Decreto cautelare 16 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Via, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. M_D E21078 REG2021 -OMISSIS-di protocollo del 21 dicembre 2021, con cui il comandante del 187° reggimento paracadutisti “Folgore” di Livorno ha disposto «con effetto immediato – la sospensione» dal servizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 4 ter del D. L. n. 44/2021, introdotto dall'art. 2 del D. L. n. 172/2021;
- per quanto possa occorrere, della nota n. M_D E21078 REG2021-OMISSIS- di protocollo del 31 dicembre 2021 del comandante di corpo;
- per quanto possa occorrere, della direttiva n. M_D SSMD REG2021 -OMISSIS- di protocollo del 10 dicembre 2021 dello stato maggiore della Difesa, inerente gli «adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria»;
- per quanto possa occorrere, della direttiva n. M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-di protocollo del 13 dicembre 2021 della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, inerente le «ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica»;
- per quanto possa occorrere, della direttiva n. M_D E0012000 REG2021 -OMISSIS- di protocollo del 29 dicembre 2021 del capo del I reparto reclutamento, affari giuridici ed economici del personale dello stato maggiore dell'Esercito;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai suindicati provvedimenti.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 2/4/2022:
Annullamento, altresì, della determinazione n. M_D ADE15FC REG2022 -OMISSIS-di protocollo del 30 marzo 2022, con cui il comandante di corpo ha confermato la sospensione del ricorrente, per la durata di 94 giorni, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, per inosservanza dell'obbligo vaccinale e di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. AR IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone, in fatto, quanto segue:
- egli è un caporal maggiore capo dell'Esercito Italiano, effettivo al 187° reggimento paracadutisti “Folgore” di Livorno;
- non si è sottoposto alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge n.172/2021 – che ha introdotto l'art. 4 ter nel decreto-legge n. 44/2021 – è stato destinatario di comunicazione che gli richiedeva di produrre la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione e, non avendo prodotto la documentazione richiesta, il 21 dicembre 2021, con la determinazione n. M_D E21078 REG2021 -OMISSIS-di protocollo, è stato sospeso dal servizio;
- egli ha quindi impugnato il provvedimento di sospensione e gli altri atti come meglio in epigrafe indicato, instando per la disapplicazione delle disposizioni indicate in epigrafe, per contrasto con la normativa comunitaria o per la rimessione delle richiamate norme interne alla Corte costituzionale.
2 - Il ricorrente evidenzia la illegittimità costituzionale delle norme di cui l’atto gravato ha fatto applicazione, per violazione del principio di uguaglianza (perché la sospensione dal servizio prevista dall’ordinamento militare non comporta, a differenza della sospensione di cui alla normativa speciale qui applicata, l’azzeramento della retribuzione e l’irrilevanza del periodo anche a fini previdenziali), del principio di ragionevolezza (azzerando lo stipendio al militare non vaccinato, non prevedendo lo svolgimento del servizio in modalità alternative, non prevedendo in alternativa alla vaccinazione lo svolgimento di test diagnostici periodici), disparità di trattamento tra i militari sospesi perché non vaccinati e i colleghi ad altro titolo assenti dal servizio e rispetto al personale civile della Difesa, violazione del diritto al lavoro e dell’art. 36 Cost. Il ricorrente rileva altresì che le disposizioni su cui si fondano i provvedimenti impugnati appaiono in contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e con il regolamento UE 2021/953 (in particolare con il considerando n. 36, in base al quale deve essere evitata la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate). Contesta inoltre la illegittimità del provvedimento di sospensione in quanto notificatogli quando egli era assente dal servizio per congedo parentale, per incompetenza, in quanto il provvedimento doveva essere adottata con DM, per violazione dell’art. 893 del Codice dell'ordinamento militare, secondo cui il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice militare.
3 - Con atto di motivi aggiunti il ricorrente ha poi gravato, per gli stessi motivi, la determinazione n. M_D ADE15FC REG2022 0006272, con la quale il comandante di corpo ha confermato tale sospensione, per la durata di 94 giorni (dal 21 dicembre 2021 al 24 marzo 2022).
4 - Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti.
5 – Le istanze cautelari avanzate dal ricorrente sono state respinte prima con il decreto monocratico n. 131/2022 e poi con l’ordinanza collegiale n. 182/22 (dove si evidenzia come “ nel bilanciamento dei contrapposti interessi dedotti in giudizio, il legislatore abbia espresso, con la disciplina applicata nel caso in esame (art.4 ter del d.l. n.44/2021), la prevalenza della tutela della salute pubblica, nella situazione di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia, rispetto alla volontaria decisione di non sottoporsi all’obbligo vaccinale da parte dei militari che non abbiano ragioni sanitarie che giustifichino tale rifiuto ”).
6 – Chiamata la causa all’udienza straordinaria del 24 marzo 2026, e sentiti i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
7 – Nell’unico complesso motivo di ricorso parte ricorrente formula diversi profili di censura che devono essere partitamente esaminati.
7.1 – In primo luogo si enuclea la contestazione da parte del ricorrente dell’impugnato provvedimento di sospensione per essere lo stesso applicativo di norme primarie ritenute incostituzionali o in contrasto con la normativa sopranazionale. Il motivo, che dovrebbe in ipotesi comportare l’attivazione da parte di questo giudice di un incidente di costituzionalità, non appare convincente, la questione risultando già scrutinata da questa Sezione e già fatta oggetto di esame da parte della stessa Corte costituzionale (sentenze 14 – 19/2023, 186/2023, 188/2024, 199/2025). È sufficiente allo scopo riportare quanto statuito dalla Sezione nella recente sentenza 3 aprile 2025, n. 645, che il Collegio integralmente condivide:
Le disposizioni sopra richiamate prevedevano un obbligo vaccinale generalizzato per tutti gli appartenenti alle categorie professionali in esse indicate, quale requisito essenziale per lo svolgimento delle rispettive attività lavorative.
Tale disciplina è stata emanata per far fronte ad una gravissima situazione emergenziale che imponeva di assicurare la massima estensione possibile all’obbligo vaccinale per tutelare la salute pubblica e garantire la funzionalità del sistema sanitario, messa a dura prova dal massiccio afflusso di pazienti con insufficienza respiratoria severa, che la vaccinazione avrebbe potuto evitare.
É utile ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2023, ha ritenuto non irragionevole e idonea allo scopo, alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica verificatasi, l’imposizione dell’obbligo vaccinale di cui al decreto legge n. 44/2021.
La giurisprudenza costituzionale ha inoltre ritenuto che l’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate non può ritenersi irragionevole e lesiva dei parametri costituzionali. Essa, infatti, costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute e rappresentava una risposta alla emergenza pandemica mossa dall’esigenza di garantire linearità e automaticità all’individuazione dei destinatari, così da consentire un’agevole e rapida attuazione dell’obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa, determinando con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione poteva essere compressa nell’interesse della comunità. La scelta dell’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie risulta anche non sproporzionata, considerata la portata della conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e la natura transitoria dell’imposizione dell’obbligo vaccinale, correlata alla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l’andamento della situazione pandemica in corso (Corte cost., n. 185 del 2023).
Si aggiunga, sull’evidenziato profilo dell’azzeramento della retribuzione, che la questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188/2024, nella quale è stato evidenziato che “ la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto ”. È stato anche rilevato dalla Corte che risulta altresì legittima costituzionalmente la mancanza corresponsione dell’assegno alimentare. La già avvenuta pronuncia della Corte costituzionale su questi temi, evidenzia la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità qui riproposte.
7.2 – Un secondo profilo di contestazione enucleabile dal ricorso attiene alla avvenuta notifica della sospensione impugnata quando il ricorrente era assente dal servizio per congedo parentale.
La censura è infondata.
La questione è già stata risolta dalla Sezione nella sentenza 3 aprile 2025, n. 645, che il Collegio condivide:
L’assenza dal servizio per infermità o per altre cause non costituiva, dunque, un’ulteriore e specifica causa di esenzione dal generale obbligo vaccinale.
Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa dal collegio, ha chiarito che l’art. 4, co. 1, del decreto legge n. 44/2021, nel prevedere l’imposizione dell’obbligo vaccinale (come si è visto esteso, per quanto qui rileva, al comparto del personale delle forze della difesa e sicurezza), non condiziona tale obbligo all’effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle tassative ipotesi sopra richiamate. Il menzionato art. 4, co. 1, dunque, «si limita [...] a sancire che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, non prevedendo affatto – come preteso dall’appellante – che l’assenza dal servizio[...] integri una ragione di esenzione dal generale obbligo vaccinale in essa contemplato» (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2025, n. 1137; Id., 25 marzo 2024, n. 2831; Id., 14 settembre 2023, n. 8329; TAR Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2025, n. 110; TAR Veneto, sez. I, 20 giugno 2024, n. 1551).
7.3 – Quando al dedotto profilo di illegittimità dell’atto di sospensione sotto il profilo della competenza, parte ricorrente sostiene che la competenza apparteneva, non al direttore dell’unità organizzativa periferica dell’amministrazione, bensì richiedeva un DM.
La censura è infondata.
Il Collegio richiama sul punto quanto statuito dalla recente sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. 1^-bis, 9.12.2025, n. 22092, che condivide e fa propria:
Principiando per ragioni di ordine logico-giuridico dalla censura con cui è stata contestata la competenza del Comandante della sede di servizio del militare ricorrente ad adottare l’atto di sospensione, il Collegio osserva che l’articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 76 del 2021, nella formulazione introdotta dall’articolo 2 del decreto legge n. 172 del 2021, prevede, al comma 2 (con riferimento all’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 102 e degli istituti penitenziari), che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”. Il successivo comma 3, dopo aver specificato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti su di essi, precisa che “I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Dalla normativa speciale richiamata emerge chiaramente che la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza; la sospensione è dunque conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento. Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza (recentemente cfr. TAR Lazio, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469) “la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione”.
7.4 – Né può sostenersi che il rapporto d’impiego dei militari possa essere sospeso solo in presenza delle fattispecie contemplate dal Codice militare, giacché le norme applicate nella presente fattispecie sono del pari disposizione di natura primaria, di natura speciale in quanto riferite ad un particolare contesto storico, e che sono state correttamente applicate dall’amministrazione che ha emanato gli atti oggetto di contestazione.
8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso e i connessi motivi aggiunti devono essere respinti, potendosi compensare le spese di giudizio, stante la particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente, Estensore
ER AR CH, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE | |
| AR IA | ER AR CH |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.