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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 963/2024
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. dom. MASSIMO VITAGLIANO, con studio in Via Santa
Reparata n. 40, Firenze parte appellante e
(P.I. ), assistito e difeso dall'Avv. dom. CP_1 P.IVA_1
STEFANO CAPPA, con studio in P.tta Guastalla n. 7, Milano parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno, 26 aprile 2024, n. 178.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: si chiede che l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Venezia, riformando la sentenza del Tribunale di
Belluno n. 178/2024 per i motivi esposti nell'atto di impugnazione,
Voglia, previa ammissione e sfogo delle prove ed i mezzi di prova richiesti, condannare in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a risarcire al Prof. Parte_1 tutti i danni, nessuno escluso, e quindi tra gli altri biologico, morale, extrapatrimoniale, patrimoniale, subiti dal medesimo per le ragioni di cui in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di quelli conseguenti, quantificabili in €. 34.104,50 ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese anche generali, competenze e compensi di causa oltre IVA e
CAP di legge dei due gradi di giudizio. In via istruttoria, salvo quanto depositato, chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “DCV che il giorno 14/01/2022 in località Limedes Bassa – tratto finale - ha visto il Signor mentre sciava Parte_1 scendendo dalla pista servita dalla seggiovia Col Gallina, che, giunto al termine della stessa, in prossimità della base di tale impianto, girava sulla sua destra per prendere il raccordo in direzione degli impianti delle 5 il tutto come illustrato nell'immagine in atti Pt_2 come doc. 5, fascicolo di primo grado, che vi si mostra, che costituisce il fermo immagine del video da LA girato il 14 Gennaio
2022”; e 2) “DCV che nel percorrere il predetto tratto di pista, meglio illustrato nel fermo immagine del video da LA girato il 14 Gennaio
2022 in atti come doc. 5, che Vi si mostra, il Sig. Parte_1 precipitava in un crepaccio – meglio illustrato nel fermo immagine del video da LA girato il 14 Gennaio 2022, in atti come doc. 6, fascicolo di primo grado, che vi si mostra”; e 3) “DCV che dopo l'accadimento
LA si è recato presso la base dell'impianto di risalita, seggiovia del
Col Gallina, dove segnalava l'accaduto all'Agente di Polizia di turno ivi presente”; e 4) “DCV che l'Agente di Polizia di turno, ivi presente soccorse il signor;
e 5) “DCV che nell'occasione Parte_1
l'Agente di Polizia di turno, ivi presente, le riferiva che la rete a pag. 2/15 protezione del crepaccio era stata rimossa il giorno prima per consentire l'atterraggio di un elisoccorso”; e 6) “DCV che la presenza del crepaccio nel quale cadeva il Sig. era privo di
Parte_1 segnalazioni / delimitazioni/ protezioni”; e 7) “DCV che la presenza del crepaccio nel quale cadeva il Sig. al momento
Parte_1 del sinistro era segnalato/delimitato/protetto da una rete”; e 8) “DCV che fu lei a soccorrere il Sig. ed a portarlo poi
Parte_1 presso il PS Chirurgia Az. come da Controparte_2 referto 14/01/2022 in atti come doc. 3, fascicolo di primo grado, che si mostra”; e 9) “DCV che, due giorni dopo l'infortunio occorso al signor la rete che delimitava il crepaccio risultava
Parte_1 posizionata in loco come si evince dall'immagine in atti come doc. 7, fascicolo di primo grado, che Vi si mostra”. Si indicano come testi il
Dott. Via Cairoli n. 78, Firenze;
Il Sig. Testimone_1 Testimone_2 viale Lami 62, Firenze. Anche in merito allo sfogo della prova orale richiesta si chiede che il Giudice preliminarmente ordini, ex art. 213
c.p.c., al Distaccamento della Polizia di Stato – Servizio Sicurezza e
Soccorso in Montagna di Falzarego Lagazuoi - di riferire l'indirizzo di residenza o domicilio degli Agenti di Polizia e Persona_1 CP_3
così indicati nella Relazione di intervento (doc. 3 avv.). Ciò al
[...] fine di meglio suffragare la domanda e citare i suddetti Agenti di
Polizia come testi sul capitolo di prova più sotto formulato, non avendolo potuto fare fino ad oggi mancando le suddette informazioni pur richieste al Commissariato competente (si veda doc. 8 fascicolo di primo grado). Chiede ammettersi prova per testi anche sul seguente capitolo: 10) “DCV che il giorno 14/01/2022 in località Limedes Bassa
– tratto finale – ha avuto notizia dell'infortunio occorso al Sig. per la caduta in un crepaccio presente sul raccordo Parte_1 tra la pista di sci del Col Gallina e gli impianti delle 5 come da Pt_2
pag. 3/15 relazione di intervento in atti come doc. 3 avv. che Le si mostra, da parte del Sig. che si recava presso la base Testimone_1 dell'impianto di risalita, seggiovia del Gallina, dove LA si trovava”. Si indicano come testi gli agenti di Polizia e CP_3 Per_1 così come indicati nella Relazione di intervento, in atti
[...] come doc. 3 avv., che verranno citati agli indirizzi che l'Autorità, dietro ordine del Giudice, vorrà comunicare. Chiede ammettersi CTU medico legale tesa ad accertare la durata della malattia sofferta dal
Prof. l'entità dei postumi residuati sotto il profilo Parte_1 del danno biologico all'esito di detta malattia e la congruità delle spese mediche, per accertamenti, acquisto di farmaci e per cure fisioterapiche sopportate dal leso. Chiede, in denegata ipotesi di ammissione di uno o più capitoli formulati da , ammettersi prova CP_1 contraria sui medesimi capitoli chiamando a testimoniare gli stessi testi indicati da parte attrice a prova diretta”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: in via principale, respingere l'appello del prof. e confermare la Pt_1 sentenza n. 178/24 del Tribunale di Milano;
respingere in ogni caso le domande svolte da parte appellante, perché infondate in fatto e diritto;
in via subordinata, accertato che parte appellante ha concorso in modo preponderante nella determinazione dell'evento dannoso, accertato il danno effettivamente subito il 14.1.2022 a mezzo CTU medico-legale, ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto e limitare in tal senso la condanna del convenuto. In via istruttoria, in caso di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese e di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, fermo restando che l'onere della prova è a carico della parte attrice, richiama le CP_1 proprie memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., n. 2 e n. 3 e le pag. 4/15 istanze istruttorie ivi contenute sino ad ora non ammesse: prova per testi 1) Vero che l'area sciistica di Col Gallina ha due soli impianti
(una seggiovia e uno skilift) e che preso il primo impianto, la seggiovia, lo sciatore può scendere di fatto sulla medesima pista, a destra o a sinistra della seggiovia che resta sempre ben visibile, sia dalla partenza della seggiovia / dallo spiazzo che dalla seggiovia. Si mostrino al teste i docc. 1 e 2 (il doc. 1 da mostrarsi al teste è quello prodotto con le note congiunte per la prima udienza); 2) Vero che in
Col Gallina la pista servita dalla seggiovia del Col Gallina termina con un spiazzo innevato grande e pianeggiante al termine del quale si trovano da un lato un rifugio e dall'altro lato il parcheggio. Si mostrino al teste i docc. 1 e 2 (il doc. 1 da mostrarsi al teste è quello prodotto con le note congiunte per la prima udienza 22.6.23); 3)
Vero che il ruscello dentro il quale si sarebbe infortunato il sig. si trova oltre lo spiazzo pianeggiante di neve Parte_1 battuta ed oltre il grande cartello in acciaio che si vede in fotografia, in prossimità del parcheggio. Si mostrino al teste il doc. 2; 4) Vero che il collegamento per le 5 è segnalato;
5) Vero che sono Pt_2 intervenuto a prestare soccorso al sig. il 14.1.22 e Parte_1 nell'occasione accertavo l'assenza di testimoni della caduta. Si mostri al teste il doc. 3; 6) Vero che quello che mi si mostra è l'elenco dei passaggi dello skipass del sig. che io stessa ho scaricato. Si Pt_1 mostri al teste il doc. 4 Si chiede di sentire sui capitoli da 1 a 5 i signori: presso Polizia Di Stato, Comm.to di Persona_1
Cortina d'Ampezzo ed presso Polizia Di Stato, Comm.to CP_3 di Cortina d'Ampezzo. Sul capitolo 6: la signora , Testimone_3 presso loc. Lacedel 1, Cortina d'Ampezzo; prova orale CP_1 contraria sui capitoli eventualmente ammessi di parte attrice (capitoli
3 e 10 attorei, con i testi i signori e già indicati nella Per_1 CP_3
pag. 5/15 seconda memoria istruttoria), nonché, per il caso di raggiungimento da parte attrice della prova sull'an debeatur, l'espletamento della CTU medico-legale. Con vittoria di compensi professionali e spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 26 aprile 2024, n. 178 il Tribunale di Belluno ha rigettato una domanda di risarcimento del danno proposta dallo sciatore nei confronti del gestore d'impianti Parte_1 CP_1
..
[...]
1.1 aveva allegato che il 14 gennaio 2022, alle ore 10.00 Pt_1 circa, stava sciando in località Col Gallina – Passo Falzarego. Giunto al termine della pista servita dalla seggiovia del Col Gallina, aveva deviato a destra alla base dell'impianto, eseguendo un'ampia curva, per raggiungere il raccordo che portava agli impianti della località “Le
Cinque Torri” ed era caduto in un “crepaccio” non segnalato né delimitato in alcun modo. La pista era ben preparata e con neve totalmente battuta e il “crepaccio” si trovava all'interno della pista.
Per documentare lo stato dei luoghi, l'attore aveva prodotto tre fotografie (cfr. doc. 5, 6 e 7 att.) e aveva lamentato di aver riportato plurime fratture costali ed esiti disfunzionali per la lesione parziale del tendine di Achille.
1.2 aveva chiesto il rigetto della domanda e, in via CP_1 subordinata, di limitare l'entità del risarcimento. Lo sciatore era caduto non in un “crepaccio” ma nel greto di un ruscello e il greto era posizionato dopo un'ampia area pianeggiante. La pista era delimitata da un grande cartello in acciaio ed il greto si trovava oltre il cartello,
pag. 6/15 in un'area naturalmente innevata e non battuta. L'area doveva essere nota al dato che lo sciatore aveva percorso quella pista Pt_1 quattro volte prima d'infortunarsi, che il tempo era sereno e la visibilità buona. La responsabilità dell'incidente era attribuibile unicamente all'infortunato, come rilevato dalla relazione d'intervento della Polizia di Stato. Il sinistro era stato determinato da imprudenza e forte velocità dello sciatore. Il gestore è tenuto ad apporre reti e segnalazioni solo in caso di pericoli atipici, non costituiti da lievi scoscendimenti “oltre il bordo pista”.
1.3 Il Tribunale ha escluso ogni la responsabilità del gestore, sia ai sensi art. 2051 c.c. che ai sensi art. 2043 c.c., poiché lo sciatore era caduto per la sua condotta incauta e disattenta. Ha fondato la decisione sull'ubicazione del greto del ruscello e sulla condotta del danneggiato. Il greto del ruscello costituisce un elemento naturale del paesaggio montano, collocato “fuori della pista”, come accertato dalla
Polizia intervenuta nell'immediatezza. Era preceduto da un'ampia zona pianeggiante, che consentiva di rallentare al termine della discesa ed era ben visibile, date le favorevoli condizioni meteo. Il stava necessariamente procedendo a una velocità eccessiva, Pt_1 sia perché il dislivello era facilmente avvistabile ed evitabile se avesse proceduto a velocità moderata, sia perché altrimenti il modesto dislivello non spiegherebbe la gravità delle lesioni.
2. Con l'atto di appello insiste affinché, in Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, previa ammissione dei mezzi istruttori, sia condannata al risarcimento dei danni. CP_1
pag. 7/15 2.1 Con il primo motivo d'appello, lamenta l'errata Pt_1 ricostruzione delle contestazioni d' e l'errata CP_1 interpretazione della “relazione di intervento” della Polizia di Stato.
L'appellante rileva che il Tribunale ha fondato la propria decisione su allegazioni tardive e quindi inammissibili ovvero che l'area era priva di pericoli, che la pista terminava con un ampio spazio pianeggiante e che il greto del ruscello si trovava fuori dalla pista. Il Tribunale, inoltre, aveva interpretato erroneamente la relazione di intervento della Polizia di Stato (v. doc. 3 conv.) e non avrebbe considerato che il greto del ruscello costituiva un'insidia “sulla pista”. Che la caduta si fosse verificata in pista si desume da un'attenta lettura della relazione d'intervento della Polizia, in quanto, per caduto “fuori pista”, s'intende caduto “non sulla pista” (ovvero nel greto del ruscello). Il giudice non aveva esaminato il corredo fotografico (cfr. doc. 5, 6 e 7 att.), che chiarisce lo stato dei luoghi. La fotografia allegato 6 evidenzia l'ubicazione del greto sulla pista. D'altronde, la dinamica del sinistro non avrebbe potuto essere ricostruita in base al rapporto redatto dalla Polizia di Stato, perché la Polizia era intervenuta in un momento successivo rispetto al sinistro. La società non aveva provato la CP_1 condotta imprudente del danneggiato. Da un lato, l'ostacolo, costituito dal ruscello, si trovava in pista ed andava segnalato dal gestore ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 40 del 2021, anche considerando che, ex art. 33 l.r.v. n. 21 del 2008, va considerata pista anche quella di collegamento;
dall'altro, l'appellata non aveva provato il caso fortuito costituito dalla condotta negligente del in quanto Pt_1 non aveva dimostrato né la velocità dello sciatore, né la visibilità dell'ostacolo, né che lo stesso fosse collocato fuori pista.
pag. 8/15 2.2 Con un secondo motivo di appello, parte appellante lamenta la mancata erronea ammissione, in assenza di motivazione, dei mezzi di prova richiesti. Il Tribunale si era limitato a ritenere la causa matura per la decisione in base alle risultanze documentali, quando invece la prova per testi sarebbe stata determinante per ricostruire la dinamica del sinistro.
2.3 Con un terzo motivo di appello, ha chiesto che, con la Pt_1 riforma della sentenza, venga modificata anche la decisione sulle spese di lite, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. si è costituita chiedendo in via principale, di CP_1 confermare la sentenza di Tribunale di Belluno e, in via subordinata, previo accertamento del danno subito, di contenere il risarcimento proporzionalmente al concorso di colpa del Ha sostenuto che Pt_1 le allegazioni poste a fondamento della decisione erano tempestive e precisato che i mezzi istruttori non erano stati ammessi perché superflui, tenuto conto della documentazione prodotta.
4. È necessario esaminare il secondo motivo di appello sui mezzi istruttori per stabilire se il giudice avrebbe dovuto acquisire ulteriori prove prima di decidere. La richiesta di riaprire la fase istruttoria deve essere rigettata. I capitoli n. 1 e 2 riportati in calce all'atto di appello, finalizzati a dimostrare la dinamica del sinistro, sono stati predisposti richiamando un fermo immagine depositato come allegato 5. Dalla visione dell'immagine si evince unicamente la direzione asseritamente seguita dallo sciatore, una volta giunto alla fine della discesa, evidenziata con un pennarello di colore nero. L'immagine non pag. 9/15 consente di comprendere come si presentasse il raccordo con gli impianti della località “Le Cinque Torri” (è possibile apprezzare solo che vi sia uno spazio pianeggiante di grande dimensione) e l'ubicazione del greto del ruscello in cui sarebbe precipitato
(“precipitava”) lo sciatore. I fatti oggetto dei capitoli di prova n. 5, 7 e
9 ovvero che il greto del ruscello non fosse segnalato/delimitato/protetto da una rete al momento del sinistro, appaiono irrilevanti se si parte dal presupposto che dal rapporto d'intervento si evince chiaramente che la caduta avvenne fuori pista e non vi sono elementi di prova che smentiscano quanto attestato dai verbalizzanti. È importante sottolineare che nel verbale è precisato al punto C.11 che non vi erano testimoni che avessero assistito all'infortunio e che l'appellante non è in grado di smentire – e non ha nemmeno contestato - quanto riportato sul punto dalla polizia.
5. Nemmeno il primo motivo di appello sull'errata ricostruzione delle contestazioni d' e sull'errata interpretazione della CP_1
“relazione di intervento” della Polizia di Stato e delle immagini fotografiche può essere accolto.
5.1 In sede di comparsa di costituzione e risposta, la società CP_1 aveva fornito una ricostruzione dello stato dei luoghi alternativa a quella allegata dallo sciatore. Aveva sostenuto che:
- al termine della pista di Col Gallina, c'è un enorme spazio innevato e pianeggiante al confine del quale si trovano da un lato un rifugio e dall'altro un parcheggio (pag. 2, lett. B della comparsa di costituzione e risposta);
- il greto del ruscello è adiacente a un parcheggio ed è anticipato da vari metri di area pianeggiante e da un cartello in acciaio posto al pag. 10/15 limite dell'area battuta, dietro al quale via era un'area parzialmente innevata e non battuta (pag. 2, lett. c);
- il tempo era sereno e la visibilità buona (pag. 3, lett. d) e il collegamento con la località 5 era segnalato e ben visibile (pag. Pt_2
3, lett. g).
Da tale ricostruzione e in particolare dai riferimenti al parcheggio, al cartello e all'area non battuta si comprende che l'infortunio si fosse verificato necessariamente fuori pista. Le contestazioni della parte appellata erano tempestive e correttamente sono state prese in considerazione dal giudice. Essendo stato contestato che l'incidente fosse dovuto a un ostacolo presente sulla pista (un crepaccio al cui interno era precipitato lo sciatore), la circostanza avrebbe dovuto essere dimostrata dall'attore.
5.2 Le contestazioni del gestore dell'impianto non sono solo tempestive ma anche coerenti con la relazione d'intervento della
Polizia di Stato (doc. 3 conv.). Gli agenti, intervenuti nell'immediatezza del fatto, avevano verbalizzato, nelle “note”, che il era caduto: ”in fuori pista”, in una giornata con condizioni di Pt_1 meteo “sereno” e con visibilità “buona”. Nella relazione non è riportato che lo sciatore fosse caduto “fuori dalla pista”, come asserisce parte appellante, ma è chiaramente riportato che la caduta si fosse verificata: “in fuori pista”. L'espressione non è equivoca perché i verbalizzanti non avrebbero avuto alcun motivo d'inserire la precisazione solo per chiarire che lo sciatore fosse caduto all'interno del “crepaccio” (o greto di un ruscello). Non è nemmeno in contrasto con le altre indicazioni riportate dai verbalizzanti, che apposero delle
“X” su apposite caselle di uno prestampato per descrivere il luogo del sinistro e le modalità del fatto, per come ricostruibili.
pag. 11/15 5.3 La documentazione fotografica non permette di comprendere la dinamica dell'incidente. L'immagine doc. 5 indica, con una freccia disegnata dalla parte, il percorso asseritamente seguito dallo sciatore, ma non consente di vedere né il crepaccio/greto del ruscello, né le caratteristiche del raccordo con la località “Le Cinque Torri”. La fotografia doc. 6, con due frecce, dovrebbe indicare il crepaccio/greto del ruscello ma non consente, invero d'intravedere né il ruscello né il corrispondente greto né di stabilire quale percorso deve seguire uno sciatore che procede lungo il collegamento con “Le Cinque Torri”. La fotografia doc. 7 dovrebbe evidenziare la posizione di una rete asseritamente asportata il giorno prima del sinistro per poi esser ripristinata il giorno successivo. La qualità dell'immagine è ancora una volta scadente. Tutto ciò che si può affermare è che ci si trovi in luogo sostanzialmente pianeggiante alla base di una discesa e che, tenuto conto di quanto riportato dalla Polizia, la giornata dell'infortunio il cielo era sereno, la visibilità buona e la neve si presentava compatta. Rimane poco comprensibile perché non siano state depositate delle immagini fotografiche idonee a rappresentare adeguatamente lo stato dei luoghi e a far comprendere la relazione fra il raccordo e il greto del ruscello e di rappresentare in modo chiaro
– almeno secondo la prospettiva attorea - il punto della caduta.
5.4 L'attore non aveva fornito una qualificazione giuridica dei fatti allegati. Il Tribunale aveva ritenuto che la domanda di risarcimento potesse essere esaminata ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043
c.c.. Sia la responsabilità oggettiva dell'art. 2051 c.c. sia l'ordinaria responsabilità aquiliana dell'art. 2043 c.c. presuppongono peraltro una adeguata ricostruzione del fatto storico. L'incertezza eziologica pag. 12/15 dell'evento di danno ricade negativamente sulla parte danneggiata.
Anche nel caso della stringente responsabilità oggettiva per cose in custodia: “ il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è
a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass., sez. 3, ord. n. 12760 del 2024 con riferimento a una caduta in snowboard; v. anche Cass., sez. 3, ord. n. 33129 del
2024 per la caduta da un palco e Cass., sez. 3, ord. n. 20986 del
2023, per la caduta in un fiume). Manca la prova sia che il luogo della caduta si trovasse sulla pista da sci o nelle sue immediate adiacenze, sia che, per qualche altra specifica circostanza, il greto del ruscello costituisse comunque un ostacolo potenzialmente pericoloso per uno sciatore, mediamente diligente, che percorre il raccordo verso “Le
Cinque Torri”, seguendo il percorso segnalato. La questione che si pone riguarda, ancor prima che l'interruzione del nesso causale fra res e danno per la sussistenza di un caso fortuito, la ricostruzione del fatto storico. Manca addirittura la prova che il gestore della pista dovesse ritenersi custode anche del greto del ruscello e che l'incidente sia stato determinato dalle caratteristiche della res piuttosto che dall'improvvida decisione dello sciatore di percorrere, senza l'indispensabile attenzione, un tratto innevato al fuori del percorso destinato agli sciatori.
pag. 13/15 6. Il terzo motivo d'appello, sulle spese di lite, non è autonomo rispetto ai precedenti. La condanna al pagamento delle spese processuali si giustifica, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in base al principio della soccombenza.
7. L'appello deve pertanto essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Considerando le tre Parte_1 fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
6.946,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00 + euro
1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (euro
26.001,00 – euro 52.000,00) sulla base del valore della causa indicato dallo stesso appellante (v. atto di appello, pag. 15)
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti d' Parte_1 CP_1
pag. 14/15 avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 26 aprile 2024 n. CP_1
178, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore della parte appellata delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) è obbligato a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115;
4) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore la Presidente
Dott. Gianluca Bordon Dott.ssa Clotilde Parise
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 963/2024
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. dom. MASSIMO VITAGLIANO, con studio in Via Santa
Reparata n. 40, Firenze parte appellante e
(P.I. ), assistito e difeso dall'Avv. dom. CP_1 P.IVA_1
STEFANO CAPPA, con studio in P.tta Guastalla n. 7, Milano parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno, 26 aprile 2024, n. 178.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: si chiede che l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Venezia, riformando la sentenza del Tribunale di
Belluno n. 178/2024 per i motivi esposti nell'atto di impugnazione,
Voglia, previa ammissione e sfogo delle prove ed i mezzi di prova richiesti, condannare in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a risarcire al Prof. Parte_1 tutti i danni, nessuno escluso, e quindi tra gli altri biologico, morale, extrapatrimoniale, patrimoniale, subiti dal medesimo per le ragioni di cui in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di quelli conseguenti, quantificabili in €. 34.104,50 ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese anche generali, competenze e compensi di causa oltre IVA e
CAP di legge dei due gradi di giudizio. In via istruttoria, salvo quanto depositato, chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “DCV che il giorno 14/01/2022 in località Limedes Bassa – tratto finale - ha visto il Signor mentre sciava Parte_1 scendendo dalla pista servita dalla seggiovia Col Gallina, che, giunto al termine della stessa, in prossimità della base di tale impianto, girava sulla sua destra per prendere il raccordo in direzione degli impianti delle 5 il tutto come illustrato nell'immagine in atti Pt_2 come doc. 5, fascicolo di primo grado, che vi si mostra, che costituisce il fermo immagine del video da LA girato il 14 Gennaio
2022”; e 2) “DCV che nel percorrere il predetto tratto di pista, meglio illustrato nel fermo immagine del video da LA girato il 14 Gennaio
2022 in atti come doc. 5, che Vi si mostra, il Sig. Parte_1 precipitava in un crepaccio – meglio illustrato nel fermo immagine del video da LA girato il 14 Gennaio 2022, in atti come doc. 6, fascicolo di primo grado, che vi si mostra”; e 3) “DCV che dopo l'accadimento
LA si è recato presso la base dell'impianto di risalita, seggiovia del
Col Gallina, dove segnalava l'accaduto all'Agente di Polizia di turno ivi presente”; e 4) “DCV che l'Agente di Polizia di turno, ivi presente soccorse il signor;
e 5) “DCV che nell'occasione Parte_1
l'Agente di Polizia di turno, ivi presente, le riferiva che la rete a pag. 2/15 protezione del crepaccio era stata rimossa il giorno prima per consentire l'atterraggio di un elisoccorso”; e 6) “DCV che la presenza del crepaccio nel quale cadeva il Sig. era privo di
Parte_1 segnalazioni / delimitazioni/ protezioni”; e 7) “DCV che la presenza del crepaccio nel quale cadeva il Sig. al momento
Parte_1 del sinistro era segnalato/delimitato/protetto da una rete”; e 8) “DCV che fu lei a soccorrere il Sig. ed a portarlo poi
Parte_1 presso il PS Chirurgia Az. come da Controparte_2 referto 14/01/2022 in atti come doc. 3, fascicolo di primo grado, che si mostra”; e 9) “DCV che, due giorni dopo l'infortunio occorso al signor la rete che delimitava il crepaccio risultava
Parte_1 posizionata in loco come si evince dall'immagine in atti come doc. 7, fascicolo di primo grado, che Vi si mostra”. Si indicano come testi il
Dott. Via Cairoli n. 78, Firenze;
Il Sig. Testimone_1 Testimone_2 viale Lami 62, Firenze. Anche in merito allo sfogo della prova orale richiesta si chiede che il Giudice preliminarmente ordini, ex art. 213
c.p.c., al Distaccamento della Polizia di Stato – Servizio Sicurezza e
Soccorso in Montagna di Falzarego Lagazuoi - di riferire l'indirizzo di residenza o domicilio degli Agenti di Polizia e Persona_1 CP_3
così indicati nella Relazione di intervento (doc. 3 avv.). Ciò al
[...] fine di meglio suffragare la domanda e citare i suddetti Agenti di
Polizia come testi sul capitolo di prova più sotto formulato, non avendolo potuto fare fino ad oggi mancando le suddette informazioni pur richieste al Commissariato competente (si veda doc. 8 fascicolo di primo grado). Chiede ammettersi prova per testi anche sul seguente capitolo: 10) “DCV che il giorno 14/01/2022 in località Limedes Bassa
– tratto finale – ha avuto notizia dell'infortunio occorso al Sig. per la caduta in un crepaccio presente sul raccordo Parte_1 tra la pista di sci del Col Gallina e gli impianti delle 5 come da Pt_2
pag. 3/15 relazione di intervento in atti come doc. 3 avv. che Le si mostra, da parte del Sig. che si recava presso la base Testimone_1 dell'impianto di risalita, seggiovia del Gallina, dove LA si trovava”. Si indicano come testi gli agenti di Polizia e CP_3 Per_1 così come indicati nella Relazione di intervento, in atti
[...] come doc. 3 avv., che verranno citati agli indirizzi che l'Autorità, dietro ordine del Giudice, vorrà comunicare. Chiede ammettersi CTU medico legale tesa ad accertare la durata della malattia sofferta dal
Prof. l'entità dei postumi residuati sotto il profilo Parte_1 del danno biologico all'esito di detta malattia e la congruità delle spese mediche, per accertamenti, acquisto di farmaci e per cure fisioterapiche sopportate dal leso. Chiede, in denegata ipotesi di ammissione di uno o più capitoli formulati da , ammettersi prova CP_1 contraria sui medesimi capitoli chiamando a testimoniare gli stessi testi indicati da parte attrice a prova diretta”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: in via principale, respingere l'appello del prof. e confermare la Pt_1 sentenza n. 178/24 del Tribunale di Milano;
respingere in ogni caso le domande svolte da parte appellante, perché infondate in fatto e diritto;
in via subordinata, accertato che parte appellante ha concorso in modo preponderante nella determinazione dell'evento dannoso, accertato il danno effettivamente subito il 14.1.2022 a mezzo CTU medico-legale, ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto e limitare in tal senso la condanna del convenuto. In via istruttoria, in caso di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese e di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, fermo restando che l'onere della prova è a carico della parte attrice, richiama le CP_1 proprie memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., n. 2 e n. 3 e le pag. 4/15 istanze istruttorie ivi contenute sino ad ora non ammesse: prova per testi 1) Vero che l'area sciistica di Col Gallina ha due soli impianti
(una seggiovia e uno skilift) e che preso il primo impianto, la seggiovia, lo sciatore può scendere di fatto sulla medesima pista, a destra o a sinistra della seggiovia che resta sempre ben visibile, sia dalla partenza della seggiovia / dallo spiazzo che dalla seggiovia. Si mostrino al teste i docc. 1 e 2 (il doc. 1 da mostrarsi al teste è quello prodotto con le note congiunte per la prima udienza); 2) Vero che in
Col Gallina la pista servita dalla seggiovia del Col Gallina termina con un spiazzo innevato grande e pianeggiante al termine del quale si trovano da un lato un rifugio e dall'altro lato il parcheggio. Si mostrino al teste i docc. 1 e 2 (il doc. 1 da mostrarsi al teste è quello prodotto con le note congiunte per la prima udienza 22.6.23); 3)
Vero che il ruscello dentro il quale si sarebbe infortunato il sig. si trova oltre lo spiazzo pianeggiante di neve Parte_1 battuta ed oltre il grande cartello in acciaio che si vede in fotografia, in prossimità del parcheggio. Si mostrino al teste il doc. 2; 4) Vero che il collegamento per le 5 è segnalato;
5) Vero che sono Pt_2 intervenuto a prestare soccorso al sig. il 14.1.22 e Parte_1 nell'occasione accertavo l'assenza di testimoni della caduta. Si mostri al teste il doc. 3; 6) Vero che quello che mi si mostra è l'elenco dei passaggi dello skipass del sig. che io stessa ho scaricato. Si Pt_1 mostri al teste il doc. 4 Si chiede di sentire sui capitoli da 1 a 5 i signori: presso Polizia Di Stato, Comm.to di Persona_1
Cortina d'Ampezzo ed presso Polizia Di Stato, Comm.to CP_3 di Cortina d'Ampezzo. Sul capitolo 6: la signora , Testimone_3 presso loc. Lacedel 1, Cortina d'Ampezzo; prova orale CP_1 contraria sui capitoli eventualmente ammessi di parte attrice (capitoli
3 e 10 attorei, con i testi i signori e già indicati nella Per_1 CP_3
pag. 5/15 seconda memoria istruttoria), nonché, per il caso di raggiungimento da parte attrice della prova sull'an debeatur, l'espletamento della CTU medico-legale. Con vittoria di compensi professionali e spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 26 aprile 2024, n. 178 il Tribunale di Belluno ha rigettato una domanda di risarcimento del danno proposta dallo sciatore nei confronti del gestore d'impianti Parte_1 CP_1
..
[...]
1.1 aveva allegato che il 14 gennaio 2022, alle ore 10.00 Pt_1 circa, stava sciando in località Col Gallina – Passo Falzarego. Giunto al termine della pista servita dalla seggiovia del Col Gallina, aveva deviato a destra alla base dell'impianto, eseguendo un'ampia curva, per raggiungere il raccordo che portava agli impianti della località “Le
Cinque Torri” ed era caduto in un “crepaccio” non segnalato né delimitato in alcun modo. La pista era ben preparata e con neve totalmente battuta e il “crepaccio” si trovava all'interno della pista.
Per documentare lo stato dei luoghi, l'attore aveva prodotto tre fotografie (cfr. doc. 5, 6 e 7 att.) e aveva lamentato di aver riportato plurime fratture costali ed esiti disfunzionali per la lesione parziale del tendine di Achille.
1.2 aveva chiesto il rigetto della domanda e, in via CP_1 subordinata, di limitare l'entità del risarcimento. Lo sciatore era caduto non in un “crepaccio” ma nel greto di un ruscello e il greto era posizionato dopo un'ampia area pianeggiante. La pista era delimitata da un grande cartello in acciaio ed il greto si trovava oltre il cartello,
pag. 6/15 in un'area naturalmente innevata e non battuta. L'area doveva essere nota al dato che lo sciatore aveva percorso quella pista Pt_1 quattro volte prima d'infortunarsi, che il tempo era sereno e la visibilità buona. La responsabilità dell'incidente era attribuibile unicamente all'infortunato, come rilevato dalla relazione d'intervento della Polizia di Stato. Il sinistro era stato determinato da imprudenza e forte velocità dello sciatore. Il gestore è tenuto ad apporre reti e segnalazioni solo in caso di pericoli atipici, non costituiti da lievi scoscendimenti “oltre il bordo pista”.
1.3 Il Tribunale ha escluso ogni la responsabilità del gestore, sia ai sensi art. 2051 c.c. che ai sensi art. 2043 c.c., poiché lo sciatore era caduto per la sua condotta incauta e disattenta. Ha fondato la decisione sull'ubicazione del greto del ruscello e sulla condotta del danneggiato. Il greto del ruscello costituisce un elemento naturale del paesaggio montano, collocato “fuori della pista”, come accertato dalla
Polizia intervenuta nell'immediatezza. Era preceduto da un'ampia zona pianeggiante, che consentiva di rallentare al termine della discesa ed era ben visibile, date le favorevoli condizioni meteo. Il stava necessariamente procedendo a una velocità eccessiva, Pt_1 sia perché il dislivello era facilmente avvistabile ed evitabile se avesse proceduto a velocità moderata, sia perché altrimenti il modesto dislivello non spiegherebbe la gravità delle lesioni.
2. Con l'atto di appello insiste affinché, in Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, previa ammissione dei mezzi istruttori, sia condannata al risarcimento dei danni. CP_1
pag. 7/15 2.1 Con il primo motivo d'appello, lamenta l'errata Pt_1 ricostruzione delle contestazioni d' e l'errata CP_1 interpretazione della “relazione di intervento” della Polizia di Stato.
L'appellante rileva che il Tribunale ha fondato la propria decisione su allegazioni tardive e quindi inammissibili ovvero che l'area era priva di pericoli, che la pista terminava con un ampio spazio pianeggiante e che il greto del ruscello si trovava fuori dalla pista. Il Tribunale, inoltre, aveva interpretato erroneamente la relazione di intervento della Polizia di Stato (v. doc. 3 conv.) e non avrebbe considerato che il greto del ruscello costituiva un'insidia “sulla pista”. Che la caduta si fosse verificata in pista si desume da un'attenta lettura della relazione d'intervento della Polizia, in quanto, per caduto “fuori pista”, s'intende caduto “non sulla pista” (ovvero nel greto del ruscello). Il giudice non aveva esaminato il corredo fotografico (cfr. doc. 5, 6 e 7 att.), che chiarisce lo stato dei luoghi. La fotografia allegato 6 evidenzia l'ubicazione del greto sulla pista. D'altronde, la dinamica del sinistro non avrebbe potuto essere ricostruita in base al rapporto redatto dalla Polizia di Stato, perché la Polizia era intervenuta in un momento successivo rispetto al sinistro. La società non aveva provato la CP_1 condotta imprudente del danneggiato. Da un lato, l'ostacolo, costituito dal ruscello, si trovava in pista ed andava segnalato dal gestore ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 40 del 2021, anche considerando che, ex art. 33 l.r.v. n. 21 del 2008, va considerata pista anche quella di collegamento;
dall'altro, l'appellata non aveva provato il caso fortuito costituito dalla condotta negligente del in quanto Pt_1 non aveva dimostrato né la velocità dello sciatore, né la visibilità dell'ostacolo, né che lo stesso fosse collocato fuori pista.
pag. 8/15 2.2 Con un secondo motivo di appello, parte appellante lamenta la mancata erronea ammissione, in assenza di motivazione, dei mezzi di prova richiesti. Il Tribunale si era limitato a ritenere la causa matura per la decisione in base alle risultanze documentali, quando invece la prova per testi sarebbe stata determinante per ricostruire la dinamica del sinistro.
2.3 Con un terzo motivo di appello, ha chiesto che, con la Pt_1 riforma della sentenza, venga modificata anche la decisione sulle spese di lite, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. si è costituita chiedendo in via principale, di CP_1 confermare la sentenza di Tribunale di Belluno e, in via subordinata, previo accertamento del danno subito, di contenere il risarcimento proporzionalmente al concorso di colpa del Ha sostenuto che Pt_1 le allegazioni poste a fondamento della decisione erano tempestive e precisato che i mezzi istruttori non erano stati ammessi perché superflui, tenuto conto della documentazione prodotta.
4. È necessario esaminare il secondo motivo di appello sui mezzi istruttori per stabilire se il giudice avrebbe dovuto acquisire ulteriori prove prima di decidere. La richiesta di riaprire la fase istruttoria deve essere rigettata. I capitoli n. 1 e 2 riportati in calce all'atto di appello, finalizzati a dimostrare la dinamica del sinistro, sono stati predisposti richiamando un fermo immagine depositato come allegato 5. Dalla visione dell'immagine si evince unicamente la direzione asseritamente seguita dallo sciatore, una volta giunto alla fine della discesa, evidenziata con un pennarello di colore nero. L'immagine non pag. 9/15 consente di comprendere come si presentasse il raccordo con gli impianti della località “Le Cinque Torri” (è possibile apprezzare solo che vi sia uno spazio pianeggiante di grande dimensione) e l'ubicazione del greto del ruscello in cui sarebbe precipitato
(“precipitava”) lo sciatore. I fatti oggetto dei capitoli di prova n. 5, 7 e
9 ovvero che il greto del ruscello non fosse segnalato/delimitato/protetto da una rete al momento del sinistro, appaiono irrilevanti se si parte dal presupposto che dal rapporto d'intervento si evince chiaramente che la caduta avvenne fuori pista e non vi sono elementi di prova che smentiscano quanto attestato dai verbalizzanti. È importante sottolineare che nel verbale è precisato al punto C.11 che non vi erano testimoni che avessero assistito all'infortunio e che l'appellante non è in grado di smentire – e non ha nemmeno contestato - quanto riportato sul punto dalla polizia.
5. Nemmeno il primo motivo di appello sull'errata ricostruzione delle contestazioni d' e sull'errata interpretazione della CP_1
“relazione di intervento” della Polizia di Stato e delle immagini fotografiche può essere accolto.
5.1 In sede di comparsa di costituzione e risposta, la società CP_1 aveva fornito una ricostruzione dello stato dei luoghi alternativa a quella allegata dallo sciatore. Aveva sostenuto che:
- al termine della pista di Col Gallina, c'è un enorme spazio innevato e pianeggiante al confine del quale si trovano da un lato un rifugio e dall'altro un parcheggio (pag. 2, lett. B della comparsa di costituzione e risposta);
- il greto del ruscello è adiacente a un parcheggio ed è anticipato da vari metri di area pianeggiante e da un cartello in acciaio posto al pag. 10/15 limite dell'area battuta, dietro al quale via era un'area parzialmente innevata e non battuta (pag. 2, lett. c);
- il tempo era sereno e la visibilità buona (pag. 3, lett. d) e il collegamento con la località 5 era segnalato e ben visibile (pag. Pt_2
3, lett. g).
Da tale ricostruzione e in particolare dai riferimenti al parcheggio, al cartello e all'area non battuta si comprende che l'infortunio si fosse verificato necessariamente fuori pista. Le contestazioni della parte appellata erano tempestive e correttamente sono state prese in considerazione dal giudice. Essendo stato contestato che l'incidente fosse dovuto a un ostacolo presente sulla pista (un crepaccio al cui interno era precipitato lo sciatore), la circostanza avrebbe dovuto essere dimostrata dall'attore.
5.2 Le contestazioni del gestore dell'impianto non sono solo tempestive ma anche coerenti con la relazione d'intervento della
Polizia di Stato (doc. 3 conv.). Gli agenti, intervenuti nell'immediatezza del fatto, avevano verbalizzato, nelle “note”, che il era caduto: ”in fuori pista”, in una giornata con condizioni di Pt_1 meteo “sereno” e con visibilità “buona”. Nella relazione non è riportato che lo sciatore fosse caduto “fuori dalla pista”, come asserisce parte appellante, ma è chiaramente riportato che la caduta si fosse verificata: “in fuori pista”. L'espressione non è equivoca perché i verbalizzanti non avrebbero avuto alcun motivo d'inserire la precisazione solo per chiarire che lo sciatore fosse caduto all'interno del “crepaccio” (o greto di un ruscello). Non è nemmeno in contrasto con le altre indicazioni riportate dai verbalizzanti, che apposero delle
“X” su apposite caselle di uno prestampato per descrivere il luogo del sinistro e le modalità del fatto, per come ricostruibili.
pag. 11/15 5.3 La documentazione fotografica non permette di comprendere la dinamica dell'incidente. L'immagine doc. 5 indica, con una freccia disegnata dalla parte, il percorso asseritamente seguito dallo sciatore, ma non consente di vedere né il crepaccio/greto del ruscello, né le caratteristiche del raccordo con la località “Le Cinque Torri”. La fotografia doc. 6, con due frecce, dovrebbe indicare il crepaccio/greto del ruscello ma non consente, invero d'intravedere né il ruscello né il corrispondente greto né di stabilire quale percorso deve seguire uno sciatore che procede lungo il collegamento con “Le Cinque Torri”. La fotografia doc. 7 dovrebbe evidenziare la posizione di una rete asseritamente asportata il giorno prima del sinistro per poi esser ripristinata il giorno successivo. La qualità dell'immagine è ancora una volta scadente. Tutto ciò che si può affermare è che ci si trovi in luogo sostanzialmente pianeggiante alla base di una discesa e che, tenuto conto di quanto riportato dalla Polizia, la giornata dell'infortunio il cielo era sereno, la visibilità buona e la neve si presentava compatta. Rimane poco comprensibile perché non siano state depositate delle immagini fotografiche idonee a rappresentare adeguatamente lo stato dei luoghi e a far comprendere la relazione fra il raccordo e il greto del ruscello e di rappresentare in modo chiaro
– almeno secondo la prospettiva attorea - il punto della caduta.
5.4 L'attore non aveva fornito una qualificazione giuridica dei fatti allegati. Il Tribunale aveva ritenuto che la domanda di risarcimento potesse essere esaminata ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043
c.c.. Sia la responsabilità oggettiva dell'art. 2051 c.c. sia l'ordinaria responsabilità aquiliana dell'art. 2043 c.c. presuppongono peraltro una adeguata ricostruzione del fatto storico. L'incertezza eziologica pag. 12/15 dell'evento di danno ricade negativamente sulla parte danneggiata.
Anche nel caso della stringente responsabilità oggettiva per cose in custodia: “ il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è
a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass., sez. 3, ord. n. 12760 del 2024 con riferimento a una caduta in snowboard; v. anche Cass., sez. 3, ord. n. 33129 del
2024 per la caduta da un palco e Cass., sez. 3, ord. n. 20986 del
2023, per la caduta in un fiume). Manca la prova sia che il luogo della caduta si trovasse sulla pista da sci o nelle sue immediate adiacenze, sia che, per qualche altra specifica circostanza, il greto del ruscello costituisse comunque un ostacolo potenzialmente pericoloso per uno sciatore, mediamente diligente, che percorre il raccordo verso “Le
Cinque Torri”, seguendo il percorso segnalato. La questione che si pone riguarda, ancor prima che l'interruzione del nesso causale fra res e danno per la sussistenza di un caso fortuito, la ricostruzione del fatto storico. Manca addirittura la prova che il gestore della pista dovesse ritenersi custode anche del greto del ruscello e che l'incidente sia stato determinato dalle caratteristiche della res piuttosto che dall'improvvida decisione dello sciatore di percorrere, senza l'indispensabile attenzione, un tratto innevato al fuori del percorso destinato agli sciatori.
pag. 13/15 6. Il terzo motivo d'appello, sulle spese di lite, non è autonomo rispetto ai precedenti. La condanna al pagamento delle spese processuali si giustifica, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in base al principio della soccombenza.
7. L'appello deve pertanto essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Considerando le tre Parte_1 fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
6.946,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00 + euro
1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (euro
26.001,00 – euro 52.000,00) sulla base del valore della causa indicato dallo stesso appellante (v. atto di appello, pag. 15)
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti d' Parte_1 CP_1
pag. 14/15 avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 26 aprile 2024 n. CP_1
178, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore della parte appellata delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) è obbligato a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115;
4) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore la Presidente
Dott. Gianluca Bordon Dott.ssa Clotilde Parise
pag. 15/15