa oltre che gli apparecchi da gioco accessibili all' utenza e agli avventori.
Ciò posto, va evidenziato in punto di diritto che, in base al disposto dell'art. 110, comma 9, lett.
f-bis), del TULPS, l'autorizzazione ex art. 86 TULPS non è sufficiente quando gli apparecchi e congegni di gioco previsti dall'art. 110, comma 6, sono installati in locali in cui si pratica la raccolta di scommesse.
In tal caso, è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 88, in mancanza della quale si compie l'illecito delineato dalla lett. f-bis), che punisce, tra le altre condotte, quelle consistenti nel consentire l'uso dei congegni di gioco in locali aperti al pubblico “non muniti delle prescritte autorizzazioni”.
Tale interpretazione ha ricevuto l'autorevole avallo della Corte di Cassazione, la quale ha osservato che:
4 - “la ratio della lett. f bis) è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia (di cui agli artt. 86 ed 88, qualora prescritte, TULPS) tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dall'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per
l'esercizio delle attività in esse effettuate”;
- «l'art. 86 TULPS prevede - relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al successivo art. 110 - l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art. 88, commi 1 e 2 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per
l'esercizio delle scommesse"».
- “i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d. "corner") possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88”;
- “in buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se
l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS”;
- “la norma in commento, dunque, ha inteso prevedere una sanzione espressa anche per
l'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (acronimo di Amusement With Prizes, tipologia di slot machine) in locali in cui si esercitano scommesse, privi dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 TULPS ovvero nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio corner) poiché
l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria” (cfr. Cass. penale, sez. III,
19.01.2016, n. 6709).
Da quanto precede deriva l'irrilevanza sotto il profilo probatorio della presentazione della SCIA prot. n. 13299 del 02.07.12 da parte del in quanto la raccolta di scommesse Controparte_4 all'interno del suo esercizio commerciale richiedeva l'autorizzazione ex art. 88 TULPS, la cui mancanza integra l'illecito previsto dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis), posto che i congegni di gioco si trovavano in un luogo aperto al pubblico che è risultato non munito delle prescritte autorizzazioni.
Ciò posto, in ordine alla posizione di è appena il caso di precisare come la stessa, Parte_1 proprietaria di n. 4 apparecchi di gioco rilevati all'interno del locale, sia da ritenersi responsabile
5 ai sensi dell'art. 110, comma 9 lettera f) bis a mente del quale, in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente
l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste”.
In conclusione, non potendosi ritenere fondati i motivi di opposizione il ricorso deve essere respinto n ogni sua parte.
Considerata che la PA resistente si è costituita a mezzo di un funzionario delegato, tenuto conto del valore della causa e della materia trattata, si reputa di non dover procedere alla liquidazione le spese di lite in favore della parte opposta, tenuto conto anche dell' attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
b) Nulla per le spese di lite.
Cosi deciso all' esito dell' udienza del 17.03.2025 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Il presente provvedimento viene pubblicato unitamente al verbale tenutosi in modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc alle ore 13.49.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Corvino
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