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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/06/2024, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 67/2024, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAMBRETTI LUCA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.12.23, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “a) Il figlio minore viene Per_1
affidato ad entrambi i genitori e vivrà con la madre in Velletri, Via Tevola 5, con facoltà per il padre di vederlo e portarlo con sé per tre giorni la settimana, coincidenti con la domenica, il lunedì e il martedì; b) Riguardo le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il Natale con la Madre ed il
Capodanno con il padre, la Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre;
c) Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 Per_1
giorni da concordare previamente tra i genitori. Il tutto compatibilmente alle esigenze di salute e/o scolastiche del minore;
d) Il Sig. verserà, Parte_2
entro il giorno 28 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio la somma di € Org_ 400,00 rivalutabile annualmente in base agli indici alla Sig.ra Parte_1
nonché il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
[...]
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017; e) I ricorrenti rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento avendo una propria autonomia economica e finanziaria;
f) Gli stessi ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
pagina 2 di 3 il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Velletri in data 29/09/2007 alle condizioni
[...] Parte_2
stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina la trascrizione della sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Velletri ( n. 122, parte II, serie A, anno 2007); compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 29 maggio 2024
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 67/2024, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAMBRETTI LUCA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.12.23, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “a) Il figlio minore viene Per_1
affidato ad entrambi i genitori e vivrà con la madre in Velletri, Via Tevola 5, con facoltà per il padre di vederlo e portarlo con sé per tre giorni la settimana, coincidenti con la domenica, il lunedì e il martedì; b) Riguardo le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il Natale con la Madre ed il
Capodanno con il padre, la Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre;
c) Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 Per_1
giorni da concordare previamente tra i genitori. Il tutto compatibilmente alle esigenze di salute e/o scolastiche del minore;
d) Il Sig. verserà, Parte_2
entro il giorno 28 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio la somma di € Org_ 400,00 rivalutabile annualmente in base agli indici alla Sig.ra Parte_1
nonché il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
[...]
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017; e) I ricorrenti rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento avendo una propria autonomia economica e finanziaria;
f) Gli stessi ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
pagina 2 di 3 il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Velletri in data 29/09/2007 alle condizioni
[...] Parte_2
stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina la trascrizione della sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Velletri ( n. 122, parte II, serie A, anno 2007); compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 29 maggio 2024
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3